La Banca Ore è un istituto contrattuale che consiste nell’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.
Le ore eccedenti il normale orario di lavoro sono, in genere, ore di lavoro straordinario, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003.
Il comma 5 dell’articolo 5 del medesimo decreto consente alla contrattazione collettiva di disporre, in termini alternativi od aggiuntivi alla maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario, che i lavoratori possano usufruire di riposi compensativi, mediante la costituzione della banca ore.
Tale istituto costituisce una forma di flessibilizzazione dell’orario, che consente al lavoratore di accantonare le ore prestate oltre le 40 ore settimanali (o diverso limite contrattualmente previsto) e di utilizzarle successivamente come riposi aggiuntivi.
L’istituzione e la gestione della banca ore sono interamente demandate alla contrattazione collettiva.
Alcuni contratti collettivi nazionali si limitano a prevedere l’istituzione della banca ore mediante accordi di secondo livello (es. Turismo). Altri contratti, invece, stabiliscono le modalità di funzionamento della banca ore in maniera puntuale (es. Metalmeccanici Industria).
Recentemente il Contratto Collettivo Industria Edile della provincia di Brescia ha introdotto l’istituto della Banca Ore prevedendo l’obbligatorietà dell’accantonamento delle ore di lavoro straordinario fino al limite di 80 per anno.
Anche se il contratto collettivo di riferimento non contempla la possibilità di istituire una banca ore le parti del rapporto di lavoro hanno comunque facoltà di prevedere forme di utilizzo flessibile delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro contrattualmente previsto.
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