Calendario giugno 2021
Giorni lavorabili | 21 |
Ore lavorabili | 168 |
Festività godute | 1 |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
Fringe Benefit esenti 2021
La versione definitiva del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto decreto “Sostegni”) nella legge di conversione 21 maggio 2021 n. 69, conferma il raddoppio del limite di esenzione dei fringe benefit anche per l’anno di imposta 2021.
La conversione in legge del DL n. 41/2021 ha elevato anche per il 2021 il valore di esenzione dei benefit da 258,23 a 516,46 euro. La misura è prevista dall’articolo 6-quinquies della legge di conversione del decreto sostegni, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza da COVID-19.
La norma, limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, eleva a 516,46 euro l’importo del valore dei beni ceduti e servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Se la soglia prevista viene superata, l’intero valore diventa imponibile, sia fiscalmente che previdenzialmente. La soglia va considerata per tutti i beni e servizi percepiti o fruiti, anche sotto forma di voucher e anche se derivanti da più rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso periodo d’imposta.
Tra i beni e servizi più gettonati troviamo auto concessa in uso promiscuo al dipendente, mutui e prestiti concessi a tassi ridotti, fabbricati in comodato d’uso o a condizioni agevolate e i servizi di trasporto ferroviario. Se per alcune categorie di questi benefit non esistono particolari difficoltà di calcolo per la loro valorizzazione (per le auto concesse in uso promiscuo il 30% delle tariffe ACI chilometriche sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km.) per altri è necessario determinare il valore normale dei beni e servizi concessi.
Decreto Sostegni bis
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, meglio noto come decreto Sostegni-bis entrato in vigore il 26 maggio 2021.
Di seguito i contenuti che sono maggiormente rilevanti per il mondo del lavoro con particolare riferimento alla disciplina dei licenziamenti e agli ammortizzatori sociali.
Ricordo che sono in corso di definizione ulteriori misure sia in ordine alle misure di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro, in particolare per la CIGO, che per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti che dovrebbe essere prorogato ma solo per alcuni comparti produttivi. Seguiranno, quindi, ulteriori aggiornamenti, non appena le norme saranno licenziate.
CIGO e CIGS
L’articolo 40 comma 3 del DL n. 73/2021 ha previsto la possibilità di accedere, dal 1 luglio 2021, alla CIGO o CIGS ai sensi delle ordinarie normative di cui agli artt. 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, con esonero dal pagamento del contributo addizionale (misura minima 9% della retribuzione persa) fino al 31 dicembre 2021.
Il decreto legge n. 73/2021 fa riferimento al D.Lgs. n. 148/2015, ovvero alla disciplina della Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria vigente in epoca pre COVID-19. Ciò significa che, fatta eccezione per l’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui sopra, dal 1 luglio 2021 saranno ripristinate le regole precedenti. Tra le altre il requisito dell’anzianità contributiva presso l’unità produttiva interessata al trattamento di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda, con eccezione per le domande presentate per venti oggettivamente non evitabili.
Licenziamenti
L’articolo 40 comma 4 del DL n. 73/2021, ricollegandosi al comma precedente, estende temporalmente il divieto di licenziamento per i datori di lavoro che abbiano avviato al 1 luglio 2021 domande di cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, per tutta la durata del trattamento di integrazione fruito entro il 31 dicembre 2021.
Ciò significa che rimane esclusa la possibilità di avviare procedure ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 (licenziamenti collettivi), così come la possibilità di recesso per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3 della legge n. 604/1966. Rimangono sospese le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della medesima norma avviate presso la INL competente.
Come per le norme precedenti, anche il DL n. 73/2021 stabilisce che il divieto non si applica ai casi di:
- cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
- cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nella liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.
- stipula di un accordo collettivo aziendale, che preveda la risoluzione consensuale e incentivata dei rapporti di lavoro, limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono.
Cassa Integrazione Straordinaria in deroga
L’articolo 40 comma 1 del DL n. 73/2021 introduce una nuova particolare fattispecie di cassa integrazione straordinaria, in deroga alla disciplina di riferimento del 2015 e in alternativa ad essa, fruibile dai datori di lavoro “che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. La nuova CIGS, che meglio potrebbe essere definita come un contratto di solidarietà da applicare in un periodo emergenziale, riguarda le imprese che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria. Non vi rientrano le aziende che applicano l’assegno ordinario (FIS) e la cassa integrazione in deroga.
Il nuovo ammortizzatore sociale è attivabile dal 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021 per massimo 26 settimane. E’ inoltre prevista la deroga agli artt. 4 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero l’utilizzo della CIGS in deroga non influirà sulla durata massima complessiva stabilita per gli ammortizzatori sociali che è di 24 mesi in un quinquennio mobile nella stessa unità produttiva. Il Trattamento di Fine Rapporto maturato nel periodo di CIGS in deroga rimane a carico dell’azienda.
I lavoratori potenzialmente interessati dal nuovo istituto sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del DL n. 73/2021, ovvero il 26 maggio 2021.
L’accesso alla CIGS in deroga è subordinato alla misura del fatturato del primo semestre 2021, che deve essere in calo di almeno il 50% rispetto al fatturato del primo semestre 2019. E’ quindi evidente che le aziende dovranno quantomeno attendere il 1/7/2021 per avere certezza del dato del fatturato del primo semestre 2021, anche se lo strumento, come abbiamo pocanzi visto, si può utilizzare già a partire dal 26 maggio 2021.
Da un punto di vista procedurale, l’accesso alla CIGS in deroga è subordinato alla stipula di un accordo sindacale di riduzione dell’orario di lavoro, stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015 con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle RSU/RSA dove presenti. L’accordo deve avere la finalità di mantenere i livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, protraendosi per tutta la durata dell’intervento, il blocco dei licenziamenti. L’accordo può prevedere una riduzione media oraria aziendale fino a un massimo dell’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile una riduzione fino al 90% con riferimento al singolo lavoratore.
L’indennità prevista per le ore di assenza è pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, senza applicazione dei massimali previsti dall’art. 3 co. 5 del D.Lgs. n. 148/2015. Non è dovuto alcun contributo addizionale a carico del datore di lavoro.
Per conoscere modalità di applicazione e chiarire gli aspetti operativi della CIGS in deroga bisognerà, come sempre, attendere le istruzioni INPS.
CCNL Metalmeccanici Industria
In data 5 febbraio 2021 Federmeccanica, Assistal con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dell’Industria Metalmeccanica e della installazione impianti, la cui scadenza economica e normativa è prevista il 30 giungo 2024.
Classificazione dei lavoratori
Con decorrenza dal 1 giugno 2021, le aziende procederanno a riclassificare i lavoratori in forza in 9 livelli, ripartiti in 4 campi di responsabilità di ruolo:
- D Ruoli Operativi: Livelli D1 e D2
- C Ruoli Tecnico e Specifici: Livelli C1, C2 e C3
- B Ruoli Specialistici e Gestionali: Livelli B1, B2 e B3
- A Ruoli di Gestione del cambiamento e innovazione: Livello A1
Attuali categorie | Campi Professionali | Livelli |
1 | Eliminazione | |
2 | D | D1 |
3 | D | D2 |
3S | C | C1 |
4 | C | C2 |
5 | C | C3 |
5S | B | B1 |
6 | B | B2 |
7 | B | B3 |
8 | A | A1 |
Dal 1 giugno 2021 viene eliminata la 1° categoria e i lavoratori appartenenti a questa vengono automaticamente riclassificati nel livello D1.
Nuovi minimi retributivi
L’accordo di rinnovo prevede un aumento complessivo da corrispondere in 4 tranches a decorrere dal 1 giugno 2021, 1 giungo 2022, 1 giugno 2023 e 1 giugno 2024.
Dal 1/6/2021 sono previsti i seguenti nuovi minimi retributivi.
Livello | Dal 1/6/2021 | Dal 1/6/2022 | Dal 1/6/2023 | Dal 1/6/2024 |
D1 | 1.488,89 | 1.509,07 | 1.530,86 | 1.559,11 |
D2 | 1.651,07 | 1.673,45 | 1.697,62 | 1.728,95 |
C1 | 1.686,74 | 1.709,60 | 1.734,29 | 1.766,30 |
C2 | 1.722,41 | 1.745,75 | 1.770,96 | 1.803,64 |
C3 | 1.844,64 | 1.869,64 | 1.896,64 | 1.931,64 |
B1 | 1.977,19 | 2.003,99 | 2.032,93 | 2.070,45 |
B2 | 2.121,20 | 2.149,95 | 2.181,00 | 2.221,25 |
B3 | 2.368,12 | 2.400,22 | 2.434,88 | 2.479,81 |
A1 | 2.424,86 | 2.457,72 | 2.493,21 | 2.539,22 |
La nuova classificazione unitamente ai nuovi valori retributivi minimi devono essere inseriti nei livelli contrattuali agganciati al CCNL Metalmeccanici Industria Confindustria, con validità fino al 30/06/2024.
Previdenza complementare e Welfare
A decorrere dal 1 giugno 2022 per i lavoratori di nuova adesione al fondo COMETA, con età inferiore ai 35 anni, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari a 2,20% dei minimi contrattuali.
Nulla cambia per quanto concerne l’importo dei Flexible Benefit a titolo di Welfare aziendale che rimane fissato in euro 200 annui.
Apprendistato Professionalizzante
A seguito delle modifiche apportate al sistema di inquadramento, nella progressione retributiva del contratto di apprendistato professionalizzante, il sistema del sotto inquadramento sarà sostituito con il sistema del calcolo della percentuale di retribuzione della retribuzione del livello di arrivo. Le misure percentuali saranno ripartite in tre periodi di uguale durata nella misura dell’85%, 90% e 95%.
Casse Edili: esclusione imponibile fiscale contributo assistenziale
La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha diffuso la nota n. 775/2021 inerente il trattamento fiscale delle contribuzioni afferenti le Casse Edili.
La nota in commento contiene le “Nuove linee di indirizzo per le Casse Edili/Edilcasse sugli aspetti fiscali delle contribuzioni/prestazioni afferenti le Casse”.
Nella nota si evidenzia come la contribuzione versata alle Casse Edili dall’azienda non deve essere oggetto di imposizione fiscale da parte del datore di lavoro, in quanto non finalizzata a costituire reddito direttamente e nell’immediato per il lavoratore.
Già con Risoluzione 54/E/2020 l’Agenzia delle Entrate aveva previsto l’esclusione dall’imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali “qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore”. Pertanto se il contributo versato all’ente è cumulativo e indifferenziato, non esiste un collegamento diretto tra il medesimo e ciascun lavoratore e pertanto non può esservi componente reddituale.
La contribuzione dovuta dall’impresa alle Casse Edili viene calcolata non in riferimento alla retribuzione di ciascun dipendente, ma sulla base della massa salariale complessiva di ogni mese. Il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile non viene calcolato in base all’importo dei contributi versati dall’impresa, ma si determina esclusivamente in relazione alle norme regolamentari della Cassa.
Da ciò la conclusione che la contribuzione versata alle Casse Edili dall’azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, posto che non è finalizzata a costituire reddito direttamente in capo al singolo lavoratore. Pertanto le Casse Edili non procederanno più al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per assistenza sostenute, ne tantomeno ne faranno comunicazione annuale alle imprese.
Da giugno 2021 l’imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla Cassa Edile in corso d’anno.
Nel cedolino operai edilizia non deve più essere presente la voce di calcolo di maggiorazione dell’imponibile fiscale. Nell’esempio che segue è la voce CAS.19.
Il nuovo corpo del cedolino sarà quindi il seguente:
Naturalmente dovrà essere eliminato l’automatismo che sovraintende la costruzione del cedolino con la voce di calcolo di maggiorazione imponibile fiscale per assistenze Casse Edili, di norma inserita nella Pagina Cedolino della Tabella / Cassa Edile / Contributi.
Rivalutazione TFR: coefficiente di maggio 2021
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2021 e il 14 giugno 2021 è pari a 103,6.