• Calendario aprile 2024

  • Indennità Congedo Parentale 80%

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2024

Calendario aprile 2024

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute 2
Festività non godute 0
Sabati (settimane) 4

Indennità Congedo Parentale 80%

Con Circolare n. 57 del 18/04/2024 l’INPS detta le istruzioni operative in materia di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2011 n. 151 apportata dall’articolo 1 comma 179 della legge di Bilancio 2024.

L’articolo 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs. 26 marzo 2011 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” disponendo l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. Per il solo 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione. L’elevazione dell’indennità in parola segue quella già prevista dall’articolo 1 comma 359 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Legge di Bilancio 2023 (v. Circolare Lavoro 7/2023).

La previsione normativa, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono quindi esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023. Il diritto all’ulteriore mese di congedo indennizzato nella misura maggiorata spetta anche solo ci sia un solo giorno di congedo fruito dopo il 31 dicembre 2023.

E’ utile ricordare che la modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone solo l’elevazione dell’indennità.

I nuovi codici evento da utilizzare in UniEMens sono:

  • PG2 avente il significato di “Periodo di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo 2024) di cui all’art. 1, comma 179, della legge 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
  • PG3 avente il significato di “Periodo di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo 2024) di cui all’art. 1, comma 179, della legge 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.

Nel flusso UniEMens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

E’ prevista inoltre la compilazione del calendario giornaliero dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria.

Ai fini del conguaglio del congedo dovrà essere valorizzato in <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> “L330” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo 2024) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 179, della legge 213/2023”

Dovranno essere valorizzati:

  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> con indicazione del codice fiscale del minore
  • <TipoIdentMotivoUtilizzo> di < IdentMotivoUtilizzoCausale> = “CF_PERS_FIS”;
  • <AnnoMeseRif> con riferimento all’anno e mese della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata. Come sopra ricordato il dato non può essere antecedente al mese di gennaio 2024;
  • <ImportoAnnoMeseRif> importo della prestazione conguagliata.

I codici “PG2” e “PG3” legati al codice conguaglio “L330” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2024. Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione.

Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso “M047” (v. Circolare n. 8/2023)

La sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.

Con successivo Messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024 l’INPS ha ampliato la possibilità di poter conguagliare le prestazioni con integrazione all’80% sui flussi di maggio e giugno 2024 in riferimento al mese di aprile 2024.

E’ preliminarmente necessario integrare i codici evento, i codici di recupero UniEMens e le nuove tabelle delle indennità di Congedo per il secondo mese di astensione, nonché le Voci di calcolo che saranno utilizzate nelle gestioni.

Ferma restando la possibilità di inserimento manuale, con la versione 35.06 di UNO è possibile, da menù Utility – Import Tabelle importare automaticamente i nuovi codici DM10, i codici Evento, le nuove Voci di calcolo e le tabelle delle Indennità di Maternità c/INPS.

Le Voci di Calcolo importate sono MT.PG2 e MT.PG3 ragion per cui in caso di presenza nell’archivio esistente di Voci di Calcolo con questa codifica si verificheranno sovrapposizioni.

La tabella Codici Comuni DM10 sarà integrata con la nuova tipologia di congedo contraddistinta dal codice evento UniEMens PG2 e PG3. 

  • Selezionare gli archivi Codici DM10, Eventi, Indennità Maternità c/Inps e Voci di calcolo
  • Selezionare il flag “Sovrascrivi a parità di codice”
  • Confermare con F10

A seguito della procedura di import tabelle sono disponibili i due nuovi codici Evento di Congedo Parentale “PG2” e “PG3” nella pagina Eventi Maternità della tabella Codici comuni DM10 / UniEMens.

Il codice evento “PG3”, già presente nella tabella Codici comuni DM10/UniEMens – pagina Eventi Maternità (v. sopra), a seguito della procedura di import, contiene le info che permettono alla procedura di gestire l’evento in denuncia UniEMens (Tipo fruizione, Differenza da accreditare, indicazione giorni coperti da congedo e codice fiscale del figlio).

Anche il codice DM10 “L330”, importato come il codice evento “PG3”, è disponibile e collegato alle info necessarie ai conguagli dell’evento Congedo Parentale.

La liquidazione del secondo mese di Congedo Parentale nella misura 2024 del 80%, che precede l’elaborazione del cedolino, avviene come di consueto in Gestione Maternità nel Menù Libro Unico del Lavoro.

Con il Bottone Liquidazione sarà possibile effettuare, mese per mese, il calcolo dell’indennità Congedo.

In fase di elaborazione del cedolino sarà inserita la voce di calcolo della Tabella Evento valorizzata.

Nella denuncia UniEMens Individuale, in Pagina Generale, per le settimane interessate dall’Evento Congedo Parentale, sarà inserito il Tipo Copertura “2” Parzialmente Retribuita con il relativo codice Evento. Altresì sarà valorizzata la Differenza Retributiva da accreditare.

Nella Pagina Giorno – CIG i giorni di Congedo Parentale saranno identificati con codice 1, Tipo Evento PG3 e Codice Fiscale del Figlio.

Da ultimo, nella Pagina Info aggiuntive, sarà valorizzato l’elemento economico dell’indennità di Congedo Parentale secondo mese con codice “L330”, a conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro.

Per comodità riepiloghiamo i passaggi da effettuarsi per il recupero del Congedo parentale secondo mese fruito dal 01/01/2024 nella misura del 30% invece che nella nuova misura del 80%.

Come da istruzioni fornite dall’Istituto è necessario procedere alla restituzione della prestazione conguagliata al 30% e al conguaglio della prestazione all’ 80%.

Nel cedolino di recupero, che nel ns. esempio è quello di aprile 2024, andranno, pertanto, inserite manualmente le seguenti voci:

  • 30 per il recupero del 30% dell’indennità già conguagliata, il cui importo è reperibile o dalla Liquidazione della maternità di 01/2024 o dal cedolino del medesimo periodo (nell’esempio pari a 516,34 €). La voce è collegata al codice UniEMens M047, che automaticamente verrà esposto nella denuncia individuale del dipendente nell’elemento <InfoAggcausaliContrib>. Sarà necessario inserire manualmente il periodo di riferimento Anno/Mese pari a 2024/01.
  • PG3 per conguagliare la prestazione nella misura dell’80%. L’importo può essere ricalcolato manualmente partendo dalla retribuzione media giornaliera calcolata nella gestione Maternità della dipendente: RMG * NR. GG indennizzati * 80% (es.: 55,52 * 30 * 80% = 1.332,48). La voce è collegata al codice UniEMens L330, che automaticamente verrà esposto nella denuncia individuale del dipendente nell’elemento <InfoAggcausaliContrib>. Sarà necessario inserire manualmente il periodo di riferimento Anno/Mese pari a 2024/01.

Da ultimo, nella denuncia individuale UniEMens, pagina Info aggiuntive, in corrispondenza dei codici causale “M047” e “L330”, dovrà essere modificato il periodo di riferimento Anno/Mese 2024 Aprile in 2024 Gennaio.

Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2024

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo 2024 e il 14 aprile 2024 è pari a 119,4.