• Calendario ottobre 2022

  • Fringe Benefit 2022

  • Aumento esonero contributivo c/dipendente da luglio 2022

  • Una tantum 150 euro

  • Una tantum 200 euro

  • Congedi paternità / parentali

  • Congedo paternità

  • Congedo parentale

  • Lavoratrici madri: esonero contributivo rientro al lavoro

  • Assistenza Fiscale: seconda rata di Acconto Irpef

  • Casse Edili contribuzione APE

  • Cassa Edile Bergamo

  • Cassa Edile Milano

  • CAPE Brescia

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di settembre 2022

Calendario ottobre 2022

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 5

Fringe Benefit 2022

Come anticipato nella circolare lavoro Settembre 2022 il limite complessivo dei Fringe benefit per il periodo d’imposta 2022 ammonta a € 600.

Dalla Release 33.14 di UNO, nel menù Anagrafiche Tabelle Fiscali IRPEF è stato inserito il nuovo campo Limite Fringe benefit da impostare pari a € 600,00.

Ricordiamo che il plafond fringe benefit si alimenta utilizzando all’interno dei cedolini una voce di calcolo (descrittiva) che in Pagina Contributi è agganciata al Tipo Retribuzione “Fringe Benefit”.

Aumento esonero contributivo c/dipendente da luglio 2022

Con proprio Messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, l’INPS ha dettato le istruzioni operative per l’applicazione dell’aumento dell’esonero contributivo dalla misura dello 0,8%, già prevista dall’articolo 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 de gennaio 2022, a quella del 2% a partire da luglio 2022 come previsto dall’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115.

L’articolo 1 comma 121 della legge di bilancio 2022 ha previsto, a partire dal gennaio 2022, l’esonero nella misura dello 0,8% della quota contributiva a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro (v. Circolari Lavoro n. 1/bis/2022 e 3/2022).

L’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022 (cosiddetto decreto Aiuti-bis) stabilisce che per i periodi di paga dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Pertanto la riduzione contributiva a carico dei lavoratori è innalzata a 2 punti percentuali.

Per la fruizione dell’esonero in misura del 2 per cento i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso UniEMens di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti codici di nuova istituzione:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per esporre l’esonero spettante relativo al rateo della tredicesima mensilità corrisposto:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L095”, avente il significato di “Esonero quota di contributi IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 – Rateo tredicesima mensilità”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità, l’importo esposto nell’elemento può essere al massimo pari a 224 euro;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

L’elemento <AnnoMeseRif> è esposto una sola volta, relativamente al mese di competenza e in base alle mensilità maturate.

Si conferma l’utilizzo del codice già in uso “L025” nella denuncia di dicembre 2022, per l’esposizione dell’esonero relativo alla tredicesima mensilità.

Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre o dicembre 2022 devono procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L096”, avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi IVS a carico dei lavoratori Articolo 1 comma 121, legge 30 dicembre 2021 n. 234”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’integrazione pari al 1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per esporre l’integrazione relativa al rateo della tredicesima mensilità:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L097”, avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi IVS a carico dei lavoratori Articolo 1 legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Rateo tredicesima mensilità”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità, l’importo esposto nell’elemento può essere al massimo pari a 224 euro;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

La sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

E’ preliminarmente necessario creare i nuovi codici causali di esonero contributivo 2% L094 e L095 da utilizzare da ottobre 2022, nonché i codici L096 e L097 da utilizzare per il recupero della quota differenziale dell’1,2% da luglio a settembre 2022. Devono inoltre essere gestite le Voci di calcolo che saranno utilizzate dalla procedura per la gestione mensile dell’esonero 2% e per il recupero delle quote di luglio, agosto e settembre 2022.

Ferma restando la possibilità di inserimento manuale, con la versione 33.14 di UNO è possibile, da menù Utility – Import Tabelle, importare automaticamente i nuovi codici DM10 e le nuove Voci di calcolo che consentono l’applicazione dell’esonero da ottobre 2022 oltre al recupero delle quote pregresse di luglio, agosto e settembre 2022.

I nuovi codici DM10 e l’impostazione dei valori utili al recupero possono essere importati selezionando

  • Codici DM10
  • Elementi Codici UniEMens
  • Tabella assunzione / cessazione

e impostando attivo il flag “Sovrascrivi a parità di codice”

L’import delle voci di calcolo che saranno utilizzate all’interno dei cedolini per il calcolo dell’esonero e il recupero delle quote pregresse, può essere effettuato solo se non risultano già utilizzati i seguenti codici:

  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • INC100
  • INC101

Se i codici indicati sono stati solo in parte utilizzati effettuare l’operazione di import Voci di calcolo senza l’attivazione del flag ‘Sovrascrivi informazioni a parità di codice’, e provvedere all’inserimento manuale delle voci di calcolo mancanti, utilizzando una diversa codifica.

A seguito della procedura di import saranno disponibili le nuove Voci di calcolo da inserire nella Tabella Minimali – Massimali Inps 2022 (menù Anagrafiche – Tabelle) in pagina Esonero 2% DL 115/2022 – Riforma L. 234/2021.

E’ necessario inserire anche il mese nel quale effettuare le operazioni di recupero integrazione esonero contributi 1,2% mesi pregressi (luglio – settembre). E’ possibile indicare come mesi di recupero Ottobre, Novembre o Dicembre.

Nei cedolini, a partire da ottobre 2022, sono inserite le voci di calcolo che consentono l’applicazione mensile dell’esonero 2%, distinguendo l’esonero per le retribuzioni correnti e l’esonero per la tredicesima mensilità (per la quale si conferma l’utilizzo della voce già in uso INC.25) ovvero per i ratei di tredicesima mensilità se liquidati mensilmente o in caso di cessazione del rapporto di lavoro antecedente il mese di dicembre. In particolare sono gestite le seguenti voci di calcolo:

  • 94 ESONERO CONTRIBUTI DL. 115/2022 mensile
  • 95 ESONERO CONTRIBUTI DL. 115/2022 rateo 13esima

Queste voci di calcolo vengono inserite automaticamente nei cedolini da ottobre 2022 fino a dicembre 2022.

Le voci sono di tipo Ore/gg Base e Importi manuali e saranno inserite nei cedolini con l’indicazione:

  • Ore/gg valore fisso 2,0
  • Base Retribuzione imponibile su cui viene calcolata la percentuale dello 2,0 %
  • Importo Esonero contributivo pari alla Base x Ore/gg / 100

Nei cedolini ordinari sarà inserita la voce di calcolo INC.94 ESONERO CONTRIBUTI DL. 115/2022 mensile con retribuzione imponibile e calcolo esonero.

In presenza di voci di calcolo collegate a 13 mensilità, nel cedolino di ottobre e novembre sarà inserita la voce di calcolo INC.95 ESONERO CONTRIBUTI DL. 115/2022 rateo 13esima, ovvero, nel cedolino di dicembre la voce di calcolo INC.25 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 13esima, con la corrispondente retribuzione, e la voce di calcolo INC.94 ESONERO CONTRIBUTI DL. 115/2021 mensile sarà esposta come differenza fra la retribuzione imponibile totale e la retribuzione di tredicesima mensilità.

Le voci di calcolo utilizzate per l’esonero sono associate al prelievo fiscale IRPEF nella misura del 100%. Infatti a fronte di un minor contributo INPS avremo un contestuale aumento dell’imponibile IRPEF venendo a mancare la quota di onere deducibile corrispondente.

Vi è infine l’associazione con il codice DM10 e il conto contabile INPS C/COMPETENZE.

Di seguito i contenuti delle voci descritte:

INC. 94 – ESONERO CONTRIBUTI DL. 115/2022 mensile

INC. 95 – ESONERO CONTRIBUTI DL. 115/2022 rateo 13esima

Per il recupero delle quote di esonero dei mesi pregressi è stata inserita una procedura ad hoc.

E’ stato creato in Menù Anagrafiche / Personale / Stampe il modulo Recupero integrazione esonero 1,2% DL 115/2022.

 La procedura di recupero permette di ottenere una stampa dettagliata per dipendente e per mese con indicazione dell’integrazione esonero mensile e dell’eventuale integrazione esonero rateo tredicesima in presenza di Esonero 13esima/Rateo nei progressivi personale Contributi Sociali nei mesi da luglio a settembre 2022.

         Con l’attivazione del flag “Aggiorna integrazione esonero contributi 1,2% DL. 115/2022 in progressivi c/s” nei progressivi INPS vengono memorizzati gli importi di recupero integrazione esonero 1,2% mese e 13esima/Rateo. Il recupero viene calcolato anche ai dipendenti cessati da luglio a settembre 2022.

Con l’attivazione del flag “Aggiorna automatismi mensili dipendenti”, nella sezione Automatismi mensili del menù Libro Unico del lavoro in Gestione individuale vengono inserite, nel mese di recupero (Ottobre, Novembre o Dicembre), per ciascun dipendente, le voci di integrazione esonero L. 234/2021 Luglio, Agosto, Settembre (mese e/o rateo 13esima) già inserite in Tabella Minimali / Massimali INPS:

  • 96 ESONERO CONTRIBUTI DL. 115/2022 Luglio
  • 97 ESONERO CONTRIBUTI DL. 1115/2022 Luglio 13esima
  • 98 ESONERO CONTRIBUTI DL. 115/2022 Agosto
  • 99 ESONERO CONTRIBUTI DL. 1115/2022 Agosto 13esima
  • INC100 ESONERO CONTRIBUTI DL. 115/2022 Settembre
  • INC101 ESONERO CONTRIBUTI DL. 1115/2022 Settembre 13esima

Gli importi sono prelevati dai campi dedicati nei progressivi Contributi Sociali, da luglio a settembre, precedentemente aggiornati dalla manutenzione. Nella colonna Ore/Giorni viene impostato il valore fisso 1,2 pari alla percentuale di integrazione esonero; mentre la base è pari all’imponibile C/S del mese di riferimento.

In presenza di Esonero rateo 13esima l’imponibile relativo viene calcolato come rapporto tra integrazione esonero 13esima/1,2%. Per differenza con l’imponibile C.S. del mese viene determinato l’imponibile dell’esonero mese.

Le voci di calcolo di recupero hanno la medesima impostazione di quelle ordinarie. Unica differenza per i recuperi mensili aggancio con il codice DM10 L096 (voci INC.96, INC.98 e INC100) mentre per i recuperi rateo 13 mensilità aggancio con il codice DM10 L097 (voci INC.97, INC.99 e INC101).

Con i cedolini di ottobre 2022 saranno pertanto inserite automaticamente le voci di calcolo per il recupero esonero pregresso oltre che la voce di calcolo dell’esonero calcolato per il mese corrente.

Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 30 settembre 2022, il recupero dell’esonero viene effettuato automaticamente se predisposte le voci di recupero negli automatismi mensili dipendente, ma richiede la riapertura del conguaglio fiscale.

In fase di elaborazione UniEMens saranno inserite in Pagina Info Aggiuntive i codici DM10 di recupero esonero contributivo 1,2% di cui al Decreto Legge 115/2022, suddivisi per mese e tipologia (mensile / reteo tredicesima).

Una tantum 150 euro

E’ stato pubblicata la Circolare INPS n. 116 del 17 ottobre 2022e a seguire il Messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022, contenenti le indicazioni operative in ordine all’erogazione dell’indennità Una Tantum di euro 150 di cui all’articolo 18 del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144.

Nella precedente circolare lavoro 09/2022 sono già stati illustrati i contenuti del Decreto Legge 144/2022 che prevede, a favore dei lavoratori dipendenti, l’erogazione di un Bonus Una Tantum automatico di 150 euro, nel mese di novembre.

La Circolare in commento precisa che l’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro (20.000/13), nella competenza del mese di novembre 2022, anche nell’ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro, nel mese di novembre 2022, ovvero con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, anche se erogata a dicembre 2022.

Il comma 2 dell’articolo 18 dispone che “L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dell’INPS”. Pertanto, l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIG, congedi, malattia, infortunio, maternità, ecc.), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro di cui al predetto comma 1, rinvenibile dal flusso UniEMens, elemento <RetribTeorica> di <DatiRetributivi>. Diversamente, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa (es. aspettativa non retribuita).

Il Bonus è riconosciuto dai datori di lavoro in automatico, in misura fissa, previa acquisizione di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del decreto legge n. 144/2022. Si tratta delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro. L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto la dichiarazione deve essere presentata al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento.

Per agevolare gli adempimenti da parte dei datori dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il messaggio INPS n. 3806 del 20.10.2022, è stato pubblicato un fac simile di dichiarazione (Allegato alla presente circolare insieme al documento word da noi prodotto) che costituisce uno strumento di supporto, anche personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Il bonus spetta in misura piena anche se il rapporto di lavoro è a tempo parziale.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso la denuncia UniEMens la predetta indennità di 150 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. Al riguardo, l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Le indicazioni operative per l’erogazione del Bonus e il recupero in denuncia mensile UniEMens del medesimo saranno oggetto della prossima Circolare Lavoro di novembre 2022.

Nelle Release 33.14, in Anagrafica Personale, Pagina IRPEF è stato inserito il nuovo flag denominato “Bonus 150 DL 144/2022” che consente di individuare, in anticipo sui tempi di erogazione, i dipendenti che potenzialmente potranno fruire del Bonus. Il flag potrà essere attivato solo dopo aver ricevuto la dichiarazione del lavoratore attestante il diritto alla percezione, e sulla base di una previsione dell’importo imponibile contributi sociali del mese di novembre 2022.

Una tantum 200 euro

E’ stato pubblicato il Messaggio INPS n. 3805 del 20 ottobre 2022 che di fatto illustra le modalità per poter procedere alla regolarizzazione delle situazioni in cui non si è potuto procedere all’erogazione dell’Una Tantum di 200 euro prevista dall’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022 nella mensilità di luglio scorso.

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l’INPS aveva fornito le istruzioni per l’erogazione delle indennità una tantum di euro 200 euro previste dal decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 222 n. 91 (v. Circolare Lavoro 06/bis/2022)

Nella predetta circolare INPS veniva specificato che l’indennità Una Tantum spettava anche ai lavoratori dipendenti anche nel caso di azzeramento della retribuzione imponibile del mese di luglio per la presenza di eventi tutelati (CIG, FIS, congedi, ecc.)

Il nuovo Messaggio INPS chiarisce che l’indennità 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppur destinatari dell’esonero di 0,8 punti percentuali della quota carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro) in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato dell’indennità a causa dell’abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Al riguardo si pensi alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 381, secondo cui “le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate …. sono ridotte a zero”.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, anche per motivi gestionali determinati, per esempio, da una tardiva dichiarazione resa dal lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 da effettuarsi con le consuete modalità, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

La regolarizzazione verrà definita dalle strutture territoriali dell’INPS a valle dell’erogazione delle indennità una tantum da parte delll’INPS, di cui all’articolo 32 del DL n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto dalla Circolare n. 73/2022. Nell’ipotesi di indebita erogazione, le strutture territoriali dell’Istituto non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativi.

L’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

La rettifica della denuncia UniEMens del mese di luglio può essere effettuata anche utilizzando la funzione di Variazione UniEMens presente nei Servizi per le aziende del portale dell’Istituto.

La variazione dovrà essere del tipo Correzione / Regolarizzazione dati denuncia con indicazione che trattasi di variazione dati della denuncia individuale.

Il tipo variazione sarà (00) Variazione

In Dati Retributivi, Pagina Informazioni Aggiuntive dovrà essere impostato il codice (L031) Conguaglio Indennità una Tantum Art. 31.

Con l’acquisizione del nuovo flusso, e la conseguente emissione di nota a credito, potrà essere utilizzato il credito aggiuntivo.

Per conseguenza l’inserimento dei Bonus 200 euro anche per quei lavoratori per i quali non si è provveduto tempestivamente nel mese di luglio, non potrà essere effettuata utilizzando la voce di calcolo BON200 con aggancio al codice UniEMens L031 (v. Circolare 6/2022/bis), ma dovrà essere utilizzata una voce che non influisce nella denuncia previdenziale UniEMens del mese corrente, quindi senza alcun aggancio ai codici UniEMens.

L’aggancio con il conto contabile “INPS C/COMPETENZE” farà emergere un credito nei confronti dell’Istituto Previdenziale che sarà utilizzato non appena il flusso regolarizzativo sul mese di luglio sarà consolidato.

Congedi paternità / parentali

Con il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, è stata recepita la Direttiva UE 1158 del 20 giugno 2019 che ha imposto agli stati membri l’adozione di normativa tendente a garantire la parità di genere e ad un contemperamento dell’attività lavorativa con la funzione genitoriale.

Congedo paternità

La prima modifica introdotta concerne l’articolo 2 del Decreto Legislativo 151 del 2001. Tale articolo dispone ora che, in favore del padre lavoratore, con decorrenza da due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, un’astensione dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo risulta fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Per poter fruire del congedo il padre lavoratore dovrà comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, almeno con un anticipo di 5 giorni, ove possibile.

Al lavoratore assente in congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione comprensivo del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.

Il padre lavoratore ha inoltre diritto a godere del congedo di paternità alternativo rispetto all’astensione dal lavoro della lavoratrice madre nei casi di:

  • morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di esclusivo affidamento al padre del bambino;
  • anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di maternità ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. 151/2001 (indennità di maternità per le lavoratrici autonome);
  • padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono nonché di affidamento esclusivo al padre del bambino.

Nei confronti del padre lavoratore che abbia fruito dei congedi di paternità obbligatori e non sussiste, al pari della madre lavoratrice, il divieto di licenziamento fino a un anno di vita del bambino. Al padre lavoratore spetta inoltre il diritto alla percezione della Naspi in caso di dimissioni entro l’anno di vita del bambino.

E’ opportuno verificare la % Maggiorazione agganciata alle voci di calcolo utilizzate per l’erogazione del congedo obbligatorio del padre per verificare la presenza di un coefficiente che ricomprende i ratei di mensilità aggiuntive. Nell’esempio proposto l’indennità congedo obbligatorio padre per un lavoratore impiegato con diritto a tredicesima e quattordicesima (8,33 x 2 + 100).

Congedo parentale

Il comma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs. 151/2001 è stato riscritto. In particolare per i congedi parentali di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi.

Qualora sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Pertanto nelle assenze per congedo parentale non dovranno più essere azzerati i coefficienti di maturazione ferie, permessi e mensilità aggiuntive.

La modalità di calcolo dell’indennità economica del congedo parentale è stata rivista rinviando integralmente ai criteri previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 251/2001 dedicato al trattamento economico del congedo di maternità. Ciò significa che l’indennità del 30% deve essere calcolata oltre che sulla retribuzione media giornaliera anche sul rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive, in precedenza escluso dal conteggio. Le basi di calcolo dell’indennità del congedo di maternità, del congedo di paternità alternativo e del congedo parentale sono quindi ora coincidenti.

Nella gestione maternità, per i congedi parentali, deve essere inserita anche la quota del rateo mensile lordo relativa alle mensilità supplementari.

Lavoratrici madri: esonero contributivo rientro al lavoro

Con Circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l’INPS ha dettato le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero, pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).

La norma in commento prevede l’esonero nella misura del 50% sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, (ved. Circolare Lavoro 1/bis/2022), fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, sia a tempo indeterminato che determinato, inclusi i part time, di apprendistato di qualsiasi tipologia, di lavoro domestico e intermittente.

L’articolo 1 comma 137 della legge di Bilancio 2022 prevede che l’esonero si possa applicare al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità, ma anche laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del congedo obbligatorio, la misura agevolativa trova applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro, purché avvenga entro il 31 dicembre 2022. La durata dell’esonero è pari a 12 mesi, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro.

L’esonero contributivo delle lavoratrici madri è cumulabile con gli eventuali altri esoneri previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Inoltre, è cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1 comma 121 della medesima legge di Bilancio 2022, misura incrementata, a partire da luglio 2022, di 1,2 punti percentuali dall’articolo 20 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 155 (ved. in questa Circolare)

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità Contatti del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “OU” che assume il nuovo significativo di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “OU” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

La struttura territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione solo dopo aver verificato l’effettivo rientro della lavoratrice madre in servizio dopo il congedo di maternità. Il codice di autorizzazione dovrà essere attribuito a decorrere dal mese di rientro per la durata di 12 mesi.

I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso UniEMens di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare INPS, ovvero ottobre 2022, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero, valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Il beneficio spettante dovrà essere esposto all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, valorizzando i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “ELAM”, avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021 n. 234”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di rientro in servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità nel formato AAAAMMGG;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> l’annoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato dello specifico mese di competenza.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal gennaio 2022 al mese precedente l’esposizione dell’esonero corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens dei 3 mesi successivi a quelli di pubblicazione della Circolare INPS, ovvero ottobre, novembre o dicembre 2022.

La sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

E’ necessario preliminarmente caricare il codice DM10 “ELAM” seguendo le indicazioni fornite nella figura sottostante.

La restituzione del 50% del contributo c/dipendente mensile avviene utilizzando nel cedolino una specifica voce di calcolo denominata INC.MM. La voce di calcolo è impostata come competenza e con base uguale all’imponibile c/s con maggiorazione pari al 50% dell’aliquota contributiva ordinaria (nell’esempio sotto riportato, a fronte di un’aliquota contributiva c/dip. pari 9,49% è stato inserita la maggiorazione pari al 4,745% = 9,49%/2).

INC. MM – ESONERO CONTRIBUTI Lavoratrici Madri L.234/2021

Nel cedolino sarà sufficiente inserire la predetta voce di calcolo impostando il valore ore/gg = 1. Si otterrà in automatico il calcolo della percentuale prescelta calcolata direttamente sull’imponibile c/s.

Il recupero delle quote di esonero pregresse, a partire dal mese di rientro al lavoro fino al mese di settembre 2022, viene realizzato mediante l’utilizzo di voci di calcolo, una per ciascun mese, che sono strutturate con codice INC.Mn, dove n indica il mese di recupero da gennaio (1) a settembre (9). Di seguito viene mostrata la voce di recupero INC.M6 che si riferisce al recupero di giugno.

La voce di calcolo è di tipo competenza a funzionamento manuale. Nella colonna importo è necessario indicare l’importo del contributo mensile arretrato da restituire alla dipendente.

INC. Mn – ESONERO CONTRIBUTI Lavoratrici Madri mese 2022

Ipotizzando il rientro al lavoro nel mese di giugno 2022, nel mese di ottobre 2022, oltre alla voce di calcolo INC.MM per il recupero dell’esonero lavoratrici madri del mese corrente, dovranno essere inserite le voci di calcolo per il recupero esonero dei mesi di giugno – INC.M6, luglio – INC.M7, agosto – INC.M8 e settembre INC_M9. Nell’esempio sotto riportato la data fine astensione è il 13/06/2022.

 Nel cedolino della lavoratrice ottobre 2022 saranno inserite le voci di calcolo da INC.M6 a INC.M9 partendo dai valori di imponibile contributivi dei mesi pregressi, ricavabili anche dai Progressivi c/s. Per il mese di giugno 2022 dovrà essere inserita la voce INC.M6 indicando nell’elemento Base l’imponibile c/s del mese di giugno e nella colonna Importo il valore ricavato dall’applicazione della percentuale di esonero lavoratrici madri all’imponibile (nel nostro esempio pari a 4,745%).

                Saranno quindi inserite le voci di calcolo differenziate di recupero esonero in sequenza come elaborate nella tabella seguente. 

Mese Imponibile % Esonero Importo esonero
06 – giugno 1.456,00 4,745 69,09
07 – luglio 2.395,00 4,745 113,86
08- agosto 2.821,00 4,745 133,86
09 – settembre 2.821,00 4,745 133,86

 L’elaborazione del modello UniEMens presuppone un ulteriore intervento manuale nella Pagina Info aggiuntive. Dovranno infatti essere inserite manualmente, in relazione ai codici ELAM le info di:

  • per il mese corrente (ottobre nell’esempio) la data di rientro al lavoro nel formato AAAAMMGG, ovvero il 14/06/2022
  • per i mesi arretrati la data di rientro al lavoro nel formato AAAAMMGG, ovvero il 14/06/2022 e il mese di riferimento

 

Assistenza Fiscale: seconda rata di Acconto Irpef

Con la retribuzione di ottobre, per le aziende che operano le trattenute e i versamenti Irpef secondo il criterio di cassa, è necessario provvedere alla trattenuta della seconda rata di acconto per assistenza fiscale eventualmente dovuta dai lavoratori.

Le aziende che operano, viceversa, per competenza, rimanderanno tale operazione alla retribuzione di novembre.

Con la procedura di conguaglio assistenza fiscale del mese di ottobre/novembre 2022 (a seconda che si applichi il principio di cassa o di competenza) viene automaticamente inserita nel cedolino la voce di calcolo, prelevata dalla Gestione Voci Conguaglio Assistenza Fiscale, relativa al 2° acconto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero per aspettative con assenza di retribuzione, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare tempestivamente ai sostituiti gli importi risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale che devono essere direttamente versati dagli interessati.

Nell’ipotesi di assenza o di incapienza di retribuzione relativamente al mese di ottobre/novembre per il versamento dell’acconto, la trattenuta residua può essere legittimamente operata a novembre/dicembre con l’applicazione dell’interesse dello 0,40%. Ricordo che in questo caso il sostituto d’imposta, entro il 31 dicembre 2022, è tenuto a comunicare all’assistito l’ammontare delle somme a debito residue non trattenute, e che l’assistito dovrà versare a gennaio 2023 con le modalità di versamento previste per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche con l’interesse dello 0,40%.

Casse Edili contribuzione APE

Ai sensi dell’accordo del 3 marzo 2022 (ved. Circolare Lavoro 03/2022), al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione a livello nazionale delle aliquote APE, dal 01.01.2022 entrano in vigore automaticamente le nuove aliquote regionali.

Dal 1 ottobre 2022 il contributo APE deve essere versato su un minimo di 140 ore. Tale contributo minimo sarà elevato a 150 ore dal 01.10.2023 e a 160 ore dal 01.10.2024. Per la Regione Lombardia il contributo minimo da versate al FNAPE diventa di euro 52. In dettaglio le aliquote e gli importi minimi APE in vigore dal 1 ottobre 2022:

Cassa Edile / Edilcassa Nuova aliquota regionale Contributo Minimo 140 h Contributo Minimo 140 h

(arrotondato)

Valle d’Aosta 3,91 54,74 55
Piemonte 3,66 51,24 51
Liguria 3,59 50,26 50
Lombardia 3,70 51,80 52
Trentino Alto Adige 4,00 56,00 56
Friuli Venezia Giulia 4,13 57,82 58
Veneto 3,98 55,72 56
Emilia Romagna 3,43 48,02 48
Toscana 3,60 50,40 50
Marche 3,30 46,20 46
Umbria 3,95 55,30 55
Lazio 3,18 44,52 45
Abruzzo 3,43 48,02 48
Molise 3,04 42,56 43
Campania 2,40 33,60 34
Puglia 2,92 40,88 41
Basilicata 2,76 38,64 39
Calabria 2,17 30,38 30
Sicilia 2,43 34,02 34
Sardegna 2,86 40,04 40

A titolo esemplificativo nelle pagine seguenti vengono mostrate le modifiche ai contributi che dal 1 ottobre 2022 interessano le Casse Edili di:

  • Bergamo
  • Milano con Requisiti A senza sgravio APE
  • Milano con Requisiti B con sgravio APE
  • CAPE Brescia

Per tutte le altre Casse Edili sarà necessario effettuare una verifica sui portali istituzionali.

Cassa Edile Bergamo

La Cassa Edile di Bergamo, con nota Prot. 188/2022/FP/Im ha diffuso il valore del nuovo contributo minimo APE in vigore dal 1 ottobre 2022, prevedendo anche la riduzione dell’aliquota medesima dal 4,80% al 3,70%.

La percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale diminuisce quindi di 1,10% (4,80% – 3,70%) e diventa pari allo 8,12%.

Cassa Edile Milano

La Cassa Edile di Milano, oltre al nuovo limite minimo sul quale effettuare il calcolo contributo APE di 140 ore, ha rimodulato a sua volta la relativa contribuzione, portandola dal 3,61% al 3,70% per le aziende con Requisiti A senza sgravio APE e al 3,50% per le Imprese con Requisiti B con sgravio APE. Nell’esempio sotto riportato aziende con Requisiti A senza sgravio.

La percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale aumento di 0,09% (3,61% – 3,70%) e diventa pari allo 7,58%.

Per le aziende iscritte alla Cassa Edile Milano ma con Requisiti B con sgravio APE, la contribuzione APE rimane invariate nella misura del 3,50%. Unica rettifica sarà quella sul contributo minimo APE

CAPE Brescia

La Cassa Edile di Brescia, oltre al nuovo limite minimo sul quale effettuare il calcolo contributo APE di 140 ore, ha rimodulato la relativa contribuzione, portandola dal 4,43% al 3,70%.

La percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale diminuisce di 0,73% (4,43% – 3,70%) e diventa pari allo 7,54%.

Rivalutazione TFR: coefficiente di settembre 2022

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2022 e il 14 ottobre 2022 è pari a 113,5.