Calendario ottobre 2019
Giorni lavorabili | 23 |
Ore lavorabili | 184 |
Festività godute | |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
Sgravio contributivo contrattazione 2° livello 2013
Con messaggio n. 3634 del 8 ottobre 2019 l’Inps ha comunicato di aver rideterminato il tetto retributivo sul quale calcolare lo sgravio contributivo sulle erogazioni di secondo livello previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali per l’anno 2013.
Per l’anno 2013 la quota di retribuzione di secondo livello che poteva fruire dello sgravio contributivo, ai sensi del D.M. del Lavoro 14 febbraio 2014, era stata fissata come soglia massima al 2,25% (ved. ns. Circolari Lavoro n. 7 e 10 del 2014).
L’articolo 2, comma 2, del decreto in commento prevedeva che, in relazione alle richieste effettuate e alle risorse finanziarie impegnate, il tetto potesse essere modificato in sede di Conferenza dei Servizi. Proprio a conclusione della verifica effettuata, è stato quindi rideterminato il tetto di retribuzione dei lavoratori sul quale calcolare la quota massima di retribuzione variabile decontribuita, nella misura del 2,47%.
Per conseguenza si apre ora la possibilità, per i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l’annualità 2013, di recuperare, eventualmente, assoggettandola al regime della decontribuzione, l’ulteriore percentuale massima dello 0,22%.
Naturalmente, l’entità dello sgravio applicabile non potrà in nessun caso superare gli importi erogati a titolo di retribuzione di secondo livello, ragion per cui, in presenza di situazioni in cui la decontribuzione abbia già interessato l’intera quota di retribuzione variabile, nessun conguaglio contributivo potrà essere effettuato.
Alle aziende che opereranno il conguaglio contributivo in parola sarà attribuito automaticamente il codice autorizzazione “9D”.
La norma in parola ha interessato in particolare le aziende del comparto edile per la quota dell’Elemento Variabile della Retribuzione stabilita dai contratti collettivi provinciali, ovvero somme riferibili alla contrattazione territoriale di secondo livello.
Per agevolare il compito degli operatori, riproponiamo i codici causali utili al recupero in oggetto distinguendo fra contrattazione aziendale e territoriale e quota c/azienda e c/dipendente.
Contrattazione aziendale | Contrattazione territoriale | ||
L924 | Sgravio c/azienda | L926 | Sgravio c/azienda |
L925 | Sgravio c/dipendente | L927 | Sgravio c/dipendente |
Tali codici devono essere valorizzati nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso UniEMens individuale.
Con il conguaglio il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di benefico di sua competenza. Ciò significa che deve avvenire una vera e propria restituzione di contributi nel cedolino, con contestuale aumento dell’imponibile fiscale che comporta l’origine di una maggiore imposta.
Le operazioni di conguaglio vanno eseguite entro il giorno 16 gennaio 2020 (terzo mese successivo all’emanazione del messaggio), ovvero utilizzando una delle denunce riferite a ottobre, novembre o dicembre 2019. Il rispetto della regolarità contributiva e della parte economica degli accordi e contratti collettivi è condizione necessaria per la fruizione del beneficio.
Le aziende autorizzate allo sgravio contributivo 2013 che nel frattempo hanno sospeso / cessato l’attività, per poter recuperare il beneficio devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEMens/vig).
Per verificare la possibilità di recupero sgravio della quota aggiuntiva di retribuzione variabile pari allo 0,22% della retribuzione, è necessario effettuare una comparazione fra la stampa “Recupero sgravio erogazioni 2° livello” effettuata nell’ottobre 2014, riferita all’anno 2013, con l’impostazione del valore di Percentuale massimo sgravio in Tabella Minimali /Massimali INPS del 2013, pari al 2,25%, e la nuova stampa “Recupero sgravio erogazioni 2° livello”, riferita all’anno 2013, effettuata dopo aver modificato il predetto valore di Percentuale massimo sgravio nel nuovo valore di 2,47%.
In presenza di Erogazioni 2° livello “Da applicare” uguali a quelle “Teoriche”, gli importi di sgravio riferibili alla percentuale del 2,25% e del 2,47% non subiranno chiaramente modifiche, in quanto è già stata raggiunta la soglia massima di importo decontribuibile. In caso contrario la quota di decontribuzione da recuperare, distinta fra quota aziendale e c/dipendente, sarà il risultato della differenza fra i valori.
Per effettuare eventuali operazioni di recupero sgravio, si rimanda alle istruzioni operative della Circolare n. 10/2014.
Assistenza Fiscale: seconda rata di Acconto Irpef
Con la retribuzione di ottobre, per le aziende che operano le trattenute e i versamenti Irpef secondo il criterio di cassa, è necessario provvedere alla trattenuta della seconda rata di acconto per assistenza fiscale eventualmente dovuta dai lavoratori.
Le aziende che operano, viceversa, per competenza, rimanderanno tale operazione alla retribuzione di novembre.
Con la procedura di conguaglio assistenza fiscale del mese di ottobre/novembre 2019 (a seconda che si applichi il principio di cassa o di competenza) viene automaticamente inserita nel cedolino la voce di calcolo, prelevata dalla Gestione Voci Conguaglio Assistenza Fiscale, relativa al 2° acconto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero per aspettative con assenza di retribuzione, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare tempestivamente ai sostituiti gli importi risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale che devono essere direttamente versati dagli interessati.
Nell’ipotesi di assenza o di incapienza di retribuzione relativamente al mese di ottobre/novembre per il versamento dell’acconto, la trattenuta residua può essere legittimamente operata a novembre/dicembre con l’applicazione dell’interesse dello 0,40%. Ricordo che in questo caso il sostituto d’imposta, entro il 31 dicembre 2019, è tenuto a comunicare all’assistito l’ammontare delle somme a debito residue non trattenute, e che l’assistito dovrà versare a gennaio 2020 con le modalità di versamento previste per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche con l’interesse dello 0,40%.
Rivalutazione TFR: coeff. di settembre 2019
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2019 e il 14 ottobre 2019 è pari a 102,5.