• Calendario febbraio 2024

  • Esonero contributivo lavoratrici con figli

  • IRAP: deduzione lavoro dipendente

  • CIGO per eventi meteo

  • CCNL Chimici: accordo di rinnovo

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di gennaio 2024

Calendario febbraio 2024

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Esonero contributivo lavoratrici con figli

Come già anticipato nella nostra circolare n. 1bis/2024, l’INPS con propria circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, ha dettato le istruzioni per l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

La norma prevede che per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite di 3.000 euro annui, riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per i soli periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L’agevolazione è pari all’intera contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui.

Il requisito di essere madre viene realizzato alla data di nascita del figlio e non si produce alcuna decadenza in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, l’esonero spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

L’esonero trova applicazione solo riguardo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, compresi i part time (senza nessuna riparametrazione) e i rapporti di apprendistato, questi ultimi per definizione a tempo indeterminato.

La soglia massima mensile di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice è pari a 250 euro (3.000 / 12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250 / 31) per ogni giorno di fruizione.

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1 gennaio 2024, risulti già aver perfezionato i requisiti dei figli delle due norme, ovvero tre o più figli di cui il minore con età inferiore ai 18 anni o due figli di cui il minore inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito si perfezioni in un momento successivo, l’esonero trova applicazione a partire dal mese di nascita del terzo o secondo figlio.

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due decadenze individuate dalla norma, ovvero nel mese di compimento del diciottesimo o decimo anno di età del figlio più piccolo. La decadenza opera allo scoccare del diciottesimo compleanno (da intendersi come giorno successivo a 17 anni e 364 giorni) e del decimo anno (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

L’esonero contributivo in trattazione può essere cumulato con esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ma è alternativo all’esonero della contribuzione previsto dall’articolo 1 comma 15 della medesima legge di bilancio (esonero 6% / 7%).

Le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero comunicando il numero dei figli e i loro codici fiscali. In allegato alla presente circolare una bozza di richiesta che può facilitare la raccolta delle informazioni, essenziali anche perché vanno comunicate all’Istituto Previdenziale. L’INPS riconosce comunque alla lavoratrice la possibilità di comunicare direttamente i codici fiscali dei figli mediante una specifica applicazione sul suo portale che sarà messa a disposizione degli utenti dotali di accesso telematico.

I datori di lavoro che applicano l’esonero contributivo alle lavoratrici madri che ne fanno domanda, devono esporre, a partire dal flusso UniEMens di competenza febbraio 2024, per ciascuna lavoratrice l’esonero valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> (ovvero il contributo pieno dovuto).

Il benefico spettante deve essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ELA3”, avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti almeno tre figli o il valore “ELA2” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 181, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti due figli;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere presente due volte, valorizzato con il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda fruire del codice ELA2 oppure dovrà essere presente tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli nei quali deve obbligatoriamente essere inserito il CF del figlio più piccolo, qualora si intenda fruire del codice ELA3, madre di almeno tre figli. Se la lavoratrice intende avvalersi della procedura telematica per comunicare i dati all’INPS deve essere indicata in una sola ricorrenza il valore “N”;
  • nell’elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere inserito il valore “CF_PERS_FIS” nel caso in cui venga inserito il codice fiscale, l’elemento non deve essere presente qualora <IdentMotivoUtilizzoCausale> sia stato valorizzato con “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della specifica competenza.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi UniEMens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare INPS, ovvero marzo, aprile e maggio 2024.

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice previsto dall’articolo 1, comma 15 della legge di bilancio 2024 (6% / 7%), per poter fruire dell’esonero oggetto della presente circolare, devono provvedere alla restituzione dell’importo già conguagliato valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore
    • M054” di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 6% sullo sgravio art. 1 comma 15, della legge di bilancio 2024”;
    • M055” di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 7% sullo sgravio art. 1 comma 15, della legge di bilancio 2024”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere inserito l’AnnoMese di riferimento;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato lo sgravio da restituire pari al 6% o al 7% dell’imponibile contributivo.

Dopo aver installato la versione 35.04 di UNO è necessario, da menù Utility – Import Tabelle importare automaticamente i codici DM10 e le voci di calcolo per recepire le modifiche sotto illustrate.

Le Voci di Calcolo importate sono contraddistinte dai codici ‘ELA.02’, ‘ELA.03’, ‘ELA.04’, ‘ELA.05, ‘ELA.54’ e ‘ELA.55’, ragion per cui in caso di presenza nell’archivio esistente di Voci di Calcolo con questa tipologia di codifica, potrebbero verificarsi sovrapposizioni. E’ necessario verificare il conto contabile collegato, utile per la contabilizzazione del credito/debito v/Inps.

  • Selezionare gli archivi codici DM10 e Voci di calcolo
  • Selezionare il flag “Sovrascrivi a parità di codice”
  • Confermare con F10

I nuovi codici DM10 denominati ELA2 ed ELA3 sono utilizzati all’interno della denuncia UniEMens per il recupero dell’esonero lavoratrici madri, rispettivamente per la casistica due figli e tre figli.

Verificare il conto contabile Inps c/competenze delle nuove Voci di Calcolo ELA.02 denominata ESONERO Lavoratrici Madri 2 Figli e ELA.03 denominata ESONERO Lavoratrici Madri 3 Figli che saranno utilizzate per il recupero contributivo all’interno del cedolino.

ELA.02 ESONERO Lavoratrici Madri 2 Figli

ELA.03 ESONERO Lavoratrici Madri 3 Figli

Le Voci di Calcolo ELA.02 e ELA.03 vanno agganciate in pagina Esonero contributivo della Tabella Minimali – Massimali INPS 2024, insieme all’impostazione dei valori di limitazione mensile e giornaliero oltre che della percentuale di esonero pari al 100% della contribuzione c/dipendente.

In pagina Contributi dell’Anagrafica Personale delle lavoratrici madri aventi diritto all’esonero totale dei contributi deve essere gestito il campo Esonero lav. madri optando per ‘2 figli’ o ‘3 figli’, che consente l’apertura del Bottone “CF figli” dove saranno indicati i codici fiscali dei figli.

Il cedolino della lavoratrice con applicazione di uno degli ESONERI Lavoratrici Madri (2 o 3 figli) vedranno la sostituzione dell’esonero di cui all’art. 1 comma 15 della Legge n. 213/2013 con l’esonero di cui all’articolo 1 commi 180 e 181 della medesima legge di bilancio.

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio, l’esonero di cui all’articolo 1 comma 15 della Legge n. 213/2023 (Esonero 6% / 7%), per poter fruire dell’Esonero Lavoratrici Madri per lo stesso mese è necessario effettuare la restituzione del medesimo. Devono essere utilizzati per la restituzione i nuovi codici “M054” e “M055” da inserire nelle Voci di Calcolo ELA.54 Restituzione Esonero 6% e ELA.55 Restituzione Esonero 7%.

ELA.54 Restituzione Esonero 6% L. 213/2023

ELA.55 Restituzione Esonero 7% L. 213/2023

La restituzione dell’Esonero 6% / 7% si accompagna all’applicazione del più generoso esonero lavoratrici madri, che in questo caso deve essere inserito manualmente all’interno del cedolino solo a partire da marzo 2024 utilizzando le nuove Voci di Calcolo ELA.04 Recupero ESONERO Lavoratrici Madri 2 figli o ELA.05 Recupero ESONERO Lavoratrici Madri 3 figli. Le due voci saranno utilizzate alternativamente in funzione del tipo di esonero spettante alla lavoratrice madre.

ELA.04 RECUPERO ESONERO LAVORATRICI MADRI 2 FIGLI

ELA.05 RECUPERO ESONERO LAVORATRICI MADRI 3 FIGLI

Nel caso in cui nel cedolino di gennaio 2024, a fronte di un imponibile contributivo di euro 2.450,00 e un contributo c/dip di euro 232,51, sia stato applicato un esonero del 6% pari a euro 147,00, nel cedolino di marzo dovranno essere inserite le voci ELA.54 Restituzione esonero 6% con indicazione Ore/gg = 0,06 Base = 2.450,00 che genera un importo in trattenuta di euro 147,00 e ELA.04 Recupero Esonero Arretrato Lavoratrici Madri con Base = 2.450,00 e importo di euro 232,51.

Nella denuncia UniEMens il codice di Esonero lavoratrici madri del mese di riferimento sarà inserito automaticamente insieme ai codici fiscali dei figli, inseriti nel bottone CF figli in pagina Contributi di Anagrafica Personale.

Se non inseriti i codici fiscali dei figli in UniEMens sarò valorizzato l’elemento Identificativo utilizzo causale con N.

Da marzo 2024, in presenza della Voce di calcolo ELA.54 Restituzione Esonero 6% o ELA.55 Restituzione Esonero 7%, in automatico, saranno anche inseriti i codici di Restituzione Esonero e di Recupero Esonero Lavoratrici Madri dei mesi precedenti. In questo caso sarà però necessario intervenire manualmente per la rettifica del mese di riferimento.

IRAP: deduzione lavoro dipendente

L’articolo 10 del decreto – legge 21 giugno 2022 n. 73 ha modificato l’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 per la determinazione del valore della produzione netta e che, in particolare, disciplina i costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP.

In particolare è stata prevista l’abrogazione delle seguenti agevolazioni:

  • la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, aumentato a 13.500 euro per le lavoratrici e i lavoratori di età inferiore ai 35 anni e la deduzione dei contributi dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori;
  • la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

La disposizione modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto 446/1997 sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche prevista dall’articolo 11 citato nella formulazione previgente.

La novella normativa rappresenta solo una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato, cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP, senza impatti sul quantum della deduzione spettante.

In Gestioni annuali il modulo IRAP è stato modificato introducendo le fasi di Elaborazione, Gestione e Stampa in funzione della normativa aggiornata.

Nella nuova gestione vengono mostrati tutti i lavoratori, a tempo determinato, indeterminato, apprendisti, disabili, collaboratori evidenziando il valore del loro costo, al netto del premio INAIL.

La gestione e la stampa del prospetto Deduzioni IRAP art. 11 D. Lgs 446/97 consente una rapida identificazione dei valori da inserire in dichiarazione IRAP nel Quadro IS. In particolare:

  • per i lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato, il premio INAIL viene evidenziato in specifica colonna che contiene quini il valore da inserire nel Rigo IS1. Le istruzioni alla dichiarazione prevedono infatti che in questo Rigo vadano indicati solo i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (compreso quindi il premio dei collaboratori);
  • il costo per apprendisti e disabili viene riepilogato per l’esposizione nel Rigo IS4;
  • il costo per il personale a tempo indeterminato, comprensivo del premio INAIL (colonna deduzione applicabile esclusi lavoratori a tempo determinato, collaboratori, apprendisti e disabili) viene evidenziato come importo da inserire nel Rigo IS7;
  • la somma delle colonne sarà per conseguenza la deduzione applicabile da esporre nel rigo IS8.

Bozza Quadro IS Sez. I Dichiarazione IRAP 2024

CIGO per eventi meteo

Con Messaggio n. 694 del 15 febbraio 2024 l’INPS fornisce le istruzioni e i criteri per l’istruttoria delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria relative ad eventi meteo.

Nel Messaggio l’INPS ricorda che in caso di domanda per “eventi meteo” il datore di lavoro deve produrre, come per qualsiasi altra causale, una relazione tecnica nella quale occorre specificare la tipologia di lavori in corso al verificarsi dell’evento nonché la fase lavorativa in atto. Inoltre, nella relazione tecnica devono essere forniti elementi informativi sulla tipologia e sulla ubicazione del cantiere/unità produttiva per il quale è stata presentata la domanda di cassa integrazione e sulle modalità di svolgimento delle attività da parte dei lavoratori. Tali elementi informativi, infatti, sono indispensabili per effettuare una compiuta disamina della domanda e, quindi, per valutare correttamente l’effettiva integrabilità della causale richiesta. Qualora nella relazione tecnica non siano fornite le predette informazioni, potrà essere attivata una richiesta di supplemento di istruttoria ai sensi dell’art. 11 del DM 95442/2016.

La valutazione istruttoria deve svolgersi non solo sulla base dei dati che risultano dai bollettini meteo e dei criteri di misurazione e rilevazione dell’entità del fenomeno atmosferico avverso forniti con le circolari e con i messaggi dell’Istituto (per esempio: intensità delle precipitazioni piovose o nevose, velocità del vento, temperature, etc.) ma anche accertando le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la condizione soggettiva in cui si trova ad operare il lavoratore. A tal riguardo deve osservarsi che, ad esempio, la valutazione dell’intensità del vento non può non tener conto della tipologia di lavorazione in atto e della modalità con la quale il lavoratore sta svolgendo la lavorazione medesima. È evidente, infatti, che l’incidenza del vento su di una lavorazione che si svolge al suolo è inferiore a quella che si determina se la lavorazione stessa si svolge su di una impalcatura collocata a diversi metri di altezza da terra o su di un traliccio. Allo stesso modo l’incidenza della pioggia è maggiore su alcuni tipi di lavorazioni (per esempio: rifacimento di tetti o lastrici solari, lavorazioni nelle cave, etc.).

In questi casi è possibile derogare ai criteri di rilevazione dell’entità del fenomeno atmosferico previsti nelle circolari e nei messaggi in materia, purché tale deroga sia giustificata e motivata dal ricorrere delle circostanze sopra richiamate, che tengono conto delle concrete modalità e delle effettive condizioni di svolgimento delle lavorazioni che sono state sospese per effetto dell’evento meteo.

Nella valutazione dell’integrabilità della causale evento meteo occorre anche tenere conto dell’ubicazione del cantiere/unità produttiva. Se Il cantiere/unità produttiva, ad esempio, si trova ad un’altitudine superiore rispetto a quella della stazione di rilevamento presa in considerazione per l’acquisizione del bollettino meteo, l’incidenza sulle lavorazioni di eventi metereologici avversi, come il gelo, sarà sicuramente maggiore rispetto a quella rilevabile in un cantiere/unità produttiva che è ubicato ad altitudini inferiori. In tali casi, in sede istruttoria, la temperatura rilevata dal bollettino meteo potrà essere diminuita di 0,65°C ogni 100 metri di dislivello tra stazione di rilevamento e cantiere/unità produttiva.

Anche la valutazione della causale evento meteo per temperature elevate risente di molte variabili, atteso che il calore incide maggiormente sul regolare svolgimento delle lavorazioni allorché il lavoratore è direttamente esposto ai raggi solari o è costretto ad indossare tute, caschi, ed altri apparati di protezione o, ancora, quando svolge la sua attività in prossimità di macchinari che emanano calore supplementare. In questi casi, infatti, la cosiddetta temperatura percepita è sicuramente maggiore di quella ordinaria rilevabile dai bollettini meteo e di tale circostanza deve tenersi conto ai fini della valutazione dell’integrabilità della causale richiesta.

L’INPS inoltre ricorda che, in caso di richiesta di CIGO con causale “eventi meteo”, il datore di lavoro deve dimostrare, così come per ogni altra causale, la sussistenza dei requisiti di non imputabilità e transitorietà dell’evento previsti dall’art.11 del d.lgs. 148/2015 e dall’art.1 del DM 95442 del 2016.

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell’art.1, comma 2, del DM 95442, la transitorietà della situazione aziendale sussiste “quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa” e che, ai sensi del successivo comma 3, “la non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti”.

Per ritenersi comprovata la sussistenza del requisito di non imputabilità non è sufficiente che il datore di lavoro dichiari di aver sospeso l’attività lavorativa per effetto di un evento meteorologico avverso ma occorre dimostrare come tale evento meteo abbia prodotto effetti direttamente incidenti sull’attività lavorativa in atto, impedendone il regolare svolgimento.

È infatti da escludere l’integrabilità della causale quando l’interruzione dell’attività lavorativa non è direttamente causata dall’avversità atmosferica ma è conseguenza della decisione di sospendere le lavorazioni da parte del datore di lavoro, decisione che solo indirettamente è ricollegabile al verificarsi dell’intemperia stagionale. Rientrano in questi ultimi casi, le domande di cassa integrazione per eventi meteo riferite a cantieri/unità produttive che, rispetto alla data di inizio del periodo di sospensione richiesto, risultano precedentemente chiusi dal datore di lavoro in vista dell’approssimarsi della stagione invernale. In queste fattispecie, l’evento meteorologico non interrompe l’attività lavorativa in corso di svolgimento perché alla data di inizio del periodo di cassa integrazione richiesto, l’attività stessa risulta già sospesa dalla decisione unilaterale del datore di lavoro di chiudere, in via preventiva, il cantiere/unità produttiva.

In tal caso, l’evento meteo non produce alcun effetto interruttivo delle lavorazioni in atto, la cui sospensione avviene, invece, per scelta aziendale. Conseguentemente, poiché la chiusura del cantiere/unità produttiva è riconducibile alla condotta del datore di lavoro, risulta assente il requisito della non imputabilità dell’evento. Qualora, invece, la chiusura del cantiere/unità produttiva sia disposta dal datore di lavoro in coincidenza con l’inizio del periodo di cassa richiesto, o subito dopo l’inizio del periodo stesso, detta condotta non è ostativa ad una possibile valutazione positiva della domanda, poiché la chiusura, non precedendo temporalmente l’evento meteo sfavorevole, risulta esserne una mera conseguenza. In tal caso, la sospensione dell’attività lavorativa non è riconducibile ad una aprioristica scelta del datore di lavoro ma è direttamente riconducibile all’effettivo verificarsi dell’avversità metereologica.

E’ inoltre assente il requisito della non imputabilità allorché il cantiere/unità produttiva è attivato dal datore di lavoro quando l’evento meteo avverso risulti già in atto o sia preannunciato e, quindi, prevedibile (per esempio, in caso di allerta meteo). Infine, si rappresenta l’opportunità di verificare in sede istruttoria quanto previsto dai contratti di appalto che disciplinano le attività nel cantiere/unità produttiva interessato dalla domanda di CIGO, laddove gli stessi siano stati predisposti e formalizzati dalle parti, al fine di accertare l’eventuale sussistenza di clausole che disciplinino espressamente le interruzioni dei lavori nel periodo invernale. In presenza di tali clausole, infatti, viene meno il requisito dell’imprevedibilità della sospensione e, quindi, della non imputabilità al datore di lavoro, atteso che “le intemperie devono pur sempre riguardare fatti esterni, imponderabili, e dunque non dominabili da chi organizza l’impiego della mano d’opera dell’impresa”.

Valutata, alla luce delle predette indicazioni, la sussistenza del requisito di non imputabilità, occorre accertare anche la fondatezza dell’altro requisito previsto dalla legge, ovverosia quello della transitorietà dell’evento. Pertanto, anche nel caso di domanda di CIGO per evento meteo, deve essere valutata, con giudizio prognostico, la capacità di ripresa dell’attività lavorativa al termine del periodo richiesto o, se l’esame della domanda avviene successivamente alla data di ripresa, se detta ripresa vi sia effettivamente stata. La ripresa dell’attività lavorativa dovrà ovviamente riguardare lo stesso cantiere/unità produttiva per il quale è stata presentata la domanda nonché tutti o parte dei lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale.

Resta ferma la possibilità di richiedere, con una nuova domanda, una proroga senza soluzione di continuità del periodo di cassa integrazione originariamente richiesto, qualora gli effetti preclusivi allo svolgimento dell’attività lavorativa proseguano a causa del perdurare dell’evento meteo avverso. In tal caso, la capacità di ripresa andrà verificata facendo riferimento alla fine dell’intero periodo complessivamente richiesto.

Tuttavia, devono essere valutate con particolare attenzione le situazioni in cui i datori di lavoro richiedono, con più domande consecutive di proroga, lunghi periodi di sospensione, tali da denotare la volontà di sospendere le attività nel cantiere/unità produttiva per l’intero periodo invernale. In tal caso le ripetute richieste di cassa integrazione potrebbero essere determinate da una vera e propria chiusura stagionale per scelta aziendale e non essere una diretta conseguenza dell’insorgere dell’evento meteo.

Pertanto, in presenza di domande con le predette caratteristiche, andrà accertato se è in corso una chiusura stagionale con sospensione delle attività lavorative indipendente dalla diretta incidenza sulle stesse delle condizioni meteo avverse, situazione per la quale valgono le indicazioni sopra fornite in ordine alle chiusure imputabili alla volontà del datore di lavoro.

Ai fini del predetto accertamento, può essere utile acquisire eventuali verbali di sospensione e/o ripresa dell’attività lavorativa nel cantiere/unità produttiva interessato dalla domanda di cassa integrazione. Inoltre, può essere verificato se, per tutto il periodo complessivamente richiesto, si riscontri dai bollettini meteo l’effettivo perdurare dell’evento avverso, che giustifica la necessità del datore di lavoro di prorogare il periodo di cassa integrazione originariamente richiesto, o se invece, sempre all’interno dello stesso periodo, si rilevi il venir meno dell’avversità metereologica (per esempio, risalita delle temperature oltre 0 gradi centigradi) tale da rendere possibile la ripresa dell’attività lavorativa e, quindi, da non giustificare il protrarsi delle richieste di integrazione salariale.

CCNL Chimici: accordo di rinnovo

In data 8 gennaio 2024 tra Federchimica, Farmindustria, FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL e UILTEC – UIL è stata sottoscritta l’intesa per l’incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Le parti sociali, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, prevedono un incremento dell’importo del Trattamento Economico Minimo (TEM). Trattasi di un incremento che anticipa quello già programmato con decorrenza luglio 2024.

In particolare:

  • anticipo al 1 gennaio 204 dell’erogazione di euro 45,00 dell’aumento previsto da luglio 2024 di euro 68,00
  • erogazione dei restanti euro 23,00 con decorrenza 1 luglio 2024
  • anticipo dal 1 luglio al 1 gennaio 2024 dell’inserimento di euro 23,00 nel trattamento economico minimo prelevati dall’EDR.

Per il settore Chimico e Chimico Farmaceutico gli importi degli aumenti per il livello D1 sono i seguenti:

  • euro 51,00 per il minimo e euro 17,00 per l’IPO dal 1 gennaio 2024;
  • euro 17,00 per il minimo ed euro 6,00 per l’IPO dal 1 luglio 2024.

Dal 1 gennaio 2024:

Livelli Minimo IPO EDR
A1 2.496,52 537,96
A2 2.496,52 306,07
A3 2.496,52 245,70
B1 2.304,22 303,76
B2 2.304,22 211,39
C1 2.054,25 322,40
C2 2.054,25 236,61
D1 1.900,03 316,23
D2 1.900,03 219,74
D3 1.900,03 166,73
E1 1.717,87 249,41
E2 1.717,87 152,27
E3 1.717,87 89,42
E4 1.717,87 44,17
F 1.684,46

Dal 1 luglio 2024:

Livelli Minimo IPO EDR
A1 2.520,52 547,96
A2 2.520,52 313,07
A3 2.520,52 250,70
B1 2.325,22 308,76
B2 2.325,22 215,39
C1 2.072,25 328,40
C2 2.072,25 241,61
D1 1.917,03 322,23
D2 1.917,03 223,74
D3 1.917,03 169,73
E1 1.732,87 252,41
E2 1.732,87 154,27
E3 1.732,87 89,42
E4 1.732,87 44,17
F 1.698,46

Rivalutazione TFR: coefficiente di gennaio 2024

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2024 e il 14 febbraio 2024 è pari a 119,3.