Sospensione versamenti tributari e contributivi dicembre 2020

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 30 novembre 2020 n. 157 (decreto Ristori quater) che prevede, a determinate condizioni, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza a dicembre 2020.

Il DL 157/2020 prosegue il percorso di sospensione dei versamenti già attivato dal precedente decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto Decreto Ristori ter), il quale all’articolo 13 prevedeva la sospensione dei versamenti contributivi e previdenziali, nonché dei premi per l’assicurazione, per la competenza di novembre 2020, per i datori di lavoro dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive anti COVID. I settori interessati erano stati individuati dall’allegato dei codici ATECO al D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (alberghi, villaggi turistici, ristorazione, bar, ecc.)

Il nuovo decreto legge n. 157/2020, disponendo sui versamenti di dicembre, amplia la platea dei potenziali beneficiari della sospensione ed estende tale sospensione anche ai versamenti tributari.

In particolare per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo imposta precedente a quello in corso alla data del 30/11/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  1. ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  3. ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti sono altresì sospesi per i soggetti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019.

La sospensione dei versamenti di dicembre opera, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione del fatturato, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi  dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e   un livello di rischio alto come individuate alla data  del  26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.