• Calendario gennaio 2023

  • Procedura apertura anno 2023

  • Legge di Bilancio 2023

  • Esonero quota IVS c/dipendente

  • Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori

  • Esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza

  • Sgravi contributivi assunzioni under 36

  • Prestazioni occasionali

  • Congedo parentale

  • Imposta sostitutiva sui premi di risultato

  • Saldo Imposta Sostitutiva 2022

  • INPS: aggiornamenti 2023

  • Aliquote FIS e CIGS

  • Massimali CIG per il 2023

  • Indennità di disoccupazione Naspi per il 2023

  • INPS: Minimali Massimali 2023

  • Proroga Decontribuzione Sud

  • Tasso legale 5% dal 1/1/2023

  • Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2023

  • Certificazione Unica 2023

  • CCPL Edilizia Industria

  • Bergamo

  • EVR 2021
    EVR 2022
    EVR 2023

  • Indennità mensa

  • Indennità trasporti

  • Contribuzione Cassa Edile

  • Milano

  • Brescia

  • Indennità di trasporto

  • EVR

  • Contratto Commercio e Terziario

  • Una tantum

  • Acconto Futuri Aumenti

  • Contratto Lapidei Industria

  • Minimi Tabellari

  • Elemento di garanzia retributiva

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di dicembre 2022

Calendario gennaio 2023

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute 1
Festività non godute 1
Sabati (settimane) 4

Procedura apertura anno 2023

Di seguito viene illustrata la procedura, e le operazioni preliminari alla stessa, che deve essere attivata in UNO per chiudere con successo gli archivi relativi all’anno 2022 ed aprire gli archivi del nuovo anno. Tali operazioni sono indispensabili prima di effettuare qualsiasi elaborazione relativa ai cedolini di gennaio 2023.

Con l’elaborazione e l’aggiornamento del cedolino del mese di dicembre 2022 si concludono le operazioni per l’anno appena trascorso e alcune informazioni vengono fissate negli archivi dei dipendenti e aziendali per poter essere fruibili anche per le dichiarazioni fiscali e contributive (CU / 770).

Per il nuovo anno 2023 servono altre tabelle e altri archivi per ospitare i nuovi valori validi a partire dal 1/1/2023.

Di seguito viene proposto il percorso che l’utente deve obbligatoriamente seguire per ottenere una corretta chiusura degli archivi 2021 e un altrettanto corretta apertura per quelli del 2023. In questo passaggio si richiede la massima attenzione e precisione.

  • Effettuare una copia di backup degli archivi di UNO, da conservare almeno fino al momento delle dichiarazioni fiscali e contributive relative all’anno 2022. Per le procedure di backup si rimanda alle istruzioni già in possesso.
  • Installare la nuova versione di UNO Rel. 34.01
  • Inserimento indice ISTAT del mese dicembre 2022 (segnalato in coda alla circolare).
  • Aggiornamento mese dicembre 2022. Se l’aggiornamento è stato già effettuato, l’utente deve provvedere ad un nuovo aggiornamento archivi per il dicembre 2022. Questo aggiornamento, oltre a fissare i valori fiscali e contributivi definitivi, nei progressivi del dipendente, memorizza nel mese di dicembre 2022 le addizionali regionali e comunali che saranno oggetto di versamento rateale nel 2023, indicando anche il numero delle rate (in genere 11). Per modificare il numero delle rate è necessario intervenire sulla tabella IRPEF. L’utente ha la possibilità di intervenire sui singoli dipendenti per modificare manualmente il numero delle rate per il versamento, soprattutto in presenza di importi limitati.
  • Stampa riepilogo TFR in gestioni annuali. Tale stampa permette la visualizzazione del Trattamento di Fine Rapporto, opportunamente rivalutato, che sarà riportato nel 2023 come Fondo Anno Precedente, distinguendo le quote aziendali da quelle destinate a Previdenza Complementare e/o Fondo di Tesoreria Inps. L’imposta sulla rivalutazione calcolata dalla procedura è quella prelevata dalla tabella Irpef, attualmente fissata nella misura del 17%.

Tramite la stampa di riepilogo TFR sarà possibile anche ottenere i valori utili alla scrittura contabile di assestamento relativa all’accantonamento TFR per l’anno appena trascorso, comprendente anche la registrazione del debito per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

In dettaglio:

La stampa riepilogo TFR può essere realizzata comprendendo tutti i rapporti di lavoro dell’anno ovvero, tramite l’attivazione del flag “Escludi rapporti con erogazione a saldo TFR dell’anno”, con solo i dipendenti ancora in forza alla data del 14 dicembre 2022.

La stampa completa (senza attivazione flag) consente di verificare che il TFR al 31/12/2021 (accantonato in azienda) sia allineato con quello contabile, così come risulta dalle aperture di bilancio al 1/1/2022, nonché di verificare che il valore dell’imposta sostitutiva corrisponda alla somma dell’acconto e del saldo della medesima (ved. successivo punto7).

La stampa con esclusione dei rapporti di lavoro con erogazione a saldo TFR nell’anno (con attivazione flag) fornisce il valore dell’accantonamento TFR al 31/12/2022 per i dipendenti ancora in essere (la quota TFR per i dipendenti cessati è già stata contabilizzata in corso d’anno). L’accantonamento TFR, corrispondente alla quota TFR (colonna L) dell’anno al netto di quanto destinato a Previdenza complementare e Fondo Tesoreria INPS (colonne F e F1) dovrà essere contabilizzato portando a debito il Fondo TFR al netto dell’imposta sostitutiva (colonna C).

Nella stampa saldo TFR per i dipendenti ancora in essere viene inoltre evidenziato il valore di eventuali anticipazioni TFR di quote maturate nell’anno (colonna L “*” di cui erogato A.C.)

Dopo la registrazione della scrittura di assestamento in parola, il saldo del conto contabile Fondo TFR dovrà coincidere al Fondo TFR accantonato al 31/12/2022 (colonna I). 

  • Attivare la procedura di apertura anno in gestioni annuali. In tale procedura di passaggio degli archivi di base e dei saldi dei progressivi dal 2022 al 2023 è necessario selezionare tutti i dipendenti proposti (vengono presentati solo quelli ancora in essere al 16/12/2022, ovvero, quelli con residuo TFR) nella prima pagina, e poi, nella seconda pagina, selezionare le tabelle oggetto di trasferimento.

Nella procedura di apertura anno per la parte relativa agli Archivi dipendente prestare attenzione all’opzione “Non applicazione TIR Anno Corrente” (ved. punto e)

La procedura, quando l’utente conferma la selezione con il bottone Esegui, effettua le seguenti operazioni:

  1. Crea una nuova tabella Indici ISTAT per l’anno 2023 riportando il valore del coefficiente del dicembre 2022 nel campo indice anno precedente;
  1. Per l’anno 2023 vengono create le nuove tabelle aliquote / scaglioni Irpef e Detrazioni Irpef, il cui contenuto deve essere verificato/integrato come illustrato di seguito.

Nella tabella IRPEF 2023 i valori dovranno coincidere con lo schema di cui sotto. In particolare il Limite dei Fringe benefit va impostato pari a € 258,23, mentre la % Imposta sostitutiva va impostata pari al 5%.

Nella tabella Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni 2023 i valori dovranno coincidere con lo schema di cui sotto. Nella pagina Generale azzerare il valore detrazioni Nuclei 4 figli.

Nella pagina Altre Detrazioni 2023 i valori dovranno coincidere con lo schema di cui sotto:

Nella pagina TIR/Ulteriore det. 2023 si confermano i valori di cui sotto:

  1. Riporta la tabella delle addizionali all’Irpef delle regioni valide per l’anno 2022 al successivo anno.
  1. Riporta i codici di comune e regione della Pagina Generale di Anagrafica dipendente in pagina IRPEF della stessa Anagrafica nell’anno 2023 come comune e regione al 01/01 anno corrente. La regione e comune anno corrente sono i riferimenti per il calcolo delle addizionali Irpef 2023, anche in acconto. Sempre nella pagina IRPEF di Anagrafica dipendente, la regione e comune al 01/01 dell’anno precedente dell’anno 2023 sono viceversa ripresi dai codici inseriti nella Pagina Irpef dell’anno 2022 come regione e comune anno corrente. I valori anno precedente sono il riferimento per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale a.p. in corso d’anno.

Il reddito presunto dell’anno 2023 non viene inserito e viene impostata automaticamente la scelta di reddito calcolato. La situazione familiare viene riproposta sulla base della situazione del dicembre 2022. La tipologia di reddito viene indicata come dipendente. Le modalità di calcolo delle detrazioni, sia in corso d’anno, che in conguaglio, vengono automaticamente impostate in funzione del periodo di lavoro, ovvero sono calcolate solo per i giorni coperti da rapporto di lavoro.

  1. Le condizioni di spettanza del TIR possono essere recuperate dai valori impostati nel 2022 in mancanza di attivazione del flag “Non applicazione TIR Anno Corrente”. Viceversa, in caso di attivazione del flag, la selezione di spettanza TIR 2023 sarà azzerata con indicazione di “Non applicazione”. Sarà onere dell’utente reimpostare le scelte effettuate dai dipendenti.
  1. Riporta i valori di ferie e permessi residui, i valori di ratei maturati per mensilità aggiuntive nell’anno precedente, nonché le ore residue accantonate a Banca ore nel campo ferie, permessi, banca ore e ratei mensilità residui anno precedente nella Gestione Anagrafica Ferie – Permessi / Ratei / BNC;
  1. Nei Progressivi TFR del dipendente viene creato l’anno 2023. Nei campi Fondi Anni precedenti (azienda e Inps) vengono riportati i valori del TFR rivalutato al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. La rivalutazione netta del 2022 viene sommata alla rivalutazione netta calcolata nel nuovo anno e portata in aumento del campo. Il Fondo 2000 erogato Anni Precedenti viene sommato al Fondo 2000 erogato Anno Corrente e riportato nel Fondo 2000 Anni Precedenti del 2023;
  1. Sempre nei Progressivi TFR vengono inseriti i redditi dei due anni precedenti, come risultanti dai valori dei Progressivi IRPEF.
  • Stampa ratei in gestioni annuali per l’anno 2022. Con questa stampa vengono valorizzati i ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie e permessi residui, comprensivi delle quote di contributi INPS e premi INAIL.
  • Viene effettuato il calcolo definitivo delle rivalutazioni sul TFR e il valore viene scritto nella pagina Rivalutazione TFR della gestione azienda per l’anno 2022 nel campo rivalutazione effettiva anno corrente. Automaticamente viene calcolato il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 16/2/2023 come differenza fra il valore dell’imposta complessiva e l’acconto già versato nel dicembre 2022.
  • Modificare i valori dei minimali e massimali in Tabelle gestione Minimali e Massimali per l’anno 2023 in funzione dei nuovi valori di prossima pubblicazione.
  • Modificare i valori dei Massimali CIG per l’anno 2023 in Tabelle gestione Massimali CIG con i nuovi valori di prossima pubblicazione.
  • Verificare l’esistenza del Calendario Aziendale Virtuale per tutto l’anno 2023. In mancanza procedere alla creazione con il modulo di Crea/Aggiorna Calendario.
  • Possibilità di creare il Calendario Individuale Virtuale: la gestione individuale è uguale a quella aziendale, ma prevede l’aggancio al codice dipendente. Il calendario individuale può essere utile per gestire la distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti part-time, soprattutto se trattasi di part-time verticale o misto, dove la distribuzione dell’orario di lavoro non corrisponde a quella aziendale. In fase di import Foglio Presenze, se gestito, prevale su quello aziendale.

La maschera di creazione del calendario individuale prevede, oltre alla distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro, la selezione dei singoli dipendenti ai quali deve essere agganciato il calendario. Una serie di filtri preliminari permette di restringere il campo di selezione dei dipendenti: unità locale, commessa, tipo lavoro (tempo pieno, part-time orizzontale, part–time verticale, part–time misto, tutti). E’ possibile, inoltre, variare il giorno\mese della festività del Santo Patrono, preimpostata nell’Anagrafica Azienda.

Per creare liberamente il Calendario individuale annuale di uno o più dipendenti è necessario impostare quale criterio di selezione “da imputazione manuale”.

La creazione del calendario individuale annuale può essere effettuata utilizzando direttamente la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale già inserita in Anagrafica Personale Pagina Retribuzione. In questo caso il Criterio di selezione sarà quello “da Anagrafica Personale”. La presenza del calendario è evidenziata dalla presenza di una ‘X’ nella Colonna “Ore settimanali”

Legge di Bilancio 2023

Di seguito una breve sintesi delle misure in materia di lavoro e previdenza introdotte dalla Legge 27 dicembre 2022 n. 197, cosiddetta Legge di Bilancio 2023, per l’operatività delle quali, dovranno essere emanate le circolari esplicative da parte degli organi competenti.

Esonero quota IVS c/dipendente

L’articolo 1 comma 281, prevede che la misura di cui all’articolo 1, comma 121 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) venga riconosciuta anche per i periodi di paga dal 01.01.2023 al 31.12.2023 nella misura pari a:

  • 2% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non superi l’importo mensile di 692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima
  • 3% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima

Per l’applicazione pratica della novità legislativa è già intervenuta la Circolare INPS n. 7 del 24 gennaio 2023. L’istituto spiega che, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la riduzione contributiva e i limiti imposti sono valevoli anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale.

La verifica del rispetto della soglia reddituale, o meglio della soglia determinata dall’imponibile previdenziale, deve essere effettuata sul singolo mese di paga. Inoltre i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro per la riduzione del 2% e a 1.923 euro per la riduzione del 3%, devono essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Diversamente, nelle ipotesi in cui sia prevista l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della mensilità supplementare o dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione previsto per la legittima applicazione delle riduzioni.

L’applicazione della riduzione contributiva è riferita in via esclusiva ai periodi di paga dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il che comporta che nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso del 2023, siano state erogate le ultime competenze (ferie, permessi e/o ratei di mensilità aggiuntive), su tali ultime competenze l’esonero non spetta. Nello stesso modo se il lavoratore dovesse cessare entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso del 2024, dovessero essere erogate le ultime competenze nell’anno 2024, su tali ultime competenze l’esonero non potrà essere applicato.

Come già ricordato, l’articolo 1 comma 281 della Legge di Bilancio 2023, prevede che l’importo mensile massimo della retribuzione imponibile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La riduzione opererà distintamente in funzione dell’importo della tredicesima, con riferimento ai medesimi limiti previsti per le mensilità ordinarie, ovvero nella misura del 2% se di importo inferiore a 2.692 euro e nella misura del 3% se di importo inferiore a 1.923 euro.

Se però i ratei di mensilità aggiuntiva vengono erogati nei singoli mesi, la riduzione del 2% potrà trovare applicazione solo se l’importo del rateo sarà inferiore a euro 224 (2.692/12) e quella del 3% solo se l’importo del rateo sarà inferiore a euro 160 (1.923/12). Ciò detto, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima di dicembre 2023, la riduzione potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione. In quest’ultimo caso i valori limiti saranno calcolati come numero di ratei di tredicesima liquidata moltiplicato per il valore limite del rateo mensile (224 ovvero 160 euro).

Se il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che da diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro.

Da un punto di vista operativo, ai fini della riduzione di 3 punti percentuali, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso UniEMens di competenza del mese di gennaio 2023, per i lavoratori che ne hanno diritto, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi IVS a carico dei lavoratori Articolo 1 comma 281 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per esporre l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L099”, avente il significato di “Esonero quota di contributi IVS a carico dei lavoratori Articolo 1 comma 281 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – tredicesima mensilità”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito alla tredicesima mensilità.

Da ultimo per esporre l’esonero spettante relativo ai ratei di tredicesima mensilità corrisposti:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L100”, avente il significato di “Esonero quota di contributi IVS a carico dei lavoratori Articolo 1 comma 281 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – rateo tredicesima mensilità”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa al rateo della tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito al rateo.

L’esonero contributivo previsto dall’articolo 1 comma 121 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), previsto nella misura del 2% nei casi di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692 euro, continua ad applicarsi secondo le regole e i codici già in uso. In particolare il codice L094 per le mensilità ordinarie, L096 per i ratei di tredicesima mensilità e L025 per la tredicesima mensilità. (ved. Circolare 10/2022).

E’ necessario creare le nuove tre codifiche utili per il recupero dell’esonero di cui alla Legge 197/2022 in Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10.

I codici di esonero devono essere agganciati alle nuove voci di calcolo che saranno utilizzate all’interno dei cedolini. In particolare devono essere create: 

ESO.98 – ESONERO CONTRIBUTI L. 197/2022 3% mensile

ESO.99 – ESONERO CONTRIBUTI L. 197/2022 3% 13esima

ESO100 – ESONERO CONTRIBUTI L. 197/2022 3% rateo 13esima

Le voci sono di tipo Ore/gg Base e Importi manuali e saranno inserite nei cedolini con l’indicazione:

  • Ore/gg valore fisso 3,0
  • Base Retribuzione imponibile su cui viene calcolata la percentuale del 3,0 %
  • Importo Esonero contributivo pari alla Base x Ore/gg / 100

Le voci di calcolo utilizzate per l’esonero sono associate al prelievo fiscale IRPEF nella misura del 100%. Infatti a fronte di un minor contributo INPS avremo un contestuale aumento dell’imponibile IRPEF venendo a mancare la quota di onere deducibile corrispondente.

Vi è infine l’associazione con il codice DM10 e il conto contabile INPS C/COMPETENZE.

Di seguito i contenuti delle voci descritte:

ESO.98 – ESONERO CONTRIBUTI L. 197/2022 3% mensile

ESO.99 – ESONERO CONTRIBUTI L. 197/2022 3% 13esima

ESO100 – ESONERO CONTRIBUTI L. 197/2022 3% rateo 13esima

Le voci di calcolo devono essere inserite nella tabella Minimali / Massimali INPS 2023 in Pagina Esonero 2% e 3%.

La procedura, a partire da gennaio 2023, in fase di elaborazione cedolini, inserisce in automatico la voce di calcolo ESO.98 Esonero Contributi L. 197/2022 3% mensile, nel caso in cui l’imponibile c/s, al netto di eventuali erogazioni di tredicesima mensilità, non ecceda la somma di euro 1.923.

La voce di calcolo INC.94 Esonero Contributi DL 115/2022 2% mensile viene inserita nel caso in cui l’imponibile, sempre al netto di eventuali erogazioni di tredicesima mensilità, ecceda il valore di euro 1.923 ma non quello di euro 2.692.

Nessuna voce di calcolo di esonero sarà inserita al superamento della soglia di euro 2.692. 

Nel cedolino di tredicesima mensilità, ovvero nel cedolino ordinario in cui viene erogata la tredicesima mensilità in costanza del rapporto di lavoro, saranno applicate, ricorrendone i presupposti di valore di imponibile previdenziale al netto degli imponibili riferibili alla retribuzione ordinaria, le voci di calcolo ESO.99 Esonero Contributi L.197/2022 3% 13esima e INC.25 Esonero Contributi L.234/2021 13esima.

Diverso il calcolo che sarà operato dalla procedura per la verifica degli imponibili, nel caso in cui la tredicesima mensilità venga erogata come rateo mensile, ovvero, in occasione della liquidazione finale dei ratei per cessazione del rapporto di lavoro. Le voci di calcolo utilizzate per l’applicazione dell’esonero dei ratei di tredicesima mensilità saranno ESO100 Esonero Contributi L.197/2022 3% rateo13esima e INC.95 Esonero Contributi L.234/2021 rateo 13esima; il valore limite sarà riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, ovvero a 1/12 nel caso di erogazione mensile del rateo di 13esima. Per l’esonero del 3% il limite del rateo mensile è pari a 160 euro, per l’applicazione dell’esonero del 2% il limite diventa di euro 224 per mese.

Tutti gli esoneri saranno recuperati come somme a credito in Info aggiuntive all’interno delle denunce UniEMens

Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori

L’articolo 1 commi 286 introduce un incentivo di carattere contributivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per andare in pensione sfruttando la norma cosiddetta “Quota 103”, decidono di non accedervi.

La misura riconosce, per i lavoratori che ne faranno richiesta, l’accredito contributivo della quota dei contributi a carico del lavoratore relativi all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Viene meno pertanto l’obbligo del versamento della quota contributiva da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore (normalmente il 9,19%), a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento.

La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro non versa più all’ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.

Esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza

L’articolo 1 commi da 294 a 296 introduce un esonero del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono soggetti percettori del reddito di cittadinanza.

E’ prevista una durata massima dell’esonero di 12 mesi nel periodo compreso tra il 01.01.2023 e il 31.12.2023, per assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’esonero non può in ogni caso superare l’importo massimo di euro 8.000 su base annua, riparametrato su base mensile (euro 666,67).

L’applicazione della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sgravi contributivi assunzioni under 36

L’articolo 1 comma 297 prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite di euro 8.000 per anno per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 01.01.2023 al 31.12.2023 nei confronti di:

  • soggetti che alla data della prima assunzione non abbiano compiuto il 36° anno di età;
  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Prestazioni occasionali

L’articolo 1 commi da 342 a 354 estende l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali.

In particolare:

  • innalzamento da 5.000 a 10.000 euro del limite economico massimo posto in capo agli utilizzatori;
  • ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro consentendo l’accesso al contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il precedente limite era di 5).

Congedo parentale

L’articolo 1 comma 359 dispone la possibilità per le lavoratrici madri, in alternativa ai lavoratori padri, di fruire di un mese di congedo parentale, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 26 marzo 2011 n. 151, indennizzato all’80% se ricorrono le seguenti condizioni:

  • il mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino;
  • le lavoratrici e i lavoratori beneficiari terminino il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31.12.2022.

L’INPS, con propria Circolare n. 4 del 16 gennaio 2023 è intervenuto sul tema, rimandando a ulteriori propri interventi sulle modalità operative di applicazione della misura

Imposta sostitutiva sui premi di risultato

L’articolo 1 comma 63 prevede la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato prevista dall’art. 1 co. 182 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, limitatamente alle somme erogate a titolo di premio nell’anno 2023.

Saldo Imposta Sostitutiva 2022

Scade il 16/2/2022 il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2021.

Dopo aver effettuato le operazioni di apertura anno 2023, nella gestione Rivalutazione TFR dell’azienda è finalmente presente il dato definitivo della rivalutazione dei Fondi TFR al 31/12/2022, e quindi è calcolata anche la relativa imposta sostitutiva del 17%. Per differenza con l’acconto versato a dicembre 2022, con l’elaborazione del modello F24 di Febbraio 2023 verrà inserito il relativo saldo con il codice 1713.

Se invece il saldo è negativo, il codice da utilizzare per la compensazione nel mod. F24 è il 6781 in Sezione Erario (inserito nella Tabella Codici Tributi F24).

INPS: aggiornamenti 2023

Aliquote FIS e CIGS

Con Messaggio n. 316 del 19.01.2023, l’INPS ha comunicato la variazione di alcune aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2023. Per la verità le modifiche erano già state anticipate nella Circolare n. 76 del 30.06.2022 (v. Circolare Lavoro luglio/2022 e luglio/2022/bis).

A decorrere dal 1 gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti. La riduzione prevista dall’articolo 1 comma 219 della legga n. 234/2021 era limitata all’anno 2022.

Per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal 1 gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore). Anche in questo caso, la riduzione dell’aliquota disposta dall’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

Per le aziende fruitrici della FIS fino ai 5 dipendenti la tabella contributi sociali dovrà contenere un contributo FIS Ordinario pari allo 0,50% di cui 0,17% a carico del dipendente.

Per le aziende fruitrici della FIS con più di 5 dipendenti ma non più di 15 la tabella contributi sociali dovrà contenere un contributo FIS Ordinario pari allo 0,80% di cui 0,27% a carico del dipendente.

Per le aziende fruitrici della FIS con più di 15 dipendenti la tabella contributi sociali dovrà contenere un contributo FIS Ordinario pari allo 0,80% di cui 0,27% a carico del dipendente e un contributo CIGS pari allo 0,90% di cui 0,30% a carico del dipendente.

Naturalmente dovranno essere rettificate di conseguenza le percentuali totali della Pagina InfoDM10

Massimali CIG per il 2023

Per il 2023 rimaniamo in attesa della pubblicazione della Circolare dell’INPS con i valori ufficiali.

Indennità di disoccupazione Naspi per il 2023

Per il 2023 rimaniamo in attesa della pubblicazione della Circolare dell’INPS con i valori ufficiali.

INPS: Minimali Massimali 2023

Per il 2023 rimaniamo in attesa della pubblicazione della Circolare dell’INPS con i valori ufficiali.

Proroga Decontribuzione Sud

Con Messaggio n. 4593 del 21/12/2022 l’INPS comunica la proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168 (Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Il suddetto esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea 1863 final del 19 marzo 2020 recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione; pertanto essi sono soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Ciò premesso si comunica che la Commissione europea, in data 6 dicembre 2022 C(2022) 9191 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 31 dicembre 2023, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Per conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

La Commissione europea, inoltre, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022 è innalzato a 2 milioni di euro per le imprese diverse da quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Per le modalità operative di applicazione della Decontribuzione Sud si rinvia alla Circolare Lavoro n. 08/2022.

Per i lavoratori beneficiari della Decontribuzione Sud, è necessario posticipare la fine del beneficio al 31/12/2023. 

Tasso legale 5% dal 1/1/2023

Il Ministero dell’Economia con decreto 13 dicembre 2022 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2023 il tasso di interesse legale subisca un aumento passando dalla misura dell’1,25% a quella del 5%.

L’aumento del tasso di interesse legale riguarda in primo luogo i ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti delle imposte. Dal 1 gennaio 2023, il tasso di interesse legale deve essere calcolato nella nuova misura del 5%.

Si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

L’aumento riguarderà anche la rateazione INAIL da autoliquidazione, di prossima scadenza, per le rate successive al 16 febbraio 2023, così come le sanzioni INPS per mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2023

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2022 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per i periodi dal 1/1/2023 al 31/12/2023.

Con la pubblicazione in oggetto risultano fissati i nuovi importi da usare per determinare i costi chilometrici dei veicoli aziendali. Questi costi devono essere usati per il calcolo del reddito 2023, il cosiddetto fringe benefit, da imputare ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che usano, anche per esigenze personali, i veicoli aziendali.

L’articolo 1, co. 632 e 633 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha modificato l’articolo 51 co. 4 lett. a) del TUIR, per quanto concerne la valorizzazione convenzionale del benefit auto. In particolare viene stabilito che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti con contratto stipulato entro il 30.06.2020 continua ad applicarsi la normativa in vigore al 31.12.2019, che stabilisce che per calcolare il reddito da imputare ai dipendenti o ai collaboratori, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI in oggetto, al netto dei valori eventualmente trattenuti al dipendente. Per stipula del contratto si deve intendere il contratto di acquisto/noleggio dell’autovettura, anche se poi l’assegnazione al dipendente avviene successivamente al 30.06.2020.

Per i contratti di nuova immatricolazione stipulati dal 1 luglio 2020 il calcolo del valore convenzionale diventa inversamente proporzionale all’emissione di CO2 dei veicoli:

  • 25% di 15.000 km per emissioni di CO2 fino a 60 g/Km
  • 30% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km
  • 50% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km
  • 60% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km

L’importo forfettario prescinde da qualunque valutazione dei costi di utilizzo del mezzo e dall’effettiva percorrenza effettuata dal dipendente o dal collaboratore. E’ quindi irrilevante che il dipendente o collaboratore sostenga a suo carico alcuni o tutti gli elementi compresi nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI come, ad esempio, le spese di rifornimento o di manutenzione del veicolo. E’ ininfluente anche il fatto che il datore di lavoro rimborsi alcuni oneri considerati dalle tariffe, come, ad esempio, le spese di carburante. In ogni caso, infatti, si deve fare riferimento, per determinare l’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza indicato nelle tabelle.

E’ necessario verificare che le voci di calcolo di fringe benefit o gli importi ad esse collegati siano aggiornate con i nuovi valori.

Certificazione Unica 2023

Con provvedimento 14392/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di Certificazione Unica 2023 dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, unitamente alle istruzioni per la compilazione

La Certificazione Unica 2023 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2023.

Tra le novità normative recepite all’interno del modello segnaliamo:

  • Innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsto dall’articolo 12 del DL n. 115/2022 e dall’articolo 3 comma 10 del DL n. 176/2022;
  • Non imponibilità fino a 200 euro dei buoni benzina di cui all’articolo 2 del DL n. 21/2022;
  • Riconoscimento del trattamento integrativo della retribuzione per il 2022 in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. In caso di reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto solo nel caso in cui la somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo, nella misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda;
  • La modifica delle detrazioni per familiari a carico a decorrere dal 01.03.2022, sostituite dall’assegno unico e universale introdotto dal D.Lgs. n. 230/2021.

Sarà a breve disponibile la nuova versione UNO con il manuale aggiornato contenete le novità del modello e le nuove procedure di stampa e creazione file telematico.

CCPL Edilizia Industria

Sono stati sottoscritti i rinnovi dei contratti integrativi provinciali del settore edilizia industria. Di seguito le novità per le province di interesse. Non si escludono altri rinnovi provinciali per i quali rimandiamo alle rispettive informative messe a disposizione dalle Casse Edili

Bergamo

ANCE Bergamo con Fenal-UIL, Filca CISL e Fillea CGIL di Bergamo hanno sottoscritto in data 13.12.2022 il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell’Edilizia Industria.

EVR 2021

L’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al 2021 viene erogato sotto forma di Una Tantum. Per gli operai sarà corrisposto direttamente dalla Cassa Edile di Bergamo entro il mese di febbraio 2023. Per gli impiegati la medesima Cassa Edile comunicherà a ciascuna impresa i nominativi dei beneficiari e il relativo importo che sarà liquidato dalle imprese con la retribuzione di febbraio 2023. Le imprese dovranno poi presentare domanda di rimborso alla Cassa Edile di Bergamo.

Utilizzare nella mensilità di febbraio 2023 una voce di calcolo competenza solo a importo assoggettata a prelievo contributivo e fiscale, ma non utile alla maturazione del TFR.

EVR 2022

L’Elemento Variabile della Retribuzione 2022, calcolato sul triennio di osservazione 2019/2020/2021 rispetto al 2018/2019/2020, è liquidato solo ai dipendenti ancora in forza.

Per gli operai l’EVR è calcolato sulla base dei valori orari sotto riportati per le ore ordinarie lavorate nel periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

Livello EVR 2022 / ora
4 Livello 0,20
3 Livello / Operaio Specializzato 0,18
2 Livello / Operaio Qualificato 0,17
1 Livello / Operaio Comune 0,14

Per gli impiegati si deve corrispondere l’importo di cui in tabella per le giornate di effettiva presenza mensile nel periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

Livello EVR 2022 / mese
7 Livello / Quadri e 1° Categoria Super 48,92
6 Livello / 1° Categoria 44,03
5 Livello / 2° Categoria 36,69
4 Livello / 3° Categoria Assistente Tecnico 34,25
3 Livello / 3° Categoria 31,80
2 Livello / 4° Categoria 28,62
1 Livello / 4° Categoria primo impiego 24,46

L’erogazione, sia per gli operai che per gli impiegati, avverrà in due soluzioni. Con la retribuzione di gennaio 2023 sarà liquidato un importo corrispondente al 50% del totale e con la retribuzione di marzo 2023 sarà liquidato il rimanente 50%.

Per verificare il numero di ore ordinarie prestate nell’anno 2022 è possibile utilizzare in Menù Libro Unico – Presenze – Stampa Riepilogo Presenze inserendo come intervallo gennaio – dicembre 2022 con selezione solo sull’attività “Ordinario”.

Per gli operai il monte ore sarà moltiplicato per gli importi orari stabiliti per l’EVR 2022 e inserito al 50% nel cedolino di gennaio 2023 e per la rimanente parte nel cedolino di marzo 2023.

Per gli impiegati l’effettiva presenza potrebbe essere una riproporzione fra le ore mensili e le ore teoriche lavorabili del mese. Se per esempio nel mese di gennaio 2022 le ore lavorabili fossero 160 e l’impiegato ha nel proprio Riepilogo Presenze 152 ore, l’importo EVR mensile sarà il risultato della proporzione 152/160 che equivale a 19/20 in giorni.

Per facilitare il compito del calcolo dei giorni di effettiva presenza di seguito il riepilogo delle ore lavorabili per tutti i mesi del 2022:

  • gennaio 160
  • febbraio 160
  • marzo 184
  • aprile 152
  • maggio 176
  • giugno 168
  • luglio 168
  • agosto 176
  • settembre 176
  • ottobre 168
  • novembre 168
  • dicembre 160

La voce di calcolo da utilizzare per il recupero EVR 2022 potrebbe essere quella proposta di competenza con Tipo voce Ore/gg per Base, con indicazione del numero ore/gg da moltiplicare per l’EVR orario (operai) o mensile (impiegati). La voce di calcolo da utilizzare non è utile alla maturazione del TFR.

Nel cedolino dovrà essere gestita la voce di recupero indicando la moltiplicazione fra i valori di ore/gg (al 50%) e la base indicata dai valori EVR 2022.

Per l’operaio specializzato Albertoni Francesco, ipotizzando 1.632 ore di lavoro ordinario nel 2022, la voce di calcolo da inserire nel cedolino di gennaio 2023 sarà il valore di 816 (1.632 / 2) per l’importo orario di euro 0,18.

Per l’impiegato di 7 livello Piazzalunga Marcello, ipotizzando lavoro pieno per 10 mesi nell’anno 2022, la voce di calcolo da inserire nel cedolino di gennaio 2023 sarà il valore di 5 (10 / 2) per l’importo mensile di euro 48,92.

EVR 2023

L’Elemento Variabile della Retribuzione da corrispondere nel 2023 è subordinato alla verifica dei parametri che le parti sociali dovranno comunicare.

I valori EVR 2023 sono differenziati per il primo semestre 2023 e il secondo semestre 2023.

Per gli operai il valore EVR orario sarà:

Livello 1° semestre 2023 2° semestre 2023
4 Livello 0,20 0,28
3 Livello / Operaio Specializzato 0,18 0,26
2 Livello / Operaio Qualificato 0,17 0,23
1 Livello / Operaio Comune 0,14 0,20

Per gli impiegati il valore EVR 2023 da rapportare alle giornate di effettiva presenza al lavoro sarà:

Livello 1° semestre 2023 2° semestre
7 Livello / Quadri e 1° Categoria Super 48,92 69,20
6 Livello / 1° Categoria 44,03 62,28
5 Livello / 2° Categoria 36,69 51,90
4 Livello / 3° Categoria Assistente Tecnico 34,25 48,44
3 Livello / 3° Categoria 31,80 44,98
2 Livello / 4° Categoria 28,62 39,79
1 Livello / 4° Categoria primo impiego 24,46 34,60

I minimi tabellari per il contratto Edilizia Industria di Bergamo dovranno contenere anche i valori EVR che saranno erogati nel corso del 2023 utilizzando la voce di calcolo DEC.10 per gli operai e DEI.10 per gli impiegati.

Rimaniamo in attesa dei valori ufficiali prima di effettuare le erogazioni EVR 2023.

Indennità mensa

Operai

A decorrere dal 1 gennaio 2023 l’indennità mensa è elevata a euro 9,00 giornalieri.

A decorrere dal 1 dicembre 2023 l’indennità mensa è elevata a euro 9,50 giornalieri.

La voce di calcolo Indennità di Mensa di Bergamo per gli operai deve essere adeguata al nuovo minimo giornaliero, in particolare la voce di calcolo contenente la quota di indennità mensa soggetta a prelievo contributivo e fiscale, ovvero quella eccedente l’importo di euro 5,29.

Impiegati

A decorrere dal 1 gennaio 2023 l’indennità mensa è stabilita in euro 171,00 mensili.

A decorrere dal 1 dicembre 2023 l’indennità mensa è stabilita in euro 181,00 mensili

La modifica va effettuata direttamente nella Pagina Retribuzione dell’Anagrafica Personale

Indennità trasporti

Operai

A decorrere dal 1 dicembre 2023 l’indennità trasporti è elevata a euro 2,55 giornalieri.

Impiegati

A decorrere dal 1 dicembre 2023 l’indennità trasporti è elevata a euro 48,00 mensili.

Contribuzione Cassa Edile

La Cassa Edile di Bergamo ha diffuso il valore delle contribuzioni dovute per il 2023. In particolare sono state ridotte le aliquote destinate al finanziamento della Scuola Edile dello 0,10% del Fondo di Previdenza Complementare dello 0,05% e della Mutualizzazione di un ulteriore 0,05%. La contribuzione risulta pertanto essere quella indicata in tabella

La percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale diminuisce quindi di 0,20% a 7,92%.

Milano

Per l’anno 2023 il riconoscimento dell’EVR, da parte delle imprese eventualmente tenute, avverrà solamente dopo che le Parti Sociali avranno svolto, entro il 31 marzo 2023, la verifica dell’andamento dei parametri territoriali, come previsto dall’articolo 3 del contratto integrativo provinciale di Milano.

Successivamente a tale adempimento, le imprese dovranno verificare l’andamento dei propri parametri aziendali, rispetto al medesimo periodo temporale preso a riferimento dalle Parti Sociali, per accertare se siano tenute o meno alla corresponsione dell’EVR 2023.

Si ricorda che, qualora, dalla verifica dei parametri aziendali, risultasse che l’impresa non è tenuta ad erogare l’EVR o è tenuta ad erogarlo in misura ridotta rispetto a quello stabilito a livello territoriale, occorrerà che la stessa attivi la procedura di comunicazione stabilita dal contratto provinciale, attraverso una specifica autodichiarazione.

Si ricorda, altresì, che sino alla presentazione della predetta autodichiarazione, l’impresa è tenuta ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Alla luce di quanto sopra e sino a prossima diversa comunicazione, dal mese corrente non è dovuto alcun importo a titolo di EVR.

Dalla tabella minimi contrattuali del CCNL Edilizia Industria Milano deve essere azzerato l’importo EVR.

Brescia

In data 30 novembre 2022 è stato siglato tra ANCE Brescia e le OO.SS. di categoria della provincia il nuovo Contratto Collettivo Provinciale. Tra le novità più importanti segnaliamo la modifica degli importi dovuti a titolo di Indennità di Trasporto e la disciplina dell’Elemento Variabile della Retribuzione.

Indennità di trasporto

Per gli Operai, dal 1 gennaio 2023, l’indennità di trasporto dovuta per le giornate di effettiva presenza per raggiungere la sede di lavoro, dovrà essere erogata secondo i seguenti nuovi importi:

  1. per spostamenti all’interno del Comune di residenza euro 28,00 lordi mensili;
  2. per spostamenti fuori dal Comune di residenza:
Lunghezza percorso Importo giornaliero euro Importo massimo mensile euro
Da 0 a 7 km 2,25 49,50
Oltre 7 e fino a 16 km 3,15 69,30
Oltre 16 e fino a 28 km. 3,90 85,80
Oltre 28 e fino a 41 km. 4,40 96,80
Olre 41 km. 5,05 111,10

L’indennità di trasporto non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi aziendali.

Per gli Impiegati l’indennità di trasporto è stata fissata, sempre dal 1 gennaio 2023, in euro 2,30 giornalieri. In caso di presenza per tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità sarà erogata nella misura massima di euro 50,58.

EVR

Il nuovo CCPL ha previsto, a partire dal 2022, l’istituzione di un Elemento Variabile della Retribuzione per la cui erogazione dovranno essere impartite specifiche istruzioni. 

Contratto Commercio e Terziario

In data 12 dicembre 2022 Confcommercio con Filcam Cgil, Fisascat Cisl e Uilttucs hanno sottoscritto un protocollo straordinario in attesa di addivenire ad un’intesa sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale scaduto il 31 dicembre 2019.

Una tantum

Il protocollo prevede l’erogazione di un importo Una Tantum da erogare a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, ovvero il 12 dicembre 2022, in due tranches a gennaio e marzo 2023.

Gli importi Una Tantum devono essere erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo dal 1 gennaio 2020 al 12 dicembre 2022. Nulla dovrà essere erogato ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato durante il periodo di cui sopra. Nell’anzianità non sono conteggiati eventuali periodi di aspettative non retribuite e tutti i periodi in cui non sia previsto il riconoscimento di retribuzione. Sono da considerarsi utili ai fini della maturazione dell’Una Tantum i periodi di congedo parentale, di maternità, e gli eventi di sospensione dal rapporto per Cassa Integrazione.

L’importo dell’Una Tantum non concorre alla maturazione di alcun istituto, trattamento di fine rapporto compreso.

 

Livello

Una Tantum
Gennaio 2023 Marzo 2023 TOTALE
Quadri 347,22 260,42 607,64
I 312,78 234,58 547,36
II 270,56 202,92 473,48
III 231,25 173,44 404,69
IV 200,00 150,00 350,00
V 180,69 135,52 316,21
VI 162,22 121,67 283,89
VII 138,89 104,17 243,06

Per l’erogazione dell’Indennità Una Tantum utilizzare una voce di calcolo di competenza a solo importo escludendo la maturazione TFR.

Acconto Futuri Aumenti

Il protocollo ha previsto inoltre, a partire dall’erogazione delle retribuzioni di aprile 2023, il riconoscimento di una somma a titolo di acconto assorbibile per futuri aumenti contrattuali.

La somma dovrà essere erogata a tutti i lavoratori in forza e sarà automaticamente assorbita dall’aumento del trattamento economico che scaturirà dalla sottoscrizione del nuovo CCNL.

Gli importo sono i seguenti:

Livello Acconto minimi aprile 2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

Nelle tabelle Minimi Contrattuali del CCNL Commercio si può inserire fin da subito l’acconto di cui al protocollo con indicazione della data fine validità del precedente al 31.03.2023.

Contratto Lapidei Industria

In data 24 novembre 2022 Confindustria Marmomacchine, Anepla, Fillea CGIL, Filca CISL e Fenail UIL, hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Lapidei Industria per il triennio 2022-2025. L’accordo decorre dal 1 aprile 2022 e scade il 31 marzo 2025.

Minimi Tabellari

E’ previsto l’aumento dei minimi tabellari in tre tranche dal 01.01.2023, 01.01.2024 e 01.01.2025.

Livello Dal 01.01.2023 Dal 01.01.2024 Dal 01.01.2025
AS 2.087,43 2.144,78 2.209,49
A 1.920,35 1.973,11 2.032,64
B 1.565,52 1.608,53 1.657,06
CS 1.503,14 1.544,43 1.591,02
C 1.419,64 1.458,64 1.502,64
D 1.338,92 1.375,63 1.417,04
E 1.234,30 1.268,14 1.306,32
F 1.045,00 1.073,68 1.106,03

Nella tabella dei minimi retributivi vanno inseriti i nuovi valori a valere fino al 31.12.2023, 31.12.2024 e 31.03.25 data di scadenza del contratto.

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 01.01.2023 l’importo dell’Elemento di Garanzia Retributiva da erogare nel mese di giugno sarà di euro 210,00 annui.

L’elemento di garanzia spetta ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6 mesi in for za al 1 gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello riguardante il premio di risultato che nel corso dell’anno precedente non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto indicato come minimo dal CCNL. Per i dipendenti che non hanno maturato 12 mesi di anzianità nell’anno precedente, l’ E.G.R è corrisposto in dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giungo, l’importo viene erogato insieme alle competenze finali. Sono escluse dalla corresponsione dell’elemento di garanzia le aziende che fanno ricorso agli ammortizzatori sociali.

L’importo E.G.R. è escluso dalla base di calcolo del TFR.

Rivalutazione TFR: coefficiente di dicembre 2022

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2022 e il 14 gennaio 2023 è pari a 118,2.