• Calendario novembre 2024

  • Festività di novembre 2024

  • 4 novembre Giorno Unità Nazionale

  • Bonus Natale 100 euro: DL 167 del 14 novembre 2024

  • Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità

  • Sconto contributivo edile 11,50 %

  • Cassa edile Bergamo: contribuzione APE

  • Imposta sostitutiva 17%: acconto

  • Fondo di tesoreria Inps

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di ottobre 2024

Calendario novembre 2024

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute 1
Festività spostate in domenica (4 novembre) 1
Sabati (settimane) 4

Festività di novembre 2024

Nel calendario di novembre 2024 si ritrovano due festività. La festività di Ognissanti del 1/11 deve essere gestita come tutte le altre festività mentre la festività del 4 novembre viene spostata idealmente in domenica e configura pertanto una festività non goduta.

4 novembre Giorno Unità Nazionale

Per gli impiegati e gli operai mensilizzati e non, la festività del 4 novembre (Giorno dell’Unità Nazionale), in quanto spostata la domenica, deve essere retribuita come festività non goduta con l’aggiunta alla normale retribuzione di una quota pari alla retribuzione giornaliera. L’importo aggiuntivo della retribuzione va ad incrementare la retribuzione utile ai fini della maturazione del TFR (trattasi di valore corrisposto a titolo non occasionale, in quanto la festività del 4 novembre è spostata di diritto in domenica).

Anche agli operai delle aziende del settore edile, la giornata del 4 novembre deve essere retribuita come festività non goduta, ma non rientra nella denuncia della cassa edile di appartenenza e quindi non deve essere assoggettata ad accantonamento cassa edile.

Nella voce di calcolo da utilizzare per retribuire la festività del 4.11 non devono essere indicati il Tipo ore cassa edile e la percentuale di assoggettamento Cassa Edile. Inoltre, pur essendo una festività non goduta (e come tale non utile alla maturazione del Trattamento di Fine Rapporto in quanto occasionale) normalmente questa voce viene invece ricompresa nella retribuzione utile per la maturazione TFR, in quanto, questa festività viene spostata in giorno festivo ogni anno anche nel caso di non coincidenza del 4 novembre con la domenica.

Potrebbe essere utile attivare gli automatismi ricompresi nel Calendario aziendale virtuale, in quanto nel foglio presenze non vi è traccia della festività non goduta.

Bonus Natale 100 euro: DL 167 del 14 novembre 2024

Con Risoluzione n. 54/E l’Agenzia Entrate ha istituito il codice tributo ai fini del recupero dell’importo da erogare ai sensi del DL 113/2024 (cosiddetto Bonus Natale). Inoltre l’articolo 2 del nuovo Decreto Legge 167 del 14 novembre 2024 amplia la platea dei beneficiari del “Bonus Natale”, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico.

L’articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143, riconosce per l’anno 2024 un’indennità pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni economiche e familiari previste (v. Circolare 10/2024/bis).

L’Agenzia Entrate ha pubblicato in data 13 novembre 2024 il codice tributo per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito. Il codice tributo da utilizzare è stato denominato “1703” – “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024 n. 113”.

E’ necessario inserire il nuovo codice tributo 1703 nelle Anagrafiche – Tabelle – Fiscali – Codici Tributo.

E’ stato inoltre pubblicato il decreto legge 167 pubblicato il 14 novembre in GU che modifica parzialmente le condizioni di accesso al bonus natale.

In particolare, l’articolo 2 del nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico.

Si introduce però il vincolo che un solo componente del nucleo familiare possa ricevere l’importo aggiuntivo previsto con la tredicesima mensilità. La modifica interessa in particolare il comma 1, riformulando il requisito relativo alla condizione familiare (lett. b), che ora prevede la presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

Si ricorda che, secondo l’art. 12, comma 2 del TUIR, un figlio è considerato fiscalmente a carico se il reddito complessivo non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età fino a 24 anni).

Il DL 167/2024 introduce anche il comma 2-bis, che specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.

Modificato anche il comma 4, che disciplina la modalità di richiesta dell’indennità. I lavoratori dovranno ora indicare nel modulo di richiesta, oltre al codice fiscale di almeno un figlio a carico (anche se al 50%) anche il codice fiscale del coniuge o del convivente.

Permangono inalterati gli ulteriori requisiti già indicati nella circolare n. 19/2024 dell’Agenzia delle Entrate (v. circolare lavoro 10/2024/bis):

  • Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • Imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante (art. 13, comma 1, TUIR);
  • L’importo del bonus resta fissato a 100 euro, non soggetto a tassazione, e proporzionato ai giorni di lavoro effettivo nel 2024. Non è prevista una riduzione per i contratti part-time.

Nessuna modifica invece sulle modalità di erogazione che potrà avvenire:

  • Direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità;
  • In alternativa, tramite dichiarazione dei redditi.

Rimane da chiarire come possa essere erogato il beneficio fiscale in assenza della retribuzione riferita alla tredicesima mensilità. E’ il caso, per esempio, degli operai del comparto dell’edilizia che ricevono direttamente dalla Cassa Edile l’assegno del rateo Gratifica Natalizia. Le Casse Edili non erogheranno il Bonus Natale e pertanto i datori di lavoro del settore delle costruzioni, relativamente ai dipendenti operai, potranno solo con il cedolino di novembre / dicembre integrare la retribuzione dei propri operai aventi diritto (salvo diverse indicazioni che potranno essere fornite successivamente).

Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità

L’importo della tredicesima e della gratifica natalizia è generalmente fissato dalla contrattazione collettiva e corrisponde ad una mensilità pari al valore in corso al momento del pagamento (dicembre).

Alla contrattazione collettiva è stata riconosciuta la facoltà di determinare quali elementi retributivi incidano o meno sul calcolo anche della mensilità aggiuntiva; pertanto, se il CCNL individua esattamente i compensi computabili nella tredicesima (paga base, e.d.r., contingenza, scatti anzianità, etc.) non ci sono dubbi ai fini del calcolo; qualora, invece, il CCNL rinvia a concetti generici (retribuzione normale, di fatto, globale di fatto) in questo caso si devono includere nel calcolo della tredicesima mensilità tutti gli elementi retributivi corrisposti al lavoratore in via continuativa e predeterminata o predeterminabile, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi corrisposti in modo non continuativo o delle indennità che vanno a compensare un certo disagio collegato al tipo di retribuzione.

Per i dipendenti part-time le mensilità aggiuntive spettano con la stessa proporzione con la quale viene erogata la retribuzione mensile.

La maturazione della tredicesima e della gratifica natalizia avviene nell’arco dei 12 mesi anteriori all’erogazione, dal 1/1 al 31/12, considerando utili anche quei periodi di sospensione ad esempio per ferie o malattia/infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero in caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d’anno. I periodi nei quali i ratei di tredicesima non maturano sono i seguenti:

  • periodo successivo a quello fissato per la conservazione del posto per malattia/infortunio;
  • congedo parentale;
  • assenze per malattia del bambino;
  • permessi allattamento nel primo anno di vita del bambino;
  • congedo straordinario D.Lgs. 151/2001 e permessi L. 104/1992;
  • sospensione dal lavoro;
  • aspettativa;
  • sciopero;
  • assenze ingiustificate;

Le aziende in questi casi possono effettuare la detrazione per i periodi di assenza di una quota calcolata in dodicesimi oppure pari a 1/2080 della stessa tredicesima o gratifica natalizia, per ogni ora di assenza.

La tredicesima mensilità e gratifica natalizia sono computabili, salvo diversa previsione contrattuale, nel calcolo del TFR.

N.B.: per gli operai del settore edile, la gratifica natalizia è assicurata direttamente dalla Cassa Edile alla quale sono iscritti. L’azienda in corso d’anno paga mensilmente una quota sulla retribuzione del dipendente per costruire il fondo che a dicembre viene erogato.

Dopo l’aggiornamento del mese di novembre, è possibile elaborare e stampare le Gratifiche Natalizie, per quali viceversa non si deve effettuare nessuna procedura di aggiornamento archivi. Tali procedure di aggiornamento sono da attivare per mese di calendario e non per mensilità. Ciò significa che sarà effettuata la procedura di aggiornamento archivi solo dopo aver elaborato e stampato i cedolini del mese di dicembre.

Mensilmente, in fase di aggiornamento archivi, nella gestione dipendenti Ferie – Permessi –Ratei viene memorizzato il rateo maturato di 13esima mensilità, in funzione del coefficiente inserito. Tale valore è di norma uguale a 1 per i dipendenti full-time (maturazione di 1/12 per ogni mese di lavoro). Per i dipendenti part-time tale coefficiente deve essere riproporzionato.

In sede di erogazione della tredicesima, ma più in generale di qualsiasi mensilità aggiuntiva, deve essere utilizzata una voce di calcolo che è associata all’informazione Ferie/Permessi/Ratei = Tredicesima. Questa voce, che non deve presentare alcuna riproporzione part-time, estrapola automaticamente il residuo Tredicesima dalla gestione Ferie – Permessi – Ratei e valorizza quindi il dato quantità, mentre il valore Base sarà costituito dalla retribuzione / 12.

E’ possibile procedere con l’elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive che consente la predisposizione automatica del cedolino della 13esima mensilità.

A tale scopo è necessario inserire le voci di calcolo, normalmente utilizzate per la gestione delle mensilità aggiuntive, nella tabella Parametri aziendali in pagina Altre mensilità.

La procedura di elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive è identica a quella delle mensilità ordinarie.

Inserendo come mensilità di elaborazione ‘Tredicesima’ verrà proposto in automatico il mese di calendario associato e l’elenco di tutti i dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di calendario proposto.

Nel cedolino della tredicesima mensilità 2024 dovranno essere inserite le voci di calcolo del Bonus Natale per i dipendenti che ne beneficiano, impostando il valore di 100 euro o il minor valore proporzionato ai giorni coperti da rapporto di lavoro del 2024. La voce di calcolo da utilizzare denominata “BON.NT Bonus Natale 2024” deve essere impostata con le seguenti caratteristiche:

Sconto contributivo edile 11,50 %

Con Circolare n. 93 del 11 novembre 2024 l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’ammissione alla riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. 244/1995 per gli operai a tempo pieno del settore edile.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 16 maggio 2024 emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato 15 luglio 2024, ha confermato per l’anno 2024, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995 n. 341.

L’applicazione del beneficio segue le seguenti regole:

  • la riduzione contributiva dell’11,50% si applica sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione aggiuntiva Naspi pari all’1,40% dovuta per i contratti a tempo determinato, escludendo quella di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per i lavoratori con la qualifica di operaio con orario di lavoro di 40 ore settimanali;
  • i datori di lavoro interessati alla riduzione sono quelli esercenti l’attività edile individuata dai codici ISTAT dal “41.20.00” al “43.99.09” secondo la classificazione Ateco 2007. Non costituiscono attività edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi (CSC) 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308 accompagnati dai codici autorizzazione 3Ne 3P;
  • si deve essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
  • non si deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
  • rispetto integrale della contrattazione collettiva;
  • non avere pendenti provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A al Dm 24 ottobre 2007, sostituito, dal 1/7/2015, dall’allegato A al Dm 30 gennaio 2015 (attuativo dell’art. 4 del DL n. 34/2014 convertito in legge n. 78/2014) autocertificati alla ITL competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc. Dal 15 aprile 2013 l’autocertificazione deve essere trasmessa, se non è stata già inviata precedentemente, alle caselle di posta elettronica certificata degli Ispettorati territoriali competenti.

Per fruire del beneficio è necessario presentare istanza telematica utilizzando il modulo “Riduzione Edilizia” nell’area servizi per aziende e consulenti nel Cassetto Previdenziale Comunicazioni on-line del sito Inps.

L’Inps, dopo aver effettuato i controlli di rito evaderà la domanda che, se avrà esito positivo, porterà all’azienda l’attribuzione del codice autorizzazione “7N”.

Nel caso di matricole cessate o sospese, il datore di lavoro deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale, allegando una dichiarazione conforme al modello allegato alla Circolare Inps. In questo caso la sede Inps, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice “7N” con validità fino all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro con matricola cessata o sospesa autorizzati alla riduzione contributiva, ai fini della fruizione del beneficio, devo avvalersi della procedura di regolarizzazione contributiva (UniEMens/Vig).

Determinazione del beneficio

La riduzione contributiva deve essere calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute, per i periodi di paga dal gennaio a dicembre 2024 all’Inps, con esclusione della contribuzione al Fondo pensione lavoratori dipendenti e quella destinata per la formazione pari allo 0,30%.

Le aliquote contributive interessate allo sconto sono quelle al netto di eventuali sconti spettanti per compensare l’uscita del Tfr dall’azienda a favore dei Fondi pensione o del Fondo Tesoreria Inps (contributo al Fondo di Garanzia per il Tfr pari allo 0,20% e riduzione contributiva per il 2024 di 0,28%).

Lo sgravio è applicabile anche sulla contribuzione aggiuntiva Naspi pari al 1,40% dovuta, a norma della Legge n. 92/2012, per i contratti a tempo determinato.

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come apprendistato, esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla L. 205/2017 o l’esonero per l’occupazione giovanile previsto dalla L. 178/2020).

Applicazione del beneficio sui contributi Inps

Le imprese interessate al beneficio possono recuperare quanto loro spettante a titolo di sgravio contributivo, nel flusso UniEMens, secondo le seguenti istruzioni:

  • l’importo del beneficio spettante per il mese corrente va esposto nella Denuncia Individuale, nell’Elemento <AltreACredito>, utilizzando la causale “L206”;
  • l’importo del beneficio arretrato (periodi scaduti da gennaio 2024) va esposto nella Denuncia Aziendale, nell’Elemento <AltrePartiteACredito>, utilizzando la specifica causale “L207”.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEMens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR” che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.

Con l’introduzione dell’aliquota aggiuntiva pari all’1,40% da applicarsi ai contratti a tempo determinato (Naspi), il calcolo dello sconto è differenziato in funzione della tipologia di contratto.

Contratto a tempo indeterminato

 

Tipologia azienda

Contributi c/ditta soggetti a sconto Sconto Aliquota da applicare sull’imponibile C/S del 2024
Industria fino a 15 dipendenti 42,87-33,00-0,30 = 9,57% 11,50% 1,10%
Industria oltre 15 dipendenti 43,77-33,00-0,30-0,30 = 10,17% 11,50% 1,17%
Artigianato 40,82-33,00-0,30 = 7,52% 11,50% 0,86%

Contratto a tempo determinato

 

Tipologia azienda

Contributi c/ditta soggetti a sconto Sconto Aliquota da applicare sull’imponibile C/S del 2024
Industria fino a 15 dipendenti 44,27-33,00-0,30 = 10,97% 11,50% 1,26%
Industria oltre 15 dipendenti 45,17-33,00-0,30-0,30 = 12,37% 11,57% 1,33%
Artigianato 42,22-33,00-0,30 = 8,92% 11,50% 1,03%

In Anagrafica azienda, pagina Inps, inserire la quota percentuale, pari allo 0,30%, destinata al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Verificare da menù Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10, la presenza dei codici utili all’applicazione dello sconto per il mese corrente (L206) e per i periodi arretrati (L207), che rispettivamente devono essere strutturati in questo modo:

 Nella tabella Minimali – Massimali Inps, per l’anno 2024 è altresì necessario verificare la percentuale di sconto contributivo nel campo, oltre che indicare il mese dell’anno nel quale si intende operare il recupero delle somme in parola.

Per recuperare gli arretrati a partire dal mese attuale inserire come Anno/Mese di recupero 11/2024.

 Per ottenere i valori da recuperare a titolo di sconto contributivo per il periodo da gennaio 2024 al mese precedente a quello indicato nella tabella di cui sopra (ottobre 2024), che come abbiamo visto prevede il conguaglio nella denuncia UniEMens di novembre, è necessario procedere all’elaborazione della stampa denominata “Stampa recupero quote pregresse sconto edile 11,50”, inserita nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.

La stampa preleva solo i dipendenti con Qualifica Inps pari a “1 – Operaio” contenuta in pagina Contributi dell’Anagrafica personale, verificando l’informazione anche in pagina Qualifiche dell’Anagrafica Personale, per non recuperare quei mesi dove il dipendente si è trovato in una condizione diversa (per esempio soggetto Apprendista dopo il primo anno di Legge 56 divenuto operaio). Inoltre, viene verificata anche la presenza del flag, in pagina Contributi dell’Anagrafica Personale, denominato “Non applicazione sconto contributivo edile”. In presenza di tale informazione, anche con Qualifica “1-Operaio”, il dipendente non viene considerato nella stampa. L’ipotesi riguarda in specie quei lavoratori che per condizioni soggettive (es. assunti da liste di mobilità, soggetti a esonero contributivo triennale/biennale) non possono beneficiare dello sconto.

Nella stampa “Recupero quote pregresse sconto edile 11,50” sono evidenziati i valori relativi al contributo previdenziale netto c/azienda che, mese per mese, è stato pagato, ottenuto non solo dall’imponibile c/s moltiplicato per l’aliquota aziendale, ma anche sottraendo gli importi che figurano nei recuperi contributivi, siano essi recuperi F.do Garanzia TFR, che Recuperi contributivi di cui al Dl 203/2005.

Dal risultato, si deve procedere, quindi, alla sottrazione della quota contributiva aziendale versata al Fondo Previdenza Lavoro Dipendente pari a 23,81%, che la procedura calcola come differenza fra il contributo FPLD complessivo e quello a carico del dipendente. Per effettuare questa sottrazione viene letta, nella tabella Contributi Sociali associata al dipendente, la riga identificata dal flag IVS.

Un’ulteriore quota dello 0,30% viene sottratta in presenza del dato Quota Fondo Formazione Professionale, inserito nella pagina Inps dell’Anagrafica azienda.

La stampa prevede anche la possibilità, attivando il flag “Aggiorna sconto edile in progressivi c/s” e confermando all’uscita del report tale impostazione, di memorizzare nei Progressivi c/s dei dipendenti, nel campo denominato “Sconto contributivo edile”, lo sconto così calcolato e indicato nella stampa.

Il valore inserito nei Progressivi c/s dalla procedura di stampa può essere anche modificato dall’utente successivamente alla sua elaborazione. Tale valore sarà quindi recuperato dalla procedura di elaborazione UniEMens, leggendo tutti i mesi precedenti a quello individuato nella tabella Minimali – Massimali Inps come mese di recupero dello sconto contributivo edile, e inserito nella denuncia Aziendale del flusso UniEMens, nella sezione Crediti, con causale L207.

Il recupero della quota di sconto di competenza del mese sarà invece inserito nella pagina Eventi, della denuncia Individuale del flusso UniEMens, in corrispondenza dell’elemento ’Altri Crediti’, con causale L206.

Nella procedura di contabilizzazione del mese indicato come mese di recupero sconto contributivo, sarà sottratta al costo aziendale contributivo la quota recuperata.

Cassa edile Bergamo: contribuzione APE

Come anticipato nella circolare lavoro 10/2024/bis, da novembre 2024, per la Cassa Edile di Bergamo, va ripristinata l’aliquota della contribuzione APE, prevista per la Lombardia, pari al 3,33%, come da accordi nazionali vigenti.

La tabella contributi C.E. Bergamo dovrà essere così modificata.

Sempre dal 1 novembre, la percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale diventa pari al 7,85%.

Imposta sostitutiva 17%: acconto

La rivalutazione del TFR maturato al 31/12/2023 è soggetta all’imposta sostitutiva del17% che deve essere versata in acconto, nella misura del 90% entro il prossimo 16 dicembre. Il saldo sarà poi versato con il mod. F24 di febbraio 2025. Il versamento, per le aziende con organico medio 2006 superiore alle 50 unità, riguarda anche la parte di Tfr destinata al Fondo di tesoreria Inps.

L’art. 11 comma 3 del D. Lgs.47/2000 (e successive modifiche) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2001 “sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%”. A partire dal 2015 l’imposta è stata innalzata al 17%. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo e imputata a riduzione del F.do TFR.

Il comma 4 del medesimo art. 11 stabilisce che nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data), ma anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno di riferimento. Detto acconto, a scelta del sostituto, può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole – per esempio, perché sono intervenute, nel corso dell’anno, numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto.

L’acconto in via presuntiva deve essere calcolato secondo il seguente schema:

TFR maturato al 31/12/2023 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30/11/2024
Indice ISTAT di rivalutazione rilevato al mese di dicembre 2023 X
RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
Rivalutazione effettiva calcolata e trattenuta ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30/11/2024 +
TOTALE RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
90% dell’17% X
Imposta sostitutiva da versare in acconto entro il 16/12/2024 =

Nel menù Gestioni Annuali è presente la stampa del Calcolo acconto imposta sostitutiva con il metodo previsionale, che consente di verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare della rivalutazione sul fondo TFR a.p. per i dipendenti ancora in essere al 30/11/2024, e la rivalutazione effettiva per i cessati nel corso dell’anno.

L’impostazione dei valori in questa maschera deve risultare come da figura allegata. In particolare, il flag finale “Aggiorna in azienda il valore rivalutazione TFR”, consente di memorizzare tale rivalutazione presuntiva nella gestione Rivalutazione TFR presente nel Menù Anagrafiche – Azienda per l’azienda in linea, nel campo Rivalutazione previsionale.

Nella gestione Rivalutazione TFR, l’utente può vedere e gestire anche la rivalutazione TFR reale relativa al dicembre 2023, nel campo Rivalutazione Calcolata a.p., per verificare quale sistema di calcolo applicare. Tale campo è stato automaticamente predisposto con la procedura di Apertura Anno inserita nel Menù gestioni annuali (apertura anno 2024) utilizzando il flag Rivalutazione TFR.

In funzione della modalità di rivalutazione impostata nel flag a destra della maschera, la procedura provvede a indicare automaticamente l’acconto nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva dovuta (17%).

Il versamento sia dell’acconto (entro il 16/12/2024) sia del saldo (entro il 17/2/2025) deve essere eseguito mediante l’utilizzo del mod. F24 con i codici 1712 e 1713 (acconto e saldo).

Nella procedura di elaborazione del modello F24 relativa a dicembre (indipendentemente se il sistema di retribuzione è per cassa o per competenza) viene inserito automaticamente il codice tributo 1712 (verificare la sua presenza in tabella Codici Tributo F24 nel menù Anagrafiche) con il valore inserito nel campo acconto della maschera precedente.

E’ utile ricordare che:

  1. sostituti d’imposta costituiti nel 2023 possono versare solo il saldo dell’imposta sostitutiva entro febbraio 2025. Non sono tenuti a versare l’acconto entro dicembre 2024 (qualora lo volessero versare in via presuntiva vale lo schema precedente);
  2. sostituti d’imposta costituiti nel 2024: per l’anno interessato non devono versare l’imposta sostitutiva (sia in acconto sia a saldo), in quanto è assente la rivalutazione che ne costituisce la base di calcolo.

L’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 29/E/2001 e n. 34/E/2002) ha precisato che nel caso in cui l’acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) si rende applicabile quanto stabilito con DPR n. 445/1997, vale a dire l’eccedenza può essere scomputata dai versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d’imposta, oppure mediante compensazione in F24. Il credito deve essere segnalato nel mod. 770, prospetti ST e SX.

In caso di compensazione attraverso il mod. F24, l’indicazione del credito deve essere effettuata nella colonna “Importi a credito compensati”, della Sezione Erario, utilizzando alternativamente i codici tributo 1627 o 6781. Il primo è la compensazione che viene effettuata direttamente su modello F24 inerente eccedenze di versamento dell’anno corrente, il secondo è relativo a Eccedenze di versamento relative alle ritenute di lavoro dipendente da evidenziare in sede di mod. 770. Uno dei due codici deve essere collegato alla Tabella Codici F24.

Fondo di tesoreria Inps

Per le aziende con media di lavoratori nel 2006 almeno pari a 50 unità, per le quali, in assenza di destinazione del Tfr a una forma previdenziale complementare, vige l’obbligo di destinare il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti al Fondo di Tesoreria Inps, per quanto riguarda le somme da indicare in F24 a titolo di acconto / saldo dell’imposta sostitutiva, nulla cambia. Ciò in quanto tali datori di lavoro, sono comunque tenuti a versare le ritenute fiscali anche sulla quota erogata per conto del Fondo di Tesoreria, salvo poi, come vedremo, portare a conguaglio nella dichiarazione contributiva successiva l’importo lordo erogato, comprensivo della ritenuta fiscale a titolo di imposta sostitutiva.

Per ciò che concerne l’Istituto previdenziale, per le somme accantonate al Fondo di Tesoreria, il costo della corrispondente rivalutazione è imputata al Fondo medesimo, anche se pagata dal datore di lavoro. Con riferimento all’imposta sostitutiva dell’17%, il cui calcolo e versamento sono effettuati dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, l’Inps ha precisato che l’importo versato dal datore di lavoro, relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, può essere recuperato attraverso la denuncia UniEMens, compensando il credito maturato con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Anche per quanto concerne l’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del Tfr al 31/12/2023 per i lavoratori ancora in essere, il datore di lavoro dovrà, in sede di denuncia UniEMens Individuale, recuperare il valore dell’imposta medesima. Il modello di denuncia UniEMens che può essere utilizzato per il conguaglio dell’acconto è quello di dicembre 2024, mentre per il successivo saldo è quello di febbraio 2025.

Secondo le indicazioni fornite dall’Inps, più semplicemente, si può utilizzare solo il modello UniEMens di febbraio 2025 per recuperare, a saldo, l’intera quota dell’imposta sostitutiva prelevata dalle effettive rivalutazioni, le quali risulteranno calcolate già alla luce della pubblicazione dell’indice Istat del mese di dicembre 2024. Quest’ultima procedura operativa ha il pregio di non dover tener conto di un acconto e di un saldo per ciascun dipendente. Di conseguenza nella dichiarazione individuale di febbraio 2025, deve trovare posto l’imposta sostitutiva di competenza dell’Inps per ciascun lavoratore, nel campo Imposta sostitutiva della Pagina Prestazioni.

La stampa del Calcolo acconto Imposta sostitutiva T.F.R. con il metodo previsionale contiene quindi anche le informazioni relative alla Rivalutazione di competenza del Fondo di tesoreria Inps e la conseguente imposta sostitutiva di pertinenza, ferma restando l’indicazione del totale per il versamento in F24.

Il calcolo del saldo di imposta sostitutiva da richiedere all’Inps, in quanto di competenza del Fondo di Tesoreria, da indicare nella dichiarazione retributiva / contributiva UniEMens individuale di febbraio 2025, sarà operato leggendo le informazioni scritte in Pagina Progressivi TFR dell’anno 2025 relativamente alla Rivalutazione e all’imposta sostitutiva dell’anno precedente. Tali informazioni saranno memorizzate con le procedure di passaggio anno dal 2024 al 2025, quando sarà conosciuto il valore dell’indice Istat di rivalutazione relativo al dicembre 2024.

Rivalutazione TFR: coefficiente di ottobre 2024

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2024 e il 14 novembre 2024 è pari a 120,1.