Con l’intento di mitigare gli effetti negativi della crisi economica, il recente D.L. n. 104/20, c.d. “decreto Agosto“, art. 60, comma 7-quater ha previsto la possibilità di sospendere, nel bilancio 2020 redatto in base ai principi contabili nazionali, gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali.
Ne consegue che il piano di ammortamento originario si prolunga, giocoforza, di un anno.
A fronte della possibilità di non stanziare nel bilancio 2020 fino al 100% degli ammortamenti, la norma in parola prevede la costituzione di una specifica riserva indisponibile pari agli ammortamenti non stanziati in bilancio.
L’impatto sul conto economico è, tuttavia, mitigato dall’obbligo di rilevare le imposte differite.
Ai fini fiscali, la deduzione dalle imposte dirette (IRES e IRAP) della quota di ammortamento sospesa, in deroga al principio di derivazione rafforzata, è comunque possibile.
La riserva indisponibile deve essere costituita accantonando, per quanto occorrente, l’utile risultante dal bilancio dell’esercizio nel corso del quale gli ammortamenti non sono stati stanziati. Tale destinazione, vincolata per legge, impedisce ai soci di destinare diversamente tale parte di utile.
Nel caso l’utile di tale esercizio sia inferiore agli ammortamenti non rilevati, la riserva deve essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve disponibili decidendo quali delle riserve disponibili (di utili o di capitale) utilizzare per integrare la riserva indisponibile.
Il vincolo di indisponibilità non richiede necessariamente una girocontazione contabile delle riserve disponibili, essendo sufficiente la rilevazione di tale vincolo, anche solo in nota integrativa. Esemplificando, si potrà annotare “versamento soci in conto capitale indisponibile ex art. 60, c. 7-ter, D.L. 104/2020”.
In ogni caso, qualora contabilmente girocontata ad apposita riserva indisponibile, la riserva utilizzata non perde la propria stratificazione fiscale (riserva di utili, di capitale, in sospensione di imposta).
Il vincolo di indisponibilità impone sia l’indistribuibilità della riserva ai soci e sia il divieto di utilizzo per qualunque altro scopo, quali ad esempio la copertura perdite o l’aumento gratuito del capitale sociale.
Allorquando gli ammortamenti sospesi, al termine del periodo di ammortamento, verranno stanziati in bilancio (e non dedotti) la riserva tornerà disponibile.
Il monitoraggio del piano di ammortamento per il rilascio delle imposte differite stanziate consentirà di determinare anche il progressivo venir meno del vincolo di destinazione apposto alla sopradetta riserva.