Il Legislatore ha modificato i termini entro i quali puo’ essere esercitata la detrazione IVA sulle fatture di acquisto.

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A breve sara’ disponibile una nuova versione di UNO per recepire le novita’ legislative.

Con l’Articolo 2 del Decreto Legge n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore ha introdotto rilevanti novità con decorrenza 2017:

  • ai termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA di cui all’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72;
  • ai termini di annotazione nel registro IVA acquisti di cui all’art. 25, DPR n. 633/72, per poter esercitare la detrazione.

Prevedendo che:
“il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Da ciò ne consegue che:

  • per l’IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà continuare ad applicare la normativa previgente (detraibilità entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione);
  • in relazione alle fatture d’acquisto emesse dal fornitore dal 1/1/2017 occorre distinguere i due adempimenti: annotazione nel registro acquisti e detrazione dell’iva.

Esempio:
Fattura d’acquisto di beni/servizi effettuati nel mese di dicembre 2017:

  1. se la fattura viene ricevuta a dicembre o entro il 16/1/2018, essa potrà essere annotata nei registri Iva acquisti di dicembre 2017 e la detrazione avverrà nella liquidazione Iva di dicembre 2017;
  2. se la fattura viene ricevuta dopo il 16/1/2018, il termine ultimo per l’annotazione è il 30/04/2018, ma la detrazione avverrà nel modello Iva 2018 relativa all’anno 2017. Verrà annotata, quindi, nei registri Iva acquisti dei mesi gennaio – aprile 2018, ma non confluirà nella liquidazione Iva dei suddetti mesi e il credito corrispondente potrà essere utilizzato in F24 dal 16/5/2018 in poi. Nelle stampa della Liquidazione annuale dell’anno 2017 confluiranno le suddette registrazioni.
  3. se la fattura viene ricevuta e/o annotata dal mese di maggio 2018 in poi, non è ammessa la detrazione Iva salvo la presentazione del modello Iva 2018 integrativo, entro il 2023.