Tremonti / Bis – Formazione

La Legge 383/2001 (cosiddetta Tremonti – Bis) all’art.4 estende la detassazione degli utili (50%) alle spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento del personale dipendente dell’azienda.

In particolare è prevista la detassazione dal reddito imponibile del 50% (ai soli fini IRPEF e IRPEG) delle somme impiegate per le spese anzidette effettuate successivamente al 30/6/2001 e fino al 31/12/2002.

Al citato importo agevolato è, inoltre, possibile sommare il costo complessivo (Retribuzione, Contributi, TFR, Trasferta) del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ed aggiornamento entro il limite massimo del 20% del totale delle retribuzioni complessivamente corrisposte.

E’ importante rilevare che, a differenza di quanto avviene per gli altri investimenti agevolati, le spese sostenute nel periodo d’imposta interessato non devono essere raffrontate con la media di quelle effettuate nei cinque esercizi precedenti; ciò significa che tutte le spese sostenute saranno comprese nel volume sul quale calcolare la detassazione del 50%.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune esemplificazioni delle spese ammesse all’incentivo. Tali spese sono:

  • costi del personale docente, esterno o interno;
  • spese correnti per il materiale didattico, forniture, acquisito per partecipare ai corsi;
  • costi dei servizi di consulenza sull’attività di formazione.

E’ prevista la necessità di documentare, anche a posteriori, l’effettività delle spese in commento sostenute mediante un’attestazione fornita da un terzo soggetto (presidente del Collegio Sindacale se esistente, ovvero Revisore dei Conti o Dott. Commercialista o altro professionista contabile).

 

Obbligo INAIL per Soci e Amministratori

Con la Circolare 28 marzo 2002 n.22 l’INAIL detta le regole per l’obbligo assicurativo per i soggetti soci e amministratori delle società.

In linea generale, i soci sono tenuti all’assicurazione quando:

  1. operano nell’ambito di un rapporto di dipendenza almeno funzionale con la società;
  2. si trovano esposti abitualmente a un’attività rischiosa.

 

Per definire il requisito a) l’INAIL ricorre alla sentenza n.2533/81 della Cassazione “la dipendenza funzionale si verifica quando l’attività manuale o di sovrintendenza del lavoro altrui sia svolta dal socio con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità, anche se discontinuamente e non con interventi occasionali ed eccezionali”.

 

Le attività rischiose di cui al punto b) sono quelle definite dall’art.5 del D.Lgs. 38/2000, ovvero le stesse definite dall’art. 1 del T.U. n.1124, le medesime che generano l’obbligo per i dipendenti, con l’aggiunta dell’utilizzo, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

 

Seguendo queste direttrici, la circolare definisce l’obbligo assicurativo per alcune figure di soci e di amministratori:

 

RUOLO OBBLIGO ASSICURATIVO in qualità di SOCIO
Socio – Amministratore
Socio – Amministratore Unico
Socio Unico – Amministratore Unico No
Amministratore che non svolge attività in qualità di Socio Si se attività rischiose art. 5 D.Lgs.38/2000
Amministratore Unico che non svolge attività in qualità di Socio No

 

La Circolare INAIL si occupa dell’obbligo assicurativo in capo ai soci. L’obbligo in capo agli Amministratori, per lavoro parasubordinato o inserito nelle professioni contabili, non rientra nella casistica di cui sopra.

 

Emersione del lavoro irregolare

Il 23 aprile 2002 è stata approvata la legge n.73 di conversione del D.L. n.12 del 22 febbraio 2002, avente per oggetto l’emersione agevolata dal lavoro sommerso, il quale va a modificare le precedenti versioni della legge che non avevano suscitato grande interesse fra i datori di lavoro e nemmeno fra i lavoratori interessati.

Vediamo di schematizzare i punti di questo nuovo intervento normativo sulla materia:

 

  • Presupposto essenziale per aderire al programma di emersione è aver utilizzato lavoratori irregolari prima del 25/10/2001.
  • La presentazione della dichiarazione di emersione va fatta entro il 30/11/2002.
  • Il triennio agevolato è il 2002-2004, nel quale si verserà l’imposta sostitutiva del 10, 15 e 20% sull’incremento di reddito dichiarato per il 2000.
  • Per lo stesso triennio gli imprenditori versano sull’imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, una contribuzione INPS alternativa a quella ordinaria pari al 7% per il primo anno, al 9% per il secondo e all’11% per il terzo.
  • La contribuzione sostituva può essere versata o in unica soluzione o in 60 rate mensili, senza interessi.
  • Sempre per il triennio il datore di lavoro può versare all’INAIL premi ridotti rispettivamente del 75% per il primo anno, del 70% per il secondo anno e del 65% per il terzo anno.
  • I periodi d’imposta condonati, a partire dal 25/04/2002 sono gli anni 2001 e precedenti. Su questi periodi non esiste alcun obbligo contributivo.
  • Per il triennio agevolato e per tutti i periodi precedenti alla presentazione della domanda, i lavoratori emersi non saranno conteggiati ai fini dei limiti numerici.
  • Nessuna vertenza potrà essere instaurata dai lavoratori per rivendicazioni retributive o risarcitorie che dovessero riguardare il periodo pregresso.
  • Viene inasprito l’attuale sistema sanzionatorio per l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria. La sanzione amministrativa va dal 200 al 400% dell’importo del costo del alvoro calcolato sulla base dei vigenti CCNL, per il periodo compreso fra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.

 

Trattamento dei Dati Personali

Il 1° febbraio 2002 sono entrate in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs. 28/12/2001 n.467 alla disciplina della protezione dei dati personali contenuta nella legge 675/1996.

Tra le misure che interessano il mondo del lavoro, senz’altro l’allargamento dei casi in cui non è richiesto né il consenso dell’interessato, né l’autorizzazione del garante per trattare dati sensibili; il caso è quello dell’adesione ad organizzazioni sindacali o di categoria. Viene individuata quindi una nuova categoria di dati per così dire “semisensibili” che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.

Altra importante novità, che consentirà, per i settori e le attività individuate, di dar corso a vere e proprie semplificazioni sono i Codici Deontologici. Dovranno essere degli specifici codici di deontologia sulla base delle indicazioni che il Garante fornirà entro il 30/6/2002. I codici di autoregolamentazione dovranno essere realizzati da:

  • soggetti che inviano informazioni per via telematica;
  • datori di lavoro pubblici e privati al fine di gestire i rapporti di lavoro e quelli previdenziali, con la previsione di specifiche modalità per l’assolvimento dell’obbligo informativo e per il rilascio del consenso in relazione alla pubblicazione di annunci di ricerca di personale e alla ricezione di curriculum;
  • aziende che inviano materiale pubblicitario.

 

 

EDILIZIA: Riduzione contributiva per il 2001

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto 18 febbraio 2002, conferma, anche per il 2001, la misura della riduzione contributiva prevista per il settore edile, pari all’11,50% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, al netto della contribuzione destinata al finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della quota a carico del lavoratore e della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il recupero delle quote INPS andrà effettuato utilizzando il DM/10 entro il 16 luglio 2002, previo invio di dichiarazione di regolarità nei confronti della Cassa Edile alla quale è iscritta.

Il recupero del premio INAIL potrà avvenire direttamente con il modello F24 in compensazione con altri versamenti, sempre previo invio della dichiarazione di regolarità Cassa Edile.

 

I contenuti per ciascuno degli argomenti trattati non vogliono in alcun caso essere esaustivi della materia, ma segnalare semplicemente alcune novità che interessano il mondo del lavoro.

Siamo disponibili a fornire ulteriori notizie e informazioni, su Vostra sollecitazione, sia per corsi monotematici, che per incontri mirati allo studio di problematiche e situazioni specifiche.