Novità fiscali Legge di Bilancio 2026
A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), riportiamo di seguito le principali novità 2026 in materia di fisco, lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti.
Fisco e Tasse
REVISIONE ALIQUOTE IRPEF (art. 1, c. 3)
A decorrere dal periodo d’imposta 2026 l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF viene fissata come di seguito indicato:
- 23% fino a 28.000;
- 33% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000 euro.
REVISIONE DETRAZIONI IRPEF (art. 1, c. 4)
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri:
- oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- erogazioni liberali a favore di partiti politici di cui all’art. 11, DL n. 149/2013;
- premi assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.
TASSAZIONE AGEVOLATA AUMENTI RETRIBUTIVI PER RINNOVI CONTRATTUALI (art. 1, c. 7)
Gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato – con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore stesso, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITA’ (art. 1, c. 9)
Ai premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, erogati negli anni 2026 e 2027 ai lavoratori dipendenti del settore privato, con reddito non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro (precedentemente fissato in 3.000 euro), con l’aliquota ridotta all’1%.
Si ricorda che l’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che l’erogazione del premio di risultato avvenga in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU con deposito di tali accordi presso ITL.
TASSAZIONE AGEVOLATA INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE (art. 1, c. 10-11)
Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi dell’art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL);
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (come individuati dai CCNL);
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Le misure sono applicate dai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quelli del settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Se il datore di lavoro sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito in tale anno. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
AUMENTO ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI (art. 1, c. 14)
È innalzato, da 8 a 10 euro, l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.
Previdenza complementare
MODIFICHE TASSAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE (art. 1, c. 201-202)
Con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, viene aumentato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare.
Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del nuovo limite annuo di 5.300 euro.
Si eleva dal 50 al 60% del montante finale accumulato, il limite delle prestazioni pensionistiche che possono essere erogate in capitale e viene disposto che nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale la prestazione può essere interamente erogata in capitale; si introduce, con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia e definito il relativo regime tributario.
Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dovrà adeguare le proprie istruzioni.
MODIFICA NORMATIVA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (art. 1, c. 203-205)
Obbligo versamento a Fondo Tesoreria Inps
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti (60 dipendenti limitatamente al periodo 2026-2027) prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato sono tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 dipendenti prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato sono tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS.
Adesione automatica a previdenza complementare
Dal 1° luglio 2026 verrà ridotto a 60 giorni, contro gli attuali 6 mesi, il termine per la gestione della scelta destinazione TFR ed iscrizione previdenza complementare e verrà introdotto un meccanismo automatico o volontario in base al fatto che il dipendente sia di prima assunzione o meno.
- Dipendenti di prima assunzione
A decorrere dal 1° luglio 2026 tali dipendenti saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare, ed entro 60 giorni dall’assunzione avranno facoltà di rinunciare a tale adesione automatica / di conferire l’intero importo del TFR maturando ad altro fondo pensione/pip liberamente scelto / di mantenere il TFR in azienda ai sensi dell’art. 2120 cc.
L’adesione automatica opererà verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (in caso di presenza di più forme pensionistiche collettive di riferimento la forma pensionistica di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale) e comporterà la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore così come previsto dalla contrattazione collettiva.
In assenza di fondi pensione collettivi di riferimento il versamento dei flussi contributivi derivanti dalla adesione automatica avverrà al fondo pensione Cometa in quanto fondo residuale previsto dalla normativa.
- Dipendenti NON di prima assunzione
Dal 1° luglio 2026 con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica previsto per i lavoratori dipendenti di prima assunzione. Il TFR è conferito per l’intero importo salvo che il lavoratore entro i 60 giorni decida di destinare a tale forma previdenziale una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi collettivi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare in misura non inferiore al 50%.
Tutela madri / genitori
CONGEDI PARENTALI E PER MALATTIE DEL FIGLIO (art. 1, c. 219-220)
Il diritto di fruire del congedo parentale ai sensi degli artt. 32, c. 1, 33, c. 1, 34, c. 1 e 3 e 36, c. 1 e 3, ex D. Lgs. 151/2001 è esteso fino al 14esimo anno di età del bambino (in luogo di 12 anni).
Viene modificata la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori) elevando da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estendendo l’applicabilità dell’istituto ai figli fino a 14 anni di età.
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE LAVORATRICI IN CONGEDO DI MATERNITA’ / PARENTALE (art. 1, c. 221)
In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, viene prevista la possibilità di prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno di età del bambino.
MISURA DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DELLE LAVORATRICI MADRI CON DUE O PIU’ FIGLI (art. 1, c. 206-207)
Viene confermato anche per l’anno 2026 il “Bonus Mamme” per un valore di 60 euro mensili con richiesta da presentare direttamente all’INPS da parte delle:
- lavoratrici madri dipendenti o autonome con 2 figli – e sino al compimento del 10° anno di età – aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.
- lavoratrici madri, dipendenti e autonome, con più di 2 figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Gli importi spettanti nel periodo gennaio – novembre 2026 saranno corrisposti in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026. Il Bonus Mamme non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.
Agevolazioni contributive
ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026 (art. 1, c. 153-155)
Sono stati stanziati fondi al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES unica che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, con previsione di un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.
La disciplina degli specifici interventi non è stata ancora pubblicata in quanto i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei suddetti limiti di spesa verranno definiti solo con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER PROMUOVERE L’ASSUNZIONE DI LAVORATRICI MADRI (art. 1, c. 210-213)
A decorrere dal 1° gennaio 2026 ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione di premi e contributi INAIL, a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro all’anno:
- per 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione);
- per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato;
- per 24 mesi in caso di assunzione con contratto con contratto a tempo indeterminato.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile con la c.d. maxi-deduzione.
INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEI CONTRATTI DI LAVORO PER ALCUNE CATEGORIE DI SOGGETTI (art. 1. c. 214-218)
A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.
Ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori la trasformazione suindicata, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).
Le disposizioni attuative dell’esonero verranno definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
INCENTIVO PER LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (art. 1, c. 194)
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Esercitata tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro per la quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.
Comunicazione alle OO.SS. dei lavoratori somministrati 2025
Ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, entro il 31/01/2026, i datori di lavoro che hanno utilizzato, nel 2025, lavoratori in somministrazione, sono tenuti ad effettuare una comunicazione sul numero dei contratti conclusi, sulla loro durata e sul numero e sulla qualifica dei lavoratori utilizzati.
L’articolo 36 comma 3 del D. Lgs. n. 81/201 ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di effettuare, ogni 12 mesi, una comunicazione annuale, riferita al periodo dal 01/01 al 31/12 dell’anno precedente, contenente
- il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
- la durata degli stessi;
- il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
La scadenza per l’anno 2025 è fissata al 31/01/2026.
L’utilizzatore deve inviare la comunicazione, alternativamente, a:
- Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA);
- Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);
- Organismi territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La violazione della disposizione è punita con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00
In Anagrafiche – Somministrati/Distaccati è possibile effettuare la stampa anagrafica dei lavoratori somministrati il cui contratto di lavoro includa almeno un giorno nel periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025.
Tale report, realizzabile anche in formato Excel, fornisce informazioni di dettaglio sui singoli contratti di somministrazione conclusi. L’elenco da comunicare dovrà essere depurato dai dati personali e le informazioni potranno essere anche in forma sintetica per ciascuna qualifica.
L’estrazione dei dati sintetici potrà essere realizzata anche mediante l’utilizzo di filtri da applicare al prospetto Excel.
| Numero contratti conclusi | Durata | Numero lavoratori | Qualifica |
| 01 | 10 mesi | 01 | Operaio |
In allegato alla presente Circolare una bozza della comunicazione da inoltrare.
Autoliquidazione INAIL 2025/2026
Sono state diffuse le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2025/2026. Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 2 marzo 2026 mentre per il versamento del premio o della prima rata di premio il termine è fissato al 16 febbraio 2026.
Redazione dichiarazione
La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi ALPI on-line che calcolano anche il premio dovuto.
La violazione dell’obbligo di comunicazione all’INAIL nei termini previsti dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Diversamente, nel caso in cui la mancata comunicazione all’Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.
Novità 2026
Con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione dell’Inail ha approvato la nuova tabella A “Bonus” prevista dall’articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, nonché la modifica dell’aliquota di oscillazione prevista ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.
Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, all’articolo 1, comma 1, ha autorizzato l’Inail ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail sono applicate in via provvisoria come stabilito dalla deliberazione del Presidente dell’Inail n. 17 del 10 novembre 2025, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:
- in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
- nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.
Riduzione delle retribuzioni presunte
Se sussiste una fondata presunzione di una flessione occupazionale per l’anno 2026 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nell’anno), con la conseguente presunta riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata. In tale ipotesi occorre però presentare, apposita comunicazione che precisi, per ciascuna lavorazione, l’importo sul quale sarà calcolato il premio anticipato entro il 16 febbraio 2026.
Posizioni nuove
Se l’attività è iniziata nel corso del 2025, il premio anticipato dovuto per il 2026 deve essere obbligatoriamente determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione Rata della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.
Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumano lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.
La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
Incentivi per assunzioni legge 92/2012, art. 4, commi 8-11
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014, ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f) (ovvero essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici) del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2025/2026).
Lavoratori part-time
Per questi lavoratori la retribuzione da assumere ai fini del calcolo degli imponibili da assoggettare a premio è quella tabellare contrattuale prevista per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale della prestazione di lavoro. Tale valore si ottiene dividendo la paga base mensile, moltiplicata per il numero delle mensilità totali (anche aggiuntive) e dividendo tale importo per il coefficiente 2.080.
Se tale retribuzione risulta essere inferiore, per l’anno 2025 a € 8,60, viene applicata alle ore di lavoro dei soggetti part-time comunque tale maggior valore.
Le ore di lavoro dei part-time devono essere intese come ore lavorate o comunque retribuite, aggiungendo quindi, alle ore di effettiva prestazione lavorativa, anche le ore retribuite in forza di legge o di contratto (festività, ferie, permessi retribuiti, malattia e infortunio, ecc.), con il solo limite di 25 giorni per mese.
Modalità di rateazione
Il versamento del premio a saldo e in acconto (regolazione e rata) può avvenire o in unica soluzione entro il 16/2/2026, ovvero anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, scadenti il 16/2, 18/5, 20/8 e 16/11/2026. La manifestazione di volontà del pagamento rateale del premio deve essere espressa in sede di autoliquidazione premi.
Il Ministero dell’Economia ha stabilito nella misura del 2,75% il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi relativi al pagamento delle residue rate di maggio, agosto e novembre per autoliquidazione premi Inail 2025/2026.
I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento in forma rateale devono applicare i seguenti coefficienti:
| Scadenza rate | Coefficienti |
| 18 maggio 2026 | 0,00670548 |
| 20 agosto 2026 | 0,01363699 |
| 16 novembre 2026 | 0,02056849 |
Inserire nel Menù Anagrafiche – Tabelle – INAIL – Interessi per rateazione, i coefficienti per il calcolo degli Interessi per rateazione autoliquidazione. In questa gestione va caricato l’anno 2025 (il riferimento è all’anno precedente quello di pagamento) con le scadenze del 18/05/2026, 20/08/2026 e del 16/11/2026 con i coefficienti individuati applicando il tasso di interesse del 2,75%.
Pagamento
La sezione del mod. F24 da compilare è quella “Altri enti previdenziali e assicurativi”. In particolare:
- “Cod. sede” è il codice identificativo della sede Inail territorialmente competente;
- nel “N. pos. assicurativa” indicare il “Codice Ditta”;
- nel campo “cc” indicare il codice controllo;
- nel “N. di riferimento” si indica “902026”;
- nel campo causale il codice “P”.
L’importo versato va arrotondato al centesimo di Euro.
Se il saldo finale dell’autoliquidazione risulta a credito del datore di lavoro, il credito stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture Inail e, se dovesse ulteriormente permanere un ulteriore credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto in altre sezioni.
Nuovi minimali per collaboratori e dirigenti
Si rende necessario aggiornare le retribuzioni minimali e massimali fissate per particolari categorie di soggetti, in particolare soci di società non artigiane, collaboratori e dirigenti.
Ricordo che, per i dirigenti, l’imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio, è pari al valore del massimale previsto per la liquidazione delle rendite. Per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni l’anno.
Per i soci non artigiani la retribuzione da prendere a base di riferimento è quella convenzionale prevista a livello provinciale e, in assenza di valori validi a livello provinciale, quella prevista a livello nazionale.
Per i rapporti parasubordinati il premio assicurativo è calcolato su base mensile sulle retribuzioni effettive, salvo il rispetto di valori minimi e massimi, validi dal 1/1/2025 al 31/12/2025.
Autoliquidazione On-line
La dichiarazione delle retribuzioni, la comunicazione per il pagamento rateale, la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte devono essere effettuate esclusivamente utilizzando il canale telematico.
Il calcolo del premio e l’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni si effettua quindi utilizzando la procedura disponibile sul sito dell’INAIL denominata ALPI on-line. Dopo aver inserito le retribuzioni di competenza viene sviluppato il calcolo del premio. Terminata la fase di determinazione del dovuto, si inoltra la dichiarazione dei salari al database dell’INAIL.
In Gestioni Annuali esiste una procedura completa utile all’autoliquidazione del premio partendo dai valori memorizzati nei Progressivi INAIL dei dipendenti e dalle basi di calcolo inserite in Anagrafica Azienda pagina INAIL.
Esiste comunque sempre per l’utente la possibilità di intervenire manualmente sui progressivi Inail per aggiornare i valori in essi contenuti.
Per poter correttamente effettuare la denuncia salari e la liquidazione del premio con il conseguente versamento in F24 è necessario:
- Verificare la Tabella Minimali / Massimali e Retribuzioni Convenzionali INAIL relativa all’anno 2025 i cui valori devono risultare quelli di seguito proposti.
Sono da verificare anche le retribuzioni convenzionali dei soci non artigiani a livello provinciale che, se stabilite, prevalgono su quelle nazionali. Nell’esempio è proposta la retribuzione convenzionale soci non artigiani della provincia di Bergamo.
Per quanto concerne le altre province della Regione Lombardia di seguito viene proposta una tabella riepilogativa delle retribuzioni convenzionali da applicare ai soci. In assenza di un provvedimento provinciale, non sarà necessaria l’indicazione delle retribuzioni convenzionali e saranno applicati i valori stabiliti a livello nazionale presenti nella tabella minimali Inail di cui sopra.
| Provincia | Retribuzione annua | Retribuzione mensile | Decreto |
| Bergamo | 17.811,52 | 1.484,29 | Decreto provinciale |
| Brescia | Nessun decreto | ||
| Como | Nessun decreto | ||
| Cremona | Nessun decreto | ||
| Lecco | Nessun decreto | ||
| Lodi | 17.930,74 | 1.494,23 | Decreto provinciale |
| Mantova | Nessun decreto | ||
| Milano | 17.930,74 | 1.494,23 | Decreto provinciale |
| Monza Brianza | Nessun decreto | ||
| Pavia | 18.815,61 | 1.567,97 | Decreto provinciale |
| Sondrio | Nessun decreto | ||
| Varese | Nessun decreto |
- Verificare la pagina INAIL dell’Anagrafica azienda dove devono essere inserite tutte le PAT e le Voci con i rispettivi tassi
- Verificare i Progressivi INAIL dei dipendenti, anche sfruttando la stampa delle Retribuzioni INAIL inserita in Gestioni Annuali – Autoliquidazione INAIL. Particolare attenzione deve essere data alla presenza della voce di tariffa associata alla PAT, che viene prelevata, in sede di aggiornamento archivi, dall’Anagrafica dipendente.
Ulteriore attenzione deve essere prestata agli imponibili relativi ai lavoratori part-time, in quanto per questi ultimi non deve essere ripreso l’imponibile contributivo, ma il valore maggiore tra quello tabellare determinato come rapporto fra retribuzione di base annua e il numero di ore lavorabili da un soggetto full time e il minimale indicato nella tabella Minimali / Massimali Contributivi / Assicurativi.
In presenza di retribuzioni parzialmente esenti (es. assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi), selezionare il codice da associare ad ogni singola riga di mese.
- Stampare le retribuzioni INAIL relative all’anno 2025 per verificare la correttezza degli aggiornamenti mensili sui progressivi INAIL. E’ necessario prestare molta attenzione all’imponibile che viene assoggettato al premio (ultima colonna a destra), perché tale valore per alcune tipologie di dipendenti viene modificato in funzione delle retribuzioni convenzionali (soci) minimali e massimali (collaboratori coordinati e continuativi e dirigenti) ovvero annullato (apprendisti e apprendisti qualificati).
- Elaborare il modello 1031 servendosi del modulo Autoliquidazione INAIL:
- In gestione Autoliquidazione, per ciascuna PAT e Voce verificare la corretta importazione delle retribuzioni utilizzando il relativo Bottone Retribuzioni, facendo attenzione all’importo per rata eventualmente comunicato dall’INAIL che deve sostituire quello calcolato dalla procedura;
- Per ciascuna PAT e Voce intervenire sul Bottone Premio e quindi attivare la procedura di calcolo del premio utilizzando il Bottone Calcolo Premio
La procedura di Calcolo Premio è composta da 3 diverse maschere che devono essere tutte confermate con F10-Salva. La prima è relativa al calcolo del premio infortuni e malattie professionali.
La seconda è relativa all’eventuale calcolo del premio silicosi / asbestosi
La terza concerne il calcolo degli sconti per regolazione e rata. Ricordo che lo sconto edile è astato abrogato
Da ultimo si accede alla maschera che completa il premio per regolazione e per rata.
- Dopo aver stampato il prospetto riepilogativo dei premi calcolati sia in regolazione che in rata, è necessario entrare in gestione Liquidazione e procedere prima al Ricalcolo Importi (effettua la somma di tutte le posizioni), quindi immettere il totale anticipato l’anno precedente a titolo di rata, e infine effettuare il Ricalcolo Scadenze. Tale ultima opzione deve essere attivata dopo aver eventualmente scelto la modalità di pagamento rateizzata ed avere inserito i coefficienti utili per il calcolo degli interessi sulle rate.
Da questo prospetto vengono prelevate le informazioni per la corretta compilazione del modello F24. La prima scadenza di pagamento è fissata per il 16/2/2026. In tabella Codici Tributo F24 pagina Contributi INPS/INAIL deve essere presente la causale P.
INAIL: mod. OT23/2026
È disponibile sul portale dell’Istituto il modello OT23 2026 utilizzabile dalle aziende che abbiano effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di ottenere una riduzione del tasso per l’anno in corso.
L’articolo 23 delle modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27/02/2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2026, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
L’azienda può chiedere la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale, sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza e sarà applicata in sede di regolazione del premio nell’autoliquidazione del 2026.
Le condizioni di base per poter presentare la domanda sono quelle di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, quali requisiti per il rilascio della regolarità contributiva (Durc), e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e d’igiene del lavoro.
Sono previsti i seguenti tipi di interventi:
A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per alcuni interventi, il punteggio prevede la possibilità di un bonus di 10 punti, aggiuntivo rispetto a quello indicato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata con i documenti a supporto delle scelte operate in sede di compilazione del modello, utilizzando l’apposita funzionalità.
Nei primi due anni dalla data di inizio attività PAT, la riduzione è applicata nella misura dell’otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
| Lavoratori anno del triennio della PAT | Riduzione |
| Fino a 10 | 28% |
| Da 10,01 a 50 | 18% |
| Da 50,01 a 200 | 10% |
| Oltre 200 | 5% |
Prospetto disabili
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 151/2015, le aziende con un numero di dipendenti costituenti base di computo superiore ai 14, per i quali sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o incidere sul computo della quota di riserva, sono tenute alla presentazione del prospetto informativo disabili.
Il prospetto informativo disabili va trasmesso telematicamente al servizio provinciale di competenza per la verifica della situazione occupazionale e degli adempimenti in ordine all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette o disabili entro e non oltre il 31/01/2026.
Operativamente i soggetti obbligati all’invio telematico del prospetto sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, al 31 dicembre 2025, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o incidere sul computo della quota di riserva, rispetto al prospetto informativo inviato l’anno precedente.
Il prospetto deve inoltre essere presentato anche se non si è obbligati alla quota di riserva per disabili, ma si è tenuti alla copertura ex art. 18 L. 68/1999 in quanto la base di computo supera le 50 unità. La copertura in parola si riferisce agli orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.
Dal prospetto deve risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili calcolati al 31/12 dell’anno precedente.
Ricordo che gli obblighi di assunzione di soggetti disabili e/o appartenenti alle cosiddette categorie protette che riguardano le aziende sorgono al superamento della soglia dei 14 dipendenti e sono così strutturati:
| Numero addetti | Quota obbligatoria d’assunzione |
| Fino a 14 dipendenti | Nessun obbligo |
| Da 15 a 35 dipendenti | 1 disabile |
| Da 36 a 50 dipendenti | 2 disabili |
| Oltre 50 dipendenti | 7% disabili |
| Da 51 a 150 dipendenti | 1 assunzione in favore di orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati |
| Oltre 150 dipendenti | 1% lavoratori di cui alla casella precedente |
Per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Le uniche esclusioni sono riferibili a:
- disabili in forza ai sensi della legge n. 68/1999;
- disabili in forza anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio (D.Lgs. n. 151/2015)
- occupati a tempo determinato non superiore a 6 mesi;
- occupati a tempo determinato per sostituzione lavoratori assenti;
- dirigenti;
- lavoratori occupati con contratto di somministrazione;
- apprendisti;
- personale di cantiere o operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (indipendentemente dall’inquadramento previdenziale);
- lavoratori acquisiti per passaggio di appalto.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
I datori di lavoro impossibilitati, per la peculiarità della attività svolte, ad assumere lavoratori avviati obbligatoriamente, possono presentare istanza per l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione, ma sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo pari a € 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. L’esonero parziale può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:
- faticosità della prestazione lavorativa;
- pericolosità connaturata al tipo di attività;
- particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
L’esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile. Da tale previsione sono però esclusi i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.
Sono tenute all’invio, tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull’organico computabile per la cosiddetta quota di riserva. L’art. 40, co. 4 del D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo disabili, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio (salvo proroghe) la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente. Il modulo deve essere inviato esclusivamente mediante i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti individuati dalle Regioni. Per quanto riguarda la Regione Lombardia, a partire dal 9 dicembre 2025 la presentazione dei modelli UNIPI – Prospetti Informativi sarà possibile esclusivamente tramite il portale SIUL COB di Regione Lombardia, nella sezione dedicata alle UNIPI, che permette l’invio, la ricerca e la gestione dei prospetti Informativi (UNIPI).
La sanzione applicabile in caso di mancata effettuazione dell’invio telematico è quella prevista dall’articolo 15, comma 1 della legge n. 68/1999 pari a € 702,43 + € 34,02 per ogni giorno di ritardo per un massimo di 365 giorni. Agli importi è applicabile l’istituto della diffida con il pagamento di ¼ dell’importo edittale.
Nell’Anagrafica personale in Pagina Altre Info è presente il flag Personale di cantiere / Trasporto / Impiantisti e il flag Cambio Appalto che consentono di escludere il soggetto dal calcolo del numero totale dipendenti utile alla verifica degli obblighi in materia di avviamento obbligatorio.
Nel menù documenti è presente la stampa del prospetto in formato EXCEL, la quale ricalca il formato del prospetto da inserire e inviare telematicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle province.
Tasso legale 1,60% dal 1/1/2026
Il Ministero dell’Economia con decreto 10 dicembre 2025 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2026 il tasso di interesse legale subisca una riduzione passando dalla misura del 2,0% a quella del 1,6%.
La riduzione del tasso di interesse legale riguarda in primo luogo i ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti delle imposte. Dal 1 gennaio 2025, il tasso di interesse legale deve essere calcolato nella nuova misura del 2,0%.
Si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
La modifica del tasso di interesse legale si riflette su numero istituti in campo lavoristico:
- mancato o tardato pagamento dei contributi
- rateazione INAIL da autoliquidazione
- tardivi versamenti fiscali del sostituto d’imposta
- crediti di lavoro
Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2026
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per i periodi dal 1/1/2026 al 31/12/2026.
Con la pubblicazione in oggetto risultano fissati i nuovi importi da usare per determinare i costi chilometrici dei veicoli aziendali. Questi costi devono essere usati per il calcolo del reddito 2026, il cosiddetto fringe benefit, da imputare ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che usano, anche per esigenze personali, i veicoli aziendali.
L’articolo 1, co. 632 e 633 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha modificato l’articolo 51 co. 4 lett. a) del TUIR, per quanto concerne la valorizzazione convenzionale del benefit auto.
In particolare viene stabilito che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti con contratto stipulato entro il 30.06.2020 continua ad applicarsi la normativa in vigore al 31.12.2019, che stabilisce che per calcolare il reddito da imputare ai dipendenti o ai collaboratori, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI in oggetto, al netto dei valori eventualmente trattenuti al dipendente. Per stipula del contratto si deve intendere il contratto di acquisto/noleggio dell’autovettura, anche se poi l’assegnazione al dipendente avviene successivamente al 30.06.2020.
Per i contratti stipulati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2024 il calcolo del valore convenzionale diventa inversamente proporzionale all’emissione di CO2 dei veicoli:
- 25% di 15.000 km (3.750 km) per emissioni di CO2 fino a 60 g/Km
- 30% di 15.000 km (4.500 km) per emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km
- 50% di 15.000 km (7.500 km) per emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km
- 60% di 15.000 km (9.000 km) per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km
L’articolo 1, co. 48, della Legge n. 207/2024 è intervenuto sulle modalità di determinazione del fringe benefit per le auto assegnate in uso promiscuo, modificando l’articolo 51 co. 4 lett. a) del DPR n. 917/1986 (TUIR).
Per le auto di nuova immatricolazione assegnate dal 1 gennaio 2025 il calcolo del valore convenzionale diventa il seguente:
- Auto elettriche 10% di 15.000 km (1.500 km)
- Auto ibride plug-in 20% di 15.000 km (3.000 km)
- Altre auto 50% di 15.000 km (7.500 km) indipendentemente dai valori di emissione di CO2
Per le auto assegnate precedentemente al 1 gennaio 2025, ovvero assegnate successivamente ma non di nuova immatricolazione, si applicano i valori validi dal 1 luglio 2020.
L’importo forfettario prescinde da qualunque valutazione dei costi di utilizzo del mezzo e dall’effettiva percorrenza effettuata dal dipendente o dal collaboratore. E’ quindi irrilevante che il dipendente o collaboratore sostenga a suo carico alcuni o tutti gli elementi compresi nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI come, ad esempio, le spese di rifornimento o di manutenzione del veicolo. E’ ininfluente anche il fatto che il datore di lavoro rimborsi alcuni oneri considerati dalle tariffe, come, ad esempio, le spese di carburante. In ogni caso, infatti, si deve fare riferimento, per determinare l’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza indicato nelle tabelle ACI.