• Calendario ottobre 2025

  • Assistenza Fiscale: seconda rata di Acconto Irpef

  • Casse Edili contribuzione APE

  • Cassa Edile Bergamo

  • Cassa Edile Milano

  • CAPE Brescia

  • Fondo Prevedi: contributo contrattuale aziende edili

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di settembre 2025

Calendario ottobre 2025

Giorni lavorabili 23
Ore lavorabili 184
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Assistenza Fiscale: seconda rata di Acconto Irpef

Con la retribuzione di ottobre, per le aziende che operano le trattenute e i versamenti Irpef secondo il criterio di cassa, è necessario provvedere alla trattenuta della seconda rata di acconto per assistenza fiscale eventualmente dovuta dai lavoratori.

Le aziende che operano, viceversa, per competenza, rimanderanno tale operazione alla retribuzione di novembre.

Con la procedura di conguaglio assistenza fiscale del mese di ottobre/novembre 2025 (a seconda che si applichi il principio di cassa o di competenza) viene automaticamente inserita nel cedolino la voce di calcolo, prelevata dalla Gestione Voci Conguaglio Assistenza Fiscale, relativa al 2° acconto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero per aspettative con assenza di retribuzione, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare tempestivamente ai sostituiti gli importi risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale che devono essere direttamente versati dagli interessati.

Nell’ipotesi di assenza o di incapienza di retribuzione relativamente al mese di ottobre/novembre per il versamento dell’acconto, la trattenuta residua può essere legittimamente operata a novembre/dicembre con l’applicazione dell’interesse dello 0,40%. Ricordo che in questo caso il sostituto d’imposta, entro il 31 dicembre 2025, è tenuto a comunicare all’assistito l’ammontare delle somme a debito residue non trattenute, e che l’assistito dovrà versare a gennaio 2026 con le modalità di versamento previste per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche con l’interesse dello 0,40%.

Casse Edili contribuzione APE

A seguito dell’accordo tra le Parti Sociali, sottoscritto in data 8 ottobre 2025, che ha ridotto l’aliquota APE del 15%, entrano in vigore, dal 01 ottobre 2025, le nuove aliquote regionali per il calcolo del contributo APE e del suo minimo.

Dal 1 ottobre 2025 il contributo minimo APE, versato su un minimo di 160 ore, per la Regione Lombardia diventa di euro 45 (€ 53 – 15%).

In dettaglio le aliquote e gli importi minimi APE in vigore dal 1 ottobre 2025:

Cassa Edile / Edilcassa Nuova aliquota regionale Contributo Minimo 160 h Contributo Minimo 160 h

(arrotondato)

Valle d’Aosta 2,99 47,84 48
Piemonte 2,80 44,80 45
Liguria 2,75 44,00 44
Lombardia 2,83 45,28 45
Trentino Alto Adige 3,06 48,96 49
Friuli Venezia Giulia 3,16 50,56 51
Veneto 3,04 48,64 49
Emilia Romagna 2,63 42,08 42
Toscana 2,75 44,00 44
Marche 2,52 40,32 40
Umbria 3,02 48,32 48
Lazio 2,43 38,88 39
Abruzzo 2,63 42,08 42
Molise 2,33 37,28 37
Campania 1,84 29,44 29
Puglia 2,24 35,84 36
Basilicata 2,11 33,76 34
Calabria 1,66 26,56 27
Sicilia 1,86 29,76 30
Sardegna 2,18 34,88 35

A titolo esemplificativo nelle pagine seguenti vengono mostrate le modifiche ai contributi che dal 1 ottobre 2025 interessano le Casse Edili di:

  • Bergamo
  • Milano con Requisiti B con sgravio APE
  • CAPE Brescia

Per tutte le altre Casse Edili sarà necessario effettuare una verifica sui portali istituzionali.

Cassa Edile Bergamo

La Cassa Edile di Bergamo, con nota Prot. 222/2025/FP/lm ha diffuso il valore del nuovo contributo minimo APE in vigore dal 1 ottobre 2025, portando l’aliquota dal 3,33% al 2,83%.

Dal 1 ottobre la tabella contributi C.E. Bergamo dovrà essere così modificata:

Sempre dal 1 ottobre, la percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale diventa pari al 7,35%.

Cassa Edile Milano

La Cassa Edile di Milano ha diffuso il nuovo valore del contributo APE per le aziende con Requisiti B, che dal 1 ottobre 2025 è stato portato dal 3,03 al 2,53%.

Anche per le aziende iscritte alla Cassa Edile Milano con Requisiti B con sgravio APE va inserito il nuovo valore del contributo minimo APE pari a € 45,00.

La percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale passa al 6,32%.

 

CAPE Brescia

Anche la Cassa Edile di Brescia ha diffuso il nuovo valore del contributo APE, che dal 1 ottobre 2025 è stato portato dal 3,33 al 2,83%.

Anche per le aziende iscritte alla Cassa Edile Brescia va inserito il nuovo valore del contributo minimo APE pari a € 45,00.

La percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale diventa pari al 6,77%.

Da verificare secondo le istruzioni di prossima pubblicazione da parte della cassa edile.

Fondo Prevedi: contributo contrattuale aziende edili

Il 4 luglio 2025 le Parti Sociali hanno sottoscritto un accordo che disciplina il contributo contrattuale dovuto dalle aziende edili al Fondo Prevedi. Con addendum del 15 luglio 2025, le Parti precisano che la nuova disciplina trova applicazione per i nuovi assunti dal 1 ottobre 2025.

Con riferimento al contributo contrattuale al Fondo Prevedi, le parti sociali hanno concordato che:

  1. Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4. Per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
  1. Per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi.
  1. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall’azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, di cui sotto. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro.

Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall’azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, di cui sotto. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall’azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L’importo così versato dall’azienda sarà erogato all’operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l’erogazione della GNF.

L’importo non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

  1. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell’1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR), come risultante dai flussi informativi previsti e disciplinati nel documento sugli “standard tecnici e organizzativi” predisposto e aggiornato da Prevedi. In tal caso, pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.
TABELLA A   TABELLA B
CCNL INDUSTRIA Impiegati   CCNL INDUSTRIA Operai
LIVELLI Valore mensile   LIVELLI Importo orario
7 16,00 Operaio 4° livello 0,072884
6 14,40 Operaio specializzato 0,067640
5 12,00 Operaio qualificato 0,060876
4 11,20 Operaio comune 0,052060
3 10,40
2 9,36
1 8,00

Resta inteso che i valori mensili degli impiegati sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

I coefficienti orari sopra riportati per gli operai devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L’importo complessivo deve essere arrotondato all’euro.

L’Accordo del 4 luglio 2025 fa riferimento alla durata del rapporto di lavoro, non a quella del contratto di lavoro: ne deriva che, anche in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi, i quali vanno calcolati secondo le indicazioni specifiche fornite nello stesso Accordo. La limitazione al versamento a Prevedi del contributo contrattuale non opera nel caso in cui il lavoratore risulti avere, al momento dell’assunzione, “forme di contribuzione” aggiuntive al contributo contrattuale attive nei confronti di Prevedi o le attivi nel corso dei primi tre mesi dall’assunzione (mesi da calcolare sempre secondo le modalità indicate nell’Accordo). Le forme contributive a Prevedi, aggiuntive al contributo contrattuale sono:

– il contributo a Prevedi relativo al Tfr maturando;

– il contributo percentuale a carico del lavoratore pari o superiore all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, al quale è sempre abbinato il contributo dell’1% a carico dell’azienda.

Con specifico riferimento alle modalità di computo del periodo di tre mesi previsti dall’Accordo quale periodo di sospensione dal versamento del contributo contrattuale, tenendo conto che la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, si possono rappresentare i seguenti casi (le decorrenze e le scadenze di cui ai seguenti punti 1.1, 1.2 e 2.1, si utilizzano per tutti i mesi dell’anno, indipendentemente dal numero di giorni di cui ciascun mese è composto):

  1. LAVORATORE CHE AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE NON ABBIA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ATTIVE VERSO PREVEDI E NON LE ATTIVI NEI PRIMI 3 MESI DALL’ASSUNZIONE

 

Assunzione Gestione contributo Esempi
1.1)

Tra il 1° e il 15 del mese

Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso la stessa azienda il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2°mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, che l’azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all’assunzione. 1.1.1) Lavoratore assunto tra l’1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) ancora occupato il 1° gennaio 2026: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell’azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall’azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026).

1.1.2) Lavoratore assunto tra l’1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) non più occupato il 1° gennaio 2026: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l’azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o alla Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l’importo previsto dall’Accordo del 4 luglio 2025.

1.2)

Tra il 16° e l’ultimo giorno del mese

Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso l’azienda il giorno 15 del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2°mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio).

Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione che l’azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all’assunzione.

1.2.1) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l’ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), ancora occupato il 15 gennaio 2026: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell’azienda edile.

I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall’azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026).

1.2.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l’ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), non più occupato il 15 gennaio 2026: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l’azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o tramite la Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l’importo previsto dall’Accordo del 4 luglio 2025.

 

  1. LAVORATORE CHE AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE NON ABBIA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ATTIVE VERSO PREVEDI MA LE ATTIVI NEI PRIMI 3 MESI DALL’ASSUNZIONE

 

Assunzione Gestione contributo Esempi
2.1)

Tra il 1° e il 15 del mese

Tra il 16° e l’ultimo giorno del mese

Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto fin dal mese di assunzione ma viene versato a partire dal mese in cui il lavoratore ha attivato le aliquote contributive a Prevedi, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (questo perché, per semplicità il contributo contrattuale viene associato, fin dall’inizio, al Fondo Prevedi, onde evitare che l’azienda debba gestire la duplice destinazione del contributo).

Ne deriva che:

–   per il lavoratore assunto tra l’1 e il 15 del mese (compresi) che non abbia, al momento dell’assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione.

–   per il lavoratore assunto tra il 16 e l’ultimo giorno del mese (compresi) che non abbia, al momento dell’assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il 15 (compreso) del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione.

In entrambi i casi il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente, e/o il contributo Tfr maturando.

2.1.1) Lavoratore assunto tra l’1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 1° gennaio 2026 (compreso): il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi anche per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.

2.1.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l’ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 15 gennaio 2026 (compreso):

il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza relativa al mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.

 

  1. LAVORATORE CHE AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE ABBIA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ATTIVE VERSO PREVEDI, ANCHE SE LE SOSPENDE SUCCESSIVAMENTE

 

Assunzione Gestione contributo Esempi
3.1)

Qualsiasi giorno del mese

3.2)

Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto e versato fin dal mese di assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (ai sensi del punto 4 dell’Accordo del 4 luglio 2025), con la relativa denuncia di competenza.

Nella stessa fattispecie rientra anche il caso del lavoratore che, pur avendo aliquote contributive attive verso il Prevedi al momento dell’assunzione, le sospenda successivamente.

Lavoratore assunto nel mese di ottobre 2025 il contributo contrattuale e i contributi volontari aggiuntivi a quello contrattuale saranno immediatamente versati con la denuncia contributiva di competenza di ottobre 2025, da inviare nel mese di novembre 2025.

La CNCE fornisce, infine, le seguenti indicazioni:

QUESITI SPECIFICI
Lavoratore denunciato presso Casse Edili/Edilcasse diverse nei primi tre mesi dall’assunzione. L’Accordo fa riferimento al rapporto di lavoro, pertanto il calcolo relativo alla maturazione del contributo contrattuale farà riferimento alla data di assunzione presso l’impresa e alla durata del rapporto di lavoro con la stessa impresa. Il sistema di denuncia, per i lavoratori non iscritti al Prevedi, verifica mediante la data di assunzione la maturazione o meno del periodo che dà diritto alla contribuzione Prevedi; nella presentazione della denuncia di competenza dell’ultimo periodo utile alla maturazione del diritto, l’impresa verserà tutte le contribuzioni pregresse, a partire dalla data di assunzione, presso la cassa edile a cui è destinata quella denuncia.
Lavoratore che abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata nel Fondo Prevedi prima

dell’assunzione.

Poiché il riscatto totale chiude il rapporto con il Fondo Prevedi, all’atto dell’assunzione il lavoratore risulterà senza aliquote contributive volontarie a Prevedi (si applicano quindi, i precedenti casi 1 o 2).
Effettuazione delle verifiche sulle aliquote contributive volontarie a Prevedi. La verifica delle aliquote contributive volontarie a Prevedi, la cui attivazione da parte del lavoratore esclude le limitazioni al versamento del contributo contrattuale a Prevedi, verrà effettuata dall’azienda tramite i sistemi di denuncia telematica alla Cassa Edile, che consentiranno di visualizzare se, e in che misura, il lavoratore abbia attivato queste aliquote.

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE è intervenuta con propria circolare per evidenziare i riflessi contributivi e fiscali delle somme erogate ai lavoratori, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro inferiore ai tre mesi.

In particolare l’importo riconosciuto ai lavoratori, sostitutivo del contributo contrattuale Prevedi, deve essere considerato reddito di lavoro dipendente, a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell’art. 17, comma 1, del TUIR, ovvero quale somma percepita una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto e, in quanto tale, soggetta al medesimo regime fiscale del TFR. L’imposta sarà quindi, al pari di quella calcolata per il TFR, riliquidata dall’Agenzia delle Entrate sulla base della media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Le somme erogate dovranno però scontare l’imposta, ai sensi della lett. a) comma 1 dell’articolo 17 del TUIR, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, da calcolarsi sull’importo delle somme lorde, secondo le ordinarie contribuzioni previdenziali.

La gestione della nuova modalità di calcolo e versamento del contributo contrattuale Prevedi è stata implementata nella versione 36.08 di UNO da installare preventivamente prima di effettuare qualsiasi elaborazione del mese di ottobre 2025.

Da menù Anagrafiche, Contratti collettivi, nella tabella Contributo Previdenza complementare è necessario inserire i nuovi valori, di cui alle tabelle A e B dell’Accordo (v. paragrafi precedenti), da corrispondere in fase di cessazione rapporto di lavoro, per rapporti di lavoro inferiori o pari a tre mesi.

In particolare, va compilata, per ciascun contratto collettivo edile in uso e per ciascun livello contrattuale, la sezione Rapporti di lavoro <= 3 mesi.

Inoltre, nella sezione Voci di calcolo rapporti di lavoro <= 3 mesi vanno create ed inserite le voci di calcolo dedicate al versamento degli importi da corrispondere, in fase di cessazione rapporti di lavoro <=3 mesi, ai dipendenti non iscritti a Prevedi assunti dal 1/10/2025.

Nelle voci di calcolo degli importi sostitutivi, va applicata la nuova tipologia “Altre indennità soggette CS” della lista TFR in Pagina Generale, oltre alla indicazione della percentuale 100% in Contributi Sociali.

PRV.01 IMPORTO SOSTITUTIVO PREVEDI OPERAI CESSATI

PRV.02 ACCANTONAMENTO CONTR. PREVEDI CESSATI

L’importo è calcolato nella misura del 77% del contributo Prevedi operai cessati (v. Voce Precedente PRV.01)

PRV.03 IMPORTO SOSTITUTIVO PREVEDI IMPIEGATI CESSATI

Si ipotizzi l’assunzione di un operaio edile in data 13 ottobre 2025, non iscritto a Prevedi, ancora occupato il 1° gennaio 2026.

Nei cedolini di ottobre, novembre e dicembre 2025 la sezione Contributi Previdenza Complementare non risulterà compilata.

Nel cedolino di gennaio 2026 verranno automaticamente calcolati il contributo contrattuale Prevedi del mese di competenza 01/2026, nonché i contributi del primo trimestre dall’assunzione, relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025, da versare con la denuncia MUT di Gennaio alla Cassa Edile di competenza. La sezione Contributo Previdenza complementare risulterà così compilata:

Nella denuncia MUT di Gennaio 2026 vengono automaticamente compilati:

  • il contributo contrattuale azienda del mese, presente nella sezione Prevedi;
  • la sezione Pregresso/TFR, che riporta gli importi della Previdenza complementare relativi ai periodi pregressi a quello di competenza della denuncia. Nella fattispecie, troveremo come periodo di riferimento da 2025/10 a 2025/12 e l’ammontare totale del contributo contrattuale azienda;
  • la sezione Recupero Previdenza Complementare, che riporta il dettaglio mensile degli importi indicati nella sezione precedente “Pregresso Previdenza complementare”. La somma degli importi indicati in questa sezione non può essere diversa dall’importo indicato nella sezione “Pregresso Previdenza Complementare”, causa errore bloccante della denuncia.

Nel diverso caso dell’assunzione di un operaio edile in data 13 ottobre 2025, non iscritto a Prevedi, il cui rapporto di lavoro cessa in data 19/12/2025.

Trattandosi di rapporto di lavoro <= 3 mesi, verrà calcolato l’importo lordo sostitutivo previsto dall’’Accordo 4 luglio 2025 da versare alla Cassa Edile/Edilcassa.

Nei cedolini di ottobre e novembre 2025 la sezione Contributi Previdenza Complementare non risulterà compilata.

Nel cedolino di dicembre 2025 verranno inserite automaticamente le due voci di calcolo:

  • 01 IMPORTO SOSTITUTIVO PREVEDI OPERAI CESSATI: l’importo lordo calcolato è pari alla moltiplicazione del coefficiente orario riportato nella Tabella B per le sole ore di lavoro ordinario lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Nell’esempio, trattandosi di operaio di 4° livello l’importo è così ottenuto: coefficiente orario € 0,072884 * ore ordinarie (lavorate da ottobre 2025 a dicembre 2025) 376 = 28 €

 

  • 02 ACCANTONAMENTO CONTR. PREVEDI CESSATI: l’importo da accantonare alla Cassa Edile/Edilcassa al netto delle ritenute di legge, è pari al 77% dell’importo lordo di cui alla voce precedente PRV.01.

La percentuale convenzionale del 77% è stata determinata dalla proporzione tra l’accantonamento C.E. 14,20% e l’importo di ferie/ GNF 18,50% (es.: 228/296.82 * 100)

Nel Bottone Tassazione TFR sarà visibile l’importo sostitutivo erogato, il contributo previdenziale c/dip. calcolato e l’importo netto sul quale è stata applicata la tassazione lett. a, comma 1, articolo 17 del TUIR.

Per gli operai, nella denuncia MUT di fine rapporto, che nel nostro esempio è la denuncia MUT di Dicembre 2025, viene automaticamente compilato, nella sezione Prevedi, il nuovo campo Importo accordo 4 luglio 2025, pari all’importo dell’accantonamento del contributo Prevedi cessati di cui alla voce di calcolo PRV.02.

Rivalutazione TFR: coefficiente di settembre 2025

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2025 e il 14 ottobre 2025 è pari a 121,70.