Calendario ottobre 2024
Giorni lavorabili | 23 |
Ore lavorabili | 184 |
Festività godute | |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
Bonus Natale 100 euro
Con Circolare n. 19/E del 10/10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le istruzioni operative ai fini di cui all’articolo 2 bis del decreto legge 9 agosto 2024 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143 che prevede che, unitamente alla tredicesima mensilità di competenza del 2024, venga erogata una somma “una tantum” per l’anno 2024 pari massimo a 100 euro ai lavoratori dipendenti in possesso di particolari requisiti e condizioni.
L’indennità di cui all’art.2 bis del DL 113/2024 spetta ai lavoratori per i quali sussistano le seguenti condizioni:
- Abbiano conseguito nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- Abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico, ovvero, in alternativa, abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico in caso di nucleo monogenitoriale (coniuge deceduto o che non ha riconosciuto i figli);
- Abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13 co. 1 del TUIR.
L’indennità in commento non concorre alla formazione del reddito complessivo e viene riproporzionata in funzione del periodo di lavoro dipendente nell’anno 2024. I giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli per i quali maturano le detrazioni di lavoro dipendente.
Non deve essere effettuata nessuna riduzione in presenza di articolazioni dell’orario part time.
Per quanto concerne il requisito reddituale del reddito complessivo si deve tener conto dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione dei regimi forfettari degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il reddito complessivo è invece assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Per quanto concerne il punto b) la circolare dell’Agenzia Entrate precisa che nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta se il lavoratore dipendente vive con il figlio a carico e con l’altro genitore in rapporto affettivo, indipendentemente dalla formalizzazione in anagrafe comunale, ne tantomeno al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 bis del DL 113/2024 il sostituto d’imposta riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o solo dei figli in caso di nucleo monogenitoriale. E’ sufficiente indicarne anche il codice fiscale di un solo figlio a carico. La richiesta deve essere effettuata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (ved. modello allegato).
Se il lavoratore nel corso del 2024, ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che eroga la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva di cui al punto precedente anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti.
Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente a tempo parziale contemporaneamente in essere, la richiesta e l’erogazione del bonus sarà a carico del sostituto individuato dal lavoratore.
Solo a seguito della richiesta del lavoratore, che deve essere conservata ai fini documentali, il sostituto riconoscerà il bonus unitamente alla tredicesima mensilità, recuperando le medesime sotto forma di credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga. Sarà allo scopo istituito un nuovo codice tributo.
Successivamente all’erogazione, qualora il sostituto verificasse in sede di conguaglio, la non spettanza del bonus, il medesimo dovrà provvedere al suo recupero.
Per i lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024, il bonus potrà essere riconosciuto direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024.
Assistenza Fiscale: seconda rata di Acconto Irpef
Con la retribuzione di ottobre, per le aziende che operano le trattenute e i versamenti Irpef secondo il criterio di cassa, è necessario provvedere alla trattenuta della seconda rata di acconto per assistenza fiscale eventualmente dovuta dai lavoratori.
Le aziende che operano, viceversa, per competenza, rimanderanno tale operazione alla retribuzione di novembre.
Con la procedura di conguaglio assistenza fiscale del mese di ottobre/novembre 2024 (a seconda che si applichi il principio di cassa o di competenza) viene automaticamente inserita nel cedolino la voce di calcolo, prelevata dalla Gestione Voci Conguaglio Assistenza Fiscale, relativa al 2° acconto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero per aspettative con assenza di retribuzione, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare tempestivamente ai sostituiti gli importi risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale che devono essere direttamente versati dagli interessati.
Nell’ipotesi di assenza o di incapienza di retribuzione relativamente al mese di ottobre/novembre per il versamento dell’acconto, la trattenuta residua può essere legittimamente operata a novembre/dicembre con l’applicazione dell’interesse dello 0,40%. Ricordo che in questo caso il sostituto d’imposta, entro il 31 dicembre 2024, è tenuto a comunicare all’assistito l’ammontare delle somme a debito residue non trattenute, e che l’assistito dovrà versare a gennaio 2025 con le modalità di versamento previste per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche con l’interesse dello 0,40%.
Fondo SANEDIL: contributo impiegati part-time
Sulla base della modifica all’art. 11 del regolamento Sanedil, deliberata dagli Organi del Fondo, per i versamenti a decorrere dal mese di competenza ottobre 2024, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale e, anche, nelle ipotesi di lavoro intermittente, l’imponibile retributivo costituito dalle voci minimo, contingenza, EDR, premio di produzione da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio, dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.
E’ necessario richiamare la voce di calcolo dedicata al calcolo del contributo FSN Sanedil, CASFSI, e disattivare il flag ‘Ripartizione part-time’.
Casse Edili contribuzione APE
Ai sensi degli accordi del 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023 entrano in vigore, dal 01 ottobre 2024, le nuove aliquote regionali per il calcolo del contributo APE e del suo minimo.
Dal 1 ottobre 2024 il contributo APE deve essere versato su un minimo di 160 ore. Per la Regione Lombardia il contributo minimo da versate al FNAPE diventa di euro 53.
In dettaglio le aliquote e gli importi minimi APE in vigore dal 1 ottobre 2024:
Cassa Edile / Edilcassa | Nuova aliquota regionale | Contributo Minimo 160 h | Contributo Minimo 160 h
(arrotondato) |
Valle d’Aosta | 3,52 | 56,30 | 56 |
Piemonte | 3,29 | 52,70 | 53 |
Liguria | 3,23 | 51,70 | 52 |
Lombardia | 3,33 | 53,28 | 53 |
Trentino Alto Adige | 3,60 | 57,60 | 58 |
Friuli Venezia Giulia | 3,72 | 59,47 | 59 |
Veneto | 3,58 | 57,31 | 57 |
Emilia Romagna | 3,09 | 49,39 | 49 |
Toscana | 3,24 | 51,84 | 52 |
Marche | 2,97 | 47,52 | 48 |
Umbria | 3,55 | 56,80 | 57 |
Lazio | 2,86 | 45,79 | 46 |
Abruzzo | 3,09 | 49,39 | 49 |
Molise | 2,74 | 43,78 | 44 |
Campania | 2,16 | 34,56 | 35 |
Puglia | 2,63 | 42,05 | 42 |
Basilicata | 2,48 | 39,74 | 40 |
Calabria | 1,95 | 31,25 | 31 |
Sicilia | 2,19 | 34,99 | 35 |
Sardegna | 2,57 | 41,18 | 41 |
A titolo esemplificativo nelle pagine seguenti vengono mostrate le modifiche ai contributi che dal 1 ottobre 2024 interessano le Casse Edili di:
- Bergamo
- Milano con Requisiti A senza sgravio APE
- Milano con Requisiti B con sgravio APE
- CAPE Brescia
Per tutte le altre Casse Edili sarà necessario effettuare una verifica sui portali istituzionali.
Cassa Edile Bergamo
La Cassa Edile di Bergamo, con nota Prot. 262/2024/FP/lm ha diffuso il valore del nuovo contributo minimo APE in vigore dal 1 ottobre 2024, riportando l’aliquota dal 3,03% al 3,33%.
Con successiva nota Prot. N. 288/2024/FP/lm, unicamente per il mese di ottobre 2024, si informa che la percentuale di contribuzione FNAPE resta in vigore sulla Cassa Edile di Bergamo al 3,03% come esposto da Cassa Edile Bergamo nella tabella contributiva vigente. Col mese di novembre 2024 cesseranno gli effetti di questo sconto territoriale e si ripristinerà l’aliquota, prevista per la Lombardia, del 3,33% come da accordi nazionali vigenti.
Dal 1 novembre la tabella contributi C.E. Bergamo dovrà essere così modificate
Sempre dal 1 novembre, la percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale diventa pari al 7,85%.
Cassa Edile Milano
La Cassa Edile di Milano ha riparametrato il contributo minimo APE su un numero minimo di ore pari a 160 e un valore minimo economico pari a € 53,00, in sostituzione del precedente valore di € 50,00.
Nell’esempio sotto riportato aziende con Requisiti A senza sgravio APE, inserire il nuovo valore del contributo minimo APE pari a € 53,00.
La percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale resta invariata pari al 7,21%.
Anche per le aziende iscritte alla Cassa Edile Milano con Requisiti B con sgravio APE va inserito il nuovo valore del contributo minimo APE pari a € 53,00.
La percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale resta invariata pari al 6,91%.
CAPE Brescia
Anche la Cassa Edile di Brescia, oltre al nuovo limite minimo sul quale effettuare il calcolo contributo APE di 160 ore, ha aumentato il contributo minimo portandola da € 50,00 a € 53,00.
La percentuale sulla quale calcolare il 15% della contribuzione previdenziale diventa pari al 7,37%.
Rivalutazione TFR: coefficiente di settembre 2024
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2024 e il 14 ottobre 2024 è pari a 120,00.
Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese SETTEMBRE dell’anno 2024.