Calendario febbraio 2021
Giorni lavorabili | 20 |
Ore lavorabili | 160 |
Festività godute | |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
Cassa Integrazione COVID-19 2021
A fronte della proroga disposta dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) l’INPS ha fornito prima con Messaggio 29 gennaio 2021 n. 406 e poi con Circolare 17 febbraio 2021 n. 28 le necessarie istruzioni operative per la richiesta di ammortizzatori sociali 2021.
Come già anticipato nella Circolare Lavoro 1/bis/2021, la legge di bilancio 2021 ai commi da 299 a 305 dell’articolo 1, interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale e di assegno ordinario, destinato a quelle aziende che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali.
In particolare, il comma 300 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1 gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.
La nuova disciplina differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti:
- nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario.
L’ultimo periodo del citato comma 300 stabilisce altresì che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1 gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge n. 178/2020.
L’utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane) è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto del dato relativo al fruito.
La normativa consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.
L’articolo 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale e assegno ordinario, previsti dalla legge di bilancio 2021, trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1 gennaio 2021. In considerazione poi della collocazione temporale del 1 gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il lunedì 4 gennaio 2021. Tanto premesso, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno al reddito per l’intero periodo della loro operatività, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale e assegno ordinario trovano applicazione ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.
Diversamente da quanto stabilito nei precedenti decreti legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e dal decreto legge n. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, l’articolo 1 comma 300 della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale per le 12 settimane previste, del versamento di un contributo addizionale, indipendentemente dal fatturato raggiunto.
La richiesta dell’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale o di assegno ordinario, sarà contraddistinta dalla nuova causale “COVID 18 L. 178/20”.
Le istanze possono essere inoltrate a prescindere dall’avvenuto rilascio delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 137/2020 convertito, con modificazioni dalla legge n. 176/2020.
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze di integrazione salariale, viene confermata la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale e assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Esonero contributivo alternativo alla Cig COVID-19
L’INPS con Circolare 11 febbraio 2021 n. 24 e 19 febbraio 2021 n. 30 fissa le istruzioni per la fruizione, rispettivamente dell’esonero contributivo di cui all’articolo 12, commi 14 e 15 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e dell’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
La prima forma di esonero contributivo, ricollegabile al mancato utilizzo della cassa integrazione guadagni si rinviene nell’articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito dalla legge n. 126/2020 (v. Circolare 11/2020)
Esonero DL 137/2020
Rispetto alla disciplina previgente, l’articolo 12 del DL 137/2020 nella versione della Legge 176/2020 ha previsto, al comma 14, il prolungamento di ulteriori 4 settimane di esonero, identificando la base di calcolo nella retribuzione persa delle ore di integrazione salariale per COVID-19 del solo mese di giugno 2020, senza il raddoppio delle ore fruite, disponendo che tale misura vada riparametrata e applicata su base mensile.
Come per la misura precedente, l’esonero contributivo si pone in regime di alternatività rispetto all’accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Inoltre la misura agevolativa può trovare applicazione solo per coloro che abbiano astrattamente titolo ad esercitare l’opzione tra esonero e nuovi trattamenti. Ciò significa che qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non si sarà potuto avvalere, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza COVID-19. I trattamenti di cui al DL 137/2020 hanno una durata massima di sei settimane, da collocare nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e spettavano ai datori di lavoro ai quali era già stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui al DL . 104/2020.
L’importo dell’esonero deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
Esonero Legge 178/2020
La legge di bilancio 2021, all’articolo 1 commi da 306 a 308, ha mutuato l’impianto dei decreti precedenti.
In particolare, nel prevedere le misure dei nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, che non richiedono tali interventi, il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un ulteriore periodo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giungo 2020.
L’accesso ai nuovi trattamenti comporta l’impossibilità di accedere all’esonero contributivo.
L’importo dell’esonero deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’INPS emanerà le istruzioni per la fruizione dell’esonero, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Esonero assunzione donne biennio 2021-2022
L’INPS con Circolare 22 febbraio 2021 n. 32 anticipa le condizioni per poter fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021).
La legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha previsto all’articolo 1 comma 16 che “per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021 – 2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.
Al comma 17 del medesimo articolo è altresì precisato che il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).
Il comma 18 articolo 1 della legge di bilancio 2021 chiarisce che il benefico è concesso nei limiti a alle condizioni di cui all’autorizzazione della Commissione europea di cui si attende l’orientamento.
Sarà cura dell’Istituto previdenziale, non appena pubblicate le conclusioni della Commissione europea, emanare le istruzioni operative riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Decontribuzione Sud
L’INPS con Circolare 22 febbraio 2021 n. 33 detta le istruzioni operative per la fruizione dell’agevolazione contributiva di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 ripreso dall’articolo 1, comma 161 delle legge 23 dicembre 2020 n. 178. La Circolare si occupa della disciplina dell’esonero in riferimento al periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 già autorizzato dalla Commissione europea.
Il citato articolo 1, comma 161, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha esteso l’esonero in parola fino al 31 dicembre 2029, prevedendo una diversa modulazione della misura agevolativa. In particolare:
- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.
L’esonero non prevede un limite individuale di importo e, pertanto, lo stesso trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza l’individuazione di un tetto massimo mensile.
Non sono oggetto di sgravio:
- premi e i contributi INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria INPS);
- il contributo di finanziamento ai Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. L’individuazione delle regioni svantaggiate, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 27 comma 2 del DL 104/2020 operato dall’articolo 1 comma 168 della Legge 178/2020, rimane in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato delle aziende la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU o comunque compreso tra il 75 e il 90 per cento e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in UniEMens i lavoratori.
L’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è concesso dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste il 19 marzo 2020 dalla Commissione europea nel quadro per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19. Dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 la Commissione europea ha ulteriormente autorizzato l’esonero in oggetto, mentre per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2029 si rimane in attesa di una successiva autorizzazione.
In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice autorizzazione “0L” che, dal 1 gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
La Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
L’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimi, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. Così l’agevolazione non è subordinata alla verifica se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente (esempio cambio appalto di servizi), ovvero viola il diritto di precedenza alla riassunzione.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un benefico contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’articolo 1 comma 1175 della legge n. 296/206, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le condizioni di:
- assenza di violazioni fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Lo sgravio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento già previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e in assenza di un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione. La cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da oltre 12 mesi disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio incentivo all’assunzione di disabili disciplinato dall’articolo 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 o l’incentivo all’assunzione di beneficiari Naspi disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
Laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, fino al mese di dicembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione, valorizzando secondo le consuete modalità gli elementi <Imponibile>, <Contributo> nella <DenunciaIndividuale>. Nell’elemento <Contributo> sarà evidenziata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati in <DenunciaIndividuale>, <Datiretributivi>, nell’elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
<TipoIncentivo> inserire il valore “ACAS” avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art. 27 D.L. n. 104/2020 e art. 1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;
<CodEnteFinanziatore> inserire il valore “H00” (Stato);
<ImportoCorrIncentivo> inserire l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
<ImportoArrIncentivo> inserire l’importo dell’esonero relativo al solo mese di gennaio 2021. La valorizzazione di questo elemento può essere effettuata esclusivamente nel flusso UniEMens di competenza febbraio 2021.
Inserire nelle Tabelle, DM10/UniEMens, Codici DM10 il codice di nuova istituzione denominato “ACAS”.
Inserire nelle Anagrafiche dei dipendenti associati alle Unità Operative inserite nelle Regioni svantaggiate, il codice di recupero UniEMens (ACAS) nel campo ‘Incentivo’, la % di applicazione dell’esonero (attualmente 30%), le relative date di durata del beneficio (in attesa delle ulteriori autorizzazioni della Commissione europea l’incentivo si ferma al 31/12/2021). Non essendo previste limitazioni all’incentivo quantitative, i limiti mensili e giornalieri possono essere impostati ai valori massimi.
L’incentivo è calcolato sui contributi al netto delle misure compensative dello 0,20% e 0,28% a sconto dei contributi per i lavoratori che destinano il Tfr maturato ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria Inps, oltre che al netto della contribuzione ai Fondi interprofessionali per la formazione continua dello 0,30%.
Nella elaborazione della denuncia UniEMens è quindi valorizzato, nella Pagina Dati Retributivi, Bottone “Lav. diversamente abile – Incentivo”, il valore dell’esonero contributivo con il codice “ACAS”. Per default viene inserito il Codice ente Stato “H00”.
Nella denuncia UniEMens di febbraio 2021 può essere recuperata la quota di incentivo di gennaio 2021 da inserire nel campo Importo arretrato.
Per la fruizione del beneficio in oggetto relativo alle annualità dal 2022 al 2029 saranno fornite le relative istruzioni operative successivamente all’esito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.
Rivalutazione TFR: coefficiente di gennaio 2021
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15gennaio 2021 e il 14 febbraio 2021 è pari a 102,9.