• Calendario luglio 2020

  • Proroghe e rinnovi dei contratti a termine

  • Proroghe e rinnovi fino al 30 agosto 2020 a fronte del riavvio delle attività

  • Proroga automatica contratti a termine

  • IRPEF: rimodulazione cuneo fiscale

  • Trattamento integrativo del reddito

  • Ulteriore detrazione fiscale

  • Salvaguardia incapienti

  • IRPEF: nuova disciplina auto in uso promiscuo

  • Assegno Nucleo Familiare

  • Assistenza fiscale 2020

  • Le operazioni di conguaglio

  • Conguaglio a debito

  • Conguaglio a credito

  • Pagamenti rateali

  • Dichiarazione Integrativa / Rettificativa

  • Interruzione del rapporto di lavoro

  • Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

  • Versamento Irpef – Cedolare secca – Contributo solidarietà

  • Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale

  • Addizionale Irpef Calabria e Molise

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di giugno 2020

Calendario luglio 2020

Giorni lavorabili 23
Ore lavorabili 184
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Proroghe e rinnovi dei contratti a termine

La legge 17 luglio 2020 di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 34/2020 ha ribadito quanto già disposto su proroghe e rinnovi dei contratti a termine oltre all’introduzione di una fattispecie di proroga automatica dei contratti a termine e di apprendistato non professionalizzante.

Proroghe e rinnovi fino al 30 agosto 2020 a fronte del riavvio delle attività

La Legge n. 77 del 2020 di conversione del Decreto rilancio conferma la possibilità di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato fino al 30 agosto 2020, senza obbligo di apporre la relativa causale per far fronte al riavvio di attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica determinata dal Covid-19. La deroga all’obbligo di causale è circoscritta ai soli contratti di lavoro a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020.

La deroga all’obbligo causale è solo per proroghe e rinnovi, non per stipulare nuovi contratti di lavoro tra imprese e lavoratori che non avevano avuto alcun rapporto al 23 febbraio. Pertanto sarà possibile disapplicare l’obbligo della causale solo per quei rapporti in essere al 23 febbraio che possono essere prorogati nella durata temporale o che, nel frattempo già cessati (ma in essere ancora al 23 febbraio), le parti decidano di rinnovare.

Proroga automatica contratti a termine

La legge 77/2020, in sede di conversione del DL. n. 34/2020, ha inserito il comma 1 bis all’art. 93 secondo cui “il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID­19“.

La fattispecie disciplinata dall’art. 93, co. 1-bis fa sicuramente riferimento ai soli rapporti di lavoro in essere al momento dell’entrata in vigore della norma di conversione (18 luglio 2020). Il presupposto è che tali rapporti siano stati sospesi con ricorso agli ammortizzatori sociali, motivati o riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID-19 e quindi non soltanto quelli previsti della legislazione emergenziale, ma tutti quelli che sono stati necessitati dalla pandemia, anche secondo le regole ordinarie del D.lgs. n. 148/2015. La durata della proroga deve essere corrispondente a quella della sospensione.

L’applicazione di questa disposizione è stata attenzionata dall’Ispettorato del Lavoro che, ha fornito tramite proprie FAQ ulteriori indicazioni d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare la proroga in commento è stata ritenuta estendibile anche per i giorni di ferire e non solo per quelli di cassa integrazione, oltre che applicabile ai rapporti a termine stagionali.

Per stabilire la durata della proroga, si può utilizzare il criterio di sommare le ore non lavorate e, definite le ore, convertirle in giorni ancora da prestare, tenuto conto dei regimi di orario vigenti in azienda.

Sarà inoltre opportuno con il lavoratore interessato sottoscrivere comunque una intesa che richiami espressamente l’art. 93, co. 1-bis, del Decreto Rilancio.

In merito alla fattispecie della proroga automatica dei contratti di apprendistato non professionalizzante, la norma interviene a colmare un vuoto normativo, in quanto la proroga dei rapporti di apprendistato, di durata pari a quella della sospensione, era già prevista per il solo apprendistato professionalizzante all’art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015.

 

IRPEF: rimodulazione cuneo fiscale

La legge 2 aprile 2020, n. 21 ha convertito il decreto legge 5 febbraio 2020 n. 3, introducendo, con decorrenza luglio 2020, due trattamenti integrativi finalizzati a ridurre la pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contestualmente cancellando il bonus “Renzi”.

Gli strumenti utilizzati allo scopo sono:

  • Trattamento integrativo del reddito per redditi fino a 28.000 euro, con imposta maggiore di zero, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato;
  • Ulteriore detrazione fiscale per redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro.

Trattamento integrativo del reddito

La misura introdotta dall’articolo 1 del DL n. 3/2020 integra i netti dei cedolini dei dipendenti con redditi complessivi non superiori a 28.000 euro, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’ulteriore condizione richiesta è che il lavoratore percepisce un reddito di lavoro dipendente o assimilato la cui imposta lorda, diminuita della sola detrazione di lavoro dipendente, dia un risultato positivo. Deve, in altre parole, trattarsi di un reddito capiente, nel senso di generare un prelievo Irpef al netto della sola detrazione di lavoro dipendente. In concreto trattasi di quei lavoratori che producono un reddito da lavoro dipendente superiore a euro 8.145.

La misura del TIR è pari a euro 600 per il secondo semestre del 2020 e a euro 1.200 per il 2021, in base al periodo di lavoro dell’anno, calcolato a giorni. L’importo dell’integrazione è quindi pari a circa 100 euro mensili.

L’eventuale recupero del beneficio riconosciuto e non spettante in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, può avvenire in unica soluzione se di importo inferiore o uguale a euro 60. Viceversa il sostituto dovrà rateizzare il prelievo in 8 mensilità a partire da quella di effettuazione del conguaglio.

L’importo del trattamento integrativo erogato al dipendente sarà poi oggetto di recupero attraverso compensazione in F24 utilizzando il codice tributo “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto legge 5 febbraio 2020 n.3”, reso noto con Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020 dall’Agenzia delle Entrate.

Contestualmente all’ingresso del TIR nel cedolino di luglio 2020, il Bonus di cui al DL n. 66/2014 si azzera, salvo eventuali operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Ulteriore detrazione fiscale

In attesa della revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, per il solo secondo semestre 2020, per i redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro, l’articolo 2 del DL n. 3/2020, riconosce un’ulteriore detrazione di lavoro dipendente e assimilato.

La determinazione dell’ulteriore detrazione, come per il trattamento integrativo, prevede la riproporzione dell’importo spettante in base al periodo di lavoro, in giorni.

L’importo spettante è funzione del reddito complessivo nelle seguenti misure:

  • per redditi oltre 28.000 e fino a 35.000 euro, l’ulteriore detrazione si compone di un importo fisso annuo di euro 480, più una quota variabile che decresce all’aumentare del reddito secondo la formula: 480,00 + (120,00 x 35.000,00 – Reddito complessivo) / 7.000
  • per i redditi oltre 35.000 e fino a 40.000 euro, l’ulteriore detrazione è costituita esclusivamente da un importo variabile che decresce all’aumentare del reddito, azzerandosi al raggiungimento di 40.000 euro, secondo la seguente formula: 480,00 x (40.000,00 – Reddito complessivo) / 5.000

L’eventuale recupero dell’ulteriore detrazione riconosciuta e non spettante in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, può avvenire in unica soluzione se di importo inferiore o uguale a euro 60. Viceversa il sostituto dovrà rateizzare il prelievo in 8 rate a partire dal mese di effettuazione del conguaglio.

Ai fini della percezione o meno delle misure illustrate, trattandosi in entrambi i casi di misure spettanti in funzione del reddito complessivo del percipiente nell’anno in corso, potrebbe essere utile richiedere espressamente ai lavoratori le condizioni di spettanza, tramite la sottoscrizione di specifica dichiarazione (v. allegato).

Per entrambe le misure, si attendono specifiche istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Salvaguardia incapienti

L’articolo 128, comma 1, del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha introdotto una specifica norma di salvaguardia ai fine della percezione dei nuovi strumenti di riduzione del carico fiscale, così come del precedente diritto al Bonus DL n. 66/2014.

In particolare la norma ha previsto che il credito di cui all’articolo 13, comma 1 bis del TUIR (Bonus DL n. 66/2014) spetta anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente, sia di importo inferiore alla detrazione per lavoro dipendente, per effetto delle misure di sostegno al reddito di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL n. 18/2020, ovvero:

  1. CIGO e Assegno Ordinario FIS per la causale Covid-19;
  2. Conversione della CIGS in CIGO con causale Covid-19;
  3. Conversione dell’Assegno di Solidarietà (FIS) in Assegno Ordinario con causale Covid-19;
  4. CIG in deroga con causale Covid-19;
  5. Congedo parentale speciale Covid-19

Da un punto di vista operativo, ai fini dell’attribuzione delle misure fiscali Bonus, TIR e ulteriore detrazione, al reddito complessivo effettivo, comprendente anche i minori valori delle misure di sostegno al reddito introdotte dalle norme emergenziali, deve essere sostituito il reddito che il dipendente, da un punto di vista teorico, avrebbe conseguito prestando la propria normale attività. In questo modo, il Bonus Renzi e il TIR potranno essere applicati anche nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro prodotto nell’anno 2020.

La gestione del Trattamento Integrativo della Retribuzione (TIR) e dell’Ulteriore Detrazione sono stati implementati nella versione 31.06 la cui installazione è prodromica alle istruzioni che seguono.

Dopo aver installato la versione 31.06 è possibile implementare le tabelle fiscali delle detrazioni, i codici tributi, le voci di calcolo necessarie alla gestione TIR e Ulteriore Detrazione. E’ necessario allo scopo l’utilizzo della procedura di Import Tabelle all’interno del Menù Utility avendo cura di selezionare:

ARCHIVI FISSI

  • Codici tributo F24
  • Codici versamento F24
  • IRPEF / Detrazioni

ARCHIVI VARIABILI

  • Voci di Calcolo
  • Voci di Calcolo Comuni

Selezionare inoltre il flag sovrascrivi a parità di codice

La procedura di Import tabelle predispone tutte le tabelle e le voci comuni che sono utilizzate nelle gestioni TIR e Ulteriore Detrazione, oltre a modificare le impostazioni del Bonus DL 66/2014. In particolare nella Pagina Bonus DL 66/2014 della gestione Detrazioni IRPEF in Tabelle Fiscali, saranno inserite le date di validità, che per l’anno 2020 devono essere impostate dal 01-01-2020 al 30-06-2020. Inoltre, è stato ridotto a € 480 il valore del Bonus annuale.

Sempre nella gestione Detrazioni IRPEF in Tabelle Fiscali, è stata aggiunta la nuova Pagina TIR/Ulteriore det. destinata ad ospitare i valori di riferimento del trattamento integrativo del reddito e dell’ulteriore detrazione.

In particolare, nella sezione TIR, sono indicati gli intervalli di tempo di validità, che per il 2020 devono essere dal 01-07-2020 al 31-12-2020, nonché i valori limite di reddito, il valore annuo del beneficio e il numero rate per il recupero di eventuali conguagli superiori ai 60 euro.

Nella sezione Ulteriore Detrazione DL 3/2020, l’intervallo temporale di validità, che anche in questo caso sarà dal 01-07-2020 al 31-12-2020, le fasce di reddito con gli importi di detrazione, gli eventuali aumenti e la formula di riduzione, nonché il numero rate per il recupero di eventuali conguagli superiori ai 60 euro.

Nei codici tributo fiscali in Anagrafiche – Tabelle – Fiscali, è stato inserito il nuovo codice tributo “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto legge 5 febbraio 2020 n.3”. Dovrà essere verificato il conto contabile associato al codice che è stato impostato per default con il conto “2404005” e che potrebbe invece essere necessario modificare in caso di personalizzazione del piano dei conti aziendale rispetto allo standard UNO

 

Il codice “1701” sarà presente nella Tabella Codici Tributo F24 del Menù Anagrafiche.

Nella Tabella Voci di calcolo comuni, in Menù Anagrafiche, in Pagina TIR / Ulteriore detraz. DL 3/2020, sono presenti le voci di calcolo che consentono le gestioni del conguaglio TIR e dell’Ulteriore Detrazione, quest’ultima sia in fase di applicazione mensile che di conguaglio. In particolare, la procedura di Import tabelle avrà creato le Voci di Calcolo:

TIR

  • “TIR.01” denominata “TIR – CONGUAGLIO A DEBITO”
  • “TIR.02” denominata “TIR – RIMBORSO”
  • “TIR.03” denominata “TIR – RIMBORSO MANUALE”

ULTERIORE DETRAZIONE

  • “UDE.03” denominata “ULTERIORE DETRAZIONE – SPETTANTE MENSILE”
  • “UDE.01” denominata “ULTERIORE DETRAZIONE – CONGUAGLIO”
  • “UDE.02” denominata “ULTERIORE DETRAZIONE – RIMBORSO”
  • “UDE.04” denominata “ULTERIORE DETRAZIONE – RIMBORSO MANUALE”

Le voci di calcolo importate e inserite in gestione Voci di Calcolo Comuni, sono impostate per il corretto utilizzo e non devono subire modifiche, ad eccezione del conto contabile in Pagina Conto contabile, che è stato impostato per default con il conto “2404005” e che potrebbe invece essere necessario modificare in caso di personalizzazione del piano dei conti aziendale rispetto allo standard UNO. Nell’esempio seguente proponiamo la Voce di Calcolo TIR.02

In Pagina IRPEF dell’Anagrafica Personale, è stato inserito il nuovo campo TIR DL 3/2020, che permette di impostare, anche in funzione delle scelte individuali dei lavoratori, la modalità di erogazione del beneficio fiscale.

La scelta che può essere effettuata è:

  • Applicazione mensile con verifica. Il TIR viene erogato solo ai lavoratori che non risultano essere incapienti (reddito da lavoro dipendente < 8.145 euro ovvero le detrazioni per lavoro dipendente azzerano l’imposta lorda) e con un reddito inferiore a euro 28.000.
  • Applicazione mensile senza verifica detrazioni. Il TIR viene erogato ai lavoratori con un reddito inferiore a euro 28.000 senza alcuna verifica circa l’eventuale incapienza.
  • Applicazione solo a conguaglio. Il Tir viene erogato, se ricorrono le condizioni di spettanza reddituali e il lavoratore non è incapiente, in unica soluzione in sede di conguaglio.
  • Non applicazione. Il TIR non viene in ogni caso applicato.

Al fine di agevolare e velocizzare le impostazioni TIR DL 3/2020 della Pagina IRPEF dell’Anagrafica Personale, è stata predisposta una procedura ad hoc denominata “Manutenzione applicazione TIR rel 31.06” in Travasi e manutenzioni del Menù Utility. Con questa procedura è possibile massivamente, per tutti i dipendenti in essere, impostare automaticamente l’opzione di applicazione TIR scegliendo fra 4 soluzioni:

  • Applicazione come da BONUS DL 66/2014
  • Applicazione mensile con verifica
  • Applicazione mensile senza verifica detrazioni
  • Applicazione solo a conguaglio
  • Non applicazione

 

TIR

Per l’erogazione del TIR mensile viene utilizzato il medesimo campo già utilizzato per il Bonus DL 66/2014. Infatti il TIR sostituisce il predetto Bonus. In gestione cedolino potrà quindi essere mostrato il calcolo utilizzando il Bottone “Bonus DL 66 – TIR”

Anche nella stampa del cedolino è stato utilizzato il medesimo riquadro del piede già contenente il Bonus DL 66/2014 per l’indicazione del TIR a credito.

Nel cedolino di conguaglio, il valore del TIR a credito del lavoratore, sarà sempre esposto nel piede del cedolino. In caso di conguaglio negativo, con restituzione del TIR, il valore non verrà esposto nel riquadro Bonus DL 66/2014 – TIR, ma nel corpo del cedolino, utilizzando la voce di calcolo comune “TIR.01”.

Nella gestione del cedolino di conguaglio, la Pagina Conguagli è stata suddivisa in Conguaglio C/S (contributi sociali) e Conguaglio IRPEF.

Nella Pagina Conguaglio IRPEF sono state inserite le informazioni di conguaglio per il TIR, ovvero:

  • TIR spettante
  • TIR applicato
  • Differenza.

Se questo ultimo valore risulta positivo il lavoratore avrà a conguaglio una ulteriore quota di TIR, viceversa dovrà restituire il valore corrispondente. La procedura di conguaglio TIR è del tutto simile a quella già prevista per il Bonus DL 66/2014.

Solo la modalità di recupero della quota eventualmente a debito del dipendente in caso di conguaglio di fine anno e superiore a 60 euro è difforme, in quanto si dovranno utilizzare recuperi rateali.

La voce TIR.01, descrittiva, indica il valore del conguaglio a debito, mentre la voce TIR.02, di tipo trattenuta, indica l’effettiva restituzione del trattamento integrativo. Nel caso illustrato, il recupero, pur essendo superiore alla soglia di 60 euro, viene integralmente recuperato trattandosi di conguaglio di fine rapporto.

Per il conguaglio di fine anno, l’importo trattenuto, a fronte di un debito superiore alla soglia dei 60 euro, sarà viceversa 1/8 del valore. Il recupero dei rimanenti 7/8 avverrà nei 7 mesi successivi. A tal proposito si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, a seguito dei quali il programma verrà successivamente implementato.

Rimane la possibilità di utilizzare un diverso e più breve periodo di rateazione del debito utilizzando la voce di calcolo comune “TIR.03”.

 

ULTERIORE DETRAZIONE

Per l’applicazione mensile dell’Ulteriore Detrazione, viene utilizzata la voce di calcolo “UDE.03”, di tipo descrittivo. Tale voce viene inserita automaticamente nel corpo del cedolino.

L’attribuzione della Ulteriore Detrazione avviene utilizzando le medesime procedure delle detrazioni per lavoro dipendente o per familiari a carico. Il calcolo può essere verificato attivando il Bottone Detrazioni

Nel cedolino di conguaglio, il valore dell’Ulteriore Detrazione, sia a credito che a debito del lavoratore, sarà sempre esposto nel corpo del cedolino, utilizzando la voce di calcolo comune “UDE.01”.

La voce UDE.01, descrittiva, indica il valore del conguaglio a credito (+) o a debito (-) dell’ulteriore detrazione, ma non opera alcuna attribuzione o sottrazione di imposta.

L’attribuzione dell’Ulteriore Detrazione o la sottrazione di quella già erogata, avviene secondo le regole ordinarie del conguaglio fiscale, che prevedono il ricalcolo complessivo dell’imposta lorda, quello delle detrazioni spettanti e la sottrazione dell’imposta già pagata.

Solo in caso di conguaglio a debito per un valore superiore a 60 euro, il rimborso sarà effettuato in 8 rate a partire dal mese di conguaglio di fine anno. A tal proposito si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, a seguito dei quali il programma verrà successivamente implementato.

Nella Pagina Conguaglio IRPEF sono state inserite le informazioni di conguaglio Ulteriore detrazione, ovvero:

  • Spettante
  • Applicato
  • Differenza.

Nei Progressivi IRPEF sono presenti le informazioni di TIR e Ulteriore Detrazione, che naturalmente vengono aggiornati in sede di Aggiornamento Archivi

Le informazioni TIR e Ulteriore Detrazione sono anche presenti nei Progressivi Lavori Precedenti e, in sede di conguaglio, anche questi valori saranno presi a riferimento per il calcolo del debito o del credito complessivo.

 

IRPEF: nuova disciplina auto in uso promiscuo

L’articolo 1, commi 632 e 633 della Legge n. 160/2019 ha modificato l’articolo 51, comma 4 lett. a) del DPR 917/1986, introducendo una nuova regolamentazione per la valorizzazione del benefit a fronte dell’assegnazione ai dipendenti di auto in uso promiscuo.

In particolare, la concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione successiva al 30 giugno 2020, genera un reddito convenzionale che è inversamente proporzionale al fattore inquinante del mezzo.

Per i mezzi di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro concessi in uso promiscuo, con contratti stipulati a decorrere dal 1 luglio 2020, si assume come base imponibile (fiscale e previdenziale) il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio ricavabile dalle tabelle ACI elaborate ogni anno.

La percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km.

Se i valori di emissione sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km la percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021.

Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la percentuale è apri al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021

Le tabelle ACI reperibili sul sito, riproducono per ogni modello il valore annuale del reddito convenzionale imponibile, ma non riportano l’emissione di CO2. Tale valore dovrà dunque essere recuperato direttamente dalla documentazione a corredo del mezzo.

Assegno Nucleo Familiare

L’Inps con circolare n. 60 del 21 maggio 2020 ha comunicato la rivalutazione dello 0,5% degli scaglioni di reddito utili per individuare l’ammontare dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1/7/2020 al 30/6/2021.

Ciò in applicazione dell’art. 2 co. 12 della legge n. 153/1988, mentre gli importi degli assegni mensili non hanno invece subito modifiche.

Ricordiamo che la procedura di richiesta dell’Anf è ora interamente telematica. Dal 1 aprile 2019 i lavoratori, per ottenere dal proprio datore di lavoro l’erogazione dell’Anf, sono tenuti a presentare, esclusivamente in modalità telematica, anche attraverso il supporto di un patronato, l’istanza direttamente all’Inps, non più al datore di lavoro.

Conseguentemente i nuovi scaglioni di reddito saranno direttamente utilizzati dall’Istituto Previdenziale per definire le richieste di Anf relativamente al periodo 01.07.2020 – 30.06.2021.

Si rimanda alla Circolare Lavoro 7/2019 per i dettagli operativi della procedura estrazione dal sito INPS delle risultanze delle domande Anf presentate dai lavoratori, e della procedura di importazione delle medesime in UNO.

 

Assistenza fiscale 2020

L’assistenza fiscale 2020 relativa ai redditi 2019 non presenta particolari novità.

Il sostituto d’imposta, come di consueto, riceve i risultati contabili (703-4) per le dichiarazioni presentate a Caf e Professionisti, ovvero per le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, presso la sede telematica propria o di quella dell’intermediario prescelto.

La comunicazione della sede telematica può avvenire con due modalità diverse:

  • con il Quadro CT presente nella Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che non hanno presentato negli anni precedenti il modello CSO e che trasmettono almeno una certificazione di lavoro dipendente;
  • con il modello CSO per i sostituti d’imposta che hanno già presentato negli anni precedenti il modello CSO o che intendono cambiare la scelta operata cambiando l’intermediario a cui indirizzare le risultanze 730-4.

Le operazioni di conguaglio

Il conguaglio deve necessariamente essere effettuato sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, indipendentemente dal mese in cui le medesime sono corrisposte. La scadenza impatta sicuramente sulle operazioni poste in essere dai sostituti che erogano le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo (principio di cassa), per i quali il differimento delle operazioni si sposta ai primi giorni del mese di agosto. Non cambia nulla per quanto riguarda invece la tempistica dei sostituti che corrispondono le retribuzioni al termine del mese di luglio (principio di competenza).

Il criterio non si applica però alla seconda rata di acconto per cui la trattenuta deve essere operata sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2020. Nell’ipotesi in cui tale retribuzione fosse insufficiente l’importo residuo deve essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.

Le informazioni relative alla modalità di retribuzione (nel mese o mese successivo) e ai mesi di inizio assistenza fiscale e secondo acconto, per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono contenute nell’Anagrafica Azienda, pagina Altre Info. Il mese inizio assistenza fiscale deve essere impostato obbligatoriamente a luglio “07”, indipendentemente dalla applicazione del principio di cassa o di competenza adottato dalle aziende. Deve invece essere differenziato il mese inizio conguaglio 2° acconto: per le aziende che non retribuiscono nel mese deve essere impostato a ottobre “10”.

Mentre per le aziende che retribuiscono nel mese deve essere impostato a novembre “11”.

Nell’ipotesi in cui la comunicazione del risultato contabile non pervenga al sostituto d’imposta in tempo utile perché lo stesso possa procedere alle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni e sui compensi di competenza del mese di luglio, il conguaglio effettuato sarà tardivo e l’Amministrazione finanziaria applicherà la sanzione del 30% delle somme tardivamente versate nei confronti del responsabile (il CAF o professionista). Se il sostituto riceve un risultato 730-4 di un soggetto non suo dipendente o se il dipendente è cessato prima dell’avvio delle operazioni di assistenza fiscale, deve dare comunicazione di diniego, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione, tramite i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, affinché questa possa inoltrarla al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Allo scopo, nella sezione Comunicazioni – Mod. 730-4, è presente l’applicazione “Comunicazioni diniego”. Non è quindi più possibile restituire direttamente al Caf o al professionista abilitato i 730-4 contenenti i risultati contabili di conguagli che non possono essere effettuati. L’invio telematico del diniego non può essere annullato né rettificato.

Quando pervengono al sostituto le dichiarazioni mod. 730/4, i contenuti delle stesse in termini di importi, codici regione e comune per il coniuge, nonché codice CAF (se presente) devono essere inseriti nella gestione Assistenza Fiscale del dipendente manualmente o avvalendosi della nuova procedura di Import 730-4 Ordinario. Se la codifica del CAF non è già presente in Anagrafica Caf, deve essere inserita manualmente con tutte le informazioni correlate (Anagrafiche – Tabelle – Fiscali). Importanti sono soprattutto il codice fiscale e il numero iscrizione albo.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente (senza sostituto), l’informazione inerente il Centro di assistenza fiscale potrebbe anche mancare del tutto e, in questo caso, nulla va indicato nel codice Caf dei progressivi Assistenza fiscale dipendente.

Nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza fiscale è stata inserita la funzione di Import 730-4 ordinario in formato XML, che permette di estrapolare dai files preparati dall’Amministrazione Finanziaria, i modelli di liquidazione delle imposte. L’operazione di Import, in presenza di più files, dovrà essere ripetuta per ciascuno di essi.

Dopo aver richiamato il file ‘M7304_XXXX.rel’, contenente i risultati contabili dei dipendenti che hanno fatto richiesta d’assistenza fiscale, si deve procedere come segue:

  1. Validazione file: in questa fase vengono letti dal file XML i risultati 730-4 ordinario identificati da partita IVA del sostituto, CF dipendente e CF Caf/Professionista. Se in UNO risulta assente o errato almeno uno dei tre dati identificativi, il file viene scartato.

Al termine della validazione viene elaborato un report contenente le segnalazioni di blocco dell’importazione (es. C.F. dipendente non corretto o non presente, codice fiscale CAF assente nell’archivio, P.I. azienda non corretta).

Nell’esempio la procedura segnala l’assenza in archivio del CAF ‘CGIL LOMBARDIA’: per poter procedere con l’importazione del file è opportuno, prima, inserire la codifica del Caf e poi effettuare nuovamente la validazione del file;

  1. Importazione file: solo se la validazione file è andata a buon fine l’utente può precedere, utilizzando allo scopo lo specifico Bottone, con l’importazione dei risultati contabili nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti; viceversa il Bottone di import rimane disattivo.

I risultati 730-4 relativi a dipendenti cessati in data antecedente al 01/07/2020 non vengono importati nella gestione Assistenza Fiscale, ma vengono segnalati, al termine dell’importazione, nel report di stampa dettagliato, così da poter procedere con la comunicazione di diniego da effettuare sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

La gestione Assistenza Fiscale è ripartita su due pagine: Generale e Cedolare secca/Solidarietà. Il mese inizio conguaglio va indicato solo se diverso dal mese inserito nell’anagrafica Azienda, pagina Altre Info, sezione Sostituto d’Imposta.

Conguaglio a debito

Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione debitoria Irpef, il sostituto dovrà trattenere dai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio il debito risultante dal prospetto di liquidazione e riversare all’erario tale importo nel mod. F24 del mese di agosto/settembre (in funzione dell’applicazione del principio di competenza o di cassa).

Il sostituto dovrà inoltre tenere conto dell’eventuale importo di addizionale regionale e comunale da versare a seguito di eventuali altri redditi posseduti dal contribuente in aggiunta a quelli erogati dal sostituto che ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno. Naturalmente anche il debito aggiuntivo per addizionali sarà versato nel modello F24 dello stesso mese.

Inoltre dovrà essere trattenuto, qualora dovuto, anche l’importo relativo all’acconto dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile.

Altre partite a debito che potrebbero essere trattenute riguardano l’imposta sostitutiva sulle somme corrisposte per l’incremento della produttività e la cedolare secca sui canoni di locazione.

Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo Irpef, aumentato dell’importo da trattenere a titolo di addizionale regionale e comunale, nonché dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sulle somme di incremento della produttività ovvero della cedolare secca sui canoni di locazione, risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all’importo dei compensi netti di competenza del mese di luglio, il sostituto d’imposta dovrà:

  • trattenere la parte residua dalla retribuzione erogata nel mese successivo, e così via fino ad esaurimento; gli importi dell’unica o seconda rata relativi all’acconto Irpef e all’unica o seconda rata di cedolare secca saranno invece trattenuti dalla retribuzione del mese di ottobre/novembre 2020 (anche in questo caso conta il sistema di retribuzione nel mese o mese successivo);
  • applicare, a carico dei contribuenti assistiti, sugli importi differiti per incapienza, l’interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, in quanto deve essere versato in aggiunta (cioè con lo stesso codice tributo) alle somme cui si riferisce;
  • se, entro la fine dell’anno, il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere l’intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua e il relativo interesse dello 0,40% mensile dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2021 con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. F24). In questo caso il sostituto d’imposta deve comunicare al contribuente assistito, entro il mese di dicembre 2020, gli importi che devono ancora essere versati utilizzando le stesse voci del modello 730/3.

A questo scopo nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale è presente la stampa delle risultanze residue.

Conguaglio a credito

Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione creditoria Irpef, il sostituto dovrà esporre i crediti restituiti ai dipendenti nella colonna “Importi a credito compensati” del modello F24, utilizzando i codici tributi in compensazione “esterna”.

L’ammontare dei crediti restituiti ai dipendenti non deve comunque eccedere l’ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi dello stesso mese di luglio e la riduzione delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

Qualora l’ammontare delle ritenute non fosse sufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui dovranno essere rimborsati mediante un ulteriore inserimento di codici a credito nel modello F24 dei mesi successivi dell’anno 2020.

In presenza di una pluralità di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute e debito di assistenza fiscale, per effettuare la totalità dei rimborsi, il sostituto d’imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente, sulla base di una percentuale (uguale per tutti gli assistiti), data dal rapporto fra l’importo globale delle ritenute del singolo mese, comprensivo del debito per assistenza fiscale, nei confronti di tutti i percipienti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l’ammontare complessivo del credito Irpef da rimborsare.

Nell’ipotesi in cui, entro il mese di dicembre 2019, il sostituto d’imposta non sia riuscito a rimborsare l’intero credito di imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall’effettuare detti rimborsi e comunicherà all’assistito gli importi residui di credito, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730/3, indicandoli anche nella certificazione CU di competenza. Detti importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella dichiarazione dei redditi successiva.

E’ importante evidenziare che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati, e che quindi, successivamente, non potrà utilizzare nel mod. 770/Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

Con riferimento all’obbligo, inserito dall’articolo 3 del DL 50/2017 nell’articolo 37, comma 49 bis, del DL 223/2006, per i soggetti titolari di partita IVA di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in luogo dell’home banking qualora intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, ricordo il contenuto della Risoluzione n. 68/E/2017 che ha individuato i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita della trasmissione della delega esclusivamente tramite i canali telematici delle Entratel (ved. Circolare Lavoro 06/2017). Con la predetta Risoluzione viene chiarito che i vincoli di utilizzo del sistema telematico Entratel o Fisconline riguardano solo la compensazione orizzontale sul modello F24 con imposte diverse, mentre nulla cambia per le compensazioni “ritenuta da ritenuta” effettuate con il codice 1627, 1669 o 1671. Inoltre, per quanto qui di interesse, le somme rimborsate ai percipienti a seguito dei crediti per assistenza fiscale scaturenti dai modelli 730/4, la Risoluzione precisa che la compensazione può essere effettuata anche in home banking.

La procedura che effettua le Operazioni di Conguaglio è contenuta nel Menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale. E’ importante eseguire tale operazione solo dopo aver elaborato tutti i cedolini e, naturalmente aver inserito o importato i mod. 730/4. Infatti, solo in questo modo è possibile determinare il valore delle ritenute operate sui dipendenti ovvero delle somme a debito per assistenza fiscale e, quindi, procedere alle operazioni di conguaglio del credito con la verifica della capienza dello stesso. I calcoli relativi all’interesse per rateazione e a quello di differimento per incapienza della retribuzione sono effettuati in automatico.

La modalità di Conguaglio prevede la compensazione dei crediti con il monte ritenute e le somme a debito da assistenza fiscale. Si ricorda che la procedura effettua compensazioni solo all’interno delle singole sezioni (Erario, Regioni e Comuni) e non è prevista la possibilità di compensazioni trasversali. Per verificare la capienza del monte ritenute e del debito di assistenza al soddisfacimento dei crediti di assistenza fiscale, al termine dell’elaborazione dei cedolini, si deve effettuare l’operazione di Conguaglio assistenza fiscale.

Si ricorda che i debiti da assistenza fiscale vengono automaticamente considerati per la compensazione dei crediti da assistenza fiscale. Pertanto, è opportuno verificare nei codici tributo interessati ai conguagli per assistenza fiscale a debito 4730, 4731, 4201, 1057, 1846, 1845, 1619, 3803, 3846 e 3845 di avere attivato il flag ‘Debito compensabile’ e disattivato il flag ‘Credito compensabile’.

Nel Menù Anagrafiche – Voci Conguaglio Assistenza Fiscale si trovano le voci di calcolo che vengono utilizzate all’interno dei cedolini per i conguagli di assistenza fiscale a credito e/o a debito.

La procedura di Conguaglio assistenza fiscale va ripetuta, in presenza di versamenti rateali dei debiti o di incapienza del monte tributi per restituire il credito per ogni mese successivo, fino ad esaurimento dei valori.

Per verificare lo stato delle operazioni di assistenza fiscale è utile la stampa Riepilogo Situazione che legge i valori inseriti nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti.

Pagamenti rateali

Anche i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di saldo e primo acconto Irpef, dell’addizionale regionale e comunale, dell’acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività e della cedolare secca in rate mensili di uguale importo. Il numero delle rate può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in quanto il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il mese di novembre. A seguito della novità introdotta negli anni passati inerente il mese di inizio delle operazioni (retribuzioni di competenza del mese di luglio), per quelle aziende che operano utilizzando il principio di cassa e quindi effettuano i pagamenti di dette retribuzioni nei primi giorni del mese di agosto, l’inizio del conguaglio in F24 parte con il mese di settembre e quindi non pare ci sia la possibilità di utilizzare per i debiti le 5 rate previste, ma solo 4.

Non è possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca.

L’importo delle singole rate è calcolato dal sostituto che deve inoltre calcolare l’interesse dovuto per la rateazione fissato in ragione dello 0,33% mensile. Si ricorda che tale interesse deve essere versato separatamente.

Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate che si avvicini il più possibile alla scelta effettuata dal contribuente nel rispetto del termine entro il quale deve essere ultimata la rateazione (compensi corrisposti nel mese di novembre). Ove la retribuzione mensile risulti insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio applicherà oltre all’interesse dello 0,40% mensile riferito al differimento del pagamento, anche l’interesse nella misura dello 0,33% mensile.

Gli interessi dovuti per la rateazione delle somme devono essere applicati a partire dal versamento relativo alla seconda rata.

Dichiarazione Integrativa / Rettificativa

Per correggere eventuali errori ed omissioni riscontrati dal contribuente in sede di compilazione del modello 730 che danno origine ad un minor debito d’imposta, ad un rimborso non precedentemente richiesto ovvero ad un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso il dipendente può far ricorso al modello 730 integrativo. Sulla base del modello presentato, il CAF elabora un nuovo 730/4, che farà pervenire al datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.

Nei casi in cui vengano riscontrati errori nel prospetto di liquidazione del modello 730 commessi dal CAF, viene rielaborato un nuovo modello 730 detto rettificativo.

Si ritiene utile sottolineare che, mentre con il modello 730/4 integrativo il CAF comunica al sostituto d’imposta unicamente gli importi per differenza rispetto ai dati originariamente elaborati, con il modello 730/4 rettificativo il CAF ridetermina e comunica al sostituto tutti gli importi derivanti dalla riliquidazione del modello 730, nella loro misura integrale, non solo gli incrementi o decrementi. Spetterà quindi al sostituto effettuare i necessari conguagli, operando per differenza rispetto a quanto già trattenuto e/o rimborsato nei mesi precedenti.

Interruzione del rapporto di lavoro

Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a debito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non deve effettuare le operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a credito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti mediante una corrispondente e prioritaria riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

In questo caso, qualora il dipendente si avvalga della possibilità di cui all’art. 23, comma 4, del Dpr 600/1973 di chiedere al nuovo datore di lavoro il cosiddetto conguaglio riassuntivo, e cioè di tener conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro considererà l’operato del precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute Irpef, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non assume alcun obbligo di prosecuzione dell’assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. Quindi, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie che determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. fusione) o che non determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. cessione di ramo d’azienda o cessione di contratto) il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale. In questo caso, nel modello ST del modello 770/2021 dovranno essere indicati sia per la società cedente che per quella che prende in carico i dipendenti i dati dei versamenti rispettivamente operati, con codici particolari. Il sostituto d’imposta presso cui sono passati i dipendenti deve effettuare il versamento delle imposte a seguito di assistenza fiscale separatamente rispetto al versamento delle stesse imposte dovute per i dipendenti già in forza presso di lui.

Versamento Irpef – Cedolare secca – Contributo solidarietà

In merito al versamento dell’Irpef, della cedolare secca e del contributo di solidarietà risultante dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

Codice Denominazione
4731 Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta
4730 Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta
1057 Imposta sostitutiva all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
4201 Acconto 20% tassazione separata trattenuto dal sostituto d’imposta
1846 Cedolare secca a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta
1845 Cedolare secca in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta
1619 Contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta
1630 Interessi pagamento dilazionato all’Irpef (saldo, prima rata d’acconto, acconto tassazione separata, imposta sostitutiva produttività, cedolare secca)

 

Versamento addizionali regionale e comunale

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice Denominazione
3803 Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
3790 Interessi da rateazione addizionale Irpef Regionale
3846 Addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto d’imposta
3845 Acconto addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto
3795 Interessi da rateazione addizionale Irpef Enti Locali

I codici 3803 e 3790 vanno utilizzati nella sezione regioni. I codici 3846, 3845 e 3795 vanno utilizzati nella sezione Ici e altri tributi locali. Il periodo di riferimento per i codici 3803 e 3846 è l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento. Per il codice 3845 il periodo di riferimento è sempre l’anno in corso.

In merito al numero delle rate da indicare nel modello F24 nell’ipotesi in cui i pagamenti vengano o meno dilazionati, la circolare n. 83/E del 27 aprile 2000 ha precisato che i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio rateazione/regione/prov. Nell’ipotesi in cui alcuni dipendenti scelgano di rateizzare i loro debiti d’imposta ed altri scelgano di non esercitare tale opzione, il sostituto d’imposta può indifferentemente ad ogni scadenza:

  • compilare un rigo del modello F24 per ciascun gruppo di sostituiti che abbiano scelto di pagare in uno stesso numero di rate;
  • effettuare un versamento cumulativo per tutti i sostituiti indicando sempre nel campo rateazione/regione/prov

Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale

Per compensare, mediante F24, le somme rimborsate risultanti dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti con Risoluzione AE n. 13/E:

Codice Denominazione
1631 Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta
3796 Somme a titolo di addizionale regionale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta
3797 Somme a titolo di addizionale comunale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta

Addizionale Irpef Calabria e Molise

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, in applicazione dell’articolo 2, comma 86 della Legge n. 191/2009, che per l’anno d’imposta 2020, nelle regioni di Calabria e Molise, le aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef, debbano essere incrementate di 0,30 punti percentuali. L’adeguamento è disposto sulla base delle risultanze della verifica, negativa, del raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani di rientro dai deficit sanitari.

Pertanto, per l’anno d’imposta 2020, le relative aliquote di addizionale regionale sono state aumentate di 0,30 punti percentuali.

Da menù Anagrafiche – Tabelle – Fiscali variare la tabella Addizionali regionali 2020 per la regione Molise.

Da menù Anagrafiche – Tabelle – Fiscali variare la tabella Addizionali regionali 2020 per la regione Calabria.

Rivalutazione TFR: coefficiente di giugno 2020

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2020 e il 14 luglio 2020 è pari a 102,4.