• Calendario giugno 2025

  • Quattordicesima mensilità

  • Assistenza fiscale 2025

  • Le operazioni di conguaglio

  • Conguaglio a debito

  • Conguaglio a credito

  • Pagamenti rateali

  • Dichiarazione Integrativa / Rettificativa

  • Interruzione del rapporto di lavoro

  • Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

  • Versamento Irpef – Cedolare secca

  • Versamento addizionali regionale e comunale

  • Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale

  • CCNL Metalmeccanici Industria

  • Nuovi minimi retributivi

  • Indennità di trasferta e reperibilità

  • Elemento di garanzia retributiva

  • Permessi elettorali

Calendario giugno 2025

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute 1
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Quattordicesima mensilità

Entro il 30 giugno 2025 gli impiegati del settore Edilizia Industria, Commercio e Terziario, etc. devono ricevere la 14° mensilità pari ad una mensilità della normale retribuzione.

La quattordicesima mensilità viene corrisposta una volta l’anno e più precisamente entro il 30 giugno di ogni anno. La sua erogazione in misura intera presuppone che il relativo diritto sia maturato nei 12 mesi precedenti, periodo nel quale il lavoratore deve avere prestato la sua attività lavorativa.

Nel caso di rapporti iniziati in corso d’anno deve essere corrisposta una quattordicesima mensilità pari a tanti dodicesimi della misura della mensilità aggiuntiva piena per quanti mesi di lavoro può far valere il lavoratore. Per le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni queste vengono considerate come mese intero di lavoro.

Assenze

Durante le assenze per malattia, congedo di maternità, infortunio sul lavoro e CIG, il diritto alla mensilità matura, ma la quota relativa ai periodi di assenza è a carico INPS e INAIL che la pagano unitariamente alle indennità erogate dagli enti stessi.

E’ necessario distinguere il caso in cui il datore di lavoro integra l’indennità erogata dagli enti previdenziali al fine di raggiungere la quota di retribuzione del 100%, da quelli in cui il datore di lavoro non effettua la predetta integrazione.

Nel primo caso vi è l’obbligo di integrare i trattamenti degli istituti previdenziali e assicuratori (indennità di malattia, infortunio e maternità), il datore di lavoro corrisponde la quattordicesima mensilità per intero se ha già detratto i ratei pagati da INPS e INAIL in sede di integrazione.

Nel caso in cui non vi sia l’obbligo di integrazione all’indennità erogata dall’INPS/INAIL, il datore di lavoro deve detrarre dalla quattordicesima mensilità il rateo già corrisposto dall’Ente Previdenziale.

Regime Fiscale

L’imposta sulla 14° mensilità va trattenuta al lordo delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per carichi di famiglia normalmente ammesse per le altre 12 mensilità.

Regime Contributivo

Le mensilità aggiuntive concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini contributivi nel rispetto dei minimali e massimali previsti dalla legge. Vanno quindi a sommarsi alla retribuzione del mese in cui le stesse sono corrisposte.

Nel mese in cui viene corrisposta la quattordicesima mensilità potrebbe determinarsi il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile (rapportata a mese) con la conseguenza che il lavoratore dovrà pagare il contributo aggiuntivo IVS dell’1% da calcolarsi sulla quota eccedente detto limite. L’INPS comunque ha precisato che se si prevede di non superare il limite annuo della citata retribuzione pensionabile, si può non applicare l’aliquota aggiuntiva, anche se in alcuni mesi il limite è superato. In ogni caso sono previste operazioni di conguaglio a fine anno o a fine rapporto.

Nell’Area Paghe i limiti che fanno scattare su base mensile e/o annuale l’addizionale IVS sono inseriti nella tabella Minimali/Massimali INPS. Per ogni dipendente è possibile effettuare il prelievo addizionale o su base mensile o in sede di conguaglio annuale a seconda della scelta operata in Anagrafica Dipendete pagina Contributi.

E’ necessario gestire una voce di calcolo denominata quattordicesima mensilità, con impostazione rateo = 14esima. Per il comparto Edilizia l’Elemento Variabile della Retribuzione non incide sulle mensilità supplementari.

Il campo Ferie/permessi/ratei deve essere impostato = 14esima per poter leggere in automatico i ratei calcolati/inseriti nell’Anagrafica Ferie / Permessi. Non c’è necessità di attivare il flag Ripartizione part-time se i ratei sono maturati già in proporzione alla percentuale di lavoro a tempo parziale. Il flag Separazione imponibili Irpef consente la gestione del prelievo fiscale sulla mensilità supplementare senza effettuare il cumulo delle retribuzioni con il mese di giugno.

La mensilità aggiuntiva può essere erogata con un cedolino separato oppure può essere inserita nel cedolino di giugno come voce separata.

Soluzione con elaborazione e stampa di un cedolino separato.

Dopo aver concluso le elaborazioni relative al mese di maggio, anche con l’aggiornamento archivi, l’utente deve inserire un cedolino con mensilità 14 e mese di calendario 06.

Dopo l’elaborazione e la stampa definitiva con assegnazione di numero Inail ai cedolini di quattordicesima mensilità non si deve procedere a nessun tipo di elaborazione aggiuntiva (UniEMens, F24) né tantomeno all’Aggiornamento degli archivi. Si deve provvedere solo alla eventuale contabilizzazione in Prima Nota Contabile.

Le procedure di elaborazione UniEMens ed F24 devono essere invece effettuate solo dopo aver elaborato i cedolini di giugno (mensilità 06, mese 06). L’elaborazione delle dichiarazioni mensili e successivamente l’aggiornamento archivi tengono conto infatti di tutte le mensilità inserite in un certo mese di calendario.

 

Soluzione con elaborazione e stampa di un unico cedolino.

Dopo aver concluso le elaborazioni relative al mese di maggio, l’utente deve inserire la voce di quattordicesima mensilità nel cedolino di giugno (mensilità 06, mese di calendario 06), insieme con tutte le altre competenze e trattenute relative alla mensilità giugno.

La procedura di elaborazione e aggiornamento archivi è uguale a quella di tutti gli altri mesi.

Assistenza fiscale 2025

Il sostituto d’imposta, come di consueto, riceve i risultati contabili (703-4) per le dichiarazioni presentate a Caf e Professionisti, ovvero per le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, presso la sede telematica propria o di quella dell’intermediario prescelto.

La comunicazione della sede telematica può avvenire con due modalità diverse:

  • tramite il Quadro CT presente nella Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che non hanno presentato negli anni precedenti il modello CSO e che trasmettono almeno una certificazione di lavoro dipendente;
  • con il modello CSO per i sostituti d’imposta che hanno già presentato negli anni precedenti il modello CSO o che intendono cambiare la scelta operata cambiando l’intermediario a cui indirizzare le risultanze 730-4.

Le operazioni di conguaglio

Il conguaglio dipende dal momento di presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti/dipendenti e dalla tempistica di pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro/sostituto d’imposta. In merito all’interpretazione letterale della norma si ritiene essere corretto sia il comportamento del sostituto d’imposta che, pagando i compensi di competenza di un mese nei primi giorni del mese successivo provvede, entro il 30 del mese di giugno, ad effettuare le operazioni di conguaglio già con la retribuzione del mese di giugno pagata in luglio, sia il comportamento del sostituto che, al contrario, provvede ad effettuare le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni del mese di luglio pagate entro i primi giorni del mese di agosto, ovvero sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto 730/4. La scadenza impatta sicuramente sulle operazioni poste in essere dai sostituti che erogano le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo (principio di cassa), per i quali il differimento delle operazioni si sposta ai primi giorni del mese di agosto. Non cambia nulla per quanto riguarda invece la tempistica dei sostituti che corrispondono le retribuzioni al termine del mese di luglio (principio di competenza).

Il criterio non si applica però alla seconda rata di acconto per cui la trattenuta deve essere operata sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2025. Nell’ipotesi in cui tale retribuzione fosse insufficiente l’importo residuo deve essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.

Le informazioni relative alla modalità di retribuzione (nel mese o mese successivo) e ai mesi di inizio assistenza fiscale e secondo acconto, per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono contenute nell’Anagrafica Azienda, pagina Altre Info. Il mese inizio assistenza fiscale può essere impostato a giugno “06” o luglio “07”, indipendentemente dall’applicazione del principio di cassa o di competenza adottato dalle aziende. Deve invece essere differenziato il mese inizio conguaglio 2° acconto: per le aziende che non retribuiscono nel mese deve essere impostato a ottobre “10”.

Mentre per le aziende che retribuiscono nel mese deve essere impostato a novembre “11”.

Nell’ipotesi in cui la comunicazione del risultato contabile non pervenga al sostituto d’imposta in tempo utile perché lo stesso possa procedere alle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni e sui compensi di competenza del mese di giugno / luglio, il conguaglio effettuato sarà tardivo e l’Amministrazione finanziaria applicherà la sanzione del 30% delle somme tardivamente versate nei confronti del responsabile (il CAF o professionista). Se il sostituto riceve un risultato 730-4 di un soggetto non suo dipendente o se il dipendente è cessato prima dell’avvio delle operazioni di assistenza fiscale, deve dare comunicazione di diniego, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione, tramite i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, affinché questa possa inoltrarla al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Allo scopo, nella sezione Comunicazioni – Mod. 730-4, è presente l’applicazione “Comunicazioni diniego”. Non è quindi più possibile restituire direttamente al Caf o al professionista abilitato i 730-4 contenenti i risultati contabili di conguagli che non possono essere effettuati. L’invio telematico del diniego non può essere annullato né rettificato.

Quando pervengono al sostituto le dichiarazioni mod. 730/4, i contenuti delle stesse in termini di importi, codici regione e comune per il coniuge, nonché codice CAF (se presente) devono essere inseriti nella gestione Assistenza Fiscale del dipendente manualmente o avvalendosi della nuova procedura di Import 730-4 Ordinario. Se la codifica del CAF non è già presente in Anagrafica Caf, deve essere inserita manualmente con tutte le informazioni correlate (Anagrafiche – Tabelle – Fiscali). Importanti sono soprattutto il codice fiscale e il numero iscrizione albo.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente (senza sostituto), l’informazione inerente il Centro di assistenza fiscale potrebbe anche mancare del tutto e, in questo caso, nulla va indicato nel codice Caf dei progressivi Assistenza fiscale dipendente.

Nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza fiscale è stata inserita la funzione di Import 730-4 ordinario in formato XML, che permette di estrapolare dai files preparati dall’Amministrazione Finanziaria, i modelli di liquidazione delle imposte. L’operazione di Import, in presenza di più files, dovrà essere ripetuta per ciascuno di essi.

Dopo aver richiamato il file ‘M7304_XXXX.rel’, contenente i risultati contabili dei dipendenti che hanno fatto richiesta d’assistenza fiscale, si deve procedere come segue:

  1. Validazione file: in questa fase vengono letti dal file XML i risultati 730-4 ordinario identificati da partita IVA del sostituto, CF dipendente e CF Caf/Professionista. Se in UNO risulta assente o errato almeno uno dei tre dati identificativi, il file viene scartato.

Al termine della validazione viene elaborato un report contenente le segnalazioni di blocco dell’importazione (es. C.F. dipendente non corretto o non presente, codice fiscale CAF assente nell’archivio, P.I. azienda non corretta).

Nell’esempio la procedura segnala l’assenza in archivio del CAF ‘CGIL LOMBARDIA’: per poter procedere con l’importazione del file è opportuno, prima, inserire la codifica del Caf e poi effettuare nuovamente la validazione del file;

  1. Importazione file: solo se la validazione file è andata a buon fine l’utente può precedere, utilizzando allo scopo lo specifico Bottone, con l’importazione dei risultati contabili nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti; viceversa il Bottone di import rimane disattivo.

I risultati 730-4 relativi a dipendenti cessati in data antecedente al 01/07/2025 non vengono importati nella gestione Assistenza Fiscale, ma vengono segnalati, al termine dell’importazione, nel report di stampa dettagliato, così da poter procedere con la comunicazione di diniego da effettuare sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

La gestione Assistenza Fiscale è ripartita su due pagine: Generale e Cedolare secca/Solidarietà. Il mese inizio conguaglio va indicato solo se diverso dal mese inserito nell’anagrafica Azienda, pagina Altre Info, sezione Sostituto d’Imposta.

Conguaglio a debito

Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione debitoria Irpef, il sostituto dovrà trattenere dai compensi corrisposti a partire dal mese di giugno / luglio il debito risultante dal prospetto di liquidazione e riversare all’erario tale importo nel mod. F24.

Il sostituto dovrà inoltre tenere conto dell’eventuale importo di addizionale regionale e comunale da versare a seguito di eventuali altri redditi posseduti dal contribuente in aggiunta a quelli erogati dal sostituto che ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno. Naturalmente anche il debito aggiuntivo per addizionali sarà versato nel modello F24 dello stesso mese.

Inoltre dovrà essere trattenuto, qualora dovuto, anche l’importo relativo all’acconto dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile.

Altre partite a debito che potrebbero essere trattenute riguardano l’imposta sostitutiva sulle somme corrisposte per l’incremento della produttività e la cedolare secca sui canoni di locazione.

Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo Irpef, aumentato dell’importo da trattenere a titolo di addizionale regionale e comunale, nonché dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sulle somme di incremento della produttività ovvero della cedolare secca sui canoni di locazione, risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all’importo dei compensi netti di competenza del mese di conguaglio, il sostituto d’imposta dovrà:

  • trattenere la parte residua dalla retribuzione erogata nel mese successivo, e così via fino ad esaurimento; gli importi dell’unica o seconda rata relativi all’acconto Irpef e all’unica o seconda rata di cedolare secca saranno invece trattenuti dalla retribuzione del mese di ottobre/novembre 2025 (anche in questo caso conta il sistema di retribuzione nel mese o mese successivo);
  • applicare, a carico dei contribuenti assistiti, sugli importi differiti per incapienza, l’interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, in quanto deve essere versato in aggiunta (cioè con lo stesso codice tributo) alle somme cui si riferisce;
  • se, entro la fine dell’anno, il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere l’intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua e il relativo interesse dello 0,40% mensile dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2026 con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. F24). In questo caso il sostituto d’imposta deve comunicare al contribuente assistito, entro il mese di dicembre 2025, gli importi che devono ancora essere versati utilizzando le stesse voci del modello 730/3.

A questo scopo nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale è presente la stampa delle risultanze residue.

Conguaglio a credito

Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione creditoria Irpef, il sostituto dovrà esporre i crediti restituiti ai dipendenti nella colonna “Importi a credito compensati” del modello F24, utilizzando i codici tributi in compensazione “esterna”.

L’ammontare dei crediti restituiti ai dipendenti non deve comunque eccedere l’ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi dello stesso mese di conguaglio e la riduzione delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

Qualora l’ammontare delle ritenute non fosse sufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui dovranno essere rimborsati mediante un ulteriore inserimento di codici a credito nel modello F24 dei mesi successivi dell’anno 2025.

In presenza di una pluralità di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute e debito di assistenza fiscale, per effettuare la totalità dei rimborsi, il sostituto d’imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente, sulla base di una percentuale (uguale per tutti gli assistiti), data dal rapporto fra l’importo globale delle ritenute del singolo mese, comprensivo del debito per assistenza fiscale, nei confronti di tutti i percipienti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l’ammontare complessivo del credito Irpef da rimborsare.

Nell’ipotesi in cui, entro il mese di dicembre 2025, il sostituto d’imposta non sia riuscito a rimborsare l’intero credito di imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall’effettuare detti rimborsi e comunicherà all’assistito gli importi residui di credito, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730/3, indicandoli anche nella certificazione CU di competenza. Detti importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella dichiarazione dei redditi successiva.

E’ importante evidenziare che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati, e che quindi, successivamente, non potrà utilizzare nel mod. 770 tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

La procedura che effettua le Operazioni di Conguaglio è contenuta nel Menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale. E’ importante eseguire tale operazione solo dopo aver elaborato tutti i cedolini e, naturalmente aver inserito o importato i mod. 730/4. Infatti, solo in questo modo è possibile determinare il valore delle ritenute operate sui dipendenti ovvero delle somme a debito per assistenza fiscale e, quindi, procedere alle operazioni di conguaglio del credito con la verifica della capienza dello stesso. I calcoli relativi all’interesse per rateazione e a quello di differimento per incapienza della retribuzione sono effettuati in automatico.

La modalità di Conguaglio prevede la compensazione dei crediti con il monte ritenute e le somme a debito da assistenza fiscale. Si ricorda che la procedura effettua compensazioni solo all’interno delle singole sezioni (Erario, Regioni e Comuni) e non è prevista la possibilità di compensazioni trasversali. Per verificare la capienza del monte ritenute e del debito di assistenza al soddisfacimento dei crediti di assistenza fiscale, al termine dell’elaborazione dei cedolini, si deve effettuare l’operazione di Conguaglio assistenza fiscale. 

Si ricorda che i debiti da assistenza fiscale vengono automaticamente considerati per la compensazione dei crediti da assistenza fiscale. Pertanto, è opportuno verificare nei codici tributo interessati ai conguagli per assistenza fiscale a debito 4730, 4731, 4201, 1057, 1846, 1845, 1619, 3803, 3846 e 3845 di avere attivato il flag ‘Debito compensabile’ e disattivato il flag ‘Credito compensabile’.

Nel Menù Anagrafiche – Voci Conguaglio Assistenza Fiscale si trovano le voci di calcolo che vengono utilizzate all’interno dei cedolini per i conguagli di assistenza fiscale a credito e/o a debito.

La procedura di Conguaglio assistenza fiscale va ripetuta, in presenza di versamenti rateali dei debiti o di incapienza del monte tributi per restituire il credito per ogni mese successivo, fino ad esaurimento dei valori.

Per verificare lo stato delle operazioni di assistenza fiscale è utile la stampa Riepilogo Situazione che legge i valori inseriti nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti.

Pagamenti rateali

Anche i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di saldo e primo acconto Irpef, dell’addizionale regionale e comunale, dell’acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività e della cedolare secca in rate mensili di uguale importo. Il numero delle rate può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in quanto il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il mese di novembre.

Non è possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca.

L’importo delle singole rate è calcolato dal sostituto che deve inoltre calcolare l’interesse dovuto per la rateazione fissato in ragione dello 0,33% mensile. Si ricorda che tale interesse deve essere versato separatamente.

Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di giugno / luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate che si avvicini il più possibile alla scelta effettuata dal contribuente nel rispetto del termine entro il quale deve essere ultimata la rateazione (compensi corrisposti nel mese di novembre). Ove la retribuzione mensile risulti insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio applicherà oltre all’interesse dello 0,40% mensile riferito al differimento del pagamento, anche l’interesse nella misura dello 0,33% mensile.

Gli interessi dovuti per la rateazione delle somme devono essere applicati a partire dal versamento relativo alla seconda rata.

Dichiarazione Integrativa / Rettificativa

Per correggere eventuali errori ed omissioni riscontrati dal contribuente in sede di compilazione del modello 730 che danno origine ad un minor debito d’imposta, ad un rimborso non precedentemente richiesto ovvero ad un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso il dipendente può far ricorso al modello 730 integrativo. Sulla base del modello presentato, il CAF elabora un nuovo 730/4, che farà pervenire al datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.

Nei casi in cui vengano riscontrati errori nel prospetto di liquidazione del modello 730 commessi dal CAF, viene rielaborato un nuovo modello 730 detto rettificativo.

Si ritiene utile sottolineare che, mentre con il modello 730/4 integrativo il CAF comunica al sostituto d’imposta unicamente gli importi per differenza rispetto ai dati originariamente elaborati, con il modello 730/4 rettificativo il CAF ridetermina e comunica al sostituto tutti gli importi derivanti dalla riliquidazione del modello 730, nella loro misura integrale, non solo gli incrementi o decrementi. Spetterà quindi al sostituto effettuare i necessari conguagli, operando per differenza rispetto a quanto già trattenuto e/o rimborsato nei mesi precedenti.

Interruzione del rapporto di lavoro

Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a debito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non deve effettuare le operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a credito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti mediante una corrispondente e prioritaria riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

In questo caso, qualora il dipendente si avvalga della possibilità di cui all’art. 23, comma 4, del Dpr 600/1973 di chiedere al nuovo datore di lavoro il cosiddetto conguaglio riassuntivo, e cioè di tener conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro considererà l’operato del precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute Irpef, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non assume alcun obbligo di prosecuzione dell’assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. Quindi, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie che determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. fusione) o che non determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. cessione di ramo d’azienda o cessione di contratto) il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale. In questo caso, nel modello ST del modello 770/2026 dovranno essere indicati sia per la società cedente che per quella che prende in carico i dipendenti i dati dei versamenti rispettivamente operati, con codici particolari. Il sostituto d’imposta presso cui sono passati i dipendenti deve effettuare il versamento delle imposte a seguito di assistenza fiscale separatamente rispetto al versamento delle stesse imposte dovute per i dipendenti già in forza presso di lui.

Versamento Irpef – Cedolare secca

In merito al versamento dell’Irpef e della cedolare secca risultante dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

Codice Denominazione
4731 Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta
4730 Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta
1057 Imposta sostitutiva all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
4201 Acconto 20% tassazione separata trattenuto dal sostituto d’imposta
1846 Cedolare secca a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta
1845 Cedolare secca in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta
1630 Interessi pagamento dilazionato all’Irpef (saldo, prima rata d’acconto, acconto tassazione separata, imposta sostitutiva produttività, cedolare secca)

 

Versamento addizionali regionale e comunale

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice Denominazione
3803 Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
3790 Interessi da rateazione addizionale Irpef Regionale
3846 Addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto d’imposta
3845 Acconto addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto
3795 Interessi da rateazione addizionale Irpef Enti Locali

I codici 3803 e 3790 vanno utilizzati nella sezione regioni. I codici 3846, 3845 e 3795 vanno utilizzati nella sezione Ici e altri tributi locali. Il periodo di riferimento per i codici 3803 e 3846 è l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento. Per il codice 3845 il periodo di riferimento è sempre l’anno in corso.

In merito al numero delle rate da indicare nel modello F24 nell’ipotesi in cui i pagamenti vengano o meno dilazionati, la circolare n. 83/E del 27 aprile 2000 ha precisato che i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio rateazione/regione/prov. Nell’ipotesi in cui alcuni dipendenti scelgano di rateizzare i loro debiti d’imposta ed altri scelgano di non esercitare tale opzione, il sostituto d’imposta può indifferentemente ad ogni scadenza:

  • compilare un rigo del modello F24 per ciascun gruppo di sostituiti che abbiano scelto di pagare in uno stesso numero di rate;
  • effettuare un versamento cumulativo per tutti i sostituiti indicando sempre nel campo rateazione/regione/prov

Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale

Per compensare, mediante F24, le somme rimborsate risultanti dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti con Risoluzione AE n. 13/E:

Codice Denominazione
1631 Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta
3796 Somme a titolo di addizionale regionale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta
3797 Somme a titolo di addizionale comunale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta

CCNL Metalmeccanici Industria

A seguito della pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo dei beni al netto degli energetici (IPCA), il 12 giugno 2025 è stato definito l’importo degli aumenti dei minimi contrattuali e degli importi di trasferta e reperibilità valevoli dal 1 giugno 2025. L’aumento già previsto dall’accordo del febbraio 2021, subisce pertanto un incremento.

Nuovi minimi retributivi

Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede l’adeguamento dei minimi retributivi sulla base dell’indice dei prezzi armonizzato a livello europeo denominato IPCA. L’ISTAT, con pubblicazione del 12 giugno 2025, ha quantificato tale indice nella misura del 1,3% per l’anno 2025. Per conseguenza gli aumenti contrattuali già previsti per il 1 giugno 2025 subiscono un ulteriore incremento.

Livello Dal 1/6/2025
D1 1.742,03
D2 1.931,78
C1 1.973,51
C2 2.015,24
C3 2.158,26
B1 2.313,34
B2 2.481,84
B3 2.770,74
A1 2.837,12

La tabella Livelli Contrattuali del CCNL Metalmeccanici Industria, nella scadenza 30/06/2024, scadenza naturale del CCNL, deve quindi essere modificata, per ciascun livello alla data del 31/05/2025. In funzione dei nuovi minimi che saranno applicati dal 1/06/2025 (data successiva alla precedente scadenza del 31/05/2025) dovrà essere inserita la nuova scadenza che per convezione può essere fatta coincidere con il 31/05/2026.

 

Indennità di trasferta e reperibilità

Dal 1/6/2025 sono state adeguate anche le indennità di trasferta che ora sono le seguenti:

Tipologia Importo
Trasferta intera 50,33
Quota pasto pranzo o cena 12,99
Quota pernottamento 24,35

Dal 1/6/2025 le indennità di reperibilità sono le seguenti:

 

Livello

16 h

(gg lavorato)

24 h

(gg libero)

24 h

(festive)

6 gg 6 gg

con festivo

6 gg

con festivo e gg libero

D1 – D2 – C1 5,76 8,67 9,37 37,47 38,17 41,08
C2 – C3 6,78 10,78 11,56 45,13 45,91 49,82
B1 e superiore 7,88 12,98 13,66 52,38 53,06 58,16

Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori in forza al 01.01 di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL, è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione di giugno una cifra annua pari a € 485,00.

Deve trattarsi quindi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi soggetti a contribuzione erogati in aggiunta ai minimi contrattuali. Se la somma di tali elementi, corrisposti nel 2024, è inferiore al valore di € 485, il datore di lavoro è tenuto ad erogare la differenza tra il valore dell’Elemento di garanzia retributiva e tali elementi.

Per i lavoratori assunti in corso del 2024 l’Elemento Perequativo è assunto in funzione della durata del rapporto di lavoro dell’anno, in dodicesimi, conteggiando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

L’importo da corrispondere a titolo di Elemento di garanzia retributiva è omnicomprensivo e non incidente sul Tfr, mentre rientra a pieno titolo nella base di calcolo dell’imponibile previdenziale e nell’imponibile fiscale soggetto a tassazione ordinaria.

Nell’anagrafica Voci di calcolo può essere utilizzata una voce ad hoc per l’Elemento perequativo: se tutti i dipendenti ne hanno diritto per l’intero importo è possibile selezionare, nel campo Proponi base, l’opzione ‘Valore automatico’ da impostare pari a € 485; viceversa va inserito il singolo importo direttamente nel cedolino e il campo proponi base è impostato pari a ‘Nulla’.

Permessi elettorali

Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025 si sono svolti i referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza.

Di seguito vengono riepilogati gli adempimenti dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali.

La partecipazione ai seggi per i lavoratori dipendenti che hanno svolto funzioni di presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo, comporta l’applicazione della seguente disciplina:

  • i giorni di impegno al seggio considerati lavorativi (lunedì) devono essere retribuiti normalmente, come se il lavoratore avesse prestato l’attività lavorativa ordinaria;
  • i giorni festivi o non lavorativi (domenica e sabato) danno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto alla normale oppure a giorni di riposo compensativo.

Le modalità di fruizione del riposo, nel silenzio della legge, devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro. In linea di massima il giorno di riposo deve essere fruito salvaguardando le esigenze produttive e organizzative, entro un arco temporale molto ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale. Deve comunque essere prestata attenzione alla normativa in tema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ai limiti settimanali dell’orario di lavoro imposti dall’art. 4 del D.Lgs. 66/2003. Poiché l’attività svolta presso gli uffici elettorali è considerata attività lavorativa, la scelta del riposo settimanale appare quella più corretta, indipendentemente dalla volontà delle parti, in quanto la salute del lavoratore prevale sulle esigenze produttive.

Se il lavoratore chiamato ai seggi elettorali per svolgere le funzioni di scrutatore si trova in Cassa Integrazione Guadagni con sospensione programmata dell’attività lavorativa, il datore di lavoro non ha alcun obbligo retributivo né per quanto concerne le giornate lavorative né per quanto concerne le festività o le giornate non lavorative. In questo caso il lavoratore percepirà il trattamento economico della Cassa Integrazione per il periodo lavorativo coincidente con le operazioni di seggio, mentre nulla sarà erogato in ordine alle prestazioni festive.

In base ai principi di correttezza e buona fede il lavoratore nominato ai seggi per espletare una funzione deve:

  • preavvertire con anticipo il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione inviata dal competente ufficio elettorale;
  • ultimate le operazioni di voto, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale, con timbro della sezione e firma del presidente di seggio.

Rivalutazione TFR: coefficiente di maggio 2025

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2025 e il 14 giugno 2025 è pari a 121,2.