• Calendario dicembre 2017

  • Conguaglio Contributivo di Fine Anno

  • Conguaglio Fiscale di Fine Anno

  • Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia

  • Previndai: contributo aziendale minimo annuo

  • Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2017

Conguaglio Contributivo di Fine Anno

Alla fine dell’anno per effetto dell’applicazione di particolari normative in materia contributiva possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Si tratta in particolare delle normative in materia di applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data e del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVS aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore.

Contributo aggiuntivo IVS 1%
L’art.3-ter del DL 384/1992 ha istituito dal 1/1/1993 un contributo aggiuntivo IVS dell’1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2017 risulta pari a € 46.123,00.
L’INPS ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2017, € 3.844,00 (€ 46.123,00 / 12). Tale calcolo mensile potrebbe dar luogo a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio, vale a dire che potrebbe verificarsi la necessità di ricalcolare il contributo aggiuntivo IVS verificando, a consuntivo, l’esatta quota di retribuzione eccedente il citato limite annuo.

I contributi che scaturiscono dalle predette operazioni di conguaglio devono essere trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati e devono essere esposti nel mod. UniEMens Individuale relativo al mese di conguaglio (dicembre) nella pagina Dati Retributivi – Contribuzione Aggiuntiva sezione Regolarizzazione 1% o come contributo dovuto o come recupero di un contributo già versato ma non dovuto.

L’INPS ha altresì precisato che allo scopo di limitare le operazioni di conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o più mesi dell’anno superano le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le aziende possono assoggettare le retribuzioni corrisposte nei predetti mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, le retribuzioni, ai fini dell’applicazione del contributo, devono essere cumulate; in tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite. Si effettuerà così il conguaglio di fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso (INPS, circolare n.196/2003). Qualora a dicembre 2017 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, sarà quest’ultimo a procedere all’eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro interessati.

Massimale contributivo e pensionabile
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 è stabilito (art.2, comma 18, legge 335/1995) un massimale contributivo per il Fondo Pensione pari, per il 2017, a € 100.324,00. Detto massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva per il fondo pensione (IVS) compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori da calcolarsi sulle quote di retribuzione eccedenti, per il 2017, € 46.123,00. Il massimale non è rapportabile al mese, conseguentemente la contribuzione va calcolata mese per mese sull’intera retribuzione corrisposta. Raggiunto il massimale, non si procederà a versare la contribuzione e nella dichiarazione UniEMens Individuale si indicherà il superamento del massimale annuo indicando l’imponibile eccedente e il contributo nella sezione Eccedenza Massimale di Dati Particolari. L’imponibile e il Contributo sono aggiuntivi rispetto ai valori indicati nella sezione Dati Retributivi.

Ai fini del raggiungimento del massimale si cumulano anche le retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro (il dipendente è tenuto ad esibire la Certificazione Unica CU dei precedenti datori di lavoro o le dichiarazioni sostitutive). Anche in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai diversi rapporti si cumulano. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione mensilmente corrisposta, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel mese in cui si supera il massimale la retribuzione imponibile ai fini pensionistici è calcolata, nei diversi rapporti, in misura proporzionalmente ridotta.
Se coesistono rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
Nelle operazioni di conguaglio è possibile recuperare l’errato conteggio, in eccesso o per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il massimale. A questo scopo è necessario completare in Pagina Dati Retributivi della gestione UniEMens Individuale le informazioni relative a Variazioni retributive. Le causali che possono essere utilizzate sono DIMMAS quando è necessario diminuire l’imponibile già assoggettato per eccesso a contribuzione IVS e AUMMAS quando è necessario aumentarlo. Si devono inserire inoltre le informazioni dell’anno/mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva, imponibile in aumento/diminuzione e importo della contribuzione IVS credito/debito.

Anche la contribuzione previdenziale/assistenziale (INPS) dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, deve essere calcolata nel rispetto dei massimali contributivi. Le disposizioni in vigore non prevedono operazioni di conguaglio di fine anno. Il versamento dei contributi (committente + collaboratore) eseguito dal committente non può superare per l’anno 2017 € 100.324,00. Tale limite non è rapportabile a mese e per il suo raggiungimento contano anche i compensi percepiti, per il medesimo anno, in altri rapporti di collaborazione (contemporanei o successivi).
Qualora si verifichi un versamento superiore al massimale, l’eccedenza è contabilizzata dall’INPS come acconto sugli importi dovuti nell’anno successivo, oppure su richiesta dell’interessato può essere rimborsata maggiorata degli interessi.

Fringe Benefit
A norma dell’articolo 51, comma 3, del DPR 917/1986, il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefici corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta a € 258,23.

Il benefit di valore superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare reddito imponibile.
Tale disposizione si applica, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi.

Se a fine anno il valore dei fringe benefit corrisposti risulta superiore al predetto limite di € 258,23 occorrerà procedere ad effettuare le necessarie operazioni di conguaglio, vale a dire l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a imposte e contribuzione il valore complessivo del benefit e non solo la quota eccedente.
Solo ai fini contributivi, l’INPS ha precisato che, in caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe benefit da essa erogato (ai fini fiscali dovrà invece tenere conto dell’intero valore).
Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2017, ovvero con quella di gennaio 2018.
Le istruzioni operative sono le seguenti:
-il valore del fringe benefit imponibile verrà sommato alle retribuzioni del mese del conguaglio e sul totale andranno calcolati i relativi contributi;
-la quota a carico del dipendente sarà allo stesso trattenuta.

N.B: il fringe benefit concesso al dipendente in corso d’anno che si prevede essere già superiore in termini di valore a € 258,23, deve essere direttamente assoggettato a prelievo contributivo e fiscale, ma non deve essere attivato nella Voce di calcolo il Tipo Retribuzione “Fringe Benefit”, per evitare che, in sede di conguaglio, vengano riprese a tassazione e prelievo contributivo le stesse somme già assoggettate in corso d’anno.

Conguaglio Fiscale di Fine Anno

Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell’ambito del lavoro dipendente, le ritenute d’acconto effettuate nel periodo di paga dal sostituto d’imposta.

Il calcolo del conguaglio
Le modalità di calcolo del conguaglio sono contenute nell’art. 23, comma 3, del DPR 600/1973. Tale articolo stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti, tenendo conto delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) e delle altre detrazioni per particolari redditi (art. 13 Tuir).

Principio di cassa allargato
In base all’art. 51 del TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa “allargato” in quanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono (12/01/2018). Il versamento delle ritenute per i redditi corrisposti entro il 12/01/2018, e relativi all’anno 2017, deve avvenire entro il 16/02/2018.

Il termine del 16/02/2018 non vale nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, entro la fine del mese di dicembre, l’acconto per tale mese, mentre corrisponda il saldo entro i primi giorni del mese di gennaio dell’anno successivo. In questo caso occorre effettuare il versamento dell’intera imposta relativa alla retribuzione di dicembre 2017 entro il 16/01/2018.

La determinazione dell’imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR
Poiché le detrazioni di imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir sono in gran parte detrazioni “teoriche” commisurate al reddito complessivo del contribuente, in sede di conguaglio di fine anno il sostituto d’imposta deve verificare l’importo del reddito complessivo dallo stesso corrisposto, salvo che il dipendente non comunichi un diverso ed ulteriore reddito, e sulla base di questo procedere al ricalcolo di tali detrazioni in modo da rendere definitiva l’attribuzione delle stesse con riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del periodo d’imposta.
Il sostituto d’imposta, per determinare il “reddito complessivo” ai fini dell’attribuzione corretta delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di reddito, deve tenere in considerazione quanto previsto dall’art. 51, co. 2, lett. h) del Tuir, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, co. 1, lett. b) del Tuir”. La ratio della norma è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi. La finalità perseguita dalla disposizione è tesa a ridurre gli adempimenti dichiarativi con evidente vantaggio per i contribuenti e per l’amministrazione finanziaria. Il sostituto quindi deve tenere in considerazione, in quanto oneri deducibili per esempio i contributi dallo stesso versati ai fondi di previdenza complementare, l’assegno di mantenimento direttamente versato per sentenza del giudice al coniuge separato.
Per completezza ricorso che , ai sensi dell’art. 12 co. 4 bis del Tuir, il reddito complessivo è al netto del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.

Ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600/1973, i sostituti d’imposta attribuiscono le detrazioni per carichi di famiglia sulla base di una semplice dichiarazione resa dal dipendente, sotto la propria responsabilità, circa le condizioni di spettanza delle detrazioni e con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi in mancanza di variazioni. Pertanto, in linea di principio, il datore di lavoro non deve effettuare alcuna indagine in merito alla situazione dichiarata dal dipendente e alla percentuale di carico.
Sono considerati familiari a carico fiscalmente:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
– altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tali sono il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Con riferimento alle detrazioni per coniuge a carico, a seguito dell’approvazione della Legge 20 maggio 2016 n. 76 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nella nozione di “coniuge” devono ritenersi inclusi anche i soggetti del medesimo sesso legati da unione civile (“coniugi assimilati”)
I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore ai 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili. Sono esclusi dal conteggio alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, l’indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai non vedenti. Va conteggiata, invece l’eventuale rendita dell’abitazione principale.
Le detrazioni per familiari a carico vanno rapportate ai mesi in cui si verificano le condizioni per le quali spetta l’attribuzione delle stesse, ad eccezione dell’ulteriore detrazione di € 1.200 per le famiglie con almeno 4 figli (ved. sotto).
Per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico le norme stabiliscono, obbligatoriamente, la ripartizione della detrazione nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, tale detrazione spetta interamente al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’art. 12 Tuir stabilisce che, in mancanza di accordo, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario. Se l’affidamento è congiunto la detrazione spetta, sempre in mancanza di accordo, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.

Per quanto riguarda i soggetti extracomunitari non residenti, dal 2015 è entrata in vigore il regime di tassazione cosiddetto “non residenti Schumaker”.
Il presupposto soggettivo per l’applicazione della norma è la residenza fiscale del contribuente in uno Stato che assicuri un adeguato scambio informativo, mentre presupposti oggettivi sono la produzione in Italia di almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato nell’anno e la non fruibilità di agevolazioni fiscali analoghe nel proprio stato di residenza.
La norma emanata il 21 settembre 2015 fornisce inoltre indicazioni ai sostituti d’imposta al fine di permettere agli stessi di poter riconoscere ai contribuenti rientranti nella disciplina “non residenti Schumaker” di vedersi attribuite le detrazioni d’imposta. Il Lavoratore non residente dovrà presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesti:
a) Stato di residenza fiscale
b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta
c) di non beneficiare in altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia
d) i dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si chiede di fruire della detrazione prevista dall’art. 12 Tuir
e) che il familiare per il quale si chiede l’attribuzione della detrazione non sia titolare di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro

Detrazione per famiglie numerose
L’art. 1, co. 15, lett. A) legge n. 244/2007 ha previsto, in favore dei genitori un’ulteriore detrazione di € 1.200,00 in presenza di almeno 4 figli a carico. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e, nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete per intero a quest’ultimo per l’intero importo. I criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi fra i genitori.
La detrazione in parola spetta in misura piena, non dipende dal livello di reddito del beneficiario e non va ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che da diritto alla detrazione.
Con riferimento a questa tipologia di detrazione è previsto che, in caso di incapienza dell’imposta lorda diminuita delle detrazioni ordinarie, sia riconosciuto al contribuente un credito di ammontare pari alla quota della detrazione in commento che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.
In occasione dell’effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti devono rideterminare l’importo del credito effettivamente spettante. Il credito riconosciuto dal sostituto è, comunque, rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi, come avviene ordinariamente per le altre detrazioni.
Si ricorda che le Entrate, con circolare n. 1/2008 hanno precisato che l’ulteriore detrazione per figli a carico di famiglie numerose trova applicazione nell’intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma sussiste solo per una parte dell’anno e, quindi, non deve essere ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che da diritto alla detrazione stessa. Infine si ritiene opportuno ricordare che, come recita espressamente la norma, il beneficio previsto in presenza di 4 o più figli costituisce una ulteriore detrazione che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dell’art. 12. Ne deriva che l’ulteriore detrazione di € 1.200,00 è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. In pratica, se un genitore ha un reddito superiore a 140.000 euro e 4 figli a carico, poiché non gli spetta l’ordinaria detrazione per figli a carico non gli spetterà neppure la detrazione in commento.
Infine con la circolare n. 19 del 2012, l’Agenzia delle entrate, ha affrontato un problema posto da un contribuente in materia di ripartizione della detrazione per famiglie numerose.
Nella particolare ipotesi illustrata nel quesito, un genitore ha avuto due figli con un coniuge e due con un altro e, pertanto, è stato richiesto se l’unico genitore che ha quatto figli abbia diritto alla detrazione nella misura del 100%, pur non avendo il coniuge a carico. Al riguardo, premesso che l’ulteriore detrazione di euro 1.200, prevista dal comma 1-bis dell’articolo 12 del Tuir, è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo, la circolare n. 19 del 2012 ha chiarito che nell’ipotesi in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro genitore, e quindi l’ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita a quest’ultimo, l’ulteriore detrazione in esame spetti per intero al primo genitore. Ciò anche se l’articolo 12, comma 1-bis, del Tuir, dispone che la detrazione per l’intero importo spetta in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro.

Credito per redditi di lavoro dipendente
L’art. 1 del DL 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014 n. 89, ha introdotto la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati che percepiscono un reddito contenuto in determinate soglie.
Il credito ammonta a Euro 960 annui per i possessori di reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze) non superiore a € 24.000, mentre in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi completamente al raggiungimento di un livello di reddito pari a € 26.000. Il comma 2 dell’articolo 1 del DL n. 66/2014 stabilisce inoltre che il credito è rapportato al periodo di lavoro dell’anno considerando i giorni coperti da un rapporto di lavoro.
Il credito non spetta in presenza di detrazioni per lavoro dipendente ex art. 13 Tuir, che vadano a superare l’imposta lorda a debito del contribuente (reddito fino a € 8.145,32).
La norma prevede che l’applicazione del credito in corso d’anno debba avvenire automaticamente dei parte dei sostituti d’imposta, senza la necessità di ricevere nessuna esplicita richiesta da parte dei beneficiari stessi, sulla base dei dati reddituali a disposizione dei datori di lavoro. A fine anno questi ultimi, avendo a disposizione tutti i dati reddituali per il calcolo del reddito complessivo (chiaramente solo se comunicati per tempo dal lavoratore) deve quindi verificare i presupposti di spettanza. In particolare possono verificarsi le seguenti situazioni:
1. Non sussistono le condizioni di spettanza del credito, perché il reddito complessivo ha superato la soglia max ovvero perché le detrazioni per lavoro dipendente superano l’imposta lorda. In questo caso il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, deve eventualmente recuperare quanto erogato in corso d’anno.
2. Sussistono le condizioni di spettanza del credito. In questo caso il datore di lavoro conferma il credito già riconosciuto in corso d’anno ovvero, se non riconosciuto in corso d’anno, attribuisce in sede di conguaglio l’intero bonus.
3. Sussistono le condizioni di spettanza del credito ma in misura diversa rispetto a quella riconosciuta in corso d’anno. Il datore di lavoro provvede a rettificare, in positivo o negativo, il valore del bonus erogato con un conguaglio fiscale a credito / debito.
Se il lavoratore, prestando attività presso due diversi datori di lavoro, vorrà conguagliare il bonus erogato da entrambi, deve necessariamente consegnare al datore di lavoro che effettua il conguaglio di fine anno la certificazione dei redditi del precedente sostituto, contenente fra le altre anche l’informazione sul Bonus attribuito, dei precedenti rapporti di lavoro.
Il credito fiscale riconosciuto ai dipendenti può essere recuperato dai sostituti d’imposta solo mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.241/1997 (cosiddetta compensazione orizzontale), da effettuarsi mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “1655”.

Premi di produttività
Con la legge di stabilità per il 2016, all’articolo 1 comma 185 della Legge n. 208/2015, è stata reintrodotta l’agevolazione che consente la tassazione sostitutiva con aliquota del 10%, delle somme erogate per incremento della produttività.
La tassazione agevolata è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:
– l’importo del prelievo fiscale sostitutivo non deve superare 3.000 euro;
– l’erogazione spetta solo ai lavoratori che nell’anno precedente non abbiano percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro;
– l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere effettuata su emolumenti che trovano la loro disciplina in un specifica contrattazione collettiva, la quale deve specificare quali sono gli obiettivi in termini di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza che danno titolo alla percezione di somme soggette a prelievo sostitutivo (l’incremento deve essere misurabile).

Oneri detraibili e deducibili
L’art 23, comma 3, del DPR 600/1973 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d’imposta devono attribuire anche le detrazioni d’imposta eventualmente spettanti ai sensi dell’art. 15 del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L’attribuzione delle detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta del dipendente.
Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni l’attribuzione della detrazione d’imposta spetta in automatico anche per le erogazioni effettuate in conformità ai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Anche in tale caso, l’attribuzione della detrazione da parte del datore di lavoro prescinde dalla richiesta del dipendente.
Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente, la circolare del Ministero delle finanze nr. 326/E del 23 Dicembre 1997 ha chiarito che il sostituto può comunque acconsentire a tener conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e detraibilità previsti dalle norme di riferimento.
Evidentemente, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro acconsenta a considerare nel conguaglio anche gli oneri deducibili direttamente sostenuti dal dipendente, la formula per la verifica della quota di deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, deve essere utilizzata considerando tali oneri.
Va ricordato che per l’anno 2017 la detrazione max riconosciuta per i contratti di assicurazione sulla vita, per il caso di morte e per il rischio di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante è pari a € 530. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di natura quotidiana a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto (polizze Ltc) vale il previgente limite di € 1.291,14.

Contributi previdenziali volontariamente versati
Ai sensi dell’art.10, lett. e) del TUIR i contributi facoltativi versati all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (riscatto di laurea, prosecuzione volontaria per la ricongiunzione) sono integralmente deducibili dal reddito del contribuente.
Nell’ipotesi in cui, nel 2017, il dipendente abbia versato direttamente tali contributi e chieda al datore di lavoro di tenerne conto nel conguaglio, quest’ultimo deve farsi rilasciare la ricevuta del versamento. Nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro abbia direttamente trattenuto l’importo di tali contributi dalla busta paga e abbia provveduto al versamento all’ente previdenziale, a seguito di quanto stabilito nell’art. 51, comma 2, lett. h) del TUIR tale importo è interamente escluso dal reddito di lavoro dipendente.

Contributo versato ai fondi di previdenza complementare
Il D.Lgs. 47/2000 ha soppresso, a decorrere dal 1°gennaio 2001, la disposizione che stabiliva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Pertanto, dal 1° gennaio 2001 i contributi per previdenza complementare a carico del datore di lavoro costituiscono reddito per il lavoratore. Tuttavia ai sensi dell’art. 10, comma 1, e-bis) del TUIR, i contributi (a carico azienda e a carico del dipendente) per un titolare di reddito di lavoro dipendente sono deducibili entro il limite di 5.164,57 €.

Contributo di assistenza sanitaria
L’articolo 51 comma 2 lett. a) Tuir stabilisce che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a € 3.615,20.
Il contributo versato non concorre a formare reddito fino alla soglia di € 3.615,20 e sono, ai sensi dell’art. 15, co.1, lett. c) del Tuir, detraibili dal reddito, nella misura del 19% della parte eccedente € 129,11 le spese mediche eventualmente rimaste a carico dell’assistito ovvero anche la quota delle spese mediche rimborsate corrispondente alla quota di contributi versati eccedenti i 3.615,20 euro e quindi non deducibili.
Nella diversa ipotesi di casse sanitarie che non si siano adeguate al vincolo delle prestazioni, i contributi versati alle stesse non possono usufruire della deduzione e conseguentemente tutte le spese mediche sostenute oltre la soglia dei 129,11 euro godranno della detrazione del 19%.
In particolare il Fasi (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti) e le principali casse sanitarie a cui fanno riferimento gli accordi collettivi risultano iscritte all’Anagrafe dei Fondi. In caso di dubbio i sostituti d’imposta potranno farsi rilasciare specifica certificazione dalla Cassa sanitaria a cui aderiscono.

Conguaglio contribuzione Casse Edili
I datori di lavoro debbono includere nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, la parte di contributo cassa edile destinato sia alle prestazioni di carattere assistenziale che quelle destinate a prestazioni di carattere sanitario.

Se tuttavia l’elaborazione dei dati riferibili alle prestazioni erogate rispetto alla massa dei salari dovesse fare emergere una differenza fra quanto operato in corso d’anno e quanto dovuto, in termini di maggior imponibile fiscale, per l’anno in corso si rendono necessarie operazioni di conguaglio che recuperino le differenze oltre alla rettifica della voce di calcolo di cui sopra.

Operazioni di conguaglio fiscale
Il sostituto d’imposta, nelle operazioni di conguaglio, dovrà operare secondo le modalità indicate di seguito:
-determinare l’ammontare delle somme e valori percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta e corrisposti non solo dal sostituto che effettua il conguaglio, ma anche, eventualmente, per precedenti rapporti intrattenuti con altri sostituti;
-sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente e di quelli che accetta di conguagliare;
-calcolare l’imposta lorda dovuta, applicando le aliquote progressive degli scaglioni di reddito in vigore dal 1/1/2017;
-riconoscere le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR.

Dal confronto algebrico tra imposta netta complessivamente dovuta dal sostituito e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di corresponsione del compenso, possono derivare due situazioni di conguaglio tra loro alternative:
– conguaglio a debito, quando si determina per il dipendente un ulteriore debito di imposta che viene trattenuto e versato da parte del sostituto d’imposta datore di lavoro;
– conguaglio a credito, nel caso in cui il totale delle ritenute operate nel corso dell’anno superi l’imposta netta complessivamente dovuta; in tale caso il sostituto d’imposta provvederà a rimborsare al sostituito l’imposta trattenuta in eccedenza.

Richiesta applicazione aliquota più elevata
Con risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, già riconosciuta nella circolare n. 326/E/1997, che il sostituto d’imposta, su richiesta del sostituito, effettui una ritenuta con un’aliquota superiore rispetto a quella dovuta.
Tale procedura permette di evitare il pagamento di imposte troppo elevate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Dalla richiesta, da parte del sostituito, dell’applicazione dell’aliquota superiore rispetto a quella dovuta, consegue l’effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto da parte del sostituto d’imposta senza restituzione del credito che deriverebbe dall’applicazione, sul reddito corrisposto, degli scaglioni annui di reddito previsti dall’art. 11 Tuir rispetto alla maggiore tassazione effettuata in corso d’anno a seguito della richiesta del dipendente. Tale comportamento va evidenziato anche nella Certificazione Unica.

Conguaglio incapiente
Nell’ipotesi in cui, entro il 28 febbraio dell’anno successivo quello per il quale viene fatto il conguaglio, le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo corrispondente al debito di fine anno, l’articolo 23, comma 3, del DPR 600/73 permette al dipendente di scegliere tra versare al sostituto l’importo delle ritenute ancora dovute ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell’eccedenza d’imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2018. In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2018, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo) si applica l’interesse in ragione dello 0,5% mensile, da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.
Nell’ipotesi opposta in cui, viceversa, il conguaglio del dipendente risulta a credito, il sostituto d’imposta è tenuto a restituire in ogni caso l’importo delle ritenute operate in misura maggiore sulle somme complessivamente corrisposte. All’atto delle restituzione si origina un credito del sostituto d’imposta nei confronti dell’erario pari all’importo delle restituzioni fatte ai dipendenti. Se il valore del credito nei confronti dell’Erario, e quindi delle restituzioni ai dipendenti, supera il valore del debito nei confronti dell’Erario, e quindi delle trattenute ai dipendenti, il datore di lavoro può recuperare tale credito con la modalità prevista dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2014, utilizzandolo nel modello F24 con il codice “1627”.

Conguaglio riepilogativo annuale
L’art. 23, comma 4, del DPR 600/1973 permette al dipendente di richiedere al datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.
La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene mediante la consegna della certificazione unica (mod. CU) concernente i redditi di lavoro dipendente assimilati erogati da altri soggetti ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è sostituto d’imposta. In occasione della consegna di tale certificazione, il sostituito comunica al sostituto d’imposta se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute complessive, intenda corrispondergli l’importo mancante ovvero se l’autorizza ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni successive.
Con riferimento al conguaglio riepilogativo applicato in ipotesi di più rapporti di lavoro contestuali (es. due part-time) si rileva la mancanza di riferimenti normativi in proposito, anche se la tendenza dell’Amministrazione Finanziaria è quella di riconoscere tale possibilità.

L’art.51 del TUIR, come già ricordato per i conguagli contributivi, prevede, per particolari erogazioni in natura e liberalità, limiti di esenzione che il sostituto d’imposta deve considerare in sede di conguaglio di fine anno. Pertanto, in caso di conguaglio riepilogativo, il sostituto d’imposta deve tener conto anche dell’ammontare di tali erogazioni concesse al dipendente dagli altri datori di lavoro così come risultano dalle certificazioni o attestazioni da questi ultimi rilasciati.

Conguaglio doppio rapporto
Se il medesimo lavoratore ha avuto un doppio rapporto di lavoro con l’azienda, il conguaglio che il datore di lavoro deve effettuare è necessariamente riepilogativo di entrambe i rapporti, e deve tener conto di tutte le somme che sono state erogate e delle imposte che sono state trattenute e versate indipendentemente dal rapporto di lavoro. Ci sarà un solo conguaglio, così come una sola Certificazione Unica e dichiarazione 770 del sostituto.

Conguaglio Addizionali all’Irpef
Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono che, in tale sede, il sostituto consideri anche l’addizionale regionale e l’addizionale comunale all’Irpef.
In base a quanto disposto dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 è stata uniformata per i tributi addizionale all’Irpef regionale e comunale la data di riferimento del domicilio fiscale, portandola dal 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce l’addizionale stessa al 1 gennaio dell’ anno.
E’ stato inoltre stabilito che l’acconto dell’addizionale comunale sia versato con la stessa aliquota deliberata per l’anno precedente.

Addizionali Comunali
L’articolo 1, comma 11 del Dl n. 138/2011 prevede la facoltà per i Comuni di stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate sulla base degli scaglioni di reddito nazionali, nel rispetto del principio di progressività. Per ogni scaglione deve essere prevista un’aliquota propria che si incrementa all’aumentare delle fasce di reddito.
La Legge n. 148/2011 ha stabilito che, in presenza di aliquota unica, le soglie di esenzione possono essere introdotte dai Comuni unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali al di sotto dei quali l’addizionale non è dovuta mentre, viceversa, l’addizionale si applicherà sull’intero reddito complessivo al superamento della soglia.

Operativamente, le addizionali regionali e comunali sono determinate all’atto delle operazioni di conguaglio e sono trattenute con criteri diversi a seconda della tipologia di conguaglio effettuato, di fine anno o di fine rapporto.
Nell’ipotesi di conguaglio di fine anno, l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 506/99, prevede che l’importo di addizionale regionale risultante dalle operazioni di conguaglio venga trattenuto in un numero massimo di 11 quote di pari importo, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, e comunque, non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La disposizione non prevede l’applicazione di interessi sulle somme rateizzate.
L’art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998 prevede che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia determinato l’acconto dell’addizionale comunale dovuta e che il relativo importo venga trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale comunale viene determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.
Pertanto i sostituti d’imposta nel corso del 2017 hanno dovuto trattenere l’addizionale comunale dovuta per il 2016 nonché l’acconto per il 2017. L’acconto dell’addizionale comunale dovuta per il 2017 è stato determinato dai sostituti d’imposta utilizzando l’aliquota fissata dal comune in cui il dipendente aveva il domicilio fiscale al 1 gennaio 2017.

Ai fini dell’applicazione di tale imposta, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve comprendere nel calcolo gli eventuali altri redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare e, per i quali, sia, eventualmente, già stata applicata l’addizionale regionale in sede di conguaglio in corso d’anno. Evidentemente, in tale caso, il sostituto d’imposta dovrà tenere conto dell’addizionale regionale già trattenuta in occasione del conguaglio in corso d’anno.

Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi
Le particolari modalità di corresponsione dei compensi ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (redditi assimilati al lavoro dipendente) possono avere comportato alcuni problemi in corso d’anno relativamente all’applicazione delle norme di determinazione dell’imponibile Irpef. A tale proposito si possono distinguere diverse situazioni:
a) Erogazione di compensi con cadenza periodica
Se il sostituto è stato in grado di preventivare l’ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che avrebbe corrisposto al collaboratore coordinato e continuativo nel corso del periodo d’imposta e ha proceduto periodicamente al pagamento dei compensi, avrà provveduto per ciascun periodo di corresponsione del compenso, ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputati al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Analogamente a quanto accade per la tassazione in corso d’anno dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, dalle imposte dovute per il periodo di paga saranno state sottratte le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Entrambe le detrazioni saranno state rapportate al periodo di corresponsione del compenso e come reddito complessivo sarà stato considerato, salvo diversa indicazione del collaboratore, l’ammontare complessivo dei compensi che il sostituto avrebbe dovuto corrispondere al collaboratore nel corso dello stesso periodo d’imposta.
b) Erogazione del compenso in unica soluzione
Se il sostituto d’imposta ha corrisposto il compenso in un’unica soluzione nel corso del periodo d’imposta, per la tassazione dello stesso avrà attribuito le detrazioni spettanti commisurandole all’intero ammontare del compenso. Infatti, nell’ipotesi considerata, non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d’imposta in quanto le detrazioni saranno state attribuite interamente al momento dell’effettuazione delle ritenute senza alcun ragguaglio al periodo di paga.
c) Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile
Qualora il committente abbia proceduto ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d’imposta, ma non sia stato in grado di conoscere in via presuntiva l’ammontare complessivo degli stessi per periodo d’imposta, avrà applicato la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all’atto dell’effettuazione di ciascuno dei pagamenti. In questo caso, non sarà stato effettuato alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. Il committente sulla base delle disposizioni vigenti, avrà applicato le detrazioni di cui all’art. 12 e all’art. 13 del TUIR, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandole all’ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d’anno, il sostituto avrà rideterminato le detrazioni spettanti sulla base del nuovo reddito complessivo provvedendo ad adeguare le ritenute. Tali modalità di effettuazione delle ritenute dovranno essere state osservate dal committente anche nell’ipotesi in cui sia stato in grado di conoscere preventivamente l’ammontare complessivo dei compensi che doveva corrispondere nel periodo d’imposta, ma non abbia proceduto al pagamento con cadenze periodiche determinate. In tale caso, l’attribuzione delle detrazioni cui all’articolo 12 e quella dell’articolo 13, saranno state applicate fina dalla corresponsione del primo compenso commisurandole all’ammontare complessivo degli emolumenti che si presumeva sarebbero stati corrisposti nel corso del periodo d’imposta.
Poiché i pagamenti non sono stati effettuati con cadenze periodiche determinate, le detrazioni non possono essere state ragguagliate al periodo di paga e, pertanto, saranno state attribuite integralmente fin dalla corresponsione del primo compenso.

Modalità e termini di versamento delle ritenute
Per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio operate nel mese di dicembre si deve utilizzare l’ordinario codice tributo 1001, previsto per le ritenute operate sulle retribuzioni erogate negli ordinari periodi di paga e sulle mensilità aggiuntive. Dal 1 gennaio 2017 il codice tributo 1001 è altresì utilizzato per il versamento delle ritenute sul conguaglio dei collaboratori coordinati e continuativi nonché per il versamento delle ritenute a conguaglio effettuate entro il 28 febbraio 2018 (ex codice 1013).
Il recupero del Bonus credito fiscale avviene con il codice tributo 1655.
Il codice 3802 va utilizzato per il versamento dell’addizionale regionale in undicesimi nell’anno seguente, a partire da gennaio 2018, utilizzando il codice regione e come anno di riferimento il 2017.
Per il versamento dell’addizionale comunale rateizzata, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare, a partire da gennaio 2018, il codice tributo 3848, sempre con anno di riferimento 2017. Il codice per il comune è quello identificato catastale. Per il versamento dell’addizionale comunale in acconto è invece necessario utilizzare il codice tributo 3847 con riferimento all’anno 2018 e al mese di trattenuta.

Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia

Secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo dirigenti industria, entro il 31 dicembre di ogni anno, le imprese devono procedere alla verifica della congruità del trattamento minimo complessivo di garanzia (Tmcg) e il trattamento economico individuale lordo (Tei) riconosciuto ai dirigenti.

Nel mese di dicembre 2017 occorre effettuare il conguaglio tra il TMCG dovuto al dirigente e il trattamento effettivamente erogato. Come previsto dall’accordo del 25 novembre 2009, integrato e sostituito dal nuovo accordo del 30 dicembre 2014, la dinamica retributiva dei dirigenti del settore industria, non è più legata alla crescita dei minimi tabellari, ma al rapporto diretto tra impresa e dirigente, lasciando alla contrattazione collettiva la sola previsione di un trattamento minimo complessivo di garanzia annuo.
Il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre 2017, a valere dall’anno 2015 per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è stabilito in 66.000,00 euro.
In considerazione del superamento del secondo livello di TMCG, il livello di TMCG pari a 66.000 euro viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2016, hanno maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell’azienda pari o inferiore ai dodici mesi.
Per i dirigenti che abbiano maturato nell’azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2016, il parametro di TMCG, a valere dall’anno 2015, sarà determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell’azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1° gennaio 2015.
La determinazione dell’anzianità di servizio si computa in relazione ai mesi di servizio prestati, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per effetto del meccanismo descritto, il valore del TMCG per i dirigenti con oltre 6 anni di anzianità al 1 gennaio 2015 non può superare l’importo di € 80.000

Ai fini del confronto tra il TMCG e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente, alcuni elementi retributivi devono essere presi in considerazione, mentre altri devono essere esclusi.

In particolare devono essere conteggiati:
1. minimo contrattuale;
2. importo ex elemento di maggiorazione;
3. aumenti di anzianità;
4. superminimi e/o assegni ad personam;
5. tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no.

Gli elementi da non conteggiare sono:
1. compensi di importo variabile collegati a indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente;
2. le gratifiche una tantum;
3. importo per rimborso spese non documentabili.

Se dal confronto tra gli elementi da conteggiare e il TMCG scaturisce un credito a favore del dipendente, nel senso che la retribuzione effettivamente corrisposta al dirigente è inferiore al TMCG, il datore di lavoro dovrà corrispondere la differenza attraverso l’erogazione di un importo una tantum a titolo di adeguamento al TMCG. Tale importo è considerato utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto.

Previndai: contributo aziendale minimo annuo

L’Accordo del 25 novembre 2009 con decorrenza 1° gennaio 2010 ha istituito un livello minimo di contribuzione a carico dell’azienda in favore dei dirigenti con anzianità superiore ai 6 anni.

Come disposto dal citato Accordo, è confermato, per il 2017, un livello minimo di contribuzione a carico dell’azienda di 4.800 euro. Tale disposizione opera in favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un’anzianità dirigenziale presso l’impresa, superiore a 6 anni compiuti. Ai fini dell’istituto in argomento non concorrono eventuali periodi di aspettativa non retribuita.
Nel caso in cui il dirigente sia passato tra due o più aziende dello stesso gruppo ovvero in caso di incorporazione o fusione tra aziende, si farà riferimento alla data di assunzione (o di nomina) del primo rapporto di lavoro salvo che, in occasione del passaggio, non siano state liquidate spettanze di fine rapporto.
Entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, l’impresa verifica, per i dirigenti che a tale data abbiano superato i 6 anni di anzianità dirigenziale presso la stessa, il sussistere dell’obbligo ad integrare la propria quota, alla cui determinazione concorre anche l’eventuale contribuzione aggiuntiva a carico dell’azienda stessa, fino al raggiungimento del livello minimo dovuto.
Le eventuali differenze saranno versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.
Il livello minimo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore, nei casi in cui l’obbligo al rispetto del minimo stesso non coinvolga l’intero anno. In particolare, qualora si verifichi in corso d’anno:
1. la maturazione del requisito dell’anzianità dei 6 anni: la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di servizio prestati a partire dalla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale;
2. l’adesione a Previndai/la cessazione del rapporto di lavoro: la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di obbligo contributivo. Analogamente si opererà in caso di scelta del dirigente, già conferitore di solo Tfr, di versare anche la contribuzione minima a proprio carico contrattualmente prevista;
3. un periodo di aspettativa non retribuita: la misura di livello minimo va riproporzionata ai soli mesi retribuiti.
All’importo minimo come sopra individuato, va sottratto il contributo maturato per lo stesso periodo (quello determinato applicando l’aliquota contributiva percentuale sulla retribuzione utile ai fini del Tfr, includendo la contribuzione aggiuntiva aziendale, se presente); l’eventuale differenza positiva determina il conguaglio da effettuare.

Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2017

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre 2017 e il 14 dicembre 2017 è pari a 100,8.