Collocamento Obbligatorio L.68 del 23 marzo 1999
La Legge in esame riguarda il diritto al lavoro dei disabili.
Datori di lavoro obbligati
Tutti i datori pubblici e privati nelle seguenti misure:
- 7% dei lavoratori occupati se occupano più di 50 dipendenti (le frazioni percentuali > 0,50% sono considerate unità);
- due lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti (l’obbligo scatto solo in caso di nuove assunzioni).
Nel calcolo della base occupazionale sono esclusi:
- i lavoratori disabili assunti obbligatoriamente;
- i lavoratori che risultano assunti con contratto a tempo determinato di durata < 9 mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti.
E’ da ritenere che debbano essere esclusi anche gli apprendisti e i CFL.
Esoneri parziali
I datori di lavoro che non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono essere parzialmente esonerati previo versamento al Fondo regionale per l’occupazione di un contributo di Lit.25.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità non assunta.
E’ prevista l’emanazione di norme per la concessione di esoneri parziali, le cui procedure sono rinviate a un successivo provvedimento.
Modalità di assunzione
Richieste nominative per:
- assunzioni dei datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti;
- 50% delle assunzioni dei datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti;
60% delle assunzioni dei datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
Richieste di avviamento
Entro 60 giorni dal momento in cui risultano obbligati i datori di lavoro sono tenuti a presentare richiesta di assunzione.
Inoltre, con cadenza periodica che sarà successivamente determinata, i datori di lavoro dovranno inviare agli uffici competenti un prospetto informativo riguardante il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
Sanzioni
Le sanzioni previste per i datori di lavoro riguardano i casi di:
- omesso invio del prospetto (sanzione di 1 milione maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo);
- mancata copertura della quota d’obbligo per cause imputabili al datore di lavoro (pagamento di una somma pari a Lit.100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata).
Agevolazioni per le assunzioni di disabili
Categorie |
Misura fiscalizzazione |
Durata |
Invalidità superiore al 79% | 100% | 8 anni |
Minorazioni dalla 1° alla 3° categoria previste dal TU delle pensioni di guerra | 100% | 8 anni |
Handicap intellettivo e psichico | 100% | 8 anni |
Invalità tra il 67% e il 79% | 50% | 5 anni |
Minorazioni ascritte dalla 4° alla 6° categoria previste dal TU delle pensioni di guerra | 50% | 5 anni |
Entrata in vigore
La norma entra in vigore 300 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 23 marzo 1999, ovvero il 16 gennaio 2000.