L’articolo 2 del decreto ristori quater (Dl 157/2020, pubblicato il 30 novembre sulla Gazzetta Ufficiale) dispone la sospensione dei termini che scadono a dicembre relativi ai versamenti di: ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta; Iva e contributi previdenziali e assistenziali.

Lo slittamento riguarda, quindi, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre vale a dire quelli di competenza del mese di novembre, secondo le regole fiscali.

E’ da ritenersi che possano considerarsi sospese le rate in scadenza a dicembre riferite alle rateazioni contributive in fase amministrativa concesse dall’Inps, mentre non interessa le rateazioni e le sospensioni previste dalle varie norme precedentemente emanate in materia di Covid 19.

I premi Inail sono da considerarsi non interessati al differimento.

Nell’ambito dell’Iva, la sospensione non riguarda solo la liquidazione mensile di novembre, ma anche il versamento dell’acconto in scadenza il 27 dicembre.

Il ristoro si configura come dilazione poiché i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non tutti i soggetti Iva, però, possono fruire della sospensione. Vediamo, quindi, di tracciare il quadro degli ammessi.

Sotto il profilo dei soggetti ammessi rientrano

– le neo attività (imprese e i professionisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019);

– le partite Iva con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro (ma solo se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente);

– coloro che esercitano un’attività che è stata sospesa o limitata dai provvedimenti del governo. In particolare, per le attività di ristorazione, i versamenti sono sospesi solo se l’attività (domicilio fiscale, sede legale od operativa) è esercitata in aree “arancioni” o “rosse” mentre, per le attività che operano nei settori economici (codici Ateco) individuati nell’allegato 2 al Dl 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, i versamenti sono sospesi se l’attività è svolta in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse).

Per le partite Iva con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro occorre, quindi, procedere al calcolo dell’eventuale diminuzione del fatturato prima della scadenza del16 dicembre.

Si consiglia di utilizzare il modulo statistiche\analisi del fatturato di UNO.