• Calendario ottobre 2021

  • Esonero contributivo giovani under 36

  • INPS Servizio di verifica certificazioni verdi COVID-19

  • Assistenza Fiscale: seconda rata di Acconto Irpef

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di settembre 2021

Calendario ottobre 2021

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 5

Esonero contributivo giovani under 36

Con Circolare n. 56 del 12 aprile 2021 l’INPS aveva reso pubbliche le proprie istruzioni in ordine all’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021/2022 di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020 n. 178. A seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione europea, l’esonero diventa operativo e l’Istituto, con Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, detta le regole operative.

La legge di stabilità 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020, ha previsto all’articolo 1, comma 10 che “per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021 – 2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età” (ved. Circolare Lavoro n. 1/bis/2021).

L’esonero contributivo è esteso a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il comma 12 dell’articolo 1 delle L. 178/2020 ha disposto inoltre che l’esonero contributivo in commento spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, anche per l’ipotesi di prosecuzione di contratto al termine del periodo formativo e i contratti di lavoro domestico. E’ altresì escluso il personale con qualifica dirigenziale.

L’incentivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2021, valevole per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Non sono oggetto di sgravio le contribuzioni:

  • contributo del TFR al Fondo di Tesoreria per le aziende soggette al versamento;
  • contributo ai fondi di solidarietà;
  • contributo pari allo 0,30% al Fondo interprofessionale per la formazione continua.

La fruizione dell’incentivo è soggetta alle condizioni stabilite dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015:

  1. l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, la propria volontà di essere riassunto;
  2. presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate alla sospensione (non sono da ricomprendersi le sospensioni dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto eventi assimilabili a quelli oggettivamente non evitabili.

L’esonero, in quanto norma speciale, può invece trovare applicazione nelle ipotesi di assunzione / trasformazione a prescindere dalla circostanza che le medesime costituiscano attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. A titolo esemplificativo, l’esonero può essere fruito dal datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi 12 mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

La stessa cosa può dirsi per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, di lavoratori disabili o per le assunzioni effettuate a seguito dell’obbligo di subentro in un appalto di servizi.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto o di altro datore di lavoro nella misura residua non fruita, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato all’età anagrafica del lavoratore che può avere al massimo 35 anni e 364 giorni. Inoltre il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I periodi di apprendistato svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.

Non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.

Trattandosi di un beneficio subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, in quanto rientrante nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVId-19, le istruzioni e indicazioni d’fornite dall’INPS per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero under 36, si riferiscono solo alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni operative saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2021, devono esporre, a partire dal flusso UniEMens di competenza di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> secondo le consuete modalità, evidenziando la contribuzione piena.

Il benefico spettante deve essere valorizzato in <DenunciaIndividuale>, <DatiRteributivi> nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando:

  • nell’elemento <CodiceCausale> il valore “GI36” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10 legge n. 178/2020”
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri)
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato relativo alla specifica competenza.

Le valorizzazioni dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

L’esonero per le sedi o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna, ferme restando le istruzioni di cui ai punti precedenti, dovranno essere associati al <Codice Causale> “GI48” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11 legge n. 178/2020”

La procedura di recupero e gestione dell’esonero under 36 necessita della versione 32.10 di UNO.

Dopo aver installato la nuova versione 32.10 accedere alla procedura di Import in Menù Utility e attivare l’import Codici DM10 e Elementi DM10 avendo cura di selezionare il flag “Sovrascrivi informazioni a parità di codici”.

In Anagrafica – Tabelle – DM10/UniEMens Codici DM10 verificare la presenza dei due nuovi codici per il conguaglio dell’esonero contributivo under 36.

Il Messaggio INPS n. 3389 del 7/10/2021 precisa che il recupero dell’esonero under 36 dei mesi pregressi può avvenire esclusivamente nei mesi da settembre a novembre 2021. Essendo ormai spirato il termine di presentazione della denuncia UniEMens di settembre 2021, la scelta del mese di recupero va effettuata inserendo in Anagrafica – Tabelle – Minimali Massimali INPS (anno 2021) il mese ottobre o novembre 2021. Nel primo caso saranno recuperati nella denuncia di ottobre i periodi pregressi (gennaio – settembre 2021) e nel secondo caso nella denuncia di novembre i periodi pregressi gennaio – ottobre. Devono inoltre essere inseriti i codici conguaglio GI36 e GI48.

L’anagrafica personale dei soggetti per i quali spetta l’esonero, deve contenere in Pagina Contributi, il codice incentivo GI36 o GI48, con la percentuale di esonero impostata al 100%, oltre che la data inizio e fine del medesimo e i limiti mensile e giornaliero. La data di inizio deve coincidere con la data di assunzione ovvero di trasformazione e tempo indeterminato.         

Per ottenere i valori da recuperare a titolo di esonero contributivo per il periodo da gennaio 2021 al mese precedente a quello indicato nella tabella Minimali / Massimali INPS 2021 di cui sopra (ottobre 2021), che come abbiamo visto prevede il conguaglio nella denuncia UniEMens di ottobre o novembre, è necessario procedere all’elaborazione della stampa denominata “Stampa recupero esonero contributivo Under 36 L. 178/2020”, inserita nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.

La stampa preleva solo i dipendenti con codice Incentivo pari a ‘GI36’ o ‘GI48’ contenuto in pagina Contributi dell’Anagrafica personale.

Nella stampa sono evidenziati i valori relativi al contributo previdenziale netto c/azienda che, mese per mese, è stato pagato, ottenuto non solo dall’imponibile c/s moltiplicato per l’aliquota aziendale, ma anche sottraendo gli importi che figurano nei recuperi contributivi, siano essi recuperi F.do Garanzia TFR, che Recuperi contributivi di cui al Dl 203/2005.

Un’ulteriore quota dello 0,30% viene sottratta in presenza del dato Quota Fondo Formazione Professionale, inserito nella pagina Inps dell’Anagrafica azienda.

La stampa prevede anche la possibilità, attivando il flag “Aggiorna esonero contributivo in progressivi c/s” e confermando all’uscita del report tale impostazione, di memorizzare nei Progressivi c/s dei dipendenti, nella sezione ‘Incentivo’, la Soglia mensile e l’Importo corrente, così calcolati e indicati nella stampa.

Il valore inserito nei Progressivi c/s dalla procedura di stampa può essere anche modificato dall’utente successivamente alla sua elaborazione. Tale valore sarà quindi recuperato dalla procedura di elaborazione UniEMens, leggendo tutti i mesi precedenti a quello individuato nella tabella Minimali – Massimali Inps 2021 come mese di recupero dell’esonero contributivo, e inserito nella denuncia Individuale del flusso UniEMens, nella sezione Info aggiuntive, con causale GI36 o GI48 come impostata in Anagrafica Personale Pagina Contributi.

Il recupero arretrati esonero under 36 viene inserito mese per mese dopo il calcolo e il recupero esonero del mese corrente, che a regime dal mese successivo a quello di recupero arretrati, sarà l’unica indicazione all’interno dell’elemanto InfoAggiuntive.

Per il Personale non più in forza nel mese di recupero arretrati (dimessi / licenziati) la procedura di elaborazione Uniemens inserirà in automatico i predetti lavoratori solo al fine di recuperare l’esonero spettante, lasciando le altre informazioni retributive e contributive completamente vuote.

INPS Servizio di verifica certificazioni verdi COVID-19

Con Messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021, l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’utilizzo del nuovo servizio automatizzato di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (greenpass) denominato Greenpass50+.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, pubblicato nella G.U. n. 246 del 14 ottobre 2021, sono stati definiti i dettagli tecnici e le modalità operative di utilizzo delle soluzioni informatiche per la verifica automatizzata delle Certificazioni verdi COVID-19, da realizzare tramite modalità di integrazione con la piattaforma Nazionale DGC di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 17 giugno 2021.

A tale scopo, l’articolo 13, comma 10, del D.P.C.M. 17 giugno 2021 stabilisce che “il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità …. che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della PN-DGC”.

In particolare, per tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti è stato previsto un nuovo servizio sul portale INPS denominato “Greenpass50+”, che interroga la PN-DGC come intermediario e consente la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19 con riferimento all’elenco dei codici fiscali dei propri dipendenti. Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi , ecc. o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.

Nel caso in cui, all’esito di tali verifiche, l’interessato non risulti in possesso di una Certificazione verde COVID-19 in corso di validità e quindi il sistema di rilevazione delle presenze non consenta l’accesso, lo stesso ha comunque diritto di richiedere che la verifica della propria Certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile VerificaC19.

Il servizio messo a disposizione dall’Istituto previdenziale prevede 3 distinte fasi:

  • Fase di accreditamento

I datori di lavoro, anche mediante gli intermediari delegati, accreditano l’azienda e specificano i codici fiscali dei soggetti “Verificatori”, che dovranno procedere alla verifica del possesso del green pass dei propri dipendenti, selezionandoli dall’elenco messo a disposizione all’interno dell’applicazione.

  • Fase elaborativa

Ogni giorno l’INPS:

  1. Eliminerà tutti i dati recuperati dalla Piattaforma Nazionale DGC il giorno precedente
  2. Analizzerà tutte le aziende che risultano essere accreditate al momento dell’elaborazione e controllerà, in fase iniziale, il dimensionamento delle stesse, con riferimento al numero dei dipendenti e, per le aziende il cui numero dei dipendenti sia superiore a 50, ne individuerà i dipendenti, con riferimento alle denunce individuale trasmesse tramite i flussi Uniemens
  3. Interrogherà per i dipendenti la Piattaforma Nazionale DGC al fine di recuperare l’informazione sul possesso del green pass
  4. I dati recuperati saranno memorizzati nei sistemi dell’Istituto per 24 ore, trascorse le quali saranno cancellati
  5. Durante tale fase, che di norma sarà eseguita dalle ore 20:00 alle ore 23:59 di ogni giorno, il sistema di verifica potrebbe non essere attivo
  • Fase di verifica

I “Verificatori”, accreditati secondo le disposizioni di Fase 1, accedono al servizio di verifica, e dopo aver selezionato le aziende per le quali sono stati accreditati, visualizzano l’elenco di tutti i dipendenti dell’azienda (senza visualizzare l’esito del green pass), per i quali l’Istituto ha acquisito l’esito della verifica del possesso del green pass presso la PN-DGC

I “Verificatori” selezionano solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ovvero escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile e, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green pass.

I “Verifcatori” possono identificarsi e autenticarsi al servizio di verifica utilizzando le credenziali SPID/CIE/CNS con Profilo cittadino

All’interno della procedura è presente una guida all’utilizzo dell’applicazione (allegata alla presente circolare).

Il servizio “Greenpass50+” è accessibile sul sito dell’INPS mediante la funzione di ricerca

Assistenza Fiscale: seconda rata di Acconto Irpef

Con la retribuzione di ottobre, per le aziende che operano le trattenute e i versamenti Irpef secondo il criterio di cassa, è necessario provvedere alla trattenuta della seconda rata di acconto per assistenza fiscale eventualmente dovuta dai lavoratori.

Le aziende che operano, viceversa, per competenza, rimanderanno tale operazione alla retribuzione di novembre.

Con la procedura di conguaglio assistenza fiscale del mese di ottobre/novembre 2021 (a seconda che si applichi il principio di cassa o di competenza) viene automaticamente inserita nel cedolino la voce di calcolo, prelevata dalla Gestione Voci Conguaglio Assistenza Fiscale, relativa al 2° acconto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero per aspettative con assenza di retribuzione, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare tempestivamente ai sostituiti gli importi risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale che devono essere direttamente versati dagli interessati.

Nell’ipotesi di assenza o di incapienza di retribuzione relativamente al mese di ottobre/novembre per il versamento dell’acconto, la trattenuta residua può essere legittimamente operata a novembre/dicembre con l’applicazione dell’interesse dello 0,40%. Ricordo che in questo caso il sostituto d’imposta, entro il 31 dicembre 2021, è tenuto a comunicare all’assistito l’ammontare delle somme a debito residue non trattenute, e che l’assistito dovrà versare a gennaio 2022 con le modalità di versamento previste per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche con l’interesse dello 0,40%.

 

Rivalutazione TFR: coefficiente di settembre 2021

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e il 14 ottobre 2021 è pari a 104,5.