Per i percettori di assegno per il nucleo familiare, l’articolo 5 del DL n. 79/2021 prevede che, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una maggiorazione di 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei di almeno tre figli.

La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base del proprio reddito complessivo e della composizione del proprio nucleo, un importo ANF superiore a zero. La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili al lavoro oltre che di figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni studenti o apprendisti.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro tramite visione del Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile massima indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

La versione 32.08 di UNO modifica le modalità di import e gestione dei files ANF messi a disposizione dell’INPS per la corretta gestione delle maggiorazioni disposte dal DL 79/2021.