Calendario novembre 2020
Giorni lavorabili | 21 |
Ore lavorabili | 168 |
Festività godute | |
Festività non godute (1 novembre) | 1 |
Festività spostate in domenica (4 novembre) | 1 |
Sabati (settimane) | 4 |
Festività di novembre 2020
Nel calendario di novembre 2020 si ritrovano due festività che, per ragioni di calendario (1 novembre in domenica) e per ragioni legali (4 novembre spostato in domenica) sono festività cadenti in domenica.
Per entrambe le festività l’eventuale l’attivazione degli ammortizzatori sociali è neutra, in quanto non sono integrabili e devono essere sempre e comunque retribuite dal datore di lavoro.
1 Novembre Ognissanti
Per gli impiegati e gli operai mensilizzati e non, la festività del 1 novembre (Ognissanti), deve essere retribuita come festività non goduta, aggiungendo alla normale retribuzione la quota giornaliera o le quote orarie della retribuzione, ma senza che l’importo aggiuntivo della retribuzione vada ad incrementare la retribuzione utile ai fini della maturazione del TFR (trattasi di valori corrisposti a titolo occasionale, in quanto la probabilità che la festività cada in domenica è apri a 1/6)
Per gli operai delle aziende del settore edile, la giornata del 1 novembre deve essere retribuita come tutte le altre festività non ricadenti in domenica, mediante una voce di calcolo assoggettata a contribuzione e accantonamento nella denuncia cassa edile.
Se nelle presenze tale festività in domenica non è evidenziata, l’automatismo per portare la voce di calcolo di Festività Non goduta nel cedolino, potrebbe essere impostato nel calendario aziendale virtuale in Pagina Cedolino.
Come ricordato per gli operai del comparto edile la festività non goduta va ricompresa negli imponibili cassa edile.
4 novembre Giorno Unità Nazionale
Per gli impiegati e gli operai mensilizzati e non, la festività del 4 novembre (Giorno dell’Unità Nazionale), in quanto spostata la domenica, deve essere retribuita come festività non goduta con l’aggiunta alla normale retribuzione di una quota pari alla retribuzione giornaliera. L’importo aggiuntivo della retribuzione va ad incrementare la retribuzione utile ai fini della maturazione del TFR (trattasi di valore corrisposto a titolo non occasionale, in quanto la festività del 4 novembre è sposta di diritto in domenica).
Anche agli operai delle aziende del settore edile, la giornata del 4 novembre deve essere retribuita come festività non goduta, ma non rientra nella denuncia della cassa edile di appartenenza e quindi non deve essere assoggettata ad accantonamento cassa edile.
Nella voce di calcolo da utilizzare per retribuire la festività del 4.11 non devono essere indicati il Tipo ore cassa edile e la percentuale di assoggettamento Cassa Edile. Inoltre, pur essendo una festività non goduta (e come tale non utile alla maturazione del Trattamento di Fine Rapporto in quanto occasionale) normalmente questa voce viene invece ricompresa nella retribuzione utile per la maturazione TFR, in quanto, questa festività viene spostata in giorno festivo ogni anno anche nel caso di non coincidenza del 4 novembre con la domenica.
Potrebbe essere anche in questo caso utile attivare gli automatismi ricompresi nel Calendario aziendale virtuale, in quanto nel foglio presenze non vi è traccia della festività non goduta.
Esonero dal versamento dei contributi per nuove assunzioni
Con Circolare n. 133 del 24 novembre 2020 l’INPS, finalmente, detta le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 104/2020 (15 agosto 2020) fino al 31 dicembre 2020.
L’articolo 6 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 ha introdotto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, l’esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale.
L’esonero ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione / trasformazione a tempo indeterminato, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’agevolazione è riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dell’orario di lavoro.
La misura è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Non rientra tra le tipologie di rapporti incentivati l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione / trasformazione a tempo indeterminato.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (8.060,00/12) e, per i rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 21,66 (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Naturalmente la soglia massima di esonero mensile fruibile non potrà superare la contribuzione dovuta. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto di sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile. In particolare non sono oggetto di sgravio:
- Premi e contributi dovuti all’INAIL
- Contributo, se dovuto, al Fondo Tesoreria INPS
- Contributo, se dovuto, ai Fondi di solidarietà (compreso FIS);
- Contributo destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione nella misura dello 0,30%.
Per le ipotesi di trasformazione dei rapporti a termine trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2 comma 30 della legge 28 giugno 2012 n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale del 1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate.
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dall’articolo 1 comma 1175 della legge n. 296/2006:
- assenza di violazioni delle norme fondamentale a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.
Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015:
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Con riferimento ai contratti somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.
Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive. Nell’attuale situazione, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una casuale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili. Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica COVID-19, può comunque procedere a nuove assunzioni e accedere alle agevolazioni in parola.
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi del modulo di istanza on line “DL104-ES” predisposto dall’Istituto sul sito www.inps.it, nella sezione denominata “portale delle Agevolazioni”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:
- il lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato da un precedente rapporto a termine;
- codice della comunicazione obbligataria di assunzione / trasformazione;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive;
- misura dell’aliquota contributiva datoriale.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, effettua i controlli sull’esistenza del rapporto e sulla disponibilità delle risorse, e calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale e autorizza la fruizione dell’esonero.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 6 per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato, esporranno, a partire dal flusso UniEMens di competenza novembre 2020, per i lavoratori per i quali spetta l’esonero, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IREC” avente il significato di “Esonero per assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”;
- <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (stato);
- <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio del mese corrente;
- <InportoArrIncentivo> dove dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo ai mesi pregressi. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa, nel flusso UniEMens dovranno essere compilate le info dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> nel seguente modo:
- <CodiceCausale> dovrà essere indicato il codice causale “L537” avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere valorizzato con “N”;
- <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno mese di riferimento del conguaglio;
- <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato relativo allo specifico mese arretrato.
La somma degli importi nella sezione <InfoAggcauslliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.
Inserire nelle Tabelle, DM10/UniEMens, Codici DM10 il codice di nuova istituzione denominato “IREC”, nonché, il codice di nuova istituzione “L537” per la gestione degli importi arretrati da portare a conguaglio
Inserire nelle Anagrafiche dei dipendenti che sono stati assunti / trasformati a tempo indeterminato dal 15/8/2020 al 31/12/2020, per i quali è stato autorizzato l’incentivo, il codice di recupero UniEMens (IREC) nel campo ‘Incentivo’, la % di applicazione dell’esonero (100% proposto in automatico), le relative date di durata del beneficio, nonché, il limite mensile (671,66) e giornaliero (21,66). In caso di rapporto iniziato nel corso del mese (giorno assunzione diverso da uno) il calcolo avverrà su base giornaliera.
L’incentivo è calcolato sui contributi al netto delle misure compensative dello 0,20% e 0,28% a sconto dei contributi per i lavoratori che destinano il Tfr maturato ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria Inps, oltre che al netto della contribuzione ai Fondi interprofessionali per la formazione continua dello 0,30%
Nella elaborazione della denuncia UniEMens è quindi valorizzato, nella Pagina Dati Retributivi, Bottone “Lav. diversamente abile – Incentivo”, il valore dell’esonero contributivo con il codice “IREC”. Per default viene inserito il Codice ente Stato “H00”. Naturalmente il valore inserito in importo corrente potrà essere al massimo € 671,66 o il minor valore dei contributi c/datore, salvo il calcolo per giorni in caso di assunzione o cessazione del rapporto nel mese di rapporto di lavoro a termine.
La procedura di aggiornamento archivi mensile provvede a memorizzare nei progressivi Contributi Sociali la soglia massima, il contributo corrente (fino alla soglia massima). I valori del residuo mese corrente e il valore del Residuo Progressivo non vengono gestiti perché non sono previsti conguagli nei mesi successivi.
Per poter agevolare il compito dell’utente al fine di monitorare l’utilizzo dell’esonero è disponibile nel menù Personale – Stampe la stampa dedicata denominata “Progressivi Incentivi”.
Recupero arretrati
Nel cedolino di novembre, dicembre 2020 o di gennaio 2021 deve essere eventualmente impostata la voce di calcolo necessaria al recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi.
L’inserimento del valore nella voce di calcolo deve essere effettuato manualmente, esclusivamente nei mesi di novembre, dicembre 2020 o gennaio 2021, anche sfruttando le informazioni presenti nei progressivi contributi sociali del dipendente (contributo c/azienda) e serve esclusivamente per la corretta contabilizzazione del recupero esonero.
Chiaramente, in sede di recupero, non potrà essere superata la soglia massima di € 671,66 mensili.
Il valore recupero deve poi essere inserito manualmente in denuncia UniEMens, naturalmente dopo l’elaborazione della stessa, nel campo Importo arretrato del Bottone “Lav. diversamente abile – Incentivo” della Pagina Dati Retributivi.
Sempre in denuncia UniEMens, nella sezione Info aggiuntive, è necessario intervenire per inserire gli importi arretrati portati a conguaglio distinti per periodo di competenza. Si ricorda che la somma degli importi deve coincidere con l’importo inserito nell’elemento Incentivo come Importo arretrato (v. immagine precedente).
Il valore deve inoltre essere inserito, sempre in forma manuale, nei Progressivi c/s del dipendente, per i mesi ai quali si riferisce.
Il recupero del beneficio contributivo per i mesi pregressi determina anche la restituzione al dipendente della quota accantonata dello 0,50% al Tfr. Se per il dipendente il Tfr viene riversato al F.do di tesoreria Inps, tale recupero potrà essere effettuato utilizzando il codice CF03.
Esonero dal versamento dei contributi per aziende che non richiedono trattamenti di cassa
Con Messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 che segue la Circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’INPS ha diramato le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (v. Circolare n. 8/2020), poi convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, ha previsto una speciale forma di esonero dal versamento dei contributi per aziende che non si avvalgono di ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 l’Istituto aveva già fornito le prime indicazioni per la gestione dell’esonero, nelle more dell’autorizzazione della Commissione Europea a far rientrare tale beneficio nell’ambito del programma di misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia in emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale autorizzazione è intervenuta il 10 novembre 2020, e pertanto l’esonero risulta operativo.
I datori di lavoro che vorranno usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio art. 3 DL 14 agosto 2020 n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020”. In tale istanza i datori di lavoro dovranno autocertificare:
- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l’importo dell’esonero.
La richiesta di attribuzione del codice “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero. Il codice autorizzazione avrà validità da agosto 2020 a dicembre 2020, e sarà comunicato sempre tramite cassetto.
Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giungo 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020, da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Ai fini della determinazione della misura, occorre tener conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti. Inoltre, non è esonerabile la quota dovuta al Fondo Tesoreria e il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua.
L’ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intende avvalere della misura, per un periodo massimo di 4 mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità ove sussista la capienza.
I datori di lavoro che decideranno di accedere all’esonero in parola, per la durata del periodo agevolato, non potranno avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza COVID-19, salvo che le richieste di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva.
Le aziende interessate, ai fini del recupero dell’esonero, dovranno valorizzare nel flusso UniEMens le quote di sgravio spettanti in <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> col nuovo codice causale “L903” avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104” e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.
Ai fini della verifica delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno si deve far riferimento alle specifiche gestioni, anche utilizzando i report di stampa di periodo. Allo scopo può essere utile la stampa CIG per periodo che evidenzia, per ogni mese e ogni settimana, i soggetti fruitori della Cassa con le ore utilizzate.
Per tutte le ore di assenza per i mesi di maggio e giugno, dovrà poi essere calcolata la retribuzione oraria globale, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive (per gli operai del settore dell’edilizia la retribuzione oraria dovrà essere maggiorata della quota di gratifica natalizia e di permessi retribuiti, ovvero 8,50% + 4,95% = 13,45%).
La retribuzione globale persa dovrà quindi essere moltiplicata per l’aliquota contributiva complessiva c/datore, al netto della quota dovuta ai Fondi di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (compreso FIS) e destinata al finanziamento dei Fondi Interprofessionali dello 0,30%, ottenendo il valore dell’esonero totale che dovrà essere messo a conguaglio in denuncia UniEMens.
Allo scopo dovrà essere creato il Codice DM10 “L903 – Conguagli Sgravio art. 3 DL 104/2020” da utilizzare quale importo a credito da inserire nell’elemento UniEMens “Aziendale – Crediti”
L’esonero dovrà essere inserito manualmente in denuncia UniEMens nella gestione aziendale.
Decreti Ristori
Il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, c.d. decreto Ristori, e il decreto legge 9 novembre 2020 n. 149, c.d. decreto Ristori BIS, intervengono su tematiche incidenti sul mondo del lavoro, tra le quali cassa integrazione, nuovi esuberi contributivi, tutele ai genitori con figli, divieto di licenziamento per g.m.o.
Cassa Integrazione
Il DL n. 137/2020 prevede la possibilità di estendere per ulteriori 6 settimane i periodi di cassa integrazione. All’articolo 12 è infatti previsto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane.
Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle nuove sei settimane.
Le sei settimane di nuovo trattamento sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui al DL n. 104/2020 (9 + 9 settimane), nonchè ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I datori di lavoro, come già previsto dal DL n. 104/2020, sono tenuti al versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.
Nuovi esoneri contributivi
Il DL n. 137/2020 interviene in materia di esoneri contributivi. In particolare l’articolo 12, commi da 14 a 17 va ad aggiungere a quanto già previsto dall’articolo 3 del DL n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020 (in questa stessa Circolare) un periodo addizionale di esonero contributivo per chi non si avvale delle nuove 6 settimane di Cassa Integrazione, stabilendo la possibilità di rinunciare al precedente esonero non goduto per accedere alle nuove 6 settimane di CIG di cui sopra.
L’esonero di cui all’articolo 3 del DL n. 104/2020 prevedeva l’utilizzo in massimo 4 mesi entro il 31.12.2020. Il nuovo esonero prevede, in successione, un ulteriore periodo fruibile entro il 31.01.202, calcolato prendendo a riferimento le ore di Cassa effettivamente utilizzate nel mese di giugno 2020, valorizzandole come se fossero state lavorate. Su questo importo, l’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL.
Anche per questo esonero sarà necessario attendere l’autorizzazione da parte della Commissione dell’Unione europea e, ancor più, le modalità operative di applicazione che saranno diramate da una prossima circolare INPS.
Tutele ai genitori con figli
L’articolo 22 del DL 137/2020 modifica l’articolo 21 bis del DL n. 104/2020 in ordine alle misure previste in caso di figlio infraquattordicenne sottoposto a quarantena disposta dalle autorità sanitarie, per il periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2020.
Viene infatti estesa l’età del figlio per il quale la tutela del congedo è applicabile, portandola a 16 anni (fino a 16 anni ovvero 15 anni e 364 giorni). Inoltre la tutela viene estesa all’ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza, che si aggiunge quindi a quella della quarantena.
Il DL n. 149/2020, alla luce del DPCM del 3 novembre 2020, che ha previsto che a decorrere dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, la sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, oltre a quella delle classi superiori sospesa a livello nazionale, per le Regioni definite Rosse, ha ulteriormente esteso la tutela, proprio in ragione delle limitazioni di cui sopra. In questo caso non è prevista alcuna limitazione di età, ma solo la condizione della didattica a distanza imposta in Zona Rossa per le scuole medie.
Smart working
Un’ulteriore misura applicabile, prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo 21 bis del DL n. 104/2020, è la possibilità prevista per il genitore di svolgere l’attività lavorativa in regime di smart working. Con il Decreto Ristori questa possibilità è stata ampliata e sottoposta alle seguenti condizioni:
- il figlio deve avere meno di 16 anni ed essere convivente con il genitore richiedente;
- presenza di un provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento della Prevenzione della ASL competente a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico, o in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi o in luoghi frequentati per seguire lezioni di musica o di lingue;
- in alternativa alla quarantena deve essere stata disposta la didattica a distanza del figlio convivente;
- l’altro genitore non stia fruendo contemporaneamente dello smart working per il medesimo figlio e negli stessi giorni.
Congedo indennizzato 50%
Il congedo indennizzato a carico INPS del 50% è applicabile dal 29 ottobre 2020 anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 14 anni convivente. La didattica a distanza viene quindi ad aggiungersi alle ipotesi già contemplate della quarantena. Condizione per poter fruire del congedo è l’impossibilità di svolgere lavoro in modalità smart working. Questa condizione prescinde dalle mansioni svolte, che potrebbero risultare incompatibili con la modalità del lavoro a distanza, e ricomprende anche le altre ipotesi in cui il lavoro a distanza non può essere effettuato per altre motivazioni (disponibilità di rete, PC, ecc.).
Le altre condizioni già contemplate dal DL n. 104/2020 rimangono inalterate, e quindi, vale il regime di alternatività fra i genitori e il calcolo dell’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera, con esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive (ved. Circolare n. 10/2020).
Congedo non retribuito per figli maggiori di 14 e inferiori ai 16 anni
Questa tipologia di congedo si aggiunge a quella precedente, nelle ipotesi di provvedimento di quarantena o di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Questo congedo non è retribuito e indennizzato dall’INPS, né coperto da contribuzione figurativa. Trattasi di astensione dal lavoro durante la quale il dipendente non matura alcunché, ma ha solo diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La domanda deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro.
Volendo effettuare una ricognizione grafica della situazione la possiamo schematizzare nel seguente modo:
Condizione | Età | Soluzione |
Quarantena plesso scolastico
Quarantena attività sportive Quarantena lezioni lingua/musica Sospensione didattica in presenza |
Inferiore a 16 anni | Smart working |
Quarantena plesso scolastico
Sospensione didattica in presenza |
Inferiore a 14 anni | Congedo INPS 50%
(se smart working non gestibile) |
Quarantena plesso scolastico
Sospensione didattica in presenza |
Dai 14 ai 16 anni | Congedo non retribuito
(se smart working non gestibile) |
Sospensione didattica in presenza per le scuole medie zona Rossa | Non prevista | Congedo INPS 50%
(se smart working non gestibile) |
Divieto licenziamenti
Il DL n. 137/2020 ha previsto la possibilità di fruizione di un ulteriore periodo di cassa integrazione di 6 settimane, in aggiunta a quello già previste dal DL n. 104/2020 (9 + 9 settimane) per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, protraendo per conseguenza fino a quest’ultima data il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi. (v. Circolare n. 8/2020).
La disposizione in commento, entrata in vigore il 29 ottobre 2020, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge, abroga tacitamente le disposizioni analoghe contenute nel DL n. 104/2020.
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo, salvo le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge o di contratto collettivo o di clausola del contratto d’appalto. Fino a tale data sono altresì preclusi i recessi dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Come già per i divieti precedenti, i licenziamenti vietati assorbono anche le ipotesi di impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, mentre sono da ritenersi ammissibili i licenziamenti disciplinari, per mancato superamento del periodo di prova, dei dirigenti (purché non nell’ambito di un licenziamento collettivo) e quelli per superamento del periodo di comporto.
L’articolo 12 del DL n. 137/2020, riprendendo quanto già previsto dal DL n. 104/2020 (v. Circolare n. 8/2020) esclude dal divieto le ipotesi di:
- licenziamenti giustificati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non sia configurabile nessuna cessione di ramo o di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con previsione di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo, con possibilità di accesso alla NASPI;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne è stata disposta la cessazione.
Diversamente da quanto disposto dal DL n. 104/2020, il DL n. 137/2020 non subordina la fine del divieto di licenziamento all’esaurimento della cassa integrazione, per cui, anche la completa fruizione delle nuove 6 settimane di cassa non consente all’azienda di procedere comunque al licenziamento fino al 31.01.2021.
Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità
L’importo della tredicesima e della gratifica natalizia è generalmente fissato dalla contrattazione collettiva e corrisponde ad una mensilità pari al valore in corso al momento del pagamento (dicembre).
Alla contrattazione collettiva è stata riconosciuta la facoltà di determinare quali elementi retributivi incidano o meno sul calcolo anche della mensilità aggiuntiva; pertanto, se il CCNL individua esattamente i compensi computabili nella tredicesima (paga base, e.d.r., contingenza, scatti anzianità, etc.) non ci sono dubbi ai fini del calcolo; qualora, invece, il CCNL rinvia a concetti generici (retribuzione normale, di fatto, globale di fatto) in questo caso si devono includere nel calcolo della tredicesima mensilità tutti gli elementi retributivi corrisposti al lavoratore in via continuativa e predeterminata o predeterminabile, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi corrisposti in modo non continuativo o delle indennità che vanno a compensare un certo disagio collegato al tipo di retribuzione.
Per il settore edile l’Elemento Premio Provinciale è neutro rispetto alle mensilità aggiuntive per espressa previsione contrattuale. E’ quindi necessario verificare che non sia attivo il flag dalla voce retributiva Premio prov. nella Pagina Generale della voce di calcolo.
Per i dipendenti part-time le mensilità aggiuntive spettano con la stessa proporzione con la quale viene erogata la retribuzione mensile.
La maturazione della tredicesima e della gratifica natalizia avviene nell’arco dei 12 mesi anteriori all’erogazione, dal 1/1 al 31/12, considerando utili anche quei periodi di sospensione ad esempio per ferie o malattia/infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero in caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d’anno. I periodi nei quali i ratei di tredicesima non maturano sono i seguenti:
- periodo successivo a quello fissato per la conservazione del posto per malattia/infortunio;
- congedo parentale;
- assenze per malattia del bambino;
- permessi allattamento nel primo anno di vita del bambino;
- congedo straordinario D.Lgs. 151/2001 e permessi L. 104/1992;
- sospensione dal lavoro;
- aspettativa;
- sciopero;
- assenze ingiustificate;
- altri;
Le aziende in questi casi possono effettuare la detrazione per i periodi di assenza di una quota calcolata in dodicesimi oppure pari a 1/2080 della stessa tredicesima o gratifica natalizia, per ogni ora di assenza.
La tredicesima mensilità e gratifica natalizia sono computabili, salvo diversa previsione contrattuale, nel calcolo del TFR.
N.B.: per gli operai del settore edile, la gratifica natalizia è assicurata direttamente dalla Cassa Edile alla quale sono iscritti. L’azienda in corso d’anno paga mensilmente una quota sulla retribuzione del dipendente per costruire il fondo che a dicembre viene erogato.
Dopo l’aggiornamento del mese di novembre, è possibile elaborare e stampare le Gratifiche Natalizie, per quali viceversa non si deve effettuare nessuna procedura di aggiornamento archivi. Tali procedure di aggiornamento sono da attivare per mese di calendario e non per mensilità. Ciò significa che sarà effettuata la procedura di aggiornamento archivi solo dopo aver elaborato e stampato i cedolini del mese di dicembre.
Mensilmente, in fase di aggiornamento archivi, nella gestione dipendenti Ferie – Permessi –Ratei viene memorizzato il rateo maturato di 13esima mensilità, in funzione del coefficiente inserito. Tale valore è di norma uguale a 1 per i dipendenti full-time (maturazione di 1/12 per ogni mese di lavoro). Per i dipendenti part-time tale coefficiente deve essere riproporzionato.
In sede di erogazione della tredicesima, ma più in generale di qualsiasi mensilità aggiuntiva, deve essere utilizzata una voce di calcolo che è associata all’informazione Ferie/Permessi/Ratei = Tredicesima. Questa voce, che non deve presentare alcuna riproporzione part-time, estrapola automaticamente il residuo Tredicesima dalla gestione Ferie – Permessi – Ratei e valorizza quindi il dato quantità, mentre il valore Base sarà costituito dalla retribuzione / 12.
E’ possibile procedere con l’elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive che consente la predisposizione automatica del cedolino della 13esima mensilità.
A tale scopo è necessario inserire le voci di calcolo, normalmente utilizzate per la gestione delle mensilità aggiuntive, nella tabella Parametri aziendali in pagina Altre mensilità.
La procedura di elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive è identica a quella delle mensilità ordinarie.
Inserendo come mensilità di elaborazione ‘Tredicesima’ verrà proposto in automatico il mese di calendario associato e l’elenco di tutti i dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di calendario proposto.
Imposta sostitutiva 17%: acconto
La rivalutazione del TFR maturato al 31/12/2019 è soggetta all’imposta sostitutiva del17% che deve essere versata in acconto, nella misura del 90% entro il prossimo 16 dicembre. Il saldo sarà poi versato con il mod. F24 di febbraio 2021. Il versamento, per le aziende con organico medio 2006 superiore alle 50 unità, riguarda anche la parte di Tfr destinata al Fondo di tesoreria Inps.
L’art. 11 comma 3 del D. Lgs.47/2000 (e successive modifiche) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2001 “sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%”. A partire dal 2015 l’imposta è stata innalzata al 17%. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo e imputata a riduzione del F.do TFR.
Il comma 4 del medesimo art. 11 stabilisce che nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data) ma anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno di riferimento. Detto acconto, a scelta del sostituto, può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole – per esempio, perché sono intervenute, nel corso dell’anno, numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto.
L’acconto in via presuntiva deve essere calcolato secondo il seguente schema:
TFR maturato al 31/12/2019 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30/11/2020 | |
Indice ISTAT di rivalutazione rilevato al mese di dicembre 2019 | X |
RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA | = |
Rivalutazione effettiva calcolata e trattenuta ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30/11/2020 | + |
TOTALE RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA | = |
90% dell’17% | X |
Imposta sostitutiva da versare in acconto entro il 16/12/2020 | = |
Nel menù Gestioni Annuali è presente la stampa del Calcolo acconto imposta sostitutiva con il metodo previsionale, che consente di verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare della rivalutazione sul fondo TFR a.p. per i dipendenti ancora in essere al 30/11/2020, e la rivalutazione effettiva per i cessati nel corso dell’anno.
L’impostazione dei valori in questa maschera deve risultare come da figura allegata. In particolare, il flag finale “Aggiorna in azienda il valore rivalutazione TFR”, consente di memorizzare tale rivalutazione presuntiva nella gestione Rivalutazione TFR presente nel Menù Anagrafiche – Azienda per l’azienda in linea, nel campo Rivalutazione previsionale.
Nella gestione Rivalutazione TFR, l’utente può vedere e gestire anche la rivalutazione TFR reale relativa al dicembre 2018, nel campo Rivalutazione Calcolata a.p., per verificare quale sistema di calcolo applicare. Tale campo è stato automaticamente predisposto con la procedura di Apertura Anno inserita nel Menù gestioni annuali (apertura anno 2020) utilizzando il flag Rivalutazione TFR.
Con tale procedura di Apertura Anno viene inoltre fissato il Credito Inizio Anno per quanto riguarda l’anticipazione imposte sul TFR versate negli anni 1997 e 1998, come importo residuo dell’anno precedente opportunamente rivalutato.
In funzione della modalità di rivalutazione impostata nel flag a destra della maschera, la procedura provvede a indicare automaticamente l’acconto nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva dovuta (17%).
Il versamento sia dell’acconto (entro il 16/12/2020) sia del saldo (entro il 16/2/2021) deve essere eseguito mediante l’utilizzo del mod. F24 con i codici 1712 e 1713 (acconto e saldo).
Nella procedura di elaborazione del modello F24 relativa a dicembre (indipendentemente se il sistema di retribuzione è per cassa o per competenza) viene inserito automaticamente il codice tributo 1712 (verificare la sua presenza in tabella Codici Tributo F24 nel menù Anagrafiche) con il valore inserito nel campo acconto della maschera precedente.
E’ utile ricordare che:
- sostituti d’imposta costituiti nel 2019 possono versare solo il saldo dell’imposta sostitutiva entro febbraio 2021. Non sono tenuti a versare l’acconto entro dicembre 2020 (qualora lo volessero versare in via presuntiva vale lo schema precedente);
- sostituti d’imposta costituiti nel 2020: per l’anno interessato non devono versare l’imposta sostitutiva (sia in acconto sia a saldo), in quanto è assente la rivalutazione che ne costituisce la base di calcolo.
L’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 29/E/2001 e n. 34/E/2002) ha precisato che nel caso in cui l’acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) si rende applicabile quanto stabilito con DPR n. 445/1997, vale a dire l’eccedenza può essere scomputata dai versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d’imposta, oppure mediante compensazione in F24. Il credito deve essere segnalato nel mod. 770/semplificato, prospetti ST e SX.
In caso di compensazione attraverso il mod. F24, l’indicazione del credito deve essere effettuata nella colonna “Importi a credito compensati”, della Sezione Erario, utilizzando il codice tributo 6781 relativo a Eccedenze di versamento relative alle ritenute di lavoro dipendente, da collegare alla Tabella Codici F24.
Fondo di tesoreria Inps
Per le aziende con media di lavoratori nel 2006 almeno pari a 50 unità, per le quali, in assenza di destinazione del Tfr a una forma previdenziale complementare, vige l’obbligo di destinare il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti al Fondo di Tesoreria Inps, per quanto riguarda le somme da indicare in F24 a titolo di acconto / saldo dell’imposta sostitutiva, nulla cambia. Ciò in quanto tali datori di lavoro, sono comunque tenuti a versare le ritenute fiscali anche sulla quota erogata per conto del Fondo di Tesoreria, salvo poi, come vedremo, portare a conguaglio nella dichiarazione contributiva successiva l’importo lordo erogato, comprensivo della ritenuta fiscale a titolo di imposta sostitutiva.
Per ciò che concerne l’Istituto previdenziale, per le somme accantonate al Fondo di Tesoreria, il costo della corrispondente rivalutazione è imputata al Fondo medesimo, anche se pagata dal datore di lavoro. Con riferimento all’imposta sostitutiva dell’17%, il cui calcolo e versamento sono effettuati dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, l’Inps ha precisato che l’importo versato dal datore di lavoro, relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, può essere recuperato attraverso la denuncia UniEMens, compensando il credito maturato con i contributi dovuti per i propri dipendenti.
Anche per quanto concerne l’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del Tfr al 31/12/2019 per i lavoratori ancora in essere, il datore di lavoro dovrà, in sede di denuncia UniEMens Individuale, recuperare il valore dell’imposta medesima. Il modello di denuncia UniEMens che può essere utilizzato per il conguaglio dell’acconto è quello di dicembre 2020, mentre per il successivo saldo è quello di febbraio 2021.
Secondo le indicazioni fornite dall’Inps, più semplicemente, si può utilizzare solo il modello UniEMens di febbraio 2021 per recuperare, a saldo, l’intera quota dell’imposta sostitutiva prelevata dalle effettive rivalutazioni, le quali risulteranno calcolate già alla luce della pubblicazione dell’indice Istat del mese di dicembre 2020. Quest’ultima procedura operativa ha il pregio di non dover tener conto di un acconto e di un saldo per ciascun dipendente. Di conseguenza nella dichiarazione individuale di febbraio 2021, deve trovare posto l’imposta sostitutiva di competenza dell’Inps per ciascun lavoratore, nel campo Imposta sostitutiva della Pagina Prestazioni.
La stampa del Calcolo acconto Imposta sostitutiva T.F.R. con il metodo previsionale contiene quindi anche le informazioni relative alla Rivalutazione di competenza del Fondo di tesoreria Inps e la conseguente imposta sostitutiva di pertinenza, ferma restando l’indicazione del totale per il versamento in F24.
Il calcolo del saldo di imposta sostitutiva da richiedere all’Inps, in quanto di competenza del Fondo di Tesoreria, da indicare nella dichiarazione retributiva / contributiva UniEMens individuale di febbraio 2021, sarà operato leggendo le informazioni scritte in Pagina Progressivi TFR dell’anno 2021 relativamente alla Rivalutazione e all’imposta sostitutiva dell’anno precedente. Tali informazioni saranno memorizzate con le procedure di passaggio anno dal 2020 al 2021, quando sarà conosciuto il valore dell’indice Istat di rivalutazione relativo al dicembre 2020.
Rivalutazione TFR: coefficiente di ottobre 2020
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 e il 14 novembre 2020 è pari a 102,0.