Contributi INPS CIGS: rettifica tabelle aziende industriali
A parziale rettifica del contenuto della Circolare n. 7/2022 di recente pubblicazione, precisiamo che la legge di Bilancio 2022, introducendo il comma 3 bis all’articolo 20 del D. Lgs. n. 148/2015, ha si esteso il campo di applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, ai datori di lavoro non coperti dai fondi di solidarietà bilaterali che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Tuttavia, l’articolo 1 comma 220, della legge di Bilancio 2022, disponendo che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, è però riferibile solo alle predette aziende tutelate dalla Fis con più di 15 dipendenti.
Le aliquote contributive CIGS da applicare ai lavoratori, a parziale rettifica di quanto pubblicato nella Circolare 7/2022, a partire da luglio 2022 risultano quindi essere le seguenti:
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)
Anno | Nr. dipendenti | Totale | Di cui datore di lavoro | Di cui dipendente |
Fino al 2021 | Oltre 15 | 0,90% | 0,60% | 0,30% |
2022 | Oltre 15 | 0,90% | 0,60% | 0,30% |
2022 (solo destinatari FIS) | Oltre 15 | 0,27% | 0,18% | 0,09% |
Dal 2023 | Oltre 15 | 0,90% | 0,60% | 0,30% |
Le tabelle contributi sociali delle aziende soggette al versamento del contributo Cigs non tutelate dal Fondo di Integrazione Salariale (aziende industriali edili e non con forza aziendale maggiore di 15 dipendenti) non subiscono quindi alcuna riduzione dell’aliquota contributiva Cigs per il 2022.
L’aliquota totale sarà pertanto identica a quella precedente, in questo caso pari allo 43,77%. Tale aliquota dovrà, naturalmente, essere impostata anche nella Pagina InfoDM10.
La medesima rettifica dovrà essere operata su tutte le tabelle oggetto di intervento a riduzione dell’aliquota Cigs.