Calendario giugno 2022
Giorni lavorabili | 21 |
Ore lavorabili | 168 |
Festività godute | 1 |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
Esonero contributivo under 36
A seguito delle autorizzazioni concesse dalla Commissione Europea, con Circolare n. 57 del 22/06/2023 l’INPS detta le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero under 36 di cui all’articolo 1, comma 297 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) e dell’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 relativamente alle assunzioni dal 1 lugli 2022 al 31 dicembre 2022.
Le agevolazioni sono state approvate nell’ambito del Temporary Crisis and Transition Framework, e quindi nel quadro temporaneo di crisi e transizione a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.
La Commissione ha fissato un limite agli aiuti nella misura di 2 milioni di euro per beneficiario attivo in settori diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca.
Gli esoneri sbloccati dalla Commissione Europea erano già previsti dalle leggi di bilancio 2021 e 2022, ma autorizzati solo fino al 30 giugno 2022 e dalla legge di bilancio 2023 per il 2023. Con riferimento alla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), l’esonero contributivo veniva riconosciuto per le assunzioni di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non avessero compiuto il trentaseiesimo anno di età, per un periodo massimo di 36 mesi, elevati a 48 per i datori di lavoro privati che effettuavano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna nel limite massimo di 6.000 euro all’anno (v. Circolare 10/2021)
L’esonero è stato poi esteso dall’articolo 1 comma 297 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2022) anche alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con incremento del limite massimo da 6.000 a 8.000 euro (v. Circolare 1/bis 2023).
Per entrambi le misure di esonero, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Inoltre, non sono oggetto di sgravio:
- Il contributo dovuto al Fondo Tesoreria per l’erogazione ai lavoratori del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cc;
- Il contributo, in misura pari allo 0,30%, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali
- Misure compensative in caso di destinazione del TFR ai fondi pensione e al fondo tesoreria INPS
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
La fruizione degli esoneri contributivi è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Ulteriori vincoli, già previsti dalla legge di bilancio 2021, sono ripresi dalla legge di bilancio 2023 e, in particolare:
- il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve avere compiuto trentasei anni e, quindi, possono accedere al beneficio i datori di lavoro che assumano giovani con età massima di trentacinque anni e 364 giorni. I limiti anagrafici valgono anche nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato;
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I periodi di apprendistato non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione
- i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei nove messi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Con riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non sono ostativi al riconoscimento degli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.
Per l’applicazione degli esoneri under 36 riferibili alle assunzioni / trasformazioni effettuate dal 1 luglio 2022, e per il recupero degli importi arretrati, bisognerà attendere il mese di luglio. La Circolare n. 57/2023 dell’INPS precisa, infatti, che con riferimento alle assunzioni / trasformazioni effettuate tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, pur rimanendo inalterate le indicazioni per la fruizione (v. Circolare n. 10/2021), la valorizzazione degli elementi pregressi potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens da luglio 2023 a ottobre 2023.
Anche l’applicazione e il recupero arretrati per le assunzioni / trasformazioni under 36 effettuate da gennaio 2023, potrà essere effettuato solo sui flussi UniEMens da luglio a ottobre 2023
Si rimanda quindi alla prossima circolare 07/2023 per i dettagli delle operazioni da compiere al fine di recuperare gli esoneri spettanti per i mesi arretrati e per l’applicazione a regime dei medesimi.
Nel frattempo potrebbe essere utile verificare in anticipo quelle che sono le assunzioni/trasformazioni che possono fruire dell’esonero. Allo scopo, per poter più agevolmente verificare gli eventi di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato, intercorsi fra il 1 luglio 2022 e il giugno 2023, chiaramente per i soli soggetti che alla data di assunzione / trasformazione non avessero ancora compiuto i 36 anni, è stata predisposto uno specifico report che consente l’estrazione dei dati dalle Anagrafiche Personale. Il report è stato inserito all’interno del Menù Utility come Query e consente la creazione di un file Excel contenete le info rilevanti ai fini dell’applicazione dell’esonero.
Nel dettaglio da menù Utility – Esegui query selezionare tramite l’apposito bottone il seguente file:
..\licon\exe\std\query_verifica\QPAGUNDE36.VQR
- Confermare con F10
- Inserire alternativamente il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per l’estrazione dei dati inerenti i potenziali fruitori dell’esonero assunti/trasformati nel secondo semestre 2022, ovvero, dal 01/01/2023 ad oggi per la verifica degli esoneri previsti dalla nuova legge di bilancio.
- Confermare con OK e selezionare il foglio Excel
Nella stampa vengono riepilogati i dipendenti assunti (A) / trasformati (T), di età inferiore ai 36 anni, che nel periodo selezionato risultino avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sarà in ogni caso poi necessario verificare l’ulteriore condizione dell’assenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche con l’ausilio dell’Utility del portale INPS denominato Servizio di verifica rapporti a tempo indeterminato.
Buoni carburante
La legge 10 marzo 2023 n. 23 ha convertito il decreto legge n. 5/2023 che riproponeva anche per l’anno in corso l’agevolazione detta Bonus Carburanti, ma ha escluso la non imponibilità contributiva del predetto Bonus.
Il Decreto Legge n. 5/2023 ha riproposto l’agevolazione per i lavoratori dipendenti detta bonus carburante, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi (Decreto Ucraina 21/2022) per sostenere il reddito dei lavoratori in difficoltà a causa del recente innalzamento dell’inflazione (v. Circolare 2/2023). Come si ricorderà si tratta della possibilità anche nel 2023 per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l’acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l’impresa.
La legge di conversione del decreto n. 5/2023, causa la mancanza di copertura finanziaria, ha modificato la norma prevedendo l’imponibilità del bonus benzina ai fini previdenziali. La modifica comporta l’imponibilità ai fini previdenziali delle somme erogate, con ciò aumentando anche il prelievo contributivo a carico del lavoratore e per conseguenza una minore imponibilità fiscale (i contributi c/dipendente sono infatti oneri deducibili).
Per il datore di lavoro, diminuisce sensibilmente la convenienza del bonus che paga ora il contributo INPS pieno.
La voce di calcolo utilizzata per l’erogazione dei Buoni Carburante (v. Circolare n. 2/2023) deve quindi essere modificata introducendo l’imponibilità previdenziale dell’importo erogato.
Assistenza fiscale 2023
Il sostituto d’imposta, come di consueto, riceve i risultati contabili (703-4) per le dichiarazioni presentate a Caf e Professionisti, ovvero per le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, presso la sede telematica propria o di quella dell’intermediario prescelto.
La comunicazione della sede telematica può avvenire con due modalità diverse:
- con il Quadro CT presente nella Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che non hanno presentato negli anni precedenti il modello CSO e che trasmettono almeno una certificazione di lavoro dipendente;
- con il modello CSO per i sostituti d’imposta che hanno già presentato negli anni precedenti il modello CSO o che intendono cambiare la scelta operata cambiando l’intermediario a cui indirizzare le risultanze 730-4.
Le operazioni di conguaglio
Il conguaglio dipende dal momento di presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti/dipendenti e dalla tempistica di pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro/sostituto d’imposta. In merito all’interpretazione letterale della norma si ritiene sia corretto sia il comportamento del sostituto d’imposta che, pagando i compensi di competenza di un mese nei primi giorni del mese successivo provvede, entro il 30 del mese di giugno, ad effettuare le operazioni di conguaglio già con la retribuzione del mese di giugno pagata in luglio, sia il comportamento del sostituto che, al contrario, provvede ad effettuare le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni del mese di luglio pagate entro i primi giorni del mese di agosto, ovvero sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto 730/4. La scadenza impatta sicuramente sulle operazioni poste in essere dai sostituti che erogano le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo (principio di cassa), per i quali il differimento delle operazioni si sposta ai primi giorni del mese di agosto. Non cambia nulla per quanto riguarda invece la tempistica dei sostituti che corrispondono le retribuzioni al termine del mese di luglio (principio di competenza).
Il criterio non si applica però alla seconda rata di acconto per cui la trattenuta deve essere operata sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2023. Nell’ipotesi in cui tale retribuzione fosse insufficiente l’importo residuo deve essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.
Le informazioni relative alla modalità di retribuzione (nel mese o mese successivo) e ai mesi di inizio assistenza fiscale e secondo acconto, per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono contenute nell’Anagrafica Azienda, pagina Altre Info. Il mese inizio assistenza fiscale può essere impostato a giugno “06” o luglio “07”, indipendentemente dall’applicazione del principio di cassa o di competenza adottato dalle aziende. Deve invece essere differenziato il mese inizio conguaglio 2° acconto: per le aziende che non retribuiscono nel mese deve essere impostato a ottobre “10”.
Mentre per le aziende che retribuiscono nel mese deve essere impostato a novembre “11”.
Nell’ipotesi in cui la comunicazione del risultato contabile non pervenga al sostituto d’imposta in tempo utile perché lo stesso possa procedere alle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni e sui compensi di competenza del mese di giugno / luglio, il conguaglio effettuato sarà tardivo e l’Amministrazione finanziaria applicherà la sanzione del 30% delle somme tardivamente versate nei confronti del responsabile (il CAF o professionista). Se il sostituto riceve un risultato 730-4 di un soggetto non suo dipendente o se il dipendente è cessato prima dell’avvio delle operazioni di assistenza fiscale, deve dare comunicazione di diniego, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione, tramite i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, affinché questa possa inoltrarla al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Allo scopo, nella sezione Comunicazioni – Mod. 730-4, è presente l’applicazione “Comunicazioni diniego”. Non è quindi più possibile restituire direttamente al Caf o al professionista abilitato i 730-4 contenenti i risultati contabili di conguagli che non possono essere effettuati. L’invio telematico del diniego non può essere annullato né rettificato.
Quando pervengono al sostituto le dichiarazioni mod. 730/4, i contenuti delle stesse in termini di importi, codici regione e comune per il coniuge, nonché codice CAF (se presente) devono essere inseriti nella gestione Assistenza Fiscale del dipendente manualmente o avvalendosi della nuova procedura di Import 730-4 Ordinario. Se la codifica del CAF non è già presente in Anagrafica Caf, deve essere inserita manualmente con tutte le informazioni correlate (Anagrafiche – Tabelle – Fiscali). Importanti sono soprattutto il codice fiscale e il numero iscrizione albo.
In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente (senza sostituto), l’informazione inerente il Centro di assistenza fiscale potrebbe anche mancare del tutto e, in questo caso, nulla va indicato nel codice Caf dei progressivi Assistenza fiscale dipendente.
Nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza fiscale è stata inserita la funzione di Import 730-4 ordinario in formato XML, che permette di estrapolare dai files preparati dall’Amministrazione Finanziaria, i modelli di liquidazione delle imposte. L’operazione di Import, in presenza di più files, dovrà essere ripetuta per ciascuno di essi.
Dopo aver richiamato il file ‘M7304_XXXX.rel’, contenente i risultati contabili dei dipendenti che hanno fatto richiesta d’assistenza fiscale, si deve procedere come segue:
- Validazione file: in questa fase vengono letti dal file XML i risultati 730-4 ordinario identificati da partita IVA del sostituto, CF dipendente e CF Caf/Professionista. Se in UNO risulta assente o errato almeno uno dei tre dati identificativi, il file viene scartato.
Al termine della validazione viene elaborato un report contenente le segnalazioni di blocco dell’importazione (es. C.F. dipendente non corretto o non presente, codice fiscale CAF assente nell’archivio, P.I. azienda non corretta).
Nell’esempio la procedura segnala l’assenza in archivio del CAF ‘CGIL LOMBARDIA’: per poter procedere con l’importazione del file è opportuno, prima, inserire la codifica del Caf e poi effettuare nuovamente la validazione del file;
- Importazione file: solo se la validazione file è andata a buon fine l’utente può precedere, utilizzando allo scopo lo specifico Bottone, con l’importazione dei risultati contabili nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti; viceversa il Bottone di import rimane disattivo.
I risultati 730-4 relativi a dipendenti cessati in data antecedente al 01/07/2023 non vengono importati nella gestione Assistenza Fiscale, ma vengono segnalati, al termine dell’importazione, nel report di stampa dettagliato, così da poter procedere con la comunicazione di diniego da effettuare sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
La gestione Assistenza Fiscale è ripartita su due pagine: Generale e Cedolare secca/Solidarietà. Il mese inizio conguaglio va indicato solo se diverso dal mese inserito nell’anagrafica Azienda, pagina Altre Info, sezione Sostituto d’Imposta.
Conguaglio a debito
Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione debitoria Irpef, il sostituto dovrà trattenere dai compensi corrisposti a partire dal mese di giugno / luglio il debito risultante dal prospetto di liquidazione e riversare all’erario tale importo nel mod. F24.
Il sostituto dovrà inoltre tenere conto dell’eventuale importo di addizionale regionale e comunale da versare a seguito di eventuali altri redditi posseduti dal contribuente in aggiunta a quelli erogati dal sostituto che ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno. Naturalmente anche il debito aggiuntivo per addizionali sarà versato nel modello F24 dello stesso mese.
Inoltre dovrà essere trattenuto, qualora dovuto, anche l’importo relativo all’acconto dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile.
Altre partite a debito che potrebbero essere trattenute riguardano l’imposta sostitutiva sulle somme corrisposte per l’incremento della produttività e la cedolare secca sui canoni di locazione.
Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo Irpef, aumentato dell’importo da trattenere a titolo di addizionale regionale e comunale, nonché dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sulle somme di incremento della produttività ovvero della cedolare secca sui canoni di locazione, risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all’importo dei compensi netti di competenza del mese di conguaglio, il sostituto d’imposta dovrà:
- trattenere la parte residua dalla retribuzione erogata nel mese successivo, e così via fino ad esaurimento; gli importi dell’unica o seconda rata relativi all’acconto Irpef e all’unica o seconda rata di cedolare secca saranno invece trattenuti dalla retribuzione del mese di ottobre/novembre 2023 (anche in questo caso conta il sistema di retribuzione nel mese o mese successivo);
- applicare, a carico dei contribuenti assistiti, sugli importi differiti per incapienza, l’interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, in quanto deve essere versato in aggiunta (cioè con lo stesso codice tributo) alle somme cui si riferisce;
- se, entro la fine dell’anno, il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere l’intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua e il relativo interesse dello 0,40% mensile dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2023 con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. F24). In questo caso il sostituto d’imposta deve comunicare al contribuente assistito, entro il mese di dicembre 2023, gli importi che devono ancora essere versati utilizzando le stesse voci del modello 730/3.
A questo scopo nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale è presente la stampa delle risultanze residue.
Conguaglio a credito
Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione creditoria Irpef, il sostituto dovrà esporre i crediti restituiti ai dipendenti nella colonna “Importi a credito compensati” del modello F24, utilizzando i codici tributi in compensazione “esterna”.
L’ammontare dei crediti restituiti ai dipendenti non deve comunque eccedere l’ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi dello stesso mese di conguaglio e la riduzione delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.
Qualora l’ammontare delle ritenute non fosse sufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui dovranno essere rimborsati mediante un ulteriore inserimento di codici a credito nel modello F24 dei mesi successivi dell’anno 2023.
In presenza di una pluralità di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute e debito di assistenza fiscale, per effettuare la totalità dei rimborsi, il sostituto d’imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente, sulla base di una percentuale (uguale per tutti gli assistiti), data dal rapporto fra l’importo globale delle ritenute del singolo mese, comprensivo del debito per assistenza fiscale, nei confronti di tutti i percipienti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l’ammontare complessivo del credito Irpef da rimborsare.
Nell’ipotesi in cui, entro il mese di dicembre 2022, il sostituto d’imposta non sia riuscito a rimborsare l’intero credito di imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall’effettuare detti rimborsi e comunicherà all’assistito gli importi residui di credito, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730/3, indicandoli anche nella certificazione CU di competenza. Detti importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella dichiarazione dei redditi successiva.
E’ importante evidenziare che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati, e che quindi, successivamente, non potrà utilizzare nel mod. 770 tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.
La procedura che effettua le Operazioni di Conguaglio è contenuta nel Menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale. E’ importante eseguire tale operazione solo dopo aver elaborato tutti i cedolini e, naturalmente aver inserito o importato i mod. 730/4. Infatti, solo in questo modo è possibile determinare il valore delle ritenute operate sui dipendenti ovvero delle somme a debito per assistenza fiscale e, quindi, procedere alle operazioni di conguaglio del credito con la verifica della capienza dello stesso. I calcoli relativi all’interesse per rateazione e a quello di differimento per incapienza della retribuzione sono effettuati in automatico.
La modalità di Conguaglio prevede la compensazione dei crediti con il monte ritenute e le somme a debito da assistenza fiscale. Si ricorda che la procedura effettua compensazioni solo all’interno delle singole sezioni (Erario, Regioni e Comuni) e non è prevista la possibilità di compensazioni trasversali. Per verificare la capienza del monte ritenute e del debito di assistenza al soddisfacimento dei crediti di assistenza fiscale, al termine dell’elaborazione dei cedolini, si deve effettuare l’operazione di Conguaglio assistenza fiscale.
Si ricorda che i debiti da assistenza fiscale vengono automaticamente considerati per la compensazione dei crediti da assistenza fiscale. Pertanto, è opportuno verificare nei codici tributo interessati ai conguagli per assistenza fiscale a debito 4730, 4731, 4201, 1057, 1846, 1845, 1619, 3803, 3846 e 3845 di avere attivato il flag ‘Debito compensabile’ e disattivato il flag ‘Credito compensabile’.
Nel Menù Anagrafiche – Voci Conguaglio Assistenza Fiscale si trovano le voci di calcolo che vengono utilizzate all’interno dei cedolini per i conguagli di assistenza fiscale a credito e/o a debito.
La procedura di Conguaglio assistenza fiscale va ripetuta, in presenza di versamenti rateali dei debiti o di incapienza del monte tributi per restituire il credito per ogni mese successivo, fino ad esaurimento dei valori.
Per verificare lo stato delle operazioni di assistenza fiscale è utile la stampa Riepilogo Situazione che legge i valori inseriti nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti.
Pagamenti rateali
Anche i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di saldo e primo acconto Irpef, dell’addizionale regionale e comunale, dell’acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività e della cedolare secca in rate mensili di uguale importo. Il numero delle rate può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in quanto il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il mese di novembre.
Non è possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca.
L’importo delle singole rate è calcolato dal sostituto che deve inoltre calcolare l’interesse dovuto per la rateazione fissato in ragione dello 0,33% mensile. Si ricorda che tale interesse deve essere versato separatamente.
Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di giugno / luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate che si avvicini il più possibile alla scelta effettuata dal contribuente nel rispetto del termine entro il quale deve essere ultimata la rateazione (compensi corrisposti nel mese di novembre). Ove la retribuzione mensile risulti insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio applicherà oltre all’interesse dello 0,40% mensile riferito al differimento del pagamento, anche l’interesse nella misura dello 0,33% mensile.
Gli interessi dovuti per la rateazione delle somme devono essere applicati a partire dal versamento relativo alla seconda rata.
Dichiarazione Integrativa / Rettificativa
Per correggere eventuali errori ed omissioni riscontrati dal contribuente in sede di compilazione del modello 730 che danno origine ad un minor debito d’imposta, ad un rimborso non precedentemente richiesto ovvero ad un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso il dipendente può far ricorso al modello 730 integrativo. Sulla base del modello presentato, il CAF elabora un nuovo 730/4, che farà pervenire al datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.
Nei casi in cui vengano riscontrati errori nel prospetto di liquidazione del modello 730 commessi dal CAF, viene rielaborato un nuovo modello 730 detto rettificativo.
Si ritiene utile sottolineare che, mentre con il modello 730/4 integrativo il CAF comunica al sostituto d’imposta unicamente gli importi per differenza rispetto ai dati originariamente elaborati, con il modello 730/4 rettificativo il CAF ridetermina e comunica al sostituto tutti gli importi derivanti dalla riliquidazione del modello 730, nella loro misura integrale, non solo gli incrementi o decrementi. Spetterà quindi al sostituto effettuare i necessari conguagli, operando per differenza rispetto a quanto già trattenuto e/o rimborsato nei mesi precedenti.
Interruzione del rapporto di lavoro
Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a debito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non deve effettuare le operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a credito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti mediante una corrispondente e prioritaria riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.
Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro
In questo caso, qualora il dipendente si avvalga della possibilità di cui all’art. 23, comma 4, del Dpr 600/1973 di chiedere al nuovo datore di lavoro il cosiddetto conguaglio riassuntivo, e cioè di tener conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro considererà l’operato del precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute Irpef, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non assume alcun obbligo di prosecuzione dell’assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.
Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. Quindi, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie che determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. fusione) o che non determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. cessione di ramo d’azienda o cessione di contratto) il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale. In questo caso, nel modello ST del modello 770/2023 dovranno essere indicati sia per la società cedente che per quella che prende in carico i dipendenti i dati dei versamenti rispettivamente operati, con codici particolari. Il sostituto d’imposta presso cui sono passati i dipendenti deve effettuare il versamento delle imposte a seguito di assistenza fiscale separatamente rispetto al versamento delle stesse imposte dovute per i dipendenti già in forza presso di lui.
Versamento Irpef – Cedolare secca
In merito al versamento dell’Irpef e della cedolare secca risultante dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
Codice | Denominazione |
4731 | Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta |
4730 | Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta |
1057 | Imposta sostitutiva all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta |
4201 | Acconto 20% tassazione separata trattenuto dal sostituto d’imposta |
1846 | Cedolare secca a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta |
1845 | Cedolare secca in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta |
1630 | Interessi pagamento dilazionato all’Irpef (saldo, prima rata d’acconto, acconto tassazione separata, imposta sostitutiva produttività, cedolare secca) |
Versamento addizionali regionale e comunale
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Codice | Denominazione |
3803 | Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta |
3790 | Interessi da rateazione addizionale Irpef Regionale |
3846 | Addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto d’imposta |
3845 | Acconto addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto |
3795 | Interessi da rateazione addizionale Irpef Enti Locali |
I codici 3803 e 3790 vanno utilizzati nella sezione regioni. I codici 3846, 3845 e 3795 vanno utilizzati nella sezione Ici e altri tributi locali. Il periodo di riferimento per i codici 3803 e 3846 è l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento. Per il codice 3845 il periodo di riferimento è sempre l’anno in corso.
In merito al numero delle rate da indicare nel modello F24 nell’ipotesi in cui i pagamenti vengano o meno dilazionati, la circolare n. 83/E del 27 aprile 2000 ha precisato che i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio rateazione/regione/prov. Nell’ipotesi in cui alcuni dipendenti scelgano di rateizzare i loro debiti d’imposta ed altri scelgano di non esercitare tale opzione, il sostituto d’imposta può indifferentemente ad ogni scadenza:
- compilare un rigo del modello F24 per ciascun gruppo di sostituiti che abbiano scelto di pagare in uno stesso numero di rate;
- effettuare un versamento cumulativo per tutti i sostituiti indicando sempre nel campo rateazione/regione/prov
Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale
Per compensare, mediante F24, le somme rimborsate risultanti dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti con Risoluzione AE n. 13/E:
Codice | Denominazione |
1631 | Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta |
3796 | Somme a titolo di addizionale regionale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta |
3797 | Somme a titolo di addizionale comunale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta |
CCNL Metalmeccanici Industria
A seguito della pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo dei beni al netto degli energetici (IPCA), il 16 giungo 2023 è stato definito l’importo degli aumenti dei minimi contrattuali e degli importi di trasferta e reperibilità valevoli dal 1 giugno 2023. L’aumento già previsto dall’accordo del febbraio 2021, subisce pertanto un incremento.
Nuovi minimi retributivi
Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede l’adeguamento dei minimi retributivi sulla base dell’indice dei prezzi armonizzato a livello europeo denominato IPCA. L’ISTAT, con pubblicazione del 7 giugno 2023, ha quantificato tale indice nella misura del 6,6% per l’anno 2022. Per conseguenza gli aumenti contrattuali già previsti per il 1 giugno 2023 (v. Circolare 6/2022) subiscono un ulteriore incremento.
Livello | Dal 1/6/2023 |
D1 | 1.608,67 |
D2 | 1.783,90 |
C1 | 1.822,43 |
C2 | 1.860,97 |
C3 | 1.993,04 |
B1 | 2.136,25 |
B2 | 2.291,85 |
B3 | 2.558,63 |
A1 | 2.619,93 |
La tabella Livelli Contrattuali del CCNL Metalmeccanici Industria, nella scadenza 31/05/2024 deve quindi essere modificata, per ciascun livello, in funzione dei nuovi minimi che saranno applicati dal 1/06/2023 (data successiva alla precedente scadenza del 31/05/2023)
Indennità di trasferta e reperibilità
Dal 1/6/2023 sono state adeguate anche le indennità di trasferta che ora sono le seguenti:
Tipologia | Importo |
Trasferta intera | 46,47 |
Quota pasto pranzo o cena | 12,41 |
Quota pernottamento | 21,65 |
Dal 1/6/2023 le indennità di reperibilità sono le seguenti:
Livello |
16 h
(gg lavorato) |
24 h
(gg lavorato) |
24 h
(festive) |
6 gg | 6 gg
con festivo |
6 gg
con festivo e gg libero |
D1 – D2 – C1 | 5,32 | 8,01 | 8,65 | 34,61 | 35,25 | 37,94 |
C2 – C3 | 6,34 | 9,95 | 10,67 | 41,65 | 42,37 | 45,98 |
Superiore al B1 | 7,28 | 11,98 | 12,61 | 48,38 | 49,01 | 53,71 |
Flexible benefits
L’importo del valore dei beni e servizi è pari a € 200.00, e tali beni e servizi andranno utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tali servizi spettano ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 1° giugno di ciascun anno o che siano assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato; oppure con contratto a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, maturati nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Non spettano ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno–31 dicembre di ciascun anno.
Si specifica che per i lavoratori part-time i valori definiti non sono riproporzionabili.
Tali importi sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda e possono essere destinati, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute secondo regole e modalità previste dai rispettivi Fondi.
Nell’accordo integrativo vengono forniti esempi dei beni e servizi di welfare che potranno essere forniti: dai corsi di formazione a beni ricreativi come abbonamenti a pay tv o a riviste, attività culturali, attività sportive, servizi di assistenza domiciliare o servizi sanitari come visite specialistiche e check up sanitari, fino a pellegrinaggi religiosi, e ai beni in natura come carburante, ricariche telefoniche o servizi di trasporto collettivo.
Elemento di garanzia retributiva
Ai lavoratori in forza al 01.01 di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL, è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione di giugno una cifra annua pari a € 485,00.
Deve trattarsi quindi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi soggetti a contribuzione erogati in aggiunta ai minimi contrattuali. Se la somma di tali elementi, corrisposti nel 2022, è inferiore al valore di € 485, il datore di lavoro è tenuto ad erogare la differenza tra il valore dell’Elemento di garanzia retributiva e tali elementi.
Per i lavoratori assunti in corso del 2022 l’Elemento Perequativo è assunto in funzione della durata del rapporto di lavoro dell’anno, in dodicesimi, conteggiando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.
L’importo da corrispondere a titolo di Elemento di garanzia retributiva è omnicomprensivo e non incidente sul Tfr, mentre rientra a pieno titolo nella base di calcolo dell’imponibile previdenziale e nell’imponibile fiscale soggetto a tassazione ordinaria.
Nell’anagrafica Voci di calcolo può essere utilizzata una voce ad hoc per l’Elemento perequativo: se tutti i dipendenti ne hanno diritto per l’intero importo è possibile selezionare, nel campo Proponi base, l’opzione ‘Valore automatico’ da impostare pari a € 485; viceversa va inserito il singolo importo direttamente nel cedolino e il campo proponi base è impostato pari a ‘Nulla’.
CCNL Metalmeccanici Piccola Industria CONFAPI
Elemento di garanzia retributiva
Ai lavoratori in forza al 01.01 di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL, è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione di giugno una cifra annua pari a € 485,00.
Deve trattarsi quindi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi soggetti a contribuzione erogati in aggiunta ai minimi contrattuali. Se la somma di tali elementi, corrisposti nel 2022, è inferiore al valore di € 485, il datore di lavoro è tenuto ad erogare la differenza tra il valore dell’Elemento di Garanzia Retributiva e tali elementi.
Per i lavoratori assunti in corso del 2022 l’Elemento Perequativo è assunto in funzione della durata del rapporto di lavoro dell’anno, in dodicesimi, conteggiando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.
L’importo da corrispondere a titolo di Elemento di garanzia retributiva è omnicomprensivo e non incidente sul Tfr, mentre rientra a pieno titolo nella base di calcolo dell’imponibile previdenziale e nell’imponibile fiscale soggetto a tassazione ordinaria.
CCNL Lapidei Industria
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 01.01.2023 l’importo dell’elemento di garanzia retributiva è di euro 210,00 lordi annui. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno.
CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari
In data 30 maggio 2023 è stata sottoscritta tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Anivp, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Nuovi minimi retributivi
Dal 1 giungo 2023 è prevista l’eliminazione del livello F, ragion per cui gli eventuali lavoratori inquadrati a questo livello transiteranno automaticamente nell’adiacente livello E
Le parti prevedono un aumento complessivo pari a 140,00 euro per il livello D dei servizi FIDUCIARI a partire dal 1 giugno 2023. L’aumento, da riparametrare per gli altri livelli, viene riconosciuto in 5 rate:
Livello | Fino al 31/05/2024 | Fino al 31/05/2025 | Fino al 30/11/2025 | Fino al 30/11/2026 | Fino al 31/05/2027 |
A | 2.019,99 | 2.059,28 | 2.098,56 | 2.129,99 | 2.161,42 |
B | 1.400,00 | 1.435,71 | 1.471,43 | 1.500,00 | 1.528.57 |
C | 1.176,00 | 1.206,00 | 1.236,00 | 1.260,00 | 1.284,00 |
D | 980,00 | 1.005,00 | 1.030,00 | 1.050,00 | 1.070,00 |
E | 924,00 | 947,57 | 971,15 | 990,00 | 1.008,86 |
La tabella Livelli Contrattuali del CCNL Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari deve essere impostata in funzione delle nuove scadenze e dei nuovi valori.
Rivalutazione TFR: coefficiente di maggio 2023
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2023 e il 14 giugno 2023 è pari a 118,6.