• Calendario marzo 2022

  • Green Pass nuove regole

  • Esonero contributivo 0,80 % quota dipendenti

  • CCNL Edilizia Industria: rinnovo

  • Nuovi minimi

  • Premio di ingresso nel settore

  • Periodo di prova

  • Trasferta regionale

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di febbraio 2022

Calendario marzo 2022

Giorni lavorabili 23
Ore lavorabili 184
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Green Pass nuove regole

Con decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, entrato in vigore il giorno successivo, sono state aggiornate le regole di green pass e obbligo vaccinale.

Dal 1 aprile 2022 cessa lo Stato di emergenza ed entrano in vigore le nuove regole per il mondo del lavoro con riferimento all’obbligo vaccinale e al possesso del green pass.

Da venerdì 1 aprile 2022 per i lavoratori over 50 non sarà più necessario esibire il cosiddetto Green pass rafforzato, ovvero quello rilasciato solo a seguito di vaccino o guarigione da COVID 19. Da venerdì 1 aprile 2022, anche per gli over 50, varranno le stesse regole degli altri lavoratori e l’accesso ai luoghi di lavoro sarà consentito in presenza del solo certificato base in corso di validità (rilasciato anche a seguito di tampone negativo).

Dal 1 maggio 2022 anche la certificazione base sarà abolita consentendo l’accesso libero ai luoghi di lavoro da parte di tutti i lavoratori.

Per i soggetti over 50, fino al 15 giungo 2022, permane però l’obbligo vaccinale, pena l’irrogazione della sanzione amministrativa di euro 100.

La vaccinazione obbligatoria per lavorare rimane solo per determinate categorie di operatori, fra cui quelli sanitari. In questo caso l’obbligo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022

Fino al 30 aprile 2022 è inoltre obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i locali al chiuso.

Esonero contributivo 0,80 % quota dipendenti

Con Circolare n. 43 del 22 marzo 2022 l’INPS ha illustrato le modalità operative per il riconoscimento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali valevole per il 2022 a determinate condizioni di retribuzione imponibile, ai sensi dell’articolo 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Come già riportato nella Circolare 1/bis/2022, la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1 comma 121 che “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità”. Per espressa previsione legislativa resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero in commento costituisce una misura sperimentale a beneficio dei lavoratori. In relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Per le sue caratteristiche la norma non risulta quindi idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Per tutte queste ragioni l’esonero non è classificabile tra quelli disciplinati dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

L’esonero si applica ai periodi di paga dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e consiste nella riduzione di 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato per dicembre del rateo di tredicesima mensilità.

Ad esempio, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro e la quota di contribuzione sia pari a 9,19%, questa, in forza dell’esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 8,39%.

La soglia di imponibile individuata come massimale pari a euro 2.692 euro al mese comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetti alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Per la mensilità di dicembre l’importo mensile di euro 2.692 debba essere maggiorato del rateo di tredicesima mensilità. Nel mese di dicembre 2022, la riduzione spetterà sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore a euro 2.692, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, sempre laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.

Laddove invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda corrente sia inferiore o uguale a 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi l’importo di 224 euro (2.692 /12).

Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima (es. quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la norma fa esclusivo riferimento alla tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di 2.692 euro.

La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi (esclusi i domestici) inclusi i rapporti di apprendistato.

L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso UniEMens di competenza di marzo 2022, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> secondo le consuete modalità, quindi al lordo dell’esonero.

Per esporre l’esonero spettante, dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • <CodiceCausale> con il valore “L024” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> con l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • <AnnoMeseRif> con l’importo dell’esonero pari allo 0,8%.

La valorizzazione dell’elemento >AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino a mese precedente l’esposizione corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

La sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Per esporre l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità:

  • <CodiceCausale> con il valore “L025” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”;
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> con l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • <AnnoMeseRif> con l’importo dell’esonero pari allo 0,8%.

Per esporre l’esonero spettante relativo al rateo tredicesima mensilità:

  • <CodiceCausale> con il valore “L026” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”;
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> con l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • <AnnoMeseRif> con l’importo dell’esonero pari allo 0,8%.

E’ preliminarmente necessario creare i codici causali di esonero contributivo L024, L025 e L026 oltre che le Voci di calcolo che saranno utilizzate dalla procedura per la sua gestione mensile e per il recupero delle quote di gennaio e febbraio 2022.

Ferma restando la possibilità di inserimento manuale, con la versione 33.06 di UNO è disponibile, da menù Utility, l’import tabelle, che consentono l’applicazione dell’esonero da marzo 2022 oltre che il recupero delle quote pregresse di gennaio e febbraio 2022.

I nuovi codici DM10 e l’impostazione dei valori utili al recupero possono essere importati selezionando

  • Codici DM10
  • Elementi Codici UniEMens
  • Tabella assunzione / cessazione
  • Minimali Massimali INPS

e impostando attivo il flag “Sovrascrivi a parità di codice”

L’import delle voci di calcolo che saranno utilizzate all’interno dei cedolini per il calcolo dell’esonero e il recupero delle quote pregresse, può essere effettuato solo se non risultano già utilizzati i seguenti codici:

  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Se i codici indicati sono stati solo in parte utilizzati effettuare l’operazione di import Voci di calcolo senza l’attivazione del flag ‘Sovrascrivi informazioni a parità di codice’, e provvedere all’inserimento manuale delle voci di calcolo mancanti, utilizzando una diversa codifica.

A seguito della procedura di import saranno disponibili i nuovi codici DM10 con i parametri e le voci di calcolo della nuova Pagina denominata Esonero 0,8% in Tabella Minimali – Massimali INPS dell’anno 2022.

Sono inserite le voci di calcolo che consentono l’applicazione mensile dell’esonero, distinguendo l’esonero per le retribuzioni correnti e l’esonero per la tredicesima mensilità ovvero per i ratei di tredicesima mensilità se liquidati mensilmente. In particolare sono gestite le seguenti voci di calcolo:

  • 24 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 mensile
  • 25 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 13esima
  • 26 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 rateo 13esima

Queste voci di calcolo vengono inserite automaticamente nei cedolini da marzo 2022 fino a dicembre 2022.

Le voci sono di tipo Ore/gg Base e Importi manuali e saranno inserite nei cedolini con l’indicazione:

  • Ore/gg valore fisso 0,8
  • Base Retribuzione imponibile su cui viene calcolata la percentuale dello 0,8%
  • Importo Esonero contributivo pari alla Base x Ore/gg / 100

Nei cedolini ordinari sarà inserita la voce di calcolo INC.24 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 mensile con retribuzione imponibile e calcolo esonero.

In presenza di voci di calcolo nel cedolino collegate a 13 mensilità, sarà inserita la voce di calcolo INC.25 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 13esima con la corrispondente retribuzione, e la voce di calcolo INC.24 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 mensile sarà esposta come differenza fra la retribuzione imponibile totale e la retribuzione di tredicesima mensilità.

La gestione dell’esonero in presenza di ratei mensili di tredicesima mensilità, mediante l’utilizzo della voce INC.26 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 rateo 13esima deve essere gestita manualmente, separando gli imponibili correnti da quelli dei ratei.

Le voci di calcolo utilizzate per l’esonero sono associate al prelievo fiscale IRPEF nella misura del 100%. Infatti a fronte di un minor contributo INPS avremo un contestuale aumento dell’imponibile IRPEF venendo a mancare la quota di onere deducibile corrispondente.

Vi è infine l’associazione con il codice DM10 e il conto contabile INPS C/COMPETENZE.

Di seguito i contenuti delle voci descritte:

INC. 24 – ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 mensile

INC. 25 – ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 13esima

INC. 26 – ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 rateo 13esima

Per il recupero delle quote di esonero dei mesi pregressi è stata inserita una procedura ad hoc.

E’ stato creato in Menù Anagrafiche / Personale / Stampe il modulo Recupero esonero contributivo 0,8% DL. 234/2021.

La procedura di recupero permette di ottenere una stampa dettagliata per dipendente e per mese con indicazione dell’esonero mensile e dell’eventuale esonero tredicesima in presenza di voci di calcolo nei cedolini arretrati associate a rateo 13 mensilità.

Con l’attivazione del flag “Aggiorna esonero contributivo in progressivi c/s” nei progressivi INPS sono memorizzate le nuove info di esonero mensile e esonero tredicesima.

Il recupero nel cedolino dei dipendenti viene effettuato utilizzando le voci di calcolo, già inserite in Tabella Minimali / Massimali INPS:

  • 27 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 Gennaio
  • 28 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 Gennaio 13esima
  • 29 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 Febbraio
  • 30 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 Febbraio 13esima

Le voci di calcolo di recupero hanno la medesima impostazione di quelle ordinarie. Unica differenza per i recuperi mensili aggancio con il codice DM10 L024 (voci INC.27 e INC.29) mentre per i recuperi 13 mensilità aggancio con il codice DM10 L025 (voci INC.28 e INC.30).

Con i cedolini di marzo 2022 saranno pertanto inserite automaticamente le voci di calcolo per il recupero esonero pregresso oltre che la voce di calcolo dell’esonero calcolato per il mese corrente.

Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 28 febbraio 2022, il recupero dell’esonero dovrà essere effettuato caricando manualmente un nuovo cedolino per il mese di Marzo 2022, effettuando la riapertura del conguaglio fiscale.

In fase di elaborazione UniEMens saranno inserite in Pagina Info Aggiuntive i codici DM10 di recupero esonero contributivo 0,8% di cui alla Legge 234/2021, suddivisi per mese e tipologia (mensile / tredicesima).

CCNL Edilizia Industria: rinnovo

In data 3 marzo 2022 tra l’ANCE e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Fenel – Uil, Filca – Cisl, Fillea – CGIL) è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini.

Il contratto decorre dal 1 marzo 2022 e scade il 30 giugno 2024 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Nuovi minimi

Livello Fino al

30.06.2023

Fino al

30.06.2024

C4 – Caposquadra IV livello 8,43 8,79
O4 – IV livello 7,67 7,99
C3 – Caposquadra specializzato 7,83 8,16
O3 – Operaio specializzato 7,12 7,42
C2 – Caposquadra qualificato 7,05 7,35
O2 – Operaio qualificato 6,41 6,68
O1 – Operaio comune 5,48 5,71
Impiegati 7° livello (1° super) 1.894,71 1.974,71
Impiegati 6° livello (1° cat) 1.705,23 1.777,23
Impiegati 5° livello (2° cat) 1.421,02 1.481,02
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec) 1.326,31 1.382,31
Impiegati 3° livello (3° cat) 1.231,56 1.283,56
Impiegati 2° livello (4° cat) 1.108,41 1.155,21
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego) 947,36 987,36

Per il CCNL Edilizia Industria è quindi necessario procedere all’aggiornamento dei valori di Paga Base nella gestione Livelli Contrattuali. La retribuzione utilizzata fino al mese di febbraio 2022 dovrà avere come validità il 28.02.2022. Si dovrà procedere quindi all’inserimento dei nuovi minimi con validità fino al 30.06.2023 e 30.06.2024.

Nell’esempio proposto il Contratto Collettivo Provinciale di riferimento è quello di Bergamo. L’operazione va replicata per ogni contratto collettivo provinciale applicato.

Premio di ingresso nel settore

Con decorrenza 1 marzo 2022, al fine di incentivare l’accesso nel settore da parte dei giovani, è istituito un premio di ingresso nel settore.

Tale premio verrà riconosciuto ai giovani di età inferiore ai 29 anni, inquadrati nella categoria degli operai, se sussistono le seguenti condizioni:

  • Primo accesso nel settore
  • Permanenza presso la stessa impresa per un periodo pari a 12 mesi

Il premio di ingresso è pari a euro 100,00 e verrà erogato una tantum alla fine dei 12 mesi.

Periodo di prova

Vengono rimodulati i periodi di prova

Categoria Periodo
Operai 4° livello Non superiore a 30 giorni
Operai specializzati 30 giorni
Operai qualificati 25 giorni
Altri operai 15 giorni
Impiegati 7° livello (1° super) Non superiore a 6 mesi
Impiegati 6° livello (1° cat) Non superiore a 6 mesi
Impiegati 5° livello (2° cat) Non superiore a 6 mesi
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec) Non superiore a 3 mesi
Impiegati 3° livello (3° cat) Non superiore a 3 mesi
Impiegati 2° livello (4° cat) Non superiore a 3 mesi
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego) Non superiore a 3 mesi

Trasferta regionale

La disciplina sulla trasferta trova applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2022 e prevede che, in caso di carenza di regolamentazione regionale, l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la Cassa Edile di provenienza.

 

Rivalutazione TFR: coefficiente di febbraio 2022

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2022 e il 14 marzo 2022 è pari a 108,8.