La Legge Bossi Fini

             La Legge n.189 del 30 luglio 2002 meglio nota come  “Legge Bossi-Fini” ha modificato il Testo Unico del 1998, condizionando alla stipula del contratto di lavoro il rilascio agli immigrati del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Presentiamo di seguito gli aspetti che maggiormente interessano il rapporto di lavoro subordinato inseriti in questa legge, tralasciando l’esame dei rapporti di Lavoro Autonomo, Stagionale, e la nuova normativa dei  Ricongiungimenti Familiari.

 

L’ingresso in Italia

L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido e del visto di ingresso e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine; l’ingresso è consentito solo a chi dimostri di essere in possesso di documentazione idonea a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata di questo e anche per il ritorno nel paese di provenienza. Il diniego del visto di ingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato all’interessato unitamente alle modalità di impugnazione.

 

Il permesso di soggiorno

Gli immigrati stranieri, per soggiornare legalmente in Italia, devono essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, cha va richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova, entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia. La durata del permesso è quella prevista dal visto di ingresso e non può comunque essere superiore ai seguenti periodi:

  • 3 mesi per visite affari e turismo;
  • 1 anno per corso di studio;
  • durata del contratto di soggiorno per motivi di lavoro che comunque non può superare:
    • 9 mesi per lavori stagionali;
    • 1 anno per contratto di lavoro a tempo determinato;
    • 2 anni per contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • tempo correlato alle necessità specificamente documentate.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo può essere utilizzato anche per le altre attività consentite; quello per motivi di studio e formazione puo’ essere convertito, prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Gli stranieri devono comunicare al Questore, entro i 15 giorni successivi, le eventuali variazioni del domicilio abituale.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno deve sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali).

Almeno 90 giorni prima della scadenza per i lavoratori a tempo indeterminato e 60 giorni prima della scadenza per i lavoratori a tempo determinato e 30 giorni negli altri casi, va richiesto al Questore della Provincia in cui dimora lo straniero il rinnovo del permesso di soggiorno. Il permesso è rinnovato di regola per una durata non superiore a quella stabilita nel rilascio iniziale.

 

La carta di soggiorno

La carta di soggiorno può definirsi una sorta di permesso di soggiorno a tempo indeterminato. La carta può essere richiesta al Questore dallo straniero regolarmente soggiornante da almeno 6 anni, titolare di permesso per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi e che dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.

Il titolare della carta di soggiorno può fare ingresso in Italia in esenzione di visto, accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, partecipare alla vita pubblica locale esercitando anche l’elettorato.

 

Le quote di ingresso per motivi di lavoro

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio  dello Stato per lavoro subordinato.

 

Il contratto di soggiorno

Una delle innovazioni più significative introdotte dalla riforma è costituita dall’isituzione del contratto i soggiorno per lavoro subordinato.

Questo contratto, la cui stipula è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, è concluso fra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro.

Gli elementi essenziali del contratto di soggiorno, che deve avere forma scritta e va sottoscritto presso lo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia (di nuova istituzione) nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro, o dove avrà luogo la prestazione lavorativa sono due:

  1. a) la garanzia, da parte del datore di lavoro, della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  2. b) L’impegno del pagamento, da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

La procedura per la regolare assunzione degli immigrati stranieri è stata rivista. Il datore di lavoro deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro accompagnata da:

  1. idonea documentazione relativa alle modalità si sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
  2. la proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
  3. la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro può richiedere, presentando la proposta di contratto di soggiorno e la documentazione relativa all’alloggio, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste formate in base alle intese con quegli Stati con i quali siano stati conclusi accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso.

Lo Sportello Unico comunica le richieste al Centro per l’Impiego competente in relazione alla Provincia di residenza, di domicilio o sede legale, che provvede a diffondere le offerte agli altri Centri. Decorsi 20 gioni, senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il Centro trasmette allo Sportello Unico richiedente una certificazione negativa.

Lo Sportello Unico, nel complessivo termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia in ogni caso il nulla osta, sentito il Questore e a condizione che siano osservate le prescrizioni dei CCNL nel rispetto delle quote annuali. Lo Sportello Unico, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, compreso il Codice Fiscale, agli uffici consolari. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di rilascio.

Gli uffici consolari del paese di residenza o di origine dello straniero provvedono a rilasciare il visto di ingresso con l’indicazione del Codice Fiscale comunicato dallo Sportello Unico.

Entro 8 giorni dall’ingresso, lo straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno.

 

Le immigrazioni clandestine

L’immigrazione clandestina in Italia continua a non costituire reato da parte dell’immigrato. Sono invece previste ipotesi di reato per:

  1. atti diretti a procurare l’ingresso illegale (reclusione fino a tre anni e multa fino a 15.000,00 € per ogni persona);
  2. atti con fine di lucro o in concorso con altre persone per far entrare nel territorio dello Stato stranieri ( reclusione da 5 a 15 anni e multa di 25.000,00 € per ogni persona);
  3. atti diretti a procurare la permanenza illegale in Italia ( reclusione fino a 4 anni e multa sino a 15.493,00 €).

 

Il regime sanzionatorio

Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio o ospita uno straniero, anche se parente o affine, ovvero lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione deve comprendere:

  1. generalità del denunciante;
  2. generalità dello straniero;
  3. estremi del passaporto o documento equipollente;
  4. esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio;
  5. il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

La violazione degli obblighi di comunicazione del datore di lavoro sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 1.100,00 €.

Inoltre il datore di lavoro che omette di comunicare allo Sportello Unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 €.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con l’arresto da 3 mesi a 1 anno e con l’ammenda di 5.000,00 € per ogni lavoratore impiegato.

 

Sanatoria Extracomunitari

Sono state molte le precisazioni, non tutte concordanti, fornite dai Ministeri e dai Ministri interessati alla Sanatoria dei Lavoratori Extracomunitari del DL 195/2002. In particolare è intervenuta la Circolare esplicativa del Ministero dell’Interno (n.14 del 9/9/2002).

 

Condizioni per la sanatoria

Il Ministero dell’Interno con circolare n.14 del 9/9/2002 precisa che la legalizzazione del lavoratore extracomunitario dipendente irregolare può avvenire solo instaurando un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine con durata minima 1 anno.

Relativamente al presupposto di lavoro già prestato dal lavoratore extracomunitario, la nota del Viminale chiarisce che il termine dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del Dl n.195/02 va interpretato nella maniera più restrittiva. Ossia, possono essere regolarizzati solo i lavoratori occupati almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002 e cioè alla data del 10 giugno 2002.

 

Ingaggio del lavoratore

Il Ministero del lavoro afferma che in attesa della lettera di convocazione nessun altra attività è richiesta al datore di lavoro e al lavoratore interessato. Ciò non implica il divieto di lavorare fino al rilascio del permesso di soggiorno. L’avvenuta presentazione dell’istanza può essere considerata documento sufficiente per instaurare regolare rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro denunciato si dividerà pertanto in tre periodi:

  • Prima del 10 giugno 2002
  • Dal 10 giugno al 10 settembre 2002
  • Dopo il 10 settembre 2002

Con Circolare n.50/2002 il Ministero del Lavoro conferma, che per il periodo successivo al 10 settembre, anche se il contratto di soggiorno non dovesse essere stipulato, sono dovuti i contributi previdenziali e i premi assicurativi. Il Ministero non fa riferimento a tempi o modalità particolari, per cui si ritiene che il rapporto di lavoro successivo al 10 settembre deve essere gestito sulla base delle disposizioni di carattere generale applicabili ai rapporti di lavoro subordinato. In particolare si ritiene che i lavoratori da regolarizzare, devono essere registrati sul libro matricola e che alla fine del mese di settembre, deve essere elaborato il cedolino paga e devono essere versati i relativi contributi previdenziali e le ritenute fiscali entro il 16 ottobre, unitamente a quelli degli altri lavoratori. Un diverso comportamento (per esempio attendere la definizione contrattuale) potrebbe comportare l’applicazione delle sanzioni per tardivo versamento dei contributi e delle ritenute. Per il cedolino di settembre deve essere escluso dall’imponibile previdenziale il compenso dal 1° al 9, in quanto i contributi sono compresi nel versamento forfetario di 700,00€.

Il rapporto di lavoro instaurato può essere a tempo parziale.

Non sembrano possibili rapporti di lavoro di apprendistato o di formazione e lavoro, contratti che hanno caratteristiche che mal si conciliano con la regolarizzazione di lavoratori precedentemente impiegati “in nero”.

Contributi Previdenziali

Un aspetto sul quale ci sembra doveroso fermare l’attenzione sono i termini temporali della sanatoria, poiché ad una lettura più attenta della norma la stessa risulta tutt’altro che TOMBALE. Il comma 7 dell’art.1 del DL n.195/2002 prevede che il ministro del lavoro, con proprio decreto, determinerà le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi, richiesti quale presupposto per l’accesso alla sanatoria, che invece sono coperti dal contributo forfetario di €700,00. La sanatoria quindi non vale per il pregresso. Sui periodi di lavoro antecedenti al trimestre 10 giugno / 10 settembre, presupposto per l’accesso alla regolarizzazione, infatti, vanno corrisposti i contributi previdenziali, secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto dal ministro del lavoro. Per le imprese il rischio più elevato risiede nella fissazione della decorrenza del periodo di lavoro. La dichiarazione del datore di lavoro circa la presenza del lavoratore alle sue dipendenze nel periodo dal 10/6 al 10/9/2002 non richiede di essere provata, almeno in un primo momento. Ciò non può quindi escludere l’insorgere di contenziosi circa la decorrenza effettiva del rapporto di lavoro.

 

Denuncia Nominativa Assicurati per Colf e Badanti

Con la Circolare n.58 del 10/9/2002 l’INAIL precisa che la Denuncia Nominativa degli Assicurati per Colf e Badanti regolarizzati deve essere effettuata entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno, indicando il proprio codice fiscale e quello del lavoratore, nonché la data della relativa assunzione.

Il Ministero degli Interni prevede invece che le aperture delle posizioni previdenziali del lavoratore possano essere espletate presso gli sportelli Polifunzionali delle Prefetture.

Nel dubbio è comunque preferibile inviare all’INAIL la DNA nei termini dettati dalla Circolare.

 

Restituzione Bonus Occupazione

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 73/E del 2 settembre 2002 è intervenuta sull’art.5 del DL 138/2002 convertito nella Legge 178/2002, per restringerne l’interpretazione nel senso della decadenza del Bonus da agosto 2002, anche per quei lavoratori assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della norma.

 

Per l’Agenzia delle Entrate il bonus per le nuove assunzioni non spetta più per il mese di luglio 2002 e per i successivi nemmeno per le assunzioni che erano agevolate fino al 30 giugno 2002.  La circolare estende la cancellazione del bonus alle assunzioni effettuate dal 1 ° ottobre 2000 al 30 giugno 2002, per i crediti che sarebbero maturati a partire dal 1° luglio 2002.

I contribuenti che in agosto hanno fruito dell’agevolazione dovranno restituirla entro il 16 dicembre 2002.

Sono stati soppressi i precedenti codici tributo e sono stati istituiti i nuovi codici tributo 6744 denominato “credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione i cui presupposti si sono realizzati entro la data del 30 giugno 2002, art.7 della legge 23 dicembre 2000, n.388” e 6745 denominato “ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione i cui presupposti si sono realizzati entro la data del 30 giugno 2002, art.7 della legge 23 dicembre 2000 n.388”.

 

 

Assistenza fiscale: richiesta di riduzione seconda rata di acconto IRPEF

Il soggetto che abbia fruito dell’assistenza fiscale, diretta o indiretta che sia, può chiedere al proprio datore di lavoro, entro il 30 settembre 2002, il minor versamento o al limite il non versamento, della seconda o unica rata di acconto IRPEF, come risulta dal prospetto del Mod. 730 a suo tempo fatto pervenire al sostituto stesso.

Non sono previste modalità particolari per la consegna al datore di lavoro della suddetta richiesta. E’ opportuno che il sostituto d’imposta rilasci al contribuente una copia per ricevuta.

 

 

Rivalutazione TFR: coeff. di agosto 2002

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 14 settembre 2002 è pari a 2,422414 (Indice ISTAT 118,2).

 

I contenuti per ciascuno degli argomenti trattati non vogliono in alcun caso essere esaustivi della materia, ma segnalare semplicemente alcune novità che interessano il mondo del lavoro.

Siamo disponibili a fornire ulteriori notizie e informazioni, su Vostra sollecitazione, sia per corsi monotematici, che per incontri mirati allo studio di problematiche e situazioni specifiche.