Lavoro Minorile

A decorrere dal 23/10/1999, con l’entrata in vigore del D.Lgs.345/1999, l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata  al momento in cui si conclude l’obbligo scolastico, e comunque non può essere inferiore a 15 anni.

Per gli apprendisti non artigiani, la soglia sale a 16 anni.

I giovani di età compresa fra i 15 e i 18 anni non possono:

  • essere adibiti alle lavorazioni, ai processi, e ai lavori indicati nell’Allegato I al Decreto 345/99 (ved. fotocopia all.);
  • essere addetti al lavoro notturno (12 ore comprese nel periodo fra le 22 pm e le 6 am o le 23 pm e le 7 am);
  • trasportare pesi per più di 4 ore nel corso della giornata.

I minori devono beneficiare di un riposo settimanale minimo di due giorni consecutivi comprendenti la domenica, o almeno , se ciò non è possibile per comprovate esigenze tecniche, almeno un periodo di 36 ore.

I minori devono essere sottoposti a visita medica ad intervalli max. di un anno, presso ASL competenti. Il certificato medico deve specificare l’idoneità ad un determinato lavoro.

La sanzione per il mancato rispetto di tali norme comporta l’arresto fino a 6 mesi.