• CCPL Edilizia Industria Bergamo EVR 2024

  • INAIL: modello OT23/2024

CCPL Edilizia Industria Bergamo EVR 2024

Le Parti Sociali hanno condotto la verifica dei parametri territoriali per l’erogazione dell’EVR, riscontrando la positività di tutti e quattro i parametri individuati nel Contratto Integrativo.

Pertanto, a partire già dal mese di Gennaio 2024, si è convenuto di procedere con l’erogazione dell’EVR con i valori e le modalità già in atto, che per comodità riportiamo per intero:

Per gli operai il valore EVR 2024 orario è:

Livello 2024
4 Livello 0,28
3 Livello / Operaio Specializzato 0,26
2 Livello / Operaio Qualificato 0,23
1 Livello / Operaio Comune 0,20

Per gli impiegati il valore EVR 2024 da rapportare alle giornate di effettiva presenza al lavoro è:

Livello 2024
7 Livello / Quadri e 1° Categoria Super 69,20
6 Livello / 1° Categoria 62,28
5 Livello / 2° Categoria 51,90
4 Livello / 3° Categoria Assistente Tecnico 48,44
3 Livello / 3° Categoria 44,98
2 Livello / 4° Categoria 39,79
1 Livello / 4° Categoria primo impiego 34,60

I minimi tabellari per il contratto Edilizia Industria di Bergamo devono quindi essere aggiornati per il periodo fino al 30/06/2024 (scadenza CCNL nazionale) con i valori indicati per l’EVR.

INAIL: modello OT23/2024

È disponibile sul portale dell’Istituto il modello OT23 2024 utilizzabile dalle aziende che abbiano effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di ottenere una riduzione del tasso per l’anno in corso.

L’articolo 23 delle modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27/02/2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

L’azienda può chiedere la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale, sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza e sarà applicata in sede di regolazione del premio nell’autoliquidazione del 2024.

Le condizioni di base per poter presentare la domanda sono quelle di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, quali requisiti per il rilascio della regolarità contributiva (Durc), e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e d’igiene del lavoro.

Sono previsti i seguenti tipi di interventi:

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)

A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI

A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO

B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE

C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI

C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE

C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON

C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE

C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO

D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE

E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE

F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Per alcuni interventi, il punteggio prevede la possibilità di un bonus di 10 punti, aggiuntivo rispetto a quello indicato.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata con i documenti a supporto delle scelte operate in sede di compilazione del modello, utilizzando l’apposita funzionalità.

Nei primi due anni dalla data di inizio attività PAT, la riduzione è applicata nella misura dell’otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

Lavoratori anno del triennio della PAT Riduzione
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%