• Calendario novembre 2022

  • Festività di novembre 2022

  • 4 novembre Giorno Unità Nazionale

  • Decreto aiuti quater: Fringe Benefit fino a 3.000 euro

  • Condizioni di fruizione

  • Misure temporanee

  • Utenze domestiche

  • Indennità Una Tantum 150 euro lavoratori dipendenti

  • Sconto contributivo edile 11,50 %

  • Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità

  • Imposta sostitutiva 17%: acconto

  • Rivalutazione TFR: coeff. di ottobre 2022

Calendario novembre 2022

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute 1
Festività spostate in domenica (4 novembre) 1
Sabati (settimane) 4

Festività di novembre 2022

Nel calendario di novembre 2022 si ritrovano due festività. La festività di Ognissanti del 1/11 deve essere gestita come tutte le altre festività mentre la festività del 4 novembre viene spostata idealmente in domenica e configura pertanto una festività non goduta.

4 novembre Giorno Unità Nazionale

Per gli impiegati e gli operai mensilizzati e non, la festività del 4 novembre (Giorno dell’Unità Nazionale), in quanto spostata la domenica, deve essere retribuita come festività non goduta con l’aggiunta alla normale retribuzione di una quota pari alla retribuzione giornaliera. L’importo aggiuntivo della retribuzione va ad incrementare la retribuzione utile ai fini della maturazione del TFR (trattasi di valore corrisposto a titolo non occasionale, in quanto la festività del 4 novembre è sposta di diritto in domenica).

Anche agli operai delle aziende del settore edile, la giornata del 4 novembre deve essere retribuita come festività non goduta, ma non rientra nella denuncia della cassa edile di appartenenza e quindi non deve essere assoggettata ad accantonamento cassa edile.

Nella voce di calcolo da utilizzare per retribuire la festività del 4.11 non devono essere indicati il Tipo ore cassa edile e la percentuale di assoggettamento Cassa Edile. Inoltre, pur essendo una festività non goduta (e come tale non utile alla maturazione del Trattamento di Fine Rapporto in quanto occasionale) normalmente questa voce viene invece ricompresa nella retribuzione utile per la maturazione TFR, in quanto, questa festività viene spostata in giorno festivo ogni anno anche nel caso di non coincidenza del 4 novembre con la domenica.

Potrebbe essere utile attivare gli automatismi ricompresi nel Calendario aziendale virtuale, in quanto nel foglio presenze non vi è traccia della festività non goduta.

Decreto aiuti quater: Fringe Benefit fino a 3.000 euro

Il Decreto aiuti quater (DL del 18.11.2022 n. 176) ha stabilito, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro (in luogo degli attuali 600 euro come previsto dal decreto aiuti bis).

Nel menù Anagrafiche Tabelle Fiscali IRPEF va impostato il Limite Fringe benefit pari a € 3.00,00.

Ricordiamo che il plafond fringe benefit si alimenta utilizzando all’interno dei cedolini una voce di calcolo (descrittiva) che in Pagina Contributi è agganciata al Tipo Retribuzione “Fringe Benefit”.

A fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenuteci, ci sembra utile riassumere, almeno per sommi capi, la disciplina dei cosiddetti “fringe benefit” oggetto di questo ultimo intervento normativo.

L’articolo 51 co. 3 del TUIR dispone che “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Condizioni di fruizione

Il beneficio è limitato ai beni ceduti e ai servizi prestati ai lavoratori, escludendo le erogazioni in denaro. Sono quindi esentati solo i “compensi in natura, consistenti in beni e servizi, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro ovvero in sconti particolari sull’acquisto di tali beni e servizi”. La previsione trova applicazione per tutti i benefit, siano essi assegnati volontariamente che con accordo sindacale o regolamento aziendale, escludendo tutte le fattispecie per le quali altre disposizioni dell’articolo 51 del TUIR fissano limiti di non concorrenza o le escludono completamente dalla formazione del reddito (trasferte, ticket restaurant, ecc.).

Se l’azienda trasferisce al dipendente il diritto di ottenere tali benefit da terzi (per esempio tramite voucher magari anche elettronici), questi sono da considerare percepiti nel periodo di imposta in cui entrano nella disponibilità del lavoratore, non rilevando il tempo successivo in cui i voucher vengono presentati al fornitore per ottenere l’utilità.

Il TUIR, almeno nella sua versione originaria, limitava tale beneficio ai compensi in natura di valore non superiore a 258,23 euro, superato il quale il valore dei fringe benefit concorre interamente alla formazione della base imponibile fiscale e previdenziale. La soglia va verificata per singolo lavoratore, sommando eventualmente i benefit ricevuti da altro datore di lavoro, e all’intero periodo d’imposta. Anche in caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la franchigia di euro 258,23 deve essere considerata per intero.

E’ bene inoltre ricordare che qualora il lavoratore abbia contribuito corrispondendo somme o subito trattenute per l’acquisto del bene o per la fruizione del servizio, tali somme devono essere scomputate dal calcolo del fringe benefit.

Non è richiesto che l’erogazione sia offerta alla generalità o categorie di dipendenti. Il datore di lavoro è libero di riconoscere i fringe benefit ad personam, senza dover osservare alcuna particolare formalità.

L’agevolazione fiscale trova applicazione sia per i titolari di reddito di lavoro dipendente, sia per i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni dettate dall’articolo 51 del TUIR (collaborazioni coordinate e continuative, compensi amministratori, ecc.)

Le spese sostenute dai datori di lavoro per tali benefit, sono escluse dalla disciplina dell’articolo 100 co. 3 del TUIR, dedicata agli oneri di utilità sociale e, pertanto, tali costi sono interamente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, in quanto sono qualificabili quali componenti in natura di retribuzione.

I benefit sono di sovente inclusi nei piani di welfare aziendale, sia nelle ipotesi in cui tali piani sono alimentati dalla conversione del premio di risultato sia laddove il welfare è libera iniziativa del datore di lavoro in base ad accordi o regolamenti aziendali. Anche se trovano spazio all’interno dei piani di welfare i benefit sono però normati in modo distinto (v. sopra).

Misure temporanee

Al fine di fronteggiare il periodo emergenziale da COVID-19, e per dare maggior potere d’acquisto ai lavoratori, negli anni 2020 e 2021 il legislatore aveva disposto il raddoppio del limite di esenzione dei fringe benefit, portandolo a euro 516,46. In particolare vedasi l’articolo 112 co. 1 del DL 14.08.2020 n. 104 conv. In Legge 13.10.2020 n. 126 per il periodo d’imposta 2020 e l’articolo 6-quinquies del DL 22.03.2021 n. 41 conv. In Legge 21.05.2021 n.69 per il 2021

Il 2022 ha visto un duplice intervento del legislatore. Con l’articolo 12 del DL 09.08.2022 n. 115 (c.d. Aiuti bis) la soglia di esenzione è stata elevata a 600 euro, includendo tra i fringe benefit agevolati anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. A ciò si aggiunga l’intervento operato dall’articolo 2 del DL 21.03.2022 n. 21 (c.d. Aiuti Ucraina) con il quale è stato previsto un plafond aggiuntivo di 200 euro utilizzabile esclusivamente per le erogazioni effettuate nel 2022 di buoni carburante ai lavoratori.

Da ultimo, l’articolo 3 co. 10 del DL 176/2022 è intervenuto modificando la soglia di non concorrenza al reddito dei fringe benefit, incrementata a 3.000 euro. Naturalmente la nuova misura potrà essere utilizzata anche all’interno dei piani di welfare già adottati dalle imprese.

L’innalzamento della soglia di non concorrenza può comportare anche l’obbligo per i sostituti d’imposta di rivedere le ritenute già applicate nel 2022 ai lavoratori beneficiari di fringe benefit, anche per determinare una restituzione di prelievo fiscale operata in corso d’anno (si pensi al caso del lavoratore già beneficiario del benefit auto ad uso promiscuo a cui in corso d’anno è già stata applicato il prelievo previdenziale e fiscale per non aggravare il conguaglio di fine anno. Se il valore del benefit annuale non è superiore alla soglia dei 3.000 euro, tali somme dovranno essere portate a conguaglio a credito del lavoratore).

Utenze domestiche

Il decreto Aiuti bis ha quindi aperto la strada all’inclusione tra i fringe benefit di somme di denaro, se erogate al dipendente per le utenze domestiche e solo se subordinate al rispetto di precise condizioni e oneri documentali. Con Circolare n. 35/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione che giustifica il sostenimento della spesa e l’inclusione nella soglia di non imponibilità (trattasi delle fatture relative alle utenze e delle ricevute di pagamento in caso di rimborso). Inoltre rientrano nel regime agevolato le giustificazioni di spesa intestate a:

  • coniuge e familiari di cui all’articolo 12 del TUIR;
  • condominio con riferimento alle utenze per uso domestico ripartite tra i condomini per la quota di pertinenza;
  • locatore quando nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore o dei suoi familiari.

Le somme erogate dal datore di lavoro nel 2022, ovvero entro il 12.01.2023, possono riferirsi anche alle fatture emesse nel 2023, ma relativamente ai consumi 2022.

In alternativa, al fine di agevolare la gestione documentale e i controlli da parte del datore di lavoro, è ammesso che il lavoratore attesti, con dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, di essere in possesso della documentazione necessaria a comprovare il pagamento delle utenze domestiche. Tale opzione prevede che resti a carico del lavoratore l’onere della conservazione dei documenti.

Indennità Una Tantum 150 euro lavoratori dipendenti

Con Messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022 l’INPS è intervenuto con precisazioni sulla determinazione della retribuzione imponibile ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum pari a € 150 per i lavoratori dipendenti, prevista dall’art. 18 del DL. 144/2022.

Nelle precedenti circolari lavoro 09/2022 e 10/2022 sono già stati illustrati i contenuti del Decreto Legge 144/2022, nonché le istruzioni applicative contenute nella Circolare Inps n. 116 del 17 ottobre 2022 e a seguire nel Messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022, in materia di erogazione Indennità Una Tantum, a favore dei lavoratori dipendenti, pari a 150 euro.

Il presente messaggio, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, chiarisce che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione (pari a € 1.538), è da considerarsi al netto della 13esima mensilità, o ratei di essa, vista la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Si chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Ai fini del recupero dell’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza di novembre 2022, si dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • <CodiceCausale> con inserimento del valore “L033” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 DL 23 settembre 2022, n. 144”;
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> con inserimento valore “N”;
  • <BaseRif> con l’imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto della 13esima o ratei di essa oppure con la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps;
  • <AnnoMeseRif> con indicazione “11/2022”;
  • <ImportoAnnoMeseRif> con importo da recuperare.

La procedura di erogazione dell’indennità avviene inserendo nel cedolino di novembre del dipendente una specifica voce di calcolo che gestisce sia la parte retributiva che contabile che previdenziale.

Preliminare all’inserimento della Voce di Calcolo è l’inserimento del codice UniEMens di nuova costituzione L033.

Creare la nuova voce di calcolo denominata BON150.

Inserire la voce di calcolo nella tabella Voci di calcolo comuni in Pagina Bonus.

La voce di calcolo BON150 può essere inserita nei cedolini di novembre manualmente.

L’inserimento manuale per ciascun dipendente può essere sostituito da un meccanismo che consente di automatizzare l’inserimento della voce di calcolo BON150, naturalmente solo per i dipendenti prescelti.

Per i dipendenti che hanno diritto all’erogazione del bonus 150 euro va attivato il flag “Bonus 150 euro DL 144/2022” nella Pagina IRPEF anno 2022 dell’Anagrafica Personale.

La preparazione del flag può anche essere effettuata utilizzando la specifica nuova Utility denominata “Aggiornamento massivo Bonus 150 € DL 144/2022” in Gestione Mensili – Servizi.

In questa gestione vengono proposti i lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel novembre 2022, condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter fruire del Bonus 150 euro. Quindi la procedura esclude tutti i lavoratori la cui data di cessazione è anteriore o uguale al 31/10/2022 così come esclude i lavoratori assunti dal 01/12/2022. Possono inoltre essere attivate le chiavi di ricerca di Unità Locale e Commessa.

In funzione del posizionamento del flag Bonus 150 €, per i dipendenti selezionati sarà attivato o disattivato il flag in Pagina Irpef anno 2022 di Anagrafica Personale.

Dalla preparazione dell’Anagrafica Personale con l’attivazione dei flags Bonus 150 euro discende poi la possibilità di automatizzare l’inserimento voce di calcolo BON150 nel cedolino.

Nella sezione Automatismi mensili del menù Libro Unico del lavoro, è stato creato un nuovo automatismo denominato “Import Bonus 150 € DL 144/2022” che, se attivato, inserisce negli automatismi mensili la voce di calcolo BON150 (proposta per default dalla tabella Voci di calcolo comuni) per i soli dipendenti che hanno attivato il flag “Bonus 150 euro DL 144/2022” della Pagina IRPEF anno 2022 in Anagrafica Personale. Il mese proposto è naturalmente quello di novembre.

Al termine di questa operazione la voce di calcolo BON150 sarà aggiunta tra gli automatismi da riportare nel cedolino di novembre 2022 in fase di inserimento, manuale o massivo, del medesimo.

In sede di elaborazione della denuncia UniEMens di competenza 11/2022 in Pagina Info aggiuntive sarà inserito il recupero del Bonus 150 euro in corrispondenza dei dipendenti nel cui cedolino sarà comparsa la voce di calcolo BON150. Tale importo costituirà un importo a credito nella denuncia mensile.

Inoltre, verrà inserita la base di calcolo pari all’imponibile C.S. del mese. Sarà onere dell’utente ridurre la base degli eventuali ratei di 13esima, ovvero, proporre la retribuzione teorica in assenza di imponibile per eventi tutelati che azzerano la retribuzione imponibile Inps.

Sconto contributivo edile 11,50 %

Con Circolare n. 123 del 28 ottobre 2022 l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’ammissione alla riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. 244/1995 per gli operai a tempo pieno del settore edile.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 5 settembre 2022 emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato 12 ottobre 2022, ha confermato per l’anno 2022, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995 n. 341.

L’applicazione del beneficio segue le seguenti regole:

  • la riduzione contributiva dell’11,50% si applica sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione aggiuntiva Naspi pari all’1,40% dovuta per i contratti a tempo determinato, escludendo quella di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per i lavoratori con la qualifica di operaio con orario di lavoro di 40 ore settimanali;
  • i datori di lavoro interessati alla riduzione sono quelli esercenti l’attività edile individuata dai codici ISTAT dal “41.20.00” al “43.99.09” secondo la classificazione Ateco 2007. Non costituiscono attività edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi (CSC) 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308 accompagnati dai codici autorizzazione 3Ne 3P;
  • si deve essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
  • non si deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
  • rispetto integrale della contrattazione collettiva;
  • non avere pendenti provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A al Dm 24 ottobre 2007, sostituito, dal 1/7/2015, dall’allegato A al Dm 30 gennaio 2015 (attuativo dell’art. 4 del DL n. 34/2014 convertito in legge n. 78/2014) autocertificati alla ITL competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc. Dal 15 aprile 2013 l’autocertificazione deve essere trasmessa, se non è stata già inviata precedentemente, alle caselle di posta elettronica certificata degli Ispettorati territoriali competenti.

Per fruire del beneficio è necessario presentare istanza telematica utilizzando il modulo “Riduzione Edilizia” nell’area servizi per aziende e consulenti nel Cassetto Previdenziale Comunicazioni on-line del sito Inps.

L’Inps, dopo aver effettuato i controlli di rito evaderà la domanda che, se avrà esito positivo, porterà all’azienda l’attribuzione del codice autorizzazione “7N”.

Nel caso di matricole cessate o sospese, il datore di lavoro deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale, allegando una dichiarazione conforme al modello allegato alla Circolare Inps. In questo caso la sede Inps, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice “7N” con validità fino all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro con matricola cessata o sospesa autorizzati alla riduzione contributiva, ai fini della fruizione del beneficio, devo avvalersi della procedura di regolarizzazione contributiva (UniEMens/Vig).

Determinazione del beneficio

La riduzione contributiva deve essere calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute, per i periodi di paga dal gennaio a dicembre 2022 all’Inps, con esclusione della contribuzione al Fondo pensione lavoratori dipendenti e quella destinata per la formazione pari allo 0,30%.

Le aliquote contributive interessate allo sconto sono quelle al netto di eventuali sconti spettanti per compensare l’uscita del Tfr dall’azienda a favore dei Fondi pensione o del Fondo Tesoreria Inps (contributo al Fondo di Garanzia per il Tfr pari allo 0,20% e riduzione contributiva per il 202 di 0,28%).

Lo sgravio è applicabile anche sulla contribuzione aggiuntiva Naspi pari al 1,40% dovuta, a norma della Legge n. 92/2012, per i contratti a tempo determinato.

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come apprendistato, esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla L. 205/2017 o l’esonero per l’occupazione giovanile previsto dalla L. 178/2020).

Applicazione del beneficio sui contributi Inps

Le imprese interessate al beneficio possono recuperare quanto loro spettante a titolo di sgravio contributivo, nel flusso UniEMens, secondo le seguenti istruzioni:

  • l’importo del beneficio spettante per il mese corrente va esposto nella Denuncia Individuale, nell’Elemento <AltreACredito>, utilizzando la causale “L206”;
  • l’importo del beneficio arretrato (periodi scaduti da gennaio 2020) va esposto nella Denuncia Aziendale, nell’Elemento <AltrePartiteACredito>, utilizzando la specifica causale “L207”.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEMens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR” che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.

Con l’introduzione dell’aliquota aggiuntiva pari all’1,40% da applicarsi ai contratti a tempo determinato (Naspi), il calcolo dello sconto è differenziato in funzione della tipologia di contratto.

Contratto a tempo indeterminato

 

Tipologia azienda

Contributi c/ditta soggetti a sconto Sconto Aliquota da applicare sull’imponibile C/S del 2022
Industria fino a 15 dipendenti 42,87-33,00-0,30 = 9,57% 11,50% 1,10%
Industria oltre 15 dipendenti 43,77-33,00-0,30-0,30 = 10,17% 11,50% 1,17%
Artigianato 40,82-33,00-0,30 = 7,52% 11,50% 0,86%

Contratto a tempo determinato

 

Tipologia azienda

Contributi c/ditta soggetti a sconto Sconto Aliquota da applicare sull’imponibile C/S del 2022
Industria fino a 15 dipendenti 44,27-33,00-0,30 = 10,97% 11,50% 1,26%
Industria oltre 15 dipendenti 45,17-33,00-0,30-0,30 = 12,37% 11,57% 1,33%
Artigianato 42,22-33,00-0,30 = 8,92% 11,50% 1,03%

In Anagrafica azienda, pagina Inps, inserire la quota percentuale, pari allo 0,30%, destinata al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Verificare dal menù Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10, la presenza dei codici utili all’applicazione dello sconto per il mese corrente (L206) e per i periodi arretrati (L207).

Nella tabella Minimali – Massimali Inps, per l’anno 2022 è altresì necessario verificare la percentuale di sconto contributivo nel campo, oltre che indicare il mese dell’anno nel quale si intende operare il recupero delle somme in parola (per recuperare già a partire dal mese attuale inserire Novembre).

Per ottenere i valori da recuperare a titolo di sconto contributivo per il periodo da gennaio 2022 al mese precedente a quello indicato nella tabella di cui sopra (ottobre 2022), che come abbiamo visto prevede il conguaglio nella denuncia UniEMens di novembre, è necessario procedere all’elaborazione della stampa denominata “Stampa recupero quote pregresse sconto edile 11,50”, inserita nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.

La stampa preleva solo i dipendenti con Qualifica Inps pari a “1 – Operaio” contenuta in pagina Contributi dell’Anagrafica personale, verificando l’informazione anche in pagina Qualifiche dell’Anagrafica Personale, per non recuperare quei mesi dove il dipendente si è trovato in una condizione diversa (per esempio soggetto Apprendista dopo il primo anno di Legge 56 divenuto operaio). Inoltre, viene verificata anche la presenza del flag, in pagina Contributi dell’Anagrafica Personale, denominato “Non applicazione sconto contributivo edile”. In presenza di tale informazione, anche con Qualifica “1-Operaio”, il dipendente non viene considerato nella stampa. L’ipotesi riguarda in specie quei lavoratori che per condizioni soggettive (es. assunti da liste di mobilità, soggetti a esonero contributivo triennale/biennale) non possono beneficiare dello sconto.

Nella stampa “Recupero quote pregresse sconto edile 11,50” sono evidenziati i valori relativi al contributo previdenziale netto c/azienda che, mese per mese, è stato pagato, ottenuto non solo dall’imponibile c/s moltiplicato per l’aliquota aziendale, ma anche sottraendo gli importi che figurano nei recuperi contributivi, siano essi recuperi F.do Garanzia TFR, che Recuperi contributivi di cui al Dl 203/2005.

Dal risultato, si deve procedere, quindi, alla sottrazione della quota contributiva aziendale versata al Fondo Previdenza Lavoro Dipendente pari a 23,81%, che la procedura calcola come differenza fra il contributo FPLD complessivo e quello a carico del dipendente. Per effettuare questa sottrazione viene letta, nella tabella Contributi Sociali associata al dipendente, la riga identificata dal flag IVS.

Un’ulteriore quota dello 0,30% viene sottratta in presenza del dato Quota Fondo Formazione Professionale, inserito nella pagina Inps dell’Anagrafica azienda.

La stampa prevede anche la possibilità, attivando il flag “Aggiorna sconto edile in progressivi c/s” e confermando all’uscita del report tale impostazione, di memorizzare nei Progressivi c/s dei dipendenti, nel campo denominato “Sconto contributivo edile”, lo sconto così calcolato e indicato nella stampa.

Il valore inserito nei Progressivi c/s dalla procedura di stampa può essere anche modificato dall’utente successivamente alla sua elaborazione. Tale valore sarà quindi recuperato dalla procedura di elaborazione UniEMens, leggendo tutti i mesi precedenti a quello individuato nella tabella Minimali – Massimali Inps come mese di recupero dello sconto contributivo edile, e inserito nella denuncia Aziendale del flusso UniEMens, nella sezione Crediti, con causale L207.

Il recupero della quota di sconto di competenza del mese sarà invece inserito nella pagina Eventi, della denuncia Individuale del flusso UniEMens, in corrispondenza dell’elemento ’Altri Crediti’, con causale L206.

Nella procedura di contabilizzazione del mese indicato come mese di recupero sconto contributivo, sarà sottratta al costo aziendale contributivo la quota recuperata.

Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità

L’importo della tredicesima e della gratifica natalizia è generalmente fissato dalla contrattazione collettiva e corrisponde ad una mensilità pari al valore in corso al momento del pagamento (dicembre).

Alla contrattazione collettiva è stata riconosciuta la facoltà di determinare quali elementi retributivi incidano o meno sul calcolo anche della mensilità aggiuntiva; pertanto, se il CCNL individua esattamente i compensi computabili nella tredicesima (paga base, e.d.r., contingenza, scatti anzianità, etc.) non ci sono dubbi ai fini del calcolo; qualora, invece, il CCNL rinvia a concetti generici (retribuzione normale, di fatto, globale di fatto) in questo caso si devono includere nel calcolo della tredicesima mensilità tutti gli elementi retributivi corrisposti al lavoratore in via continuativa e predeterminata o predeterminabile, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi corrisposti in modo non continuativo o delle indennità che vanno a compensare un certo disagio collegato al tipo di retribuzione.

Per i dipendenti part-time le mensilità aggiuntive spettano con la stessa proporzione con la quale viene erogata la retribuzione mensile.

La maturazione della tredicesima e della gratifica natalizia avviene nell’arco dei 12 mesi anteriori all’erogazione, dal 1/1 al 31/12, considerando utili anche quei periodi di sospensione ad esempio per ferie o malattia/infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero in caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d’anno. I periodi nei quali i ratei di tredicesima non maturano sono i seguenti:

  • periodo successivo a quello fissato per la conservazione del posto per malattia/infortunio;
  • congedo parentale;
  • assenze per malattia del bambino;
  • permessi allattamento nel primo anno di vita del bambino;
  • congedo straordinario D.Lgs. 151/2001 e permessi L. 104/1992;
  • sospensione dal lavoro;
  • aspettativa;
  • sciopero;
  • assenze ingiustificate;

Le aziende in questi casi possono effettuare la detrazione per i periodi di assenza di una quota calcolata in dodicesimi oppure pari a 1/2080 della stessa tredicesima o gratifica natalizia, per ogni ora di assenza.

La tredicesima mensilità e gratifica natalizia sono computabili, salvo diversa previsione contrattuale, nel calcolo del TFR.

N.B.: per gli operai del settore edile, la gratifica natalizia è assicurata direttamente dalla Cassa Edile alla quale sono iscritti. L’azienda in corso d’anno paga mensilmente una quota sulla retribuzione del dipendente per costruire il fondo che a dicembre viene erogato.

Dopo l’aggiornamento del mese di novembre, è possibile elaborare e stampare le Gratifiche Natalizie, per quali viceversa non si deve effettuare nessuna procedura di aggiornamento archivi. Tali procedure di aggiornamento sono da attivare per mese di calendario e non per mensilità. Ciò significa che sarà effettuata la procedura di aggiornamento archivi solo dopo aver elaborato e stampato i cedolini del mese di dicembre.

Mensilmente, in fase di aggiornamento archivi, nella gestione dipendenti Ferie – Permessi –Ratei viene memorizzato il rateo maturato di 13esima mensilità, in funzione del coefficiente inserito. Tale valore è di norma uguale a 1 per i dipendenti full-time (maturazione di 1/12 per ogni mese di lavoro). Per i dipendenti part-time tale coefficiente deve essere riproporzionato.

In sede di erogazione della tredicesima, ma più in generale di qualsiasi mensilità aggiuntiva, deve essere utilizzata una voce di calcolo che è associata all’informazione Ferie/Permessi/Ratei = Tredicesima. Questa voce, che non deve presentare alcuna riproporzione part-time, estrapola automaticamente il residuo Tredicesima dalla gestione Ferie – Permessi – Ratei e valorizza quindi il dato quantità, mentre il valore Base sarà costituito dalla retribuzione / 12.

E’ possibile procedere con l’elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive che consente la predisposizione automatica del cedolino della 13esima mensilità.

A tale scopo è necessario inserire le voci di calcolo, normalmente utilizzate per la gestione delle mensilità aggiuntive, nella tabella Parametri aziendali in pagina Altre mensilità.

La procedura di elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive è identica a quella delle mensilità ordinarie.

Inserendo come mensilità di elaborazione ‘Tredicesima’ verrà proposto in automatico il mese di calendario associato e l’elenco di tutti i dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di calendario proposto.

Imposta sostitutiva 17%: acconto

La rivalutazione del TFR maturato al 31/12/2021 è soggetta all’imposta sostitutiva del17% che deve essere versata in acconto, nella misura del 90% entro il prossimo 16 dicembre. Il saldo sarà poi versato con il mod. F24 di febbraio 2023. Il versamento, per le aziende con organico medio 2006 superiore alle 50 unità, riguarda anche la parte di Tfr destinata al Fondo di tesoreria Inps.

L’art. 11 comma 3 del D. Lgs.47/2000 (e successive modifiche) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2001 “sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%”. A partire dal 2015 l’imposta è stata innalzata al 17%. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo e imputata a riduzione del F.do TFR.

Il comma 4 del medesimo art. 11 stabilisce che nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data) ma anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno di riferimento. Detto acconto, a scelta del sostituto, può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole – per esempio, perché sono intervenute, nel corso dell’anno, numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto.

L’acconto in via presuntiva deve essere calcolato secondo il seguente schema:

TFR maturato al 31/12/2021 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30/11/2022
Indice ISTAT di rivalutazione rilevato al mese di dicembre 2021 X
RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
Rivalutazione effettiva calcolata e trattenuta ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30/11/2022 +
TOTALE RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
90% dell’17% X
Imposta sostitutiva da versare in acconto entro il 16/12/2022 =

Nel menù Gestioni Annuali è presente la stampa del Calcolo acconto imposta sostitutiva con il metodo previsionale, che consente di verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare della rivalutazione sul fondo TFR a.p. per i dipendenti ancora in essere al 30/11/2022, e la rivalutazione effettiva per i cessati nel corso dell’anno.

L’impostazione dei valori in questa maschera deve risultare come da figura allegata. In particolare, il flag finale “Aggiorna in azienda il valore rivalutazione TFR”, consente di memorizzare tale rivalutazione presuntiva nella gestione Rivalutazione TFR presente nel Menù Anagrafiche – Azienda per l’azienda in linea, nel campo Rivalutazione previsionale.

Nella gestione Rivalutazione TFR, l’utente può vedere e gestire anche la rivalutazione TFR reale relativa al dicembre 2020, nel campo Rivalutazione Calcolata a.p., per verificare quale sistema di calcolo applicare. Tale campo è stato automaticamente predisposto con la procedura di Apertura Anno inserita nel Menù gestioni annuali (apertura anno 2022) utilizzando il flag Rivalutazione TFR.

Con tale procedura di Apertura Anno viene inoltre fissato il Credito Inizio Anno per quanto riguarda l’anticipazione imposte sul TFR versate negli anni 1997 e 1998, come importo residuo dell’anno precedente opportunamente rivalutato.

In funzione della modalità di rivalutazione impostata nel flag a destra della maschera, la procedura provvede a indicare automaticamente l’acconto nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva dovuta (17%).  

Il versamento sia dell’acconto (entro il 16/12/2022) sia del saldo (entro il 16/2/2023) deve essere eseguito mediante l’utilizzo del mod. F24 con i codici 1712 e 1713 (acconto e saldo).

Nella procedura di elaborazione del modello F24 relativa a dicembre (indipendentemente se il sistema di retribuzione è per cassa o per competenza) viene inserito automaticamente il codice tributo 1712 (verificare la sua presenza in tabella Codici Tributo F24 nel menù Anagrafiche) con il valore inserito nel campo acconto della maschera precedente.                   

E’ utile ricordare che:

  1. sostituti d’imposta costituiti nel 2021 possono versare solo il saldo dell’imposta sostitutiva entro febbraio 2023. Non sono tenuti a versare l’acconto entro dicembre 2022 (qualora lo volessero versare in via presuntiva vale lo schema precedente);
  2. sostituti d’imposta costituiti nel 2022: per l’anno interessato non devono versare l’imposta sostitutiva (sia in acconto sia a saldo), in quanto è assente la rivalutazione che ne costituisce la base di calcolo.

L’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 29/E/2001 e n. 34/E/2002) ha precisato che nel caso in cui l’acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) si rende applicabile quanto stabilito con DPR n. 445/1997, vale a dire l’eccedenza può essere scomputata dai versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d’imposta, oppure mediante compensazione in F24. Il credito deve essere segnalato nel mod. 770, prospetti ST e SX.

In caso di compensazione attraverso il mod. F24, l’indicazione del credito deve essere effettuata nella colonna “Importi a credito compensati”, della Sezione Erario, utilizzando il codice tributo 6781 relativo a Eccedenze di versamento relative alle ritenute di lavoro dipendente, da collegare alla Tabella Codici F24.

Fondo di tesoreria Inps

Per le aziende con media di lavoratori nel 2006 almeno pari a 50 unità, per le quali, in assenza di destinazione del Tfr a una forma previdenziale complementare, vige l’obbligo di destinare il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti al Fondo di Tesoreria Inps, per quanto riguarda le somme da indicare in F24 a titolo di acconto / saldo dell’imposta sostitutiva, nulla cambia. Ciò in quanto tali datori di lavoro, sono comunque tenuti a versare le ritenute fiscali anche sulla quota erogata per conto del Fondo di Tesoreria, salvo poi, come vedremo, portare a conguaglio nella dichiarazione contributiva successiva l’importo lordo erogato, comprensivo della ritenuta fiscale a titolo di imposta sostitutiva.

Per ciò che concerne l’Istituto previdenziale, per le somme accantonate al Fondo di Tesoreria, il costo della corrispondente rivalutazione è imputata al Fondo medesimo, anche se pagata dal datore di lavoro. Con riferimento all’imposta sostitutiva dell’17%, il cui calcolo e versamento sono effettuati dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, l’Inps ha precisato che l’importo versato dal datore di lavoro, relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, può essere recuperato attraverso la denuncia UniEMens, compensando il credito maturato con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Anche per quanto concerne l’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del Tfr al 31/12/2021 per i lavoratori ancora in essere, il datore di lavoro dovrà, in sede di denuncia UniEMens Individuale, recuperare il valore dell’imposta medesima. Il modello di denuncia UniEMens che può essere utilizzato per il conguaglio dell’acconto è quello di dicembre 2022, mentre per il successivo saldo è quello di febbraio 2023.

Secondo le indicazioni fornite dall’Inps, più semplicemente, si può utilizzare solo il modello UniEMens di febbraio 2023 per recuperare, a saldo, l’intera quota dell’imposta sostitutiva prelevata dalle effettive rivalutazioni, le quali risulteranno calcolate già alla luce della pubblicazione dell’indice Istat del mese di dicembre 2022. Quest’ultima procedura operativa ha il pregio di non dover tener conto di un acconto e di un saldo per ciascun dipendente. Di conseguenza nella dichiarazione individuale di febbraio 2023, deve trovare posto l’imposta sostitutiva di competenza dell’Inps per ciascun lavoratore, nel campo Imposta sostitutiva della Pagina Prestazioni.

La stampa del Calcolo acconto Imposta sostitutiva T.F.R. con il metodo previsionale contiene quindi anche le informazioni relative alla Rivalutazione di competenza del Fondo di tesoreria Inps e la conseguente imposta sostitutiva di pertinenza, ferma restando l’indicazione del totale per il versamento in F24.

Il calcolo del saldo di imposta sostitutiva da richiedere all’Inps, in quanto di competenza del Fondo di Tesoreria, da indicare nella dichiarazione retributiva / contributiva UniEMens individuale di febbraio 2023, sarà operato leggendo le informazioni scritte in Pagina Progressivi TFR dell’anno 2023 relativamente alla Rivalutazione e all’imposta sostitutiva dell’anno precedente. Tali informazioni saranno memorizzate con le procedure di passaggio anno dal 2022 al 2023, quando sarà conosciuto il valore dell’indice Istat di rivalutazione relativo al dicembre 2022.

Rivalutazione TFR: coefficiente di ottobre 2022

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 14 novembre 2022 è pari a 117,2.