• Calendario febbraio 2018

  • Massimali CIG per il 2018

  • Indennità di disoccupazione NASPI per il 2018

  • Contributo Naspi licenziamento collettivo

  • Garanzia Giovani 2018

  • Cassa Edile: Contributo mensile APE

  • Rivalutazione TFR: coeff. di gennaio 2018

Calendario febbraio 2018

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Massimali CIG per il 2018

 Con circolare n. 9 del 31 gennaio 2018 l’Inps ha diffuso, tra gli altri, i dati ufficiali degli importi dei massimi dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1 gennaio 2018.

Indennità di disoccupazione Naspi per il 2018

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, c. 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NAspi è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 e a seguito della rivalutazione annuale, come riportato nella circolare n. 9/2018 dell’Inps, ad € 1.208,15 per il 2018.

Si ricorda che la misura del contributo per il licenziamento è pari al 41% del massimale mensile NAspi di cui sopra per ogni 12 mesi di anzianità aziendali. Il massimale per il 2018 è quindi pari a € 495,34 annui per cui la misura del contributo può raggiungere, per un’anzianità di servizio di tre anni, un valore massimo di € 1.486,02.

 

Contributo Naspi licenziamento collettivo

Con Messaggio 8 febbraio 2018 n. 594, l’Inps fornisce chiarimenti sul contributo di licenziamento dovuto dai datori di lavoro nell’ambito delle procedure di licenziamento collettivo e le istruzioni per la conseguente registrazione in UniEMens.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205, di stabilità 2018, modificando l’articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012 n. 92, ha inasprito la misura del contributo di licenziamento nelle ipotesi di licenziamento collettivo attuato da parte dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria (ved. circolare n. 1/2018).

Il contributo da versare per ogni 12 mesi di anzianità contributiva passa dalla misura del 41% di € 1.208,15 (massimale Naspi 2018) ovvero € 495,34 alla misura del 82% di € 1.208,15, ovvero a € 990,68. Conseguentemente, per i lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore ai 36 mesi, la misura del contributo di licenziamento passa dagli attuali € 1.486,02 (€ 495,34 x 3) a € 2.972,04 (€ 990,68 x 3).

Va inoltre ricordato che nell’ambito dei licenziamenti collettivi opera una discriminante per quanto riguarda la quantificazione del contributo di licenziamento in funzione del raggiungimento, o meno, dell’accordo sindacale al termine della procedura. In caso di assenza di accordo sindacale il contributo di licenziamento sale di tre volte, ovvero il valore di € 2.972,04 previsto dalla legge di stabilità per i licenziamenti collettivi intimati dalle aziende soggette Cigs raggiunge il valore di € 8.916,12.

Rimangono escluse dall’aggravamento contributivo le procedure avviate entro il 20 ottobre 2017, ovvero per quali, entro il 20 ottobre 2017, sia già stata inviata la comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali e alle associazioni di categoria.

 

L’Inps, per individuare correttamente le nuove fattispecie, all’interno del flusso UniEMens ha istituito nuovi codici del e nuove causali a debito per il versamento del contributo. In particolare sono stati istituiti:

  • Codice Cessazione “1Q” avente il significato di “licenziamento collettivo da parte di datore di lavoro soggetto alla Cigs”
  • Codice Cessazione “1U” avente il significato di “licenziamento collettivo da parte di datore di lavoro non soggetto alla Cigs ovvero da parte di datore di lavoro soggetto alla Cigs che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo entro il 20.10.2017”

Per le cessazioni del tipo “1Q”, ovvero aziende soggette alla Cigs, sono stati istituiti due nuovi codici da utilizzare per il versamento del contributo di licenziamento, da inserire nell’elemento , :

  • “M501”avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che abbia formato oggetto di accordo sindacale”;
  • “M502” avente il significato si “Contributo dovuto ex art. 1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento che non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

 

Per le cessazioni del tipo “1U”, ovvero aziende non soggette alla Cigs, per il versamento del contributo di licenziamento devono essere utilizzati il codice “M400”, già esistente, e il codice di nuova istituzione “M503” entrambi da inserire nell’elemento , :

  • “M400”avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art.2, co. 31 della legge n. 92/2012”;
  • “M503” avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012, a seguito di licenziamento che non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

A partire dal 1 gennaio 2018 il “1A” assume la nuova denominazione di “Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo” da utilizzare nei casi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Garanzia Giovani 2018

Il decreto dell’Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018 fissa le nuove regole che sovraintendono all’incentivo “occupazione NEET” per l’anno 2018.

I soggetti rientranti nel programma Garanzia Giovani sono quelli di età compresa tra i 15 e i 29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni) registrati nel portale Garanzia Giovani, che abbiano assolto il diritto / dovere di istruzione scolastica se minorenni e non inseriti in percorsi di istruzioni o formazione, inoccupati o disoccupati.

Il beneficio è costituito da un esonero totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di € 8.060 annui riparametrati su base mensile e ridotti proporzionalmente in caso di part-time. L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro per le nuove assunzioni effettuate nel 2018 fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie e deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020.

Nell’ipotesi in cui al momento dell’istanza preliminare di ammissione al beneficio, il giovane non è ancora stato profilato e iscritto nel portale Garanzia Giovani, è previsto un percorso preferenziale per ottenere la sua rapida iscrizione (15 giorni).

L’esonero è concesso per le assunzioni:

  • contratto a tempo indeterminato
  • contratto di apprendistato professionalizzante

Non sono agevolabili i contratto di lavoro domestico e quelli di lavoro intermittente, ne i contratti a tempo determinato o le loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.

Il beneficio deve avvenire nel rispetto della regola del “de minimis”. Il limite del “de minimis” può essere superato al ricorrere di determinate condizioni soggettive del giovane.

L’ammissione al beneficio prevede il seguente iter procedurale:

  • inoltro istanza preliminare del datore di lavoro tramite portale telematico INPS;
  • determinazione da parte dell’INPS dell’importo dell’incentivo in funzione della registrazione del giovane nel portale e delle residue disponibilità finanziarie;
  • comunicazione dell’INPS al datore di lavoro della prenotazione dell’importo del beneficio;
  • entro 10 giorni dalla comunicazione il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta assunzione confermando la prenotazione;
  • fruizione del beneficio con conguaglio in UNIEMENS.

Il beneficio Garanzia Giovani è cumulabile con l’incentivo previsto dalla legge n. 205/2017 per l’assunzione di lavoratori giovani a tempo indeterminato a tutele crescenti (ved. circolare n. 1/2018).

Cassa Edile: Contributo minimo mensile APE

Con accordo del 31 gennaio 2018 le Parti Sociali del comparto edilizia hanno sottoscritto un accordo nazionale che ha fissato il nuovo valore minimo di contribuzione dovuta alle Casse Edili a titolo di Anzianità Professionale Edile.

In data 31 gennaio 2018 le Parti sociali nazionali del settore edile hanno concordato che, a partire dalla denuncia mensile alla Cassa Edile relativa al mese di febbraio 2018, il contributo dovuto per la gestione APE non può essere inferiore a € 58,00 mensili per ciascun operaio iscritto.

Si tratta di un importo forfettario definito su un minimo di 120 ore mensili per la percentuale contributiva prevista dagli accordi contrattuali.

Tale contributo verrà calcolato automaticamente sull’imponibile GNF di ciascun lavoratore. Se il calcolo determinerà un valore inferiore al minimo previsto l’importo da versare sarà integrato fino al raggiungimento di € 58,00. Viceversa, se determinerà un valore uguale o superiore a € 58,00, non vi sarà integrazione e l’importo da versare sarà quello effettivo scaturito dal calcolo.

Come previsto dall’accordo nazionale la norma sul contributo minimo non si applicherà nei seguenti casi:

  • inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
  • cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;
  • assenza di durata complessiva superiore o uguale a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione guadagni, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti.

Rivalutazione TFR: coeff. di gennaio 2018

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2018 e il 14 febbraio 2018 è pari a 101,5.