Dal 1 luglio 2015 chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, può verificare, con un’unica interrogazione e in tempo reale, tramite il sistema Durc On Line dei portali INPS e INAIL, la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato Durc On Line. Se, invece, per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all’interessato o al soggetto da esso delegato (es. consulente), l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. L’interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell’invito.

L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.

In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall’interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

In caso di irregolarità contributiva le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti devono attivare il procedimento previsto dall’art. 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali.

Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal d.m. 24 ottobre 2007 (abrogato dal d.m. 30.1.2015) previsto:

  1. a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  2. b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
  3. c) per il rilascio dell’attestazione SOA;
  4. d) per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.