Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 59/2023 che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – e il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) – operativo a partire dal 15 dicembre 2024.

Il decreto 59/2023, in attuazione dell’articolo 188-bis del Dlgs 152/2006, da un lato introduce i modelli e i formati del nuovo registro “cronologico” di carico e scarico dei rifiuti e del nuovo formulario di identificazione, dettandone modalità di compilazione, vidimazione e tenuta (gli storici Dm 145 e 148 del 1998 sono abrogati dal 15 dicembre 2024); dall’altro disciplina le modalità di iscrizione, funzionamento e condivisione dei dati nell’ambito del Rentri, il nuovo registro elettronico nazionale istituito dal decreto-legge “Semplificazioni” del 2018 (Dl 135/2018 e legge 12/2019 di conversione).

La maggior parte delle categorie di soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 188-bis del Dlgs 152/2006 (come recentemente integrato dal Dlgs 223/2022), in base alle tempistiche disposte dal provvedimento, dovranno iscriversi al nuovo sistema tra il 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

I SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE AL RENTRI SONO:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:

  1. i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
  2. i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
  3. i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Le istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto sono accessibili al seguente link:
COMPILAZIONE FIR

Le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti sono accessibili al seguente link: COMPILAZIONE REGISTRO

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