Assistenza Fiscale: seconda o unica rata di acconto

I sostituti d’imposta che effettuano assistenza fiscale, devono, nella busta paga di novembre, effettuare la trattenuta dalle competenze del lavoratore che si è avvalso dell’assistenza fiscale, della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF.

In GEPAG è necessario verificare il valore inserito nel campo Mese 2° Acconto nella pagina Sostituto d’Imposta della gestione Aziende. Tale valore deve essere pari a 11.

                     Quindi, dopo aver elaborato i cedolini del mese di novembre, l’utente deve accedere alla procedura mensile di Conguaglio 2° o Unico Acconto presente nel modulo Assistenza Fiscale del Menù Elaborazioni Mensili. Con tale procedura (il mese deve essere novembre) vengono inseriti automaticamente i valori del 2° acconto nei cedolini, purchè presenti nella pagina Assistenza Fiscale dei dipendenti.

 

 

Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

 

Entro il 16 dicembre 2003 deve essere versato all’erario, o compensato con il credito d’imposta di cui alla L.662/1996, l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuto sulle rivalutazioni dei TFR.

 

L’art.11 comma 3 del D.Lgs.47/2000 (e successive modifiche) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2001 “sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%”. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo e imputata a riduzione del F.do TFR.

 

Il comma 4 del medesimo art.11 stabilisce che nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data) ma anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno di riferimento. Detto acconto, a scelta del sostituto, può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole – per esempio, perché sono intervenute, nel corso dell’anno, numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto.

L’acconto in via presuntiva deve essere calcolato secondo il seguente schema:

 

TFR maturato al 31/12/2002 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30/11/2003
Indice ISTAT di rivalutazione rilevato al mese di dicembre 2002 X
RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
Rivalutazione effettiva calcolata e trattenuta ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2003 +
TOTALE RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
90% dell’11% X
Imposta sostitutiva da versare in acconto entro il 16/12/2003 =

 

Per poter gestire correttamente l’acconto sull’imposta sostitutiva è necessario avere a disposizione la versione 7.2.01.a di Progetto Impresa Integrato. In GEPAG è presente in Gestioni Annuali la nuova stampa del Calcolo acconto imposta sostitutiva con il metodo previsionale, che consente di verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare di rivalutazione sul fondo TFR a.p. per i dipendenti ancora in essere al 30/11/2003, e per i cessati nel corso dell’anno la rivalutazione effettiva.

L’impostazione dei valori in questa maschera deve risultare come da figura allegata. In particolare, il flag finale “Scrivi in pagina azienda il valore rivalutazione”, consente di memorizzare tale rivalutazione presuntiva nella gestione Rivalutazione TFR presente nel Menù Anagrafiche – Azienda per l’azienda in linea, nel Campo Rivalutazione previsionale.

 

            Nella gestione Rivalutazione TFR, l’utente può vedere e gestire anche la rivalutazione TFR reale relativa al dicembre 2002, nel campo Rivalutazione Calcolata a.p., per verificare quale sistema di calcolo sia per lui più conveniente. Tale campo è stato automaticamente predisposto con la procedura di Apertura Anno inserita in Menù gestioni annuali (apertura anno 2003)  utilizzando il flag Rivalutazione TFR.

            Con tale procedura di Apertura Anno viene inoltre fissato il Credito Inizio Anno per quanto riguarda l’anticipazione imposte sul TFR versate negli anni 1997 e 1998, come importo residuo dell’anno precedente opportunamente rivalutato.

                       

            In funzione della modalità di rivalutazione impostata nel flag a destra della maschera, la procedura provvede a indicare automaticamente l’acconto nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva dovuta (11%).

           

Il versamento sia dell’acconto (entro il 16/12/2003) sia del saldo (entro il 16/2/2004) deve essere eseguito mediante l’utilizzo del mod. F24 con i codici 1712 e 1713 (acconto e saldo).

 

Il comma 4-bis dell’art.11 del D.Lgs.47/2001 stabilisce che ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, sia in acconto sia a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta di cui all’art.3, comma 213, della legge 662/96 (trattenuta dell’anticipazione imposte sul TFR versata negli anni 1997 e 1998 per favorire l’ingresso dell’Italia in Europa). Detta modalità di utilizzo, come precisa l’Agenzia delle Entrate, è senza limite di importo ed è aggiuntiva a quella ordinaria già prevista dalla legge n.662/96 corrispondente al 9,78% dei TFR che vengono liquidati, ovvero alla percentuale maggiore derivante dal rapporto tra credito d’imposta residuo e i TFR.

Il predetto credito d’imposta deve essere utilizzato attraverso il mod.F24 fino a compensazione dell’imposta sostitutiva da versare. L’utilizzo del credito andrà esposto nella sezione erario del mod. F24 con il quale si procede al versamento dell’imposta sostitutiva utilizzando il codice 1250 e indicando la compensazione nella colonna “importi a credito compensati”.

 

Nella procedura di elaborazione del modello F24 relativa a dicembre (indipendentemente se il sistema di retribuzione è nel mese o nel mese successivo)  viene inserito automaticamente sul mese di dicembre il codice tributo 1712 (verificare la sua presenza in tabella Codici Tributo F24 nel menù Anagrafiche) con il valore inserito nel campo acconto della maschera precedente.

            Se è presente un credito residuo dell’anticipazione imposte effettuate a norma dell’art.3 comma 213 della legge 662/96, tale credito viene inserito in F24 come importo a credito compensabile fino a concorrenza dell’ammontare del 1712  con il codice 1250 (anche in questo caso va verificata la presenza del codice in tabella Codici Tributo F24 nel Menù Anagrafiche). Con la procedura di aggiornamento archivi del mese di dicembre viene memorizzato l’utilizzo di detta anticipazione  nella gestione Rivalutazione TFR.

 

           

E’ utile ricordare che:

  1. sostituti d’imposta costituiti nel 2002: possono versare solo il saldo dell’imposta sostitutiva entro il 16 febbraio 2004. Non sono tenuti a versare l’acconto entro il 16 dicembre 2003 (qualora lo volessero versare in via presuntiva vale lo schema precedente);
  2. sostituti d’imposta costituiti nel 2003: per l’anno interessato non devono versare l’imposta sostitutiva (sia in acconto sia a saldo), in quanto è assente la rivalutazione che ne costituisce la base di calcolo.

 

Gratifica Natalizia / Tredicesima Mensilità

 

L’importo della tredicesima e della gratifica natalizia è generalmente fissato dalla contrattazione collettiva e corrisponde ad una mensilità pari al valore in corso al momento del pagamento (dicembre).

Alla contrattazione collettiva è stata riconosciuta la facoltà di determinare quali elementi retributivi incidano o meno sul calcolo anche della mensilità aggiuntiva; pertanto, se il CCNL individua esattamente i compensi computabili nella tredicesima (paga base, e.d.r., contingenza, scatti anzianità, etc.) non ci sono dubbi ai fini del calcolo; qualora, invece, il CCNL rinvia a concetti generici (retribuzione normale, di fatto, globale di fatto) in questo caso si devono includere nel calcolo della tredicesima mensilità tutti gli elementi retributivi corrisposti al lavoratore in via continuativa e predeterminata o predeterminabile con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi corrisposti in modo non continuativo o delle indennità che vanno a compensare un certo disagio collegato al tipo di retribuzione.

Per i dipendenti part-time le  mensilità aggiuntive spettano con la stessa proporzione con la quale viene erogata la retribuzione mensile.

La maturazione della tredicesima e della gratifica natalizia avviene nell’arco dei 12 mesi anteriori all’erogazione, dal 1/1 al 31/12, considerando utili anche quei periodi di sospensione ad esempio per ferie o malattia/infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero in caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d’anno. I periodi nei quali i ratei di tredicesima non maturano sono i seguenti:

  • periodo successivo a quello fissato per la conservazione del posto per malattia/infortunio;
  • assenza facoltativa maternità;
  • assenze per malattia del bambino;
  • sospensione dal lavoro;
  • aspettativa;
  • sciopero;
  • assenze ingiustificate.

Le aziende in questi casi possono effettuare la detrazione per i periodi di assenza di una quota calcolata in dodicesimi oppure pari a 1/2080 della stessa tredicesima o gratifica natalizia, per ogni ora di assenza.

La tredicesima mensilità e gratifica natalizia sono computabili, salvo diversa previsione contrattuale nel calcolo del TFR.

N.B.: per gli operai del settore edile, la gratifica natalizia è assicurata direttamente dalla Cassa Edile alla quale sono iscritti. L’azienda in corso d’anno paga mensilmente una quota sulla retribuzione del dipendente per costruire il fondo che a dicembre viene erogato.

 

In GEPAG dopo l’elaborazione e stampa delle Gratifiche Natalizie non si deve effettuare nessuna procedura di aggiornamento archivi. Tali procedure di aggiornamento sono da attivare per mese di calendario e non per mensilità. Ciò significa che sarà effettuata la procedura di aggiornamento archivi solo dopo aver elaborato e stampato i cedolini del mese di dicembre.

 

 

 

Rivalutazione TFR: coeff. di ottobre 2003

 

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2003 e il 14 novembre 2003 è pari a 121,5.

 

In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese di ottobre dell’anno 2003.