Lavoratori stranieri soggiornanti regolarmente in Italia
L’art.14 del DPR 394/1999 prevede che, per i cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia, il permesso di soggiorno rilasciato per svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo, oppure per motivi di ricongiungimento familiare o di studio, possa essere utilizzato anche per altre attività, diverse da quelle per le quali è stato rilasciato.
In questo caso non è necessaria la conversione o la rettifica del permesso di soggiorno per il rimanente periodo di validità dello stesso. La conversione invece è necessaria qualora si richieda il rinnovo del permesso per svolgere un’altra attività.
Lavoratore straniero residente all’estero
Con l’approvazione del regolamento di attuazione del D.Lgs.25 luglio 1998, DPR 394/1999, viene fissato l’iter procedurale per assumere uno straniero ancora residente in un Paese extracomunitario, che viene di seguito riassunto:
- Il datore di lavoro richiede alla Direzione provinciale del lavoro la richiesta di autorizzazione all’assunzione;
- La Direzione provinciale del lavoro rilascia entro 20 giorni l’autorizzazione se la richiesta rientra nei limiti quantitativi previsti dal decreto annuale sui flussi di ingresso ;
- L’autorizzazione deve essere presentata dal datore di lavoro alla Questura, affinché la stessa apponga entro 20 giorni il nulla osta provvisorio all’ingresso;
- Il datore di lavoro deve far pervenire allo straniero l’autorizzazione al lavoro vistata dalla questura;
- Lo straniero presenta entro 6 mesi l’autorizzazione vistata alla rappresentanza diplomatica o all’autorità consolare che rilascia il visto di ingresso entro 90 giorni dalla richiesta;
- Con il visto di ingresso e il passaporto lo straniero può entrare regolarmente nel nostro paese e richiedere entro 8 giorni dall’ingresso alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno.
L’ottenimento del permesso di soggiorno è la condizione necessaria per la regolare instaurazione di un rapporto di lavoro con un lavoratore straniero. In mancanza è prevista la sanzione dell’arresto da 3 mesi a 1 anno oppure l’ammenda da Lit. 2.000.000 a Lit. 6.000.000.
Il datore di lavoro, in caso di assunzione di uno straniero anche già soggiornante in Italia, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all’Autorità locale di pubblica sicurezza.
E’ consigliabile, in attesa di precise istruzioni ministeriali in merito, comunicare l’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro, sia alla Direzione provinciale del lavoro competente che all’Ufficio di collocamento.
E’ prevista la costituzione in futuro di liste di stranieri che intendono lavorare in Italia. L’iscrizione è subordinata alla stipulazione di intese bilaterali tra l’Italia e i Paesi extra UE.
L’inserimento lavorativo in Italia di uno straniero ancora residente all’estero può avvenire anche mediante prestazione di garanzia da parte di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante.
Il cittadino italiano si fa garante dell’ingresso nel nostro paese dello straniero, dimostrando di poter assicurare un alloggio, la copertura dei costi di sostentamento e l’assistenza sanitaria, per il periodo di durata del permesso di soggiorno. La garanzia si estende alle eventuali spese di rimpatrio.
Gli interessati garanti devono presentare domanda alla Questura entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sui flussi di ingresso. La Questura rilascia l’autorizzazione che consente l’ottenimento del visto di ingresso.
Una volta entrato in Italia con tale visto lo straniero deve iscriversi nelle liste di collocamento e chiedere il permesso di soggiorno della durata max di un anno.
La garanzia non può riguardare più di due stranieri per ciascun anno.