Calendario aprile 2022
Giorni lavorabili | 19 |
Ore lavorabili | 152 |
Festività godute | 2 |
Festività non godute | 0 |
Sabati (settimane) | 5 |
Decreto Ucraina-bis
Il Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” contiene norme che impattano sul mondo del lavoro.
Integrazione salariale
L’articolo 11 del DL 21/2022 prevede che le aziende aventi titolo all’accesso alla cassa integrazione ordinaria che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari per esaurimento dei limiti di durata e che abbiano necessità di fronteggiare, per il solo anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, possono ricorrere ad un trattamento di integrazione ordinaria ulteriore pari a 26 settimane da utilizzare entro il 31 dicembre 2022. I trattamenti sono utilizzabili nel limite di spesa di 150 milioni di euro.
L’articolo 44 co 11 sexies del decreto in commento prevede inoltre che i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti appartenenti ai settori di cui all’allegato I (turismo, ristorazione e altre attività ricreative), che abbiano raggiunto i limiti di durata temporale dei trattamenti previsti dai Fondi di solidarietà / Fondo di integrazione salariale, possono fruire di ulteriori 8 settimane di trattamenti integrativi fino al 31 dicembre 2022.
Il comma 2 dell’articolo 11 consente infine ai datori di lavoro di cui all’allegato A del decreto (siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria) che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 22 marzo al 31 maggio 2022, di non versare la contribuzione addizionale calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le assenze di cassa (normalmente il 9% della retribuzione persa).
Bonus carburante
Per l’anno in corso, a fronte del caro carburanti, è stato introdotto un bonus carburante a favore dei dipendenti.
L’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti non concorre alla formazione del reddito dei lavoratori nel limite di euro 200. Questo importo è ulteriore rispetto alla soglia di esenzione fringe benefit di euro 258,23.
L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se l’ulteriore importo concesso in esenzione fiscale soggiace o meno alle stesse regole dei fringe benefit per cui, al superamento della soglia di esenzione, l’intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile.
Pari Opportunità rapporto biennale
Il Ministero del lavoro con proprio comunicato del 4 aprile 2022 ha definito tempi e modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private.
La legge 162/2021 ha modificato l’articolo 46 del D. Lgs. 198/2006 prevedendo che l’obbligo di redazione del rapporto riguarda le aziende con oltre 50 dipendenti (il limite dimensionale precedente era di 100 dipendenti). Per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti la redazione del rapporto è su base volontaria.
La redazione del rapporto per il periodo 2020/2021 può avvenire esclusivamente in modalità telematica sul portale del Ministero del Lavoro servizi.gov.it entro e non oltre il 30 settembre 2022. La scadenza per i bienni successivi rimane quella ordinaria del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza del biennio.
La procedura telematica del Ministero rilascerà una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto che, dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
Per le aziende inadempienti, la Direzione Regionale del Lavoro provvederà a sollecitare le stesse a provvedere entro 60 giorni. In caso di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell’articolo 11 del DPR 520/1955, verrà comminata una sanzione amministrativa da 103,00 a 516,00 euro. E’ inoltre prevista la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a euro 413,00 se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro. Per inottemperanza protratta per oltre 12 mesi, viene disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
Se il rapporto risultasse falso o incompleto si applicherà la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Autonomi occasionali obbligo comunicazione preventiva
L’ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 28 marzo 2022 n. 573 ha comunicato l’attivazione della nuova applicazione telematica che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo del contratto di lavoro autonomo occasionale, l’articolo 13 del decreto legge n. 146/2021 ha modificato l’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo che l’attività di questa categoria di lavoratori debba essere preceduta da una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente. La comunicazione era prevista, in fase di prima applicazione mediante SMS o posta elettronica. La norma impatta sul mondo del lavoro dipendente in quanto, ai fini del provvedimento di sospensione che può essere emesso in sede di accesso ispettivo, al superamento della soglia del 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nel computo rientrano ora anche i lavoratori autonomi occasionali.
Dal 28 marzo 2022 sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro è attiva la nuova applicazione di comunicazione preventiva che sostituisce, in via definitiva a decorrere dal 1 maggio 2022, quella via SMS o e-mail.
L’applicazione è accessibile tramite SPID e CIE e deve contenere:
- Dati del committente e del prestatore
- Luogo della prestazione
- Sintetica descrizione dell’attività
- Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale si può considerare compiuta l’opera o il servizio e l’ammontare del compenso se stabilito al momento dell’incarico.
Con riguardo al termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio il modello permette di scegliere fra tre distinte ipotesi:
- entro 7 giorni
- entro 15 giorni
- entro 30 giorni
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato è necessario inviare una nuova comunicazione.
Come già ricordato, dal 1 maggio 2022 la comunicazione telematica sarà l’unico canale utilizzabile per effettuare la comunicazione di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Ogni altra forma di comunicazione risulterà sanzionabile nella misura prevista da euro 500 a euro 2.500 per ogni lavoratore autonomo occasionale la cui comunicazione è stata omessa o ritardata. Alla sanzione non si applicherà la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124.
Gestione Separata: aliquota contributiva DIS COLL gennaio 2022
E’ in scadenza il termine per il versamento della differenza contributiva calcolata sui compensi erogati ai soggetti iscritti alla Gestione Separata privi di altra copertura previdenziale di gennaio 2022.
Come già riportato nella Circolare Lavoro 2/2022, il comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15 quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la Naspi”.
Con Comunicato stampa del 14 febbraio 2022 l’INPS ha comunicato che per le aziende committenti che hanno già elaborato e inviato i flussi UniEMens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione DIS – COLL, applicando l’aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), il flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce.
La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle nuove misure previste, può essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della Circolare in commento, senza oneri aggiuntivi.
A tale fine le aziende potranno, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.
Nel modello F24 in scadenza il 16 maggio 2022 dovrà essere inserito il versamento del saldo di gennaio 2022 in accordo con quanto risultante dal Cassetto Committenti Gestione Separata.
Addizionali regionali / comunali Irpef 2022
Come previsto dalla Legge n. 234/2021 le regioni hanno avuto tempo fino al 31 marzo 2022 per adottare le delibere dei nuovi valori delle addizionali all’Irpef anche se hanno a disposizione fino al 13 maggio 2022 per riportare i valori nel portale delle Finanze.
L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 4/2022 ha precisato che i sostituti d’imposta, in attesa dei nuovi valori sono tenuti ad applicare l’aliquota unica se deliberata entro il 31.12.2021 ovvero l’aliquota base se entro il 31.12.2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base dei precedenti scaglioni di reddito.
Alla data del 29.04.2022 risultano pubblicati i valori delle seguenti Regioni:
- Abruzzo
- Provincia autonoma Bolzano
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Marche
- Molise
- Sicilia
- Toscana
- Provincia autonoma Trento
- Umbria
Le nuove aliquote regionali e comunali devono essere importate utilizzando la funzionalità di menù Utility, Import tabelle impostando attivi i flag “Addizionali Regionali”, “Addizionali Comunali (Excel)” e “Sovrascrivi a parità di codice”. L’import deve essere eseguito non prima di aver installato la versione 33.07 di UNO.
Dopo aver importato le addizionali Regionali e Comunali è necessario procedere da menù Utility – Travasi e manutenzioni all’esecuzione della Manutenzione Anagrafica personale Rel. 33.07. La manutenzione va eseguita per ciascuna azienda. La procedura di manutenzione consente la gestione delle detrazioni fiscali per carichi familiari introdotte da qualche regione.
Abruzzo
Con data pubblicazione 31 gennaio 2022 aliquota unica pari al 1,73%.
Provincia autonoma Bolzano
Con data pubblicazione 8 aprile 2022 sono stabilite le nuove aliquote per scaglioni.
Per tutti i contribuenti è prevista una detrazione d’imposta pari a € 430,50, applicata automaticamente dalla procedura.
Per i redditi imponibili di importo superiore a 50.000,00 euro spetta un’ulteriore detrazione determinata dall’importo di 125,00 euro moltiplicato per il rapporto tra il reddito imponibile diminuito di 50.000,00 euro e l’importo di 25.000,00 euro. Anche in questo caso la detrazione è applicata automaticamente dalla procedura e cumulata con quella precedente.
Inoltre, nel caso di contribuente con reddito non superiore ad € 70.000 e con figli a carico, spetta un’ulteriore detrazione di € 252 per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico, cumulabile con la detrazione per contribuente. In questo caso è necessario, in anagrafica Personale, a fianco della Regione indicare il Tipo agevolazione = ‘Figli a carico’ con nr. figli e la % a carico. La detrazione in parola è calcolata solo per la durata del rapporto di lavoro.
Calabria
Con data pubblicazione 8 aprile 2022 aliquota unica pari al 1,73%.
Campania
Con data pubblicazione 12 aprile 2022 sono stabilite le aliquote per scaglioni.
Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 28.000,00 lordi e con almeno due figli a carico, spetta una detrazione pari a euro 30 per ciascun figlio fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 28.000,00 lordi e con figli con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92, spetta una detrazione pari a euro 40 per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. In questo caso è necessario, in anagrafica Personale, a fianco della Regione indicare il Tipo agevolazione = ‘Figli a carico’ con nr. figli complessivo, nr. figli disabili e la % a carico. La detrazione in parola è calcolata solo per la durata del rapporto di lavoro.
Emilia Romagna
Con data pubblicazione 6 aprile 2022 aliquota a scaglioni.
Friuli Venezia Giulia
Con data pubblicazione 31 gennaio 2022 aliquota per fasce di reddito.
Marche
Con data pubblicazione 12 aprile 2022 sono stabilite le aliquote per scaglioni.
Applicazione dell’aliquota agevolata pari all’ 1,23% per redditi non superiori a € 50.000, nel caso di contribuente con uno o più figli disabili di cui alla legge 104/92.
Per la corretta applicazione dei calcoli è necessario, in anagrafica Personale, a fianco della Regione indicare il Tipo agevolazione = ‘Disabili’.
Molise
Con data pubblicazione 8 aprile 2022 aliquota a scaglioni.
Sicilia
Con data pubblicazione 29 marzo 2022 si applica l’aliquota unica pari al 1,23%.
Toscana
Con data pubblicazione 8 aprile 2022 si applicano le aliquote per scaglioni.
Provincia autonoma Trento
Con data pubblicazione 8 aprile 2022 aliquota per fasce di reddito, con deduzione pari a € 15.000 per redditi imponibili fino a € 15.000.
Umbria
Con data pubblicazione 15 aprile 2022 si applicano le aliquote per scaglioni.
Valle d’Aosta
Con data pubblicazione 31 gennaio 2022 si applica l’aliquota unica pari al 1,23%, con esenzione per redditi non superiori a € 15.000.
Veneto
Con data pubblicazione 31 gennaio 2022 si applica l’aliquota unica pari al 1,23%.
Applicazione dell’aliquota agevolata pari allo 0,90% per redditi non superiori a € 45.000, nel caso di contribuente con un figlio disabile.
Per la corretta applicazione dell’aliquota agevolata è necessario, in anagrafica Personale, a fianco della Regione indicare il Tipo agevolazione = ‘Disabili’.
Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2022
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo 2022 e il 14 aprile 2022 è pari a 109,9.