Sospensione versamenti tributari e contributivi dicembre 2020
Con il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021 l’INPS detta le istruzioni per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti legge 28 ottobre 2020 n. 137, 9 novembre 2020 n. 149, 30 novembre 2020 n. 157.
L’articolo 13 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, l’articolo 11 del decreto legge 9 novembre 2020 n. 149 e l’articolo 2 del decreto legge 30 novembre 2020 n. 157, hanno introdotto ulteriori misure di sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Già nella Circolare 11/bis/2020 e 12/2020 siamo intervenuti sulla sospensione che riguarda i versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, che prevede all’articolo 2 tre diverse fattispecie di sospensione.
In particolare all’articolo 2 comma 1 è previsto che per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Il comma 2 dispone la sospensione dei versamenti di cui al comma 1 anche per soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019. Il comma 3 si riferisce infine alla sospensione riferibile sempre ai versamenti di cui al comma 1 che riguardano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello F24 utilizzando specifici codici, che sono quelli già previsti con il Messaggio 4840 del 23 dicembre 2020 (v. Circolare 12/2020), ovvero:
· “N975” avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. DL n. 157/2020, Art. 2 co. 1”
· “N976” avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. DL m. 157/2020, Art. 2 co. 2”
· “N974” avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, decreto legge 9 novembre 2020 n. 149 e decreto legge n. 157/2020 art. 2 co. 3”
Il pagamento dovrà essere effettuato compilando la “Sezione INPS” utilizzando il codice “DSOS” abbinato alla matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito e la conseguente sospensione dei versamenti. Il pagamento avverrà utilizzando il predetto codice DSOS nella Sezione INPS valorizzando:
- Codice sede
- Causale contributo DSOS
- Matricola INPS Matricola + N9XX
- Periodo dal
- Periodo al
- Importo a debito
Se non già presente caricare il nuovo codice tributo DSOS in tabella codici tributo del menù Anagrafiche – Tabelle – Fiscali.
Se si ipotizza il versamento in quattro rate della sospensione del versamento di dicembre 2020, per la denuncia di competenza novembre 2020, di azienda con ricavi non superiori a 50 milioni di euro e un calo del fatturato di novembre 2020 superiore al 33% del fatturato novembre 2019 (codice sospensione N975), si può accedere alla Gestione Debiti da Sospensione COVID-19 inserendo come disponibilità il mese di dicembre 2020.
Selezionando i debiti C10 e DM10 di competenza 11/2020, si dovranno creare i nuovi debiti inserendo come mese di partenza marzo 2021 con 4 rate e indicando il codice sospensione N975.
Con il Bottone “Calcola Rate” saranno creati i debiti per contributi previdenziali nei mesi da marzo 2021 a giungo 2021, che confluiranno automaticamente nei modelli F24 dei predetti mesi.