• Calendario aprile 2023

  • Congedi paternità e parentali

  • Congedo di paternità obbligatorio

  • Dimissioni padre

  • Congedo parentale

  • CCPL Edilizia Industria Milano: EVR 2023

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2023

Calendario aprile 2023

Giorni lavorabili 18
Ore lavorabili 144
Festività godute 2
Festività non godute 0
Sabati (settimane) 5

Congedi paternità e parentali

Con Messaggio n. 659 del 13 febbraio 203 che segue la Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, l’INPS detta le istruzioni operative in ordine alle modifiche intervenute ad opera del Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105 in materia di congedo di paternità obbligatorio e di congedo parentale.

Il decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105 ha apportato una serie di modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (di seguito T.U.), introducendo novità nella disciplina del congedo di maternità e di paternità, di congedo parentale e di riposi, permessi e congedi, di congedi per la malattia del figlio, di lavoro notturno, di divieto di licenziamento e di diritto al rientro e conservazione del posto.

Con il Messaggio in commento fornisce le necessarie indicazioni operative per la gestione eventi dei congedi di paternità e parentali modificati dal D. Lgs. n. 105/2022 occorsi dal 13 agosto 2022. L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza di aprile 2023. Per gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023 l’INPS si riserva di fornire istruzioni con ulteriore messaggio.

E’ preliminarmente necessario creare i codici evento, i codici di recupero UniEMens e le nuove tabelle delle indennità di Congedo nonché le Voci di calcolo che saranno utilizzate nelle gestioni.

Ferma restando la possibilità di inserimento manuale, con la versione 34.04 di UNO è possibile, da menù Utility – Import Tabelle importare automaticamente i nuovi codici DM10, i codici Evento, le nuove Voci di calcolo e le tabelle delle Indennità di Maternità / Congedo c/INPS.

Le Voci di Calcolo importate sono contraddistinte dalla radice di codice “MT.”, ragion per cui in caso di presenza nell’archivio esistente di Voci di Calcolo con questa tipologia di codifica, potrebbero verificarsi sovrapposizioni.

Le tabelle di Indennità di Maternità importate sono contraddistinte da codici numerici da 100 a 111. In caso di presenza di tabelle con la medesima codifica le preesistenti tabelle saranno sovrascritte. 

  • Selezionare gli archivi Codici DM10, Eventi, Indennità Maternità c/Inps e Voci di calcolo
  • Selezionare il flag “Sovrascrivi a parità di codice”
  • Confermare con F10

A seguito della procedura di import saranno disponibili i nuovi codici Evento di Congedo Paternità e Parentale inseriti nella nuova pagina Eventi Maternità dei codici comuni DM10 / UniEMens che raccoglie tutti i codici evento della nuova normativa.

Congedo di paternità obbligatorio

Il D.Lgs. n. 105/2022 all’articolo 10, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, introdotti dall’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, e all’articolo 2, comma 1, lettera c), ha aggiunto, nel Capo IV del T.U., l’articolo 27-bis per disciplinare il “Congedo di paternità obbligatorio”, rinominando il congedo di paternità di cui all’articolo 28 del T.U. “Congedo di paternità alternativo”.

Le nuove disposizioni normative trovano applicazione per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore delle nuove norme.

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre.

Il nuovo articolo 27-bis dispone che “il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice …”.

Il parto prematuro (nei due mesi antecedenti la data presunta del parto), o fortemente prematuro (prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto) comporta la fisiologica riduzione dell’arco temporale di fruizione del congedo di paternità obbligatorio prima del parto, rimanendo comunque invariato l’arco temporale dei cinque mesi successivi al parto per la fruizione del congedo.

La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.

Il congedo di paternità obbligatorio è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U., ovvero in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre, ma non nelle stesse giornate.

Il novellato articolo 29 del T.U. riconosce, per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Per retribuzione deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera, come individuata dall’articolo 23 del T.U.

I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.

I periodi di congedo di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022 saranno valorizzati con il codice di nuova istituzione PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022.

Il codice evento “PF1”, già presente nelle Tabelle a seguito della procedura di import nella Pagina Eventi Maternità (ved. Sopra), contiene le info che permettono alla procedura di gestire l’evento in denuncia UniEMens (Tipo fruizione, Differenza da accreditare, indicazione giorni coperti da congedo e codice fiscale del figlio)

Per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 il periodo di congedo di paternità facoltativo diventa congedo di paternità alternativo per il quale va utilizzato il codice evento MA1 (ved. Congedo Parentale).

Per il conguaglio delle indennità anticipate relative all’evento “PF1”, dal periodo di competenza aprile 2023, dovrà essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>:

  • <CodiceCauale> = L327 avente il significato di “Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022 – Codice evento PF1”;
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> = Data da cui decorre il periodo di fruizione;
  • <AnnoMeserif> = Anno Mese di riferimento della prestazione;
  • <ImportoAnnoMeseRif> = importo prestazione conguagliata.

Anche il codice DM10 “L327”, importato come il codice evento “PF1”, è disponibile e collegato alle info necessarie ai conguagli dell’evento Congedo Paternità Obbligatorio.

La Tabella Indennità Maternità c/Inps da collegare in Anagrafica Personale, pagina Contributi, al padre operaio retribuito a ore, in congedo obbligatorio, è quella di seguito presentata con codice “100”.

In questa tabella l’indennità dei giorni di assenza viene calcolata partendo dalla retribuzione media giornaliera, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive. Poiché i giorni da indennizzare tengono conto esclusivamente dei giorni lavorabili, il divisore rateo risulta essere pari a 21 e il coefficiente sesta giornata, normalmente valorizzato al 20% per gli eventi che coprono anche la giornata del sabato (es. malattia) deve essere pari a zero.

La Voce di Calcolo collegata è “MT.PF1” che prevede un’indennità economica pari al 100% della retribuzione media giornaliera. La durata prevista per 7 mesi e 210 giorni si riferisce all’intervallo di tempo compreso fra i due mesi precedenti la nascita e i 5 mesi successivi. Il Congedo è previsto invece per un massimo di 10 giorni lavorabili.

Nella sezione Maternità di pagina Contributi in anagrafica Personale, oltre alla tabella Indennità c/Inps, deve essere associata anche la Tabella Integrazione maternità c/azienda collegata al Contratto Collettivo applicabile.

L’assenza per Congedo obbligatorio del padre sarà, come di consueto, indicata in presenze dall’Attività “G” Maternità.

La liquidazione del Congedo obbligatorio del padre, che precede l’elaborazione del cedolino, avviene in gestione Maternità nel menù Libro Unico del lavoro.

Con il Bottone Liquidazione sarà possibile effettuare, mese per mese, il calcolo dell’indennità Congedo.

In fase di elaborazione del cedolino sarà inserita la voce di calcolo della Tabella Evento valorizzata, oltre alle altre voci che accompagnano l’evento inserite nelle gestioni Integrazioni Maternità dei Contratti Collettivi Maternità.

Nella denuncia UniEMens Individuale, in Pagina Generale, per le settimane interessate dall’Evento Congedo obbligatorio del padre, sarà inserito il Tipo Copertura “2” – Parzialmente Retribuita con il relativo codice Evento. Altresì sarà valorizzata la Differenza Retributiva da accreditare.

Nel caso in cui, la settimana dovesse essere interamente coperta da assenza per Congedo obbligatorio del padre, il Tipo Copertura andrà modificato in “1” Totalmente NON Retribuita.

Nella Pagina Giorno – CIG i giorni di Congedo obbligatorio del padre saranno identificati con codice 1, Tipo Evento PF1 e Codice Fiscale del Figlio.

Da ultimo, nella Pagina Info aggiuntive, sarà valorizzato l’elemento economico dell’indennità di Congedo del Padre Obbligatorio con codice “L327”, a conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro.

Dimissioni padre

L’introduzione dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2021 n. 151 che disciplina il congedo di paternità obbligatorio, di cui al paragrafo precedente, introduce un ulteriore elemento a favore del padre dimissionario.

Fermo restando, per tutta la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, la nullità del licenziamento intimato al lavoratore, la norma stabilisce che in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore, lo stesso ha diritto alle indennità previste dalla legge e/o contratto per il caso di licenziamento. Non è inoltre tenuto al preavviso.

Con la Circolare n. 32 del 20 marzo 2023, l’INPS ha precisato che il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e (o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli artt. 27-bis e 28 del D. Lgs. n. 151/2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi.

Pertanto, le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di fruizione del congedo di paternità, qualunque esso sia, sino al compimento di un anno del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giungo 2012 n. 92, ovvero del cosiddetto Ticket di Licenziamento.

In caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, l’adempimento contributivo del Ticket di licenziamento è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute da due mesi prima della data presunta del parto e fino al compimento di un anno di età del bambino.

L’obbligo decorre dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatesi a decorrere dalla medesima data. Per gli adempimenti precedenti alla pubblicazione della circolare del marzo 2023, il versamento contributivo può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo (16 giugno 2023).

Relativamente alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato, deve essere utilizzato il codice <TipoCessazione> “1S” che assume il significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001.

Il codice di versamento rimane quello ordinario “M400”

Il Codice cessazione in pagina Generale di Anagrafica Personale sarà quindi “1S” e nel cedolino di fine rapporto inserita la Voce di Contributo Naspi Licenziamento.

Congedo parentale

Il nuovo D.Lgs. n. 105/2022 aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandoli da sei a nove mesi totali.

Il decreto legislativo n. 105/2022 ha altresì aumentato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO sono fruibili entro i 12 anni di del figlio e non più solo entro gli 8 anni.

L’attuale normativa riconosce a ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono trasferirsi all’altro genitore, a differenza della precedente normativa che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore fruisce di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore rimane la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato.

I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi. Per utilizzare il periodo di congedo trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (3 mesi per ciascun genitore).

Il periodo di congedo parentale massimo indennizzabile per i genitori è quindi ora pari a 9 mesi complessivi.

Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ovvero:

  • per la madre 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i 12 anni;
  • per il padre 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i 12 anni (elevabili a 7 nel caso in cui il padre fruisca di un periodo di congedo non inferiore a 3 mesi);
  • per entrambi i genitori complessivamente massimo 10 mesi per ogni figlio entro i 12 anni (elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di un periodo di congedo non inferiore a 3 mesi).

La retribuzione media giornaliera su cui calcolare il calcolo dell’indennità del congedo parentale a quella del congedo di maternità, disciplinata nell’articolo 23 del T.U., comprensiva, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.

Per gli eventi denunciati da aprile 2023 è obbligatoria l’applicazione di nuovi codici evento e di nuovi codici conguaglio differenziati in funzione della tipologia (oraria o giornaliera) e del periodo di fruizione del congedo parentale rispetto alla nascita del figlio o alla data del suo affidamento / adozione.

Codice Evento Descrizione Codice Conguaglio
MA2 Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi fruiti entro il sesto anno del bambino L050
MA0 Congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi fruiti entro il sesto anno del bambino L062
   
PD1 Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi fruiti dal sesto fino al dodicesimo anno del bambino L321
PD0 Congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi fruiti dal sesto fino al dodicesimo anno del bambino L320
   
PE1 Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi fruiti fino al dodicesimo anno del bambino L323
PE0 Congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi fruiti fino al dodicesimo anno del bambino L322
   
PB1 Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi fruiti fino all’ottavo anno del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico ma solo alla contribuzione figurativa nel medesimo arco temporale L325
PB0 Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi fruiti fino all’ottavo anno del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico ma solo alla contribuzione figurativa nel medesimo arco temporale L324
   
TB1 Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico ma solo alla contribuzione figurativa nel medesimo arco temporale L326
TB0 Congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico ma solo alla contribuzione figurativa nel medesimo arco temporale L326

Il calendario mensile della denuncia UniEMens, per gli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (MA2, PD1, PE1, PB1, TB1) deve essere strutturato nei singoli elementi nel seguente modo:

  • <Lavorato> = N;
  • <TipoCoperturaGiorn> = 1;
  • <CodiceEventoGiorn> = MA2, PD1, PE1, PB1, TB1;
  • <EventoGiorn>/<InfoAggEvento> = Codice fiscale bambino
  • <TipoInfoAggEvento> = CF

Il calendario mensile della denuncia UniEMens, per gli eventi la cui fruizione è di tipo oraria (MA0, PD0, PE0, PB0, TB0) deve essere strutturato nei singoli elementi nel seguente modo:

  • <Lavorato> = S;
  • <TipoCoperturaGiorn> = 2;
  • <CodiceEventoGiorn> = MA0, PD0, PE0, PB0, TB0;
  • <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno
  • <EventoGiorn>/<InfoAggEvento> = Codice fiscale bambino
  • <TipoInfoAggEvento> = CF

Ai fini del conguaglio delle indennità relative agli eventi di congedo parentale deve essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib> con i seguenti elementi:

  • <CodiceCausale> = L320, L321, L322, L323, L324, L325, L326
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> = Codice Fiscale bambino
  • <AnnoMeserif> = Anno Mese di riferimento della prestazione
  • <ImportoAnnoMeseRif> = importo prestazione conguagliata

I codici evento dedicati alla gestione dei Congedi Parentali, sono già presenti nella tabella DM10/UniEMens Codici comuni nella Pagina Eventi Maternità (ved. Sopra). A titolo esemplificativo di seguito il codice MA2 relativo al Congedo Parentale del figlio sino a sei anni per un massimo di sei mesi a coppia.

Anche i codici DM10 di conguaglio Congedi Parentali, a seguito delle operazioni di Import, sono disponibili. La Tabella Indennità Maternità c/Inps da collegare in Anagrafica Personale sarà quella relativa all’evento da liquidare. Nell’esempio proposto un Congedo Parentale per figlio inferiore ai sei anni entro il limite di sei mesi per i genitori.

In questa tabella l’indennità dei giorni di assenza viene calcolata partendo dalla retribuzione media giornaliera comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.

La Voce di Calcolo collegata è “MT.MA2” che prevede un’indennità economica pari al 30% della retribuzione media giornaliera. La durata prevista è di massimo 6 mesi.

Oltre alla tabella Indennità C/Inps, in Anagrafica Personale, deve essere associata anche la Tabella Integrazione maternità c/azienda collegata al Contratto Collettivo applicabile.

L’assenza per Congedo Parentale sarà, come di consueto, indicata in presenze dall’Attività “G” Maternità.

La liquidazione del Congedo Parentale, che precede l’elaborazione del cedolino, avviene in Gestione Maternità nel Menù Libro Unico del Lavoro.

Con il Bottone Liquidazione sarà possibile effettuare, mese per mese, il calcolo dell’indennità Congedo.

In fase di elaborazione del cedolino sarà inserita la voce di calcolo della Tabella Evento valorizzata, oltre alle altre voci che accompagnano l’evento inserite nelle gestioni Integrazioni Maternità dei Contratti Collettivi Maternità.

Nella denuncia UniEMens Individuale, in Pagina Generale, per le settimane interessate dall’Evento Congedo Parentale, sarà inserito il Tipo Copertura “2” Parzialmente Retribuita con il relativo codice Evento. Altresì sarà valorizzata la Differenza Retributiva da accreditare.

Nella Pagina Giorno – CIG i giorni di Congedo Parentale saranno identificati con codice 1, Tipo Evento MA2 e Codice Fiscale del Figlio.

Da ultimo, nella Pagina Info aggiuntive, sarà valorizzato l’elemento economico dell’indennità di Congedo Parentale con codice “L050”, a conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro.

CCPL Edilizia Industria Milano: EVR 2023

Come previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di Milano le parti sociali hanno effettuato la verifica dei parametri territoriali utili al riconoscimento dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023.

Il raffronto dei parametri provinciali del triennio “2022 – 2021 – 2020” rispetto al triennio “2021 – 2020 – 2019” ha dato esito positivo in ordine a tutti e 4 i parametri presi in considerazione:

  • Numero dei lavoratori iscritti a Cassa Edile Milano;
  • Monte salari denunciato;
  • Ore denunciate a Cassa Edile, depurate dalle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
  • Numero delle notifiche preliminari.

Pertanto l’Elemento Variabile della Retribuzione riferito all’anno 2023 deve essere erogato, fermo restando la verifica dei requisiti aziendali di cui si dirà oltre, nella misura piena secondo gli importi di seguito indicati che corrispondo al 4% dei minimi di luglio 2018.

Operai

Livello EVR 2023 / ora
4 Livello 0,28
3 Livello / Operaio Specializzato 0,26
2 Livello / Operaio Qualificato 0,23
1 Livello / Operaio Comune 0,20

Impiegati

Livello EVR 2023 / mese
7 Livello / Quadri e 1° Categoria Super 68,83
6 Livello / 1° Categoria 61,95
5 Livello / 2° Categoria 51,62
4 Livello / 3° Categoria Assistente Tecnico 48,18
3 Livello / 3° Categoria 44,74
2 Livello / 4° Categoria 40,26
1 Livello / 4° Categoria primo impiego 34,41

L’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al 2023 deve essere erogato nella sua interezza solo in presenza dell’andamento positivo di altri due parametri misurati a livello aziendale, sempre relativamente alla comparazione del triennio “2022 – 2021 – 2020” rispetto al triennio “2021 – 2020 – 2019”, ovvero:

  • Numero ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
  • Volume d’affari IVA rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora l’andamento di entrambi i suddetti parametri risulti negativo l’impresa non sarà tenuta alla corresponsione dell’EVR 2023.

Se l’andamento negativo riguarda solo uno dei due parametri, l’impresa deve riconoscere l’EVR 2023 in misura ridotta, ovvero pari al 65% della misura intera. In tale caso le imprese, entro il 30 ottobre 2023 devono inviare ad Assimpredil ANCE e a Cassa Edile di Milano un’autodichiarazione redatta su fac simile allegato alla presente circolare, unitamente alla relativa documentazione probatoria via PEC a:

Le ore denunciate presso la Cassa Edile di Milano, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni sono disponibili nell’area “Servizi on-line” nella sezione “Rendiconti – Estratto conto – EVR”.

Agli importi riconosciuti a titolo di EVR 2023 è applicabile l’imposta sostitutiva del 5%.

Per il recupero arretrati 2023 degli operai è possibile utilizzare in Menù Libro Unico – Presenze – Stampa Riepilogo Presenze inserendo come intervallo gennaio – marzo 2023 con selezione solo sulle attività “Ordinario”, “Notturno” e “Festività”.

Naturalmente devono essere ripristinate da aprile 2023 le quote EVR nelle tabelle retributive del Contratto Collettivo di Milano per poter valorizzare correttamente l’importo ordinario, sia nella scadenza del 30/06/2023 che in quella del 31/12/2023.

Le voci di calcolo utilizzate dovranno essere collegate al flag “Emolumenti di Produttività” per poter beneficiare della tassazione agevolata del 5%.

Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2023

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo 2023 e il 14 aprile 2023 è pari a 118,0.