Bonus Assunzioni: verifica annuale
Alla data del 31 luglio 2003, ovvero alla consueta data del 30 settembre 2003 per i soggetti rientranti nella precedente normativa, i datori di lavoro devono procedere a verificare l’effettivo incremento occupazionale al fine di mantenere il diritto all’applicazione del bonus.
L’articolo 2 della legge del 23 dicembre 2000, n.388, istitutivo del credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato in soprannumero (con i necessari requisiti soggettivi dell’assunto), successivamente integrato dall’articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria per il 2003), con decorrenza dal 1° gennaio 2003, sia nella durata, sia nella misura e sia nelle modalità di attribuzione, stabilisce, al comma 7, che il datore di lavoro decade dal beneficio se non dimostra, attraverso verifiche annuali, di aver concretamente effettuato occupazione aggiuntiva (rispetto alla media storica di riferimento), tenendo conto dell’intera forza lavoro e non solo dei contratti a tempo indeterminato (che servono invece per le singole verifiche mensili).
L’agenzia delle Entrate, con circolare n.11/E del 13 febbraio 2003 ha precisato che la predetta verifica, sebbene non espressamente menzionata nel citato articolo 63 della legge finanziaria 2003, continua ad essere operante, tenendo presente, peraltro, che per l’applicazione del nuovo bonus, decorrente dal 1/1/2003, occorre fare riferimento a un diverso periodo annuale e una diversa media storica rispetto alle medie fissate dall’art.7 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Pertanto, essendo operanti sia il bonus originario, fino al 31 dicembre 2003 per i lavoratori in soprannumero alla data del 7 luglio 2002 (ed eventuali loro rimpiazzi), sia il nuovo bonus (dal 1/1/2003 al 31/12/2006) i datori di lavoro dovranno procedere alla prevista verifica annuale in due date diverse.
In particolare nel 2003 si dovrà procedere nel seguente modo:
- credito d’imposta (autorizzato dall’Agenzia delle Entrate di Pescara) riferito ai nuovi assunti dall’8 luglio 2002 da parte dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non hanno effettuato incrementi occupazionali rilevanti (dal 2004 tutti i datori di lavoro): confronto, al 31 luglio 2003 (prima verifica), del numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo 1/8/2002 – 31/7/2003 con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel nuovo periodo storico 1/8/2001 – 31/7/2002. Si ricorda in ogni caso che il nuovo credito d’imposta può essere utilizzato solo dopo espressa autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di Pescara a cui occorre inviare apposita istanza (modello ICO, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2003).
- credito d’imposta (automatico) riferito ai nuovi assunti risultati in soprannumero alla data del 7/7/2002 (ed eventuali nuovi assunti, a rimpiazzo, dall’8 luglio 2002 al 30 settembre 2003) e ai nuovi assunti dall’8 luglio 2002 al 30 settembre 2003 (autorizzati dall’Agenzia delle Entrate di Pescara) ad ulteriore incremento delle unità rilevate in soprannumero alla data del 7/7/2002: confronto al 30 settembre 2003 (ultima verifica), del numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo 1/10/2002 – 30/9/2003 con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel vecchio periodo storico dal 1/10/1999 – 30/9/2000.
In entrambi i casi, i dipendenti da mettere a confronto sono quelli occupati complessivamente, vale a dire sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, ivi compresi i contratti di lavoro a contenuto formativo.
Se dal predetto confronto non scaturisce un incremento (per incremento si intende un valore positivo anche decimale) scatta la revoca del beneficio (per le unità lavorative che hanno dato diritto all’incentivo, automatico o autorizzato, nel periodo oggetto di verifica) con decorrenza 1/8/2003 per i soggetti di cui al punto a), ovvero dal 1/10/2003 per i soggetti di cui al precedente punto b).
La decorrenza comporta quindi il venir meno della possibilità di continuare a fruire, dalle predette date, del credito d’imposta per i soggetti interessati (resta ferma la possibilità di utilizzare i bonus maturato alla data della verifica).
Il datore di lavoro può riprendere a maturare il diritto al beneficio relativamente:
- ai lavoratori già in forza (in possesso dei requisiti) che non hanno potuto generare alcun diritto al credito d’imposta, in quanto in eccesso agli incrementi occupazionali rilevanti;
- alle ulteriori nuove assunzioni che verranno effettuate successivamente al priodo annuale per il quale è stata riscontrata la decadenza.
Bonus Assunzioni: istanze assunzioni 2003 – 2006
Le istanze per l’autorizzazione all’utilizzo dei crediti d’imposta, per i nuovi assunti a tempo indeterminato in soprannumero, possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate di Pescara a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera Cipe n.16/2003, avvenuta l’8 luglio 2003 e quindi dal 16 luglio 2003.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 30 gennaio 2003 attuativo dell’art.63, comma 3, legge n.289 del 2002, ha approvato il modello di istanza (ICO) per l’attribuzione del credito d’imposta, per i nuovi assunti a tempo indeterminato in soprannumero (con i requisiti di legge), per il periodo 2003 – 2006.
La stessa disposizione aveva stabilito che con successivo provvedimento sarebbe stato fissato il termine iniziale per la presentazione delle citate istanze.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato (provvedimento 20 giugno 2003) la decorrenza nell’ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U. della delibera CIPE n.16 del 9 maggio 2003 . Dopo la pubblicazione avvenuta l’8 luglio 2003 i datori di lavoro interessati dal 16 luglio 2003 possono iniziare a trasmettere le istanze (per via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati) all’Agenzia delle Entrate di Pescara, utilizzando il prodotto di gestione denominato Creditoccupazione disponibile in www.agenziaentrate.it.
L’art.63 legge 289/2002 ha provveduto a prorogare a tutto il 31/12/2006 il credito d’imposta per i nuovi assunti in soprannumero a tempo indeterminato, modificando però, con decorrenza 1/1/2003, sia la misura del credito sia le modalità per l’attribuzione dello stesso. Lo stesso provvedimento ha altresì provveduto a mantenere per tutto il 2003 il diritto acquisito per i datori di lavoro che hanno registrato un aumento occupazionale rilevante alla data del 7/7/2002.
Va rilevato che le nuove regole contenute nel citato art.63 della legge 289/2002, vanno viste nell’ottica della continuità temporale con le disposizioni originarie contenute nell’art.7 della legge 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Ciò significa che al termine dell’utilizzo del credito d’imposta secondo la predetta norma è possibile al verificarsi delle prescritte condizioni (vale a dire che i soggetti interessati devono risultare in soprannumero alla nuova media storica 1/8/2001 – 31/7/2002) proseguire, previa istanza all’Agenzia delle Entrate di Pescara, con il credito d’imposta nei nuovi valori disposti dall’art.63 legge 289/2002.
Per il riconoscimento del bonus occorre che i nuovi assunti a tempo indeterminato abbiano i requisiti previsti dall’art.7, comma 5, legge 388/2000, in particolare:
- l’età non deve essere inferiore a 25 anni;
- non devono avere svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione.
L’istanza, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.11 del 13 febbraio 2003, è presentata una tantum a valere sui fondi stanziati per l’intero periodo agevolato 2003 – 2006. Conseguentemente l’assenso dell’Agenzia di Pescara attribuisce il diritto alla fruizione del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2006 (sempre che si verifichino mensilmente le condizioni). E’ possibile rimpiazzare un lavoratore autorizzato al bonus che ha lasciato l’impresa con un altro lavoratore con i requisiti senza avere l’obbligo di presentare una nuova istanza. L’istanza si rende invece necessaria per applicare un eventuale maggiore beneficio (esempio soggetto che da diritto ad un credito di € 150,00 anziché di € 100,00 del soggetto rimpiazzato).
Le istanze vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.
Il datore di lavoro può utilizzare il credito solo dopo aver ottenuto espresso assenso da parte dell’Agenzia delle Entrate. I tempi per l’autorizzazione sono fissati in 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, in mancanza la domanda si intende respinta.
Il credito d’imposta autorizzato può essere utilizzato esclusivamente attraverso il mod. F24.
L’autorizzazione può riguardare anche i periodi antecedenti la data di presentazione dell’istanza (decorrenti dal 1/1/2003). In ogni caso il contributo è attribuito solo in presenza di risorse finanziare disponibili.
Come meglio spiegato nell’articolo introduttivo della presente circolare, al quale rimandiamo, il credito d’imposta decade se, al 30 settembre di ciascun anno (bonus secondo l’art.7 legge 388/2002) ovvero al 31 luglio di ciascun anno (bonus secondo l’art.63 legge 289/2002) il datore di lavoro non dimostra di aver concretamente effettuato occupazione aggiuntiva tenendo conto dell’intera forza lavorativa e non solo dei contratti a tempo indeterminato.
Riepilogo credito d’imposta
Tipologia | Misura | Codici Tributo |
Nuovi assunti rilevati in soprannumero alla data del 7/7/2002 e che continuano ad esserlo alle singole verifiche mensili anche nel 2003 (verifica annuale permettendo) | Diritto automatico per tutto il 2003 al credito d’imposta nei valori di € 413,17 mensili e di € 619,75 per il sud e aree svantaggiate | 6751
6758 (sud e aree svantaggiate) |
Nuovi assunti dall’8/7/2002 al 31/12/2003 a rimpiazzo di altri lavoratori che avevano diritto al credito | Diritto automatico per tutto il 2003 al credito d’imposta nei valori di € 413,17 mensili e di € 619,75 per il sud e aree svantaggiate | 6751
6758 (sud e aree svantaggiate) |
Nuovi assunti dall’8/7/2002 al 31/12/2003 al ulteriore incremento delle unità rilevate in soprannumero alla data del 7/7/2002 con riferimento alla media storica 1/10/1999 – 30/9/2000 | Diritto previa istanza all’Agenzia delle Entrate di Pescara e relativa autorizzazione per l’anno 2003 al credito d’imposta di € 100,00 mensili, 150,00 mensili se lavoratore è ultracinquantenne. Per il Sud e le aree svantaggiate il credito è incrementato di € 300,00 mensili | 6752
6753 (ultracinquantenni) 6754 (maggiorazione sud e aree svantaggiate)
|
Nuovi assunti dall’8/7/2002 dai datori di lavoro che al 7/7/2002 non hanno registrato incrementi occupazionali che determinano un aumento della base occupazionale rispetto alla nuova media storica individuata nel periodo 1/8/2001 – 31/7/2002 | Diritto previa istanza all’Agenzia delle Entrate di Pescara e relativa autorizzazione a partire dal gennaio 2003 e fino a dicembre 2006 al credito d’imposta di € 100,00 mensili, 150,00 mensili se lavoratore è ultracinquantenne. Per il Sud e le aree svantaggiate il credito è incrementato di € 300,00 mensili | 6755
6756 (ultracinquantenni) 6757 (maggiorazione sud e aree svantaggiate |
Nuovi assunti effettuati da datori di lavoro che hanno registrato incrementi occupazionali alla data del 7/7/2002 e che determinano un aumento della base occupazionale rispetto alla media storica individuata nel periodo 1/8/2001 – 31/7/2002 | Diritto previa istanza all’Agenzia delle Entrate di Pescara e relativa autorizzazione a partire dal gennaio 2004 e fino a dicembre 2006 al credito d’imposta di € 100,00 mensili, 150,00 mensili se lavoratore è ultracinquantenne. Per il Sud e le aree svantaggiate il credito è incrementato di € 300,00 mensili |
Extracomunitari: i flussi d’ingresso per il 2003
Con la pubblicazione del DPCM 6 giugno 2003 sono state stabilite le quote d’ingresso di cittadini extracomunitari ammessi in Italia per motivi di lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con circolare 20 giugno 2003 n.25 ha fornito le istruzioni per la domanda di autorizzazione da presentare alle Direzioni provinciali del lavoro.
Per il 2003 è stata fissata in 19.500 unità la quota di lavoratori extracomunitari che potranno entrare in Italia per motivi di lavoro. Si tratta di una quota rientrante nell’ambito della programmazione transitoria dei flussi di ingresso per il 2003.
A decorrere dal 23 giugno 2003 è consentito presentare alle Direzioni provinciali del lavoro le relative domande di autorizzazione che verranno accolte nei limiti delle quote assegnate a ciascun ambito provinciale. La predetta circolare ribadisce che le domande devono essere presentate alla Direzione Provinciale del Lavoro sulla base delle istruzioni contenute nella circolare n.4 del 21/1/2002.
Ciò comporta innanzitutto che tutte le richieste già presentate per il 2003 in data anteriore al 23 giugno 2003 non devono costituire posizioni di precedenza utili all’esame ed all’eventuale accoglimento successivo della richiesta medesima.
In secondo luogo il riferimento alle Direzioni provinciali del lavoro significa che le procedure per ottenere l’autorizzazione al lavoro sono ancora quelle introdotte prima delle modifiche della legge 189/2002. Il rispetto delle vecchie regole comporta pertanto l’attivazione del seguente iter procedurale:
- il datore di lavoro presenta la domanda nominativa o numerica alla Direzione provinciale del lavoro allegando l’impegno a garantire un trattamento economico analogo a quello previsto dal CCNL applicabile; l’indicazione delle modalità alloggiative; il certificato di iscrizione alla CCIAA; la copia della documentazione che attesti la capacità economica del datore;
- la Direzione Provinciale del Lavoro rilascia il nulla osta;
- il nulla osta viene spedito al lavoratore al’estero che lo utilizza per la concessione del visto di ingresso presso l’autorità diplomatica italiana;
- con il visto di ingresso il lavoratore straniero entra in Italia e deve chiedere entro 8 giorni alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno;
- ottenuto il permesso di soggiorno è possibile instaurare il rapporto di lavoro.
Associazione in partecipazione: iscrizione libro matricola, paga e presenze
Il Ministero del Lavoro, con nota 7 luglio 2003 ritiene sussistente l’obbligo di iscrizione a libro matricola e paga, ma insussistente quello di riportare le ore di lavoro prestate giornalmente, ovvero le giornate di presenza per gli associati in partecipazione.
Lo spunto è preso dalle disposizioni normative ed amministrative riguardanti gli obblighi di registrazione per i collaboratori coordinati e continuativi. Nei confronti di questi ultimi lavoratori, a seguito dell’estensione dell’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi art.5 D.Lgs. n.38/2000, sono stati estesi tutti gli adempimenti del datore di lavoro, previsti dal testo unico DPR 30/6/1965 n.1124.
Con la Nota Ministeriale in esame, viene ora stabilito che anche per l’altra categoria di lavoratori parasubordinati, gli associati in partecipazione, con prestazioni personali, non artigiani, se svolge attività soggetta all’assicurazione contro gli infortuni deve essere iscritta sui libri matricola e paga.
Poiché valgono per quest’ultima categoria di lavoratori le disposizioni richiamate per i co.co.co, anche in tal caso non è da ritenersi sussistente l’obbligo di riportare, sul sistema di paga adottato, le ore di lavoro prestate giornalmente, o ovvero le giornate di presenza. Ciò è deducibile dalla non applicazione della tutele sull’orario di lavoro, nonché dalla irrilevanza, ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie, della durata della prestazione lavorativa, atteso che il corrispettivo non è calcolato in relazione alla durata della prestazione stessa, ma al suo risultato, compensato secondo le condizioni pattuite fra la parti.
Nuove tabelle ANF
Come già anticipato nella circolare precedente, sono disponibili le nuove tabelle ANF con le nuove fasce di reddito valide per il periodo 01/07/2003 – 30/06/2004.
In allegato alla presente circolare viene fornito il file denominato pagexpanf.dbf che deve essere portato nella cartella denominata dev:/licon/exe/expo. In GEPAG è quindi necessario, prima di effettuare l’elaborazione cedolini del mese di luglio procedere all’Import delle Tabelle Assegno Nucleo Familiare sfruttando l’apposito modulo (ved. Grafica). E’ indispensabile effettuare l’import con impostato il flag Sovrascrivi Informazioni a parità di codice. L’import va attivato solo e soltanto sulla Tabelle Assegno Nucleo Familiare.
Cassa Edile di Bergamo: fondo previdenza complementare
Il 27 giugno 2003 è stato siglato tra l’ACEB e le Organizzazioni Sindacali un accordo che dispone la costituzione del Fondo di previdenza complementare gestito dalla Cassa Edile attraverso un contributo di 0,10% a carico del datore di lavoro.
La decorrenza del contributo è fissata dal luglio 2003. Pertanto dal 1/7/2003 viene elevata la percentuale di contribuzione da versare alla Cassa Edile, con l’aggiunta della percentuale destinata al Fondo Previdenza Complementare pari allo 0,10% interamente a carico del datore di lavoro.
Proroga adempimenti in scadenza ad agosto
E’ in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede a prorogare al 21 agosto 2003 i versamenti F24 scadenti normalmente il 18 agosto 2003.
Sono prorogati al 21 agosto 2003 i versamenti in scadenza prima della predetta data per il mese di agosto senza che sia dovuta alcuna maggiorazione né a titolo sanzionatorio né a titolo di interessi.
Quindi la data del 18 agosto 2003, termine normale per la presentazione del modello F24, essendo i giorni 16 e 17 festivi, viene spostata al giorno 21.
Rivalutazione TFR: coeff. di giugno 2003
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2003 e il 14 luglio 2003 è pari a 120,6.
In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese giugno dell’anno 2003.