La nuova versione dello split payment impone a imprese e professionisti un radicale cambio di abitudini nei loro rapporti con le pubbliche amministrazioni, le società controllate dalle autorità centrali e locali, le controllate a loro volta dalle società precedenti, le società quotate al Ftse Mib.
Lo split payment anche conosciuto come “scissione dei pagamenti” è un sistema di riscossione che pone in capo al cessionario (invece che al cedente) l’obbligo di versare l’Iva all’Erario.
Da notare che il cedente rimane “giuridicamente” debitore, anche se il pagamento va effettuato dal cessionario sicché il cedente è sempre responsabile del regime Iva dell’operazione e della sua fatturazione, mentre il cessionario, almeno per quanto riguarda gli acquisti delle Pa nell’ambito istituzionale, è unicamente responsabile del versamento dell’imposta desumibile dalla fattura.
Importante è delimitare in modo puntuale il perimetro soggettivo di operatività della norma. In tal senso, il legislatore ha previsto una particolare forma di limitazione della responsabilità del fornitore che, trovandosi in possesso di una dichiarazione dell’acquirente che attesta di essere soggetto alla disciplina, deve applicare lo split payment a prescindere da altri approfondimenti. Con i decreti del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017, si è anche introdotto un rigido sistema di liste che consentono al fornitore una rapida forma di controllo nei confronti del proprio cessionario/committente.
In attuazione di tali disposizioni, il 26 luglio 2017 il dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito quattro elenchi e alcune puntualizzazioni interpretative di particolare importanza, valevoli con riferimento al 2017. Gli elenchi riportano le informazioni di dettaglio di tutte le società controllate e quotate che sono sottoposte al particolare adempimento.
Il sistema delle liste, applicato per la prima volta per il 2017, è verosimile che diventerà il meccanismo principale nei prossimi anni. Difatti, il Dm del 27 giugno 2017, integrato dal Dm 13 luglio 2017, ha previsto l’emanazione entro il 20 ottobre di ogni anno di una lista provvisoria, con possibilità di interazione diretta con i soggetti interessati nei 15 giorni successivi, la pubblicazione delle liste definitive entro il 15 novembre e l’entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.
Un esempio di fattura emessa da impresa con scissione dell’IVA è il seguente:
Fornitura di un computer: 100
Iva 22%: 22
Totale Fattura: 122
La fattura dovrà obbligatoriamente contenere la dicitura: “Operazione con scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. 633/72”
Come è noto le fatture emesse nei confronti delle PA sono obbligatoriamente compilate in formato elettronico, l’importo da riscuotere (da parte dell’impresa) sarà di 100,00 euro (al netto dell’IVA) mentre il committente/cessionario sarà tenuto al versamento dell’IVA per un importo di 22 euro.
Sotto il profilo contabile la scrittura sarà la seguente:
Credito vs cliente pubblico a diversi 122
Merci c/Vendite 100
Iva vendite 22
Poiché l’Iva non sarà incassata e non dovrà essere posta a debito nella liquidazione, il credito verso il cliente dovrà essere depurato dell’importo del tributo con la seguente scrittura contabile in fase di contabilizzazione della fattura
Iva a debito ex articolo 17-ter a Credito vs cliente pubblico 22
In tal modo, il credito verso il cliente pubblico risulta pari all’imponibile, importo che sarà realmente incassato ed, inoltre, non viene evidenziato alcun debito verso l’Erario, per Iva, in quanto al versamento provvederà il cliente.
Con la stampa della liquidazione Iva in definitivo vi sarà, inoltre, eseguita la scrittura
Iva acquisti
Iva vendite
Iva a debito ex articolo 17-ter
Erario c/iva
Infine, da ricordare che, come è noto, a decorrere dall’anno 2017, gli operatori Iva devono trasmettere, con cadenza trimestrale, le liquidazioni Iva all’Agenzia delle entrate.
Quanto alla modalità di esposizione dei dati all’interno del “format” da utilizzare per la segnalazione dei dati l’Agenzia suggerisce di indicare solo l’ammontare imponibile al rigo VP2, senza indicazione dell’imposta al VP4.