Calendario aprile 2021
Giorni lavorabili | 21 |
Ore lavorabili | 168 |
Festività godute (Lunedì dell’Angelo 5 aprile) | 1 |
Festività non godute (25 Aprile) | 1 |
Sabati (settimane) | 4 |
Ad integrazione delle informazioni sui giorni / ore lavorabili e festivi del mese, si vogliono fornire di seguito i corretti comportamenti da seguire per il trattamento delle festività concomitanti con la Cassa Integrazione, di qualunque tipo essa sia (Ordinaria, Assegno Ordinario FIS o Deroga).
Festività 25 aprile
Per gli impiegati e gli operai mensilizzati e non, la festività del 25 aprile (Festa della Liberazione), deve essere retribuita come festività non goduta, aggiungendo alla normale retribuzione la quota giornaliera della retribuzione, ma senza che l’importo aggiuntivo della retribuzione vada ad incrementare la retribuzione utile ai fini della maturazione del TFR.
Se nelle presenze tale festività in domenica non è evidenziata, l’automatismo per portare la voce di calcolo di Festività Non goduta nel cedolino, potrebbe essere impostato nel calendario aziendale virtuale in Pagina Cedolino nella sezione Voci mensilizzati.
Per gli operai delle aziende del settore edile, la giornata del 25 aprile deve essere retribuita come tutte le altre festività non ricadenti in domenica, inserendo nel calendario presenze l’attività “FS” agganciata alla commessa in concomitanza con la domenica 25/4. La festività sarà quindi riportata nel cedolino, insieme con quella del 5/4, mediante i consueti automatismi collegati alle festività.
Festività e CIG
Per il trattamento delle festività concomitanti con la Cassa Integrazione occorre distinguere tra:
- Riduzione di orario: le festività non sono mai integrabili e l’onere del pagamento della festività rimane a carico del datore di lavoro. Per conseguenza le ore corrispondenti devono essere indicate con l’attività “FS” nel foglio presenze.
- Sospensione
- Lavoratori retribuiti in misura fissa: tutte le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale in quanto la retribuzione si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non varia se queste coincidono con le festività (sempre attività “CGO” o “CGD” in presenze);
- Lavoratori retribuiti in misura oraria: le festività comprese nei primi 15 giorni del trattamento di integrazione salariale concesso non sono integrabili (indicare attività “FS” in presenze), mentre lo sono se ricadono oltre tale limite (attività “CGO” o “CGD” in presenze). Le festività civili del 25 aprile, 1 maggio e 2 giungo non sono mai integrabili (attività “FS” in presenze).
Quindi la festività del 5 aprile, per i lavoratori sospesi con retribuzione fissa è integrabile (indicare attività “CGO” o “CGD” in presenze), mentre per i lavoratori sospesi retribuiti in misura oraria non è integrabile (indicare attività “FS” in presenze) se non preceduta da almeno 15 giorni di sospensione.
La festività del 25 aprile 2021 non è mai integrabile in quanto ricadente in domenica.
Integrazioni Salariali DL 41/2021
Con la Circolare n. 72 del 29 aprile 2021 l’INPS fornisce le istruzioni operative definitive in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario introdotti dal decreto – legge 22 marzo 2021 n. 41
L’articolo 8 del DL n. 41/2021 (decreto sostegni) ha introdotto nuove risorse da destinare alle integrazioni salariali (per una disamina completa della normativa rimandiamo alla Circolare Lavoro n. 3/bis/2021).
Con la Circolare in commento l’Istituto interviene a specificare nel dettaglio le misure e soprattutto a risolvere la questione interpretativa in ordine alla data di inizio della cassa integrazione. La norma, infatti, prevede che l’intervento a sostegno del reddito sia attivabile dal 1 aprile 2021, sia che riguardi la cassa integrazione ordinaria CIGO per una durata massima di 13 settimane fino al 30 giugno 2021, sia che riguardi l’assegno ordinario (FIS) per una durata massima di 28 settimane fino al 31 dicembre 2021.
In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, l’INPS precisa che la decorrenza del 1 aprile 2021, prevista dall’articolo 8 del decreto legge n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, atteso che per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1 gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di bilancio 2021, sono terminate il 25 marzo 2021. Su conforme parere del Ministero del Lavoro, ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, e nelle more della conversione in legge del Decreto Sostegni, l’Istituto estende la decorrenza delle richieste all’inizio della settimana in cui si colloca il 1 aprile 2021, quindi da lunedì 29 marzo 2021.
Per i datori di lavoro che hanno già trasmesso la domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 – DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1 aprile 2021, è possibile inviare una domanda integrativa dei trattamenti con la medesima causale per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza. Il termine di scadenza per l’invio delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEMens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite Cassetto Bidirezionale unitamente al rilascio dell’autorizzazione.
Le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali dal regime ordinario (D. Lgs. n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri rimane a carico delle rispettive gestioni devono essere riportati i codici già in uso (“L038” Integrazione Salariale Ordinaria per autorizzazioni post D. Lgs. 148/2015 e “L001” Conguaglio Assegno Ordinario).
Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal decreto – legge n. 41/2021, i datori di lavoro, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate di CIGO, utilizzeranno il codice di nuova istituzione “L080”, avente il significato di “Conguaglio CIGO decreto – legge n. 41/2021”.
Solo in questo secondo caso, andrà gestito il conguaglio con il nuovo codice. In particolare dovrà essere prima creato il codice in Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10
Il codice dovrà quindi essere associato alla voce di calcolo utilizzata per i conguagli e inserito nella gestione CIGO.
Nella gestione CIGO in Pagina “Voci CIG / Codici DM10” dovrà essere indicata la Voce di calcolo CIG.88 pocanzi creata e il codice conguaglio “L080”.
Congedi parentali 2021
Con Circolare n. 63 del 14 aprile 2021 e successivi Messaggi n. 1642 del 22 aprile 2021 e n. 1752 del 29 aprile 2021, l’INPS ha finalmente emanato le istruzioni operative ai fini del diritto alla fruizione del congedo in favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di 14 anni, nonché disabili, oltre che predisposto la procedura on-line delle domande.
Come già ricordato nella precedente Circolare n. 3/bis/2021, l’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30, ha previsto un congedo indennizzato (cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS Cov-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, o senza limiti di età se disabili, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Cov-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Il Congedo parentale 2021 può essere fruito per periodi ricadenti dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del DL n. 30/2021, fino al 30 giugno 2021. Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto – legge n. 30/2021 prevede che anche gli eventuali periodi di congedo parentale fruito ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, fruiti dal 1 gennaio fino al 12 marzo 2021 possono essere convertiti, a domanda, nel congedo parentale 2021. In questo caso i lavoratori dovranno comunicare tempestivamente ai propri datori di lavoro tale intenzione, al fine di permettere la corresponsione della differenza dell’indennità d congedo pari al 20% della retribuzione (50% congedo parentale 2021 – 30% congedo parentale ordinario), oltre alla rettifica dei flussi UniEMens.
A partire dal 29 aprile 2021, è utilizzabile la procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande relative al congedo in argomento.
Per la corretta gestione degli eventi l’INPS ha previsto l’introduzione di un nuovo codice:
- MZ2: DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021 per genitori
La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.
Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “Tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione persa a motivo dell’assenza.
E’ prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni utili a individuare la tipologia e la durata dell’evento:
- Elemento <Lavorato> = N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità da parte dell’azienda);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ2;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = codice fiscale del figlio minore.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi Congedo 2021, a partire dal periodo di competenza aprile 2021, dovrà essere valorizzato l’elemento <InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza contributiva:
- Elemento <CodiceCausale> = S123 avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare “N”;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’anno di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata relativamente al mese di riferimento.
Al fine di procedere alla sistemazione degli eventi, e dei relativi conguagli, riferiti a eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale ordinario, fruiti dal 1 gennaio 2021, il datore di lavoro dovrà inviare flussi di regolarizzazione.
Nel menù Anagrafiche, Tabelle, DM10/UniEMens tabella Eventi devono essere inserito il nuovo codice:
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative all’evento introdotto dovrà essere creato il Codice DM10 S123 agganciato all’elemento UniEMens Info aggiuntive causali contributive.
Nel menù Anagrafiche, Tabelle, DM10/UniEMens tabella Codici DM10, si rende quindi necessario inserire il nuovo codice DM10 S123.
Nel menù Anagrafiche, Voci di calcolo deve quindi essere creata la voce di calcolo MAT.27 “Congedo 2021 per genitori DL 30/2021” da utilizzare per la corresponsione dell’indennità di congedo parentale 2021, associando in Pagina Contributi il codice S123.
Per la gestione operativa dei congedi parentali 2021 indennizzati può eventualmente essere utilizzata la gestione maternità già utilizzata per gli ordinari congedi parentali.
Nel menù Anagrafiche, Tabelle, Indennità maternità c/INPS è possibile quindi inserire un nuovo codice indennità di maternità dedicata alla gestione dei congedi parentali 2021.
In presenza di congedi parentali 2021, che possono essere identificati nel foglio presenze con l’attività “G”, dovrà essere associata all’anagrafica dipendente, in Pagina Contributi, la tabella CONGEDO PARENTALE 2021 corrispondente alla qualifica e alla tipologia di congedo, in corrispondenza del campo Maternità Indennità c/INPS.
Nella gestione maternità, in corrispondenza dell’evento nascita figlio (se non presente la gestione astensione maternità obbligatoria si dovrà provvedere all’inserimento della corrispondente riga con riempimento anche del solo campo in colonna data parto), si procede all’inserimento del congedo. La procedura calcola in automatico la retribuzione media giornaliera, al netto dei ratei di mensilità aggiuntive prelevando le informazioni dai Progressivi Contributi Sociali del mese precedente a quello di inizio del congedo.
Utilizzando il Bottone liquidazione sarà possibile accedere alla Pagina di Liquidazione mensile, e per mese di calendario, con il Bottone Liquida procedere al calcolo dell’indennità INPS spettante.
L’importo liquidato sarà quindi riportato automaticamente tramite la voce di calcolo MAT.27 all’interno del cedolino. Per il personale retribuito mensilmente dovrà essere trattenuta la quota retributiva delle giornate per le quali il lavoratore ha fruito del congedo parentale 2021.
Nella compilazione del flusso UniEMens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con la valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Nell’elemento <DiffAccredito> dovrà essere inserito il valore della retribuzione persa a seguito dell’assenza.
Dopo l’elaborazione del flusso UniEMens è necessario effettuare un intervento manuale sui codici evento di Denuncia Individuale, Pagina Generale. Sarà necessario modificare i codici sia del Bottone Eventi per tutte le settimane coinvolte, che il codice evento riferibile alla Differenza da accreditare, inserendo MZ2.
E’ prevista la compilazione del calendario giornaliero con indicazione degli elementi:
- <Lavorato> = N
- <TipoCoperturaGiorn> = 1 (in caso di assenza di integrazione aziendale)
- <CodiceEventoGiorn> = MZ2
- <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = codice fiscale del figlio.
In Pagina Giorno/CIG è quindi necessario intervenire sui giorni coperti da congedo per inserire le informazioni mancati.
Viene inoltre richiesta la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando:
- <CodiceCausale> il codice causale definito per il conguaglio S123
- <IdentMotivoUtilizzo> N
- <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata e conguagliata
- <ImportoAnnoMeseRif> l’importo della prestazione conguagliata
In pagina Info Aggiuntive è quindi necessario intervenire per inserire le informazioni mancati.
Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2021
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo 2021 e il 14 aprile 2021 è pari a 103,3.