• Calendario luglio 2023

  • Import Tabelle

  • Esonero contributivo

  • Indennità Congedo Parentale 80%

  • Esonero contributivo giovani under 36

  • Incentivi occupazione giovanile

  • Whistleblowing

  • Cassa Integrazione Intemperie – temperature elevate

  • Ravvedimento operoso

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di giugno 2023

Calendario luglio 2023

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 5

Import Tabelle

Dopo aver installato la versione 34.07 di UNO è necessario, da menù Utility – Import Tabelle importare automaticamente i nuovi codici DM10, i codici Evento, le nuove Voci di calcolo, le tabelle delle Indennità di Maternità / Congedo c/INPS e i nuovi codici versamento F24 per ravvedimento operoso, necessari per recepire le novità illustrate nella circolare in materia di Esonero contributivo, Indennità congedo parentale 80%, Esonero contributivo giovani under 36, Garanzia giovani 2023 e Ravvedimento operoso.

Le Voci di Calcolo importate sono contraddistinte dai codici ‘MT.PG0’, ‘MT.PG1’, ‘ESO.06’ e ‘ESO.07’, ragion per cui in caso di presenza nell’archivio esistente di Voci di Calcolo con questa tipologia di codifica, potrebbero verificarsi sovrapposizioni.

Le tabelle di Indennità di Maternità importate sono contraddistinte coi codici numerici 112 e 113. In caso di presenza di tabelle con la medesima codifica le preesistenti tabelle saranno sovrascritte.

Nei nuovi codici versamento F24, da 8947 a 8952, è necessario verificare il conto contabile collegato, utile per la contabilizzazione delle deleghe. 

  • Selezionare gli archivi Codici DM10, Eventi, Indennità Maternità c/Inps, Codici versamento F24 e Voci di calcolo
  • Selezionare il flag “Sovrascrivi a parità di codice”
  • Confermare con F10

Esonero contributivo

Con Messaggio 1932 del 24 maggio 2023 l’INPS detta le istruzioni per l’aumento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per il periodo dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’articolo 39 comma 1 del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 (c.d. Decreto Lavoro v. Circolare n. 5/2023) ha previsto che per i periodi di paga dal 01/07/2023 al 31/12/2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, già previsti dall’articolo 1 comma 281 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sia incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

In particolare, dal mese di luglio 2023 e fino alla fine del corrente anno, l’esonero contributivo è riconosciuto:

  • nella misura del 6% a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 692 euro;
  • nella misura del 7% a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 923 euro.

L’articolo 39 del decreto legge n. 48/2023 prevede espressamente che le percentuali maggiorate di cui sopra non siano applicabili sul rateo di tredicesima mensilità. Pertanto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica soluzione nel mese di competenza di dicembre 2023, l’esonero sarà:

  • nella misura del 2% a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura del 3% a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Se la tredicesima mensilità viene erogata mensilmente, l’esonero trova applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura del 2% a condizione che il rateo di tredicesima mensilità non ecceda l’importo mensile di 224 euro (2.692/12)
  • nella misura del 3% a condizione che il rateo di tredicesima mensilità non ecceda l’importo mensile di 160 euro (1.923/12)

Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione del 2%) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione del 3%) per il numero di mensilità maturate.

A partire dal mese di competenza di luglio 2023 i codici già in uso previsti dal Messaggio 3499/2022 e dalla Circolare n. 7/2023 assumeranno il nuovo seguente significato e dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

Esonero in misura 6%

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Esonero in misura 7%

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

In Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10 sono presenti i codici di esonero già utilizzati precedentemente per le riduzioni del DL 115/2022 e L. 197/2022, integrati con la nuova misura dell’esonero di cui al DL n. 48/2023.

I codici di esonero L094 e L098 sono agganciati alle nuove voci di calcolo che saranno utilizzate all’interno dei cedolini. In particolare, in fase di import tabelle, sono state create:

ESO.06 – ESONERO CONTRIBUTI DL 48/2023 6% mensile

ESO.07 – ESONERO CONTRIBUTI DL 48/2023 7% mensile

Le voci sono di tipo Ore/gg Base e Importi manuali e saranno inserite nei cedolini con l’indicazione:

  • Ore/gg valore fisso 6 o 7
  • Base Retribuzione imponibile su cui viene calcolata la percentuale del 6,0 % o 7,0 %
  • Importo Esonero contributivo pari alla Base x Ore/gg / 100

Le voci di calcolo utilizzate per l’esonero sono associate al prelievo fiscale IRPEF nella misura del 100%. Infatti a fronte di un minor contributo INPS avremo un contestuale aumento dell’imponibile IRPEF venendo a mancare la quota di onere deducibile corrispondente.

Vi è infine l’associazione con il codice DM10 e il conto contabile INPS C/COMPETENZE.

Di seguito i contenuti delle voci descritte:

ESO.06 – ESONERO CONTRIBUTI DL 48/2023 6% mensile

ESO.07 – ESONERO CONTRIBUTI DL 48/2023 7% mensile

Le voci di calcolo ESO.06 e ESO.07 devono quindi essere inserite nella nuova tabella Minimali / Massimali INPS 2023 in Pagina Esonero contributivo, con indicazione delle percentuali di esonero rispettivamente del 6 e 7%.

La procedura, a partire da luglio 2023, in fase di elaborazione cedolini, inserisce in automatico la voce di calcolo ESO.07 Esonero Contributi DL 48/2023 7% mensile, nel caso in cui l’imponibile c/s, al netto di eventuali erogazioni di tredicesima mensilità, non ecceda la somma di euro 1.923.

La voce di calcolo ESO.06 Esonero Contributi DL 48/2023 6% mensile viene inserita nel caso in cui l’imponibile, sempre al netto di eventuali erogazioni di tredicesima mensilità, ecceda il valore di euro 1.923 ma non quello di euro 2.692.

Nessuna voce di calcolo di esonero sarà inserita al superamento della soglia di euro 2.692.

Tutti gli esoneri saranno recuperati come somme a credito in Info aggiuntive all’interno delle denunce UniEMens.

Indennità Congedo Parentale 80%

Con Circolare n. 45 del 16/05/2023 l’INPS detta le istruzioni operative in materia di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2011 n. 151 apportata dall’articolo 1 comma 359 della legge di Bilancio.

L’articolo 1 comma 359 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ha disposto l’elevazione dal 30% al 80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età (v. Circolare 1/bis/2023).

La previsione si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

La modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione. Dispone l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni del minore.

Il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

I nuovi codici evento da utilizzare in UniEMens sono:

  • PG0 avente il significato di “Periodo di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80% della retribuzione (art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022 n. 197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
  • PG1 avente il significato di “Periodo di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80% della retribuzione (art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022 n. 197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.

Nel flusso UniEMens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

E’ prevista inoltre la compilazione del calendario giornaliero dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria.

Da luglio 2023 dovrà essere valorizzato in <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> “L328” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022 n. 197”

Dovranno essere valorizzati:

  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> con indicazione del codice fiscale del minore
  • <AnnoMeseRif> con riferimento all’anno e mese della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata. Come sopra ricordato il dato non può essere antecedente al mese di luglio 2023
  • <ImportoAnnoMeseRif> importo della prestazione conguagliata

Per gli eventi già denunciati ricedenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati che i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS per i conguagli.

A seguito della procedura di import tabelle sono disponibili i due nuovi codici Evento di Congedo Parentale “PG0” e “PG1” nella pagina Eventi Maternità della tabella Codici comuni DM10 / UniEMens.

Il codice evento “PG1” contiene le info che permettono alla procedura di gestire l’evento in denuncia UniEMens (Tipo fruizione, Differenza da accreditare, indicazione giorni coperti da congedo e codice fiscale del figlio).

Anche il codice DM10 “L328”, importato come il codice evento “PG1”, è disponibile e collegato alle info necessarie ai conguagli dell’evento Congedo Paternità Obbligatorio.

La Tabella Indennità Maternità c/Inps da collegare in Anagrafica Personale, pagina Contributi, al lavoratore/lavoratrice con retribuzione mensilizzata, in congedo parentale e indennità pari all’80%, è quella di seguito presentata con codice “112”.

In questa tabella l’indennità dei giorni di assenza viene calcolata partendo dalla retribuzione media giornaliera, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive. Poiché i giorni da indennizzare sono tutti i giorni di calendario escludendo solo le festività in domenica, il divisore rateo risulta essere pari a 30 e il coefficiente sesta giornata, normalmente valorizzato al 20% per gli eventi che coprono anche la giornata del sabato (es. malattia) deve essere pari a zero.

La Voce di Calcolo collegata al congedo è “MT.PG1” che prevede un’indennità economica pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il Congedo è previsto per un massimo di 1 mese (30 giorni).

Nella sezione Maternità di pagina Contributi in anagrafica Personale, oltre alla tabella Indennità c/Inps, deve essere associata anche la Tabella Integrazione maternità c/azienda collegata al Contratto Collettivo applicabile.

L’assenza per Congedo parentale sarà, come di consueto, indicata in presenze dall’Attività “G” Maternità.

La liquidazione del Congedo parentale, che precede l’elaborazione del cedolino, avviene in gestione Maternità nel menù Libro Unico del lavoro.

Con il Bottone Liquidazione sarà possibile effettuare il calcolo dell’indennità Congedo.

In fase di elaborazione del cedolino sarà inserita la voce di calcolo della Tabella Evento valorizzata, oltre alle altre voci che accompagnano l’evento inserite nelle gestioni Integrazioni Maternità dei Contratti Collettivi Maternità.

Nella denuncia UniEMens Individuale, in Pagina Generale, per le settimane interessate dall’Evento Congedo parentale, sarà inserito il Tipo Copertura “2” – Parzialmente Retribuita con il relativo codice Evento. Altresì sarà valorizzata la Differenza Retributiva da accreditare.

Nel caso in cui, la settimana dovesse essere interamente coperta da assenza per Congedo, il Tipo Copertura andrà modificato in “1” Totalmente NON Retribuita.

Nella Pagina Giorno – CIG i giorni di Congedo saranno identificati con codice 1, Tipo Evento PG1 e Codice Fiscale del Figlio.

Da ultimo, nella Pagina Info aggiuntive, sarà valorizzato l’elemento economico dell’indennità di Congedo parentale con codice “L328”, a conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro.

Esonero contributivo giovani under 36

Con Circolare n. 57 del 22 giugno 2023 l’INPS aveva reso pubbliche le proprie istruzioni operative in ordine all’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 297 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) e dell’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Come anticipato nella Circolare lavoro 06/2023/bis, per l’applicazione degli esoneri under 36 riferibili alle assunzioni / trasformazioni effettuate dal 1 luglio 2022, e per il recupero degli importi arretrati, bisognava attendere il mese di luglio 2023. La Circolare n. 57/2023 dell’INPS precisa, infatti, che con riferimento alle assunzioni / trasformazioni effettuate tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, pur rimanendo inalterate le indicazioni per la fruizione (v. Circolare n. 10/2021), la valorizzazione degli elementi pregressi può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens da luglio 2023 a ottobre 2023.

Anche l’applicazione e il recupero arretrati per le assunzioni / trasformazioni under 36 effettuate da gennaio 2023, può essere effettuato solo sui flussi UniEMens da luglio a ottobre 2023

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, devono esporre, a partire dal flusso UniEMens di competenza di luglio 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>secondo le consuete modalità, evidenziando la contribuzione piena.

Il benefico spettante deve essere valorizzato in <DenunciaIndividuale>, <DatiRteributivi> nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando:

  • nell’elemento <CodiceCausale> il valore “GI36” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10 legge n. 178/2020”
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri)
  • nel caso di esposizione della data assunzione/trasformazione nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” = DATA
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato relativo alla specifica competenza.

Le valorizzazioni dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di luglio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

L’esonero per le sedi o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ferme restando le istruzioni di cui ai punti precedenti, dovranno essere associati al <Codice Causale> “GI48” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11 legge n. 178/2020”

Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono esporre, a partire dal flusso UniEMens di competenza di luglio 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>secondo le consuete modalità, evidenziando la contribuzione piena.

Il benefico spettante deve essere valorizzato in <DenunciaIndividuale>, <DatiRteributivi> nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando:

  • nell’elemento <CodiceCausale> il valore di nuova istituzione “EG36” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297 legge n. 197/2022”
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri)
  • nel caso di esposizione della data assunzione/trasformazione nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” = DATA
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato relativo alla specifica competenza.

Le valorizzazioni dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di luglio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

L’esonero per le sedi o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ferme restando le istruzioni di cui ai punti precedenti, dovranno essere associati al <Codice Causale> “EG48” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297 legge n. 197/2022”

Dopo aver installato la nuova versione 34.07 e aver eseguito la procedura di Import Tabelle, in Anagrafica – Tabelle – DM10/UniEMens Codici DM10 verificare la presenza dei due nuovi codici per il conguaglio dell’esonero contributivo under 36 L. 197/2022.

La circolare INPS n. 57 del 22/06/2023 precisa che il recupero dell’esonero under 36 dei mesi pregressi può avvenire esclusivamente nei mesi da luglio a ottobre 2023. La scelta del mese di recupero va effettuata inserendo in Anagrafica – Tabelle – Minimali Massimali INPS (anno 2023) il mese di luglio o agosto o settembre o ottobre 2023. Nel caso dell’esonero under 36 2022 saranno recuperati nella denuncia di luglio i periodi pregressi (luglio 2022 – giugno 2023) e nel caso dell’esonero under 36 2023 nella denuncia di luglio saranno recuperati i periodi pregressi (gennaio 2023 – giugno 2023).

I codici conguaglio di cui sopra, EG36 e EG48, devono quindi essere inseriti nella medesima tabella Minimali Massimali Inps.

L’anagrafica personale dei soggetti per i quali spetta l’esonero, deve contenere in Pagina Contributi, il codice incentivo GI36 o GI48 per assunzioni/trasformazioni avvenute dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero, il codice incentivo EG36 o EG48 per assunzioni/trasformazioni avvenute dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con la percentuale di esonero impostata al 100%, oltre che la data inizio e fine del medesimo e i limiti mensile e giornaliero. La data di inizio deve coincidere con la data di assunzione ovvero di trasformazione e tempo indeterminato.

Si precisa che, per l’esonero 2022 il limite mensile è pari a € 500 e quello giornaliero è pari a € 16,12; mentre, per l’esonero 2023 il limite mensile è pari a € 666,66 e quello giornaliero è pari a € 21,50.

La durata del beneficio, intesa come differenza tra data fine e data inizio, sarà per entrambi gli esoneri (L. 178/2020 e L. 197/2022) pari a 36 mesi, con eccezione delle assunzioni/trasformazioni effettuate nei territori svantaggiati del Sud dove la durata aumenta a 48 mesi.

Per ottenere i valori da recuperare a titolo di esonero contributivo per il periodo da luglio 2022 al mese precedente a quello indicato nella tabella Minimali / Massimali INPS 2023 di cui sopra (luglio 2023) e per il periodo da gennaio 2023 al mese precedente a quello indicato nella tabella Minimali / Massimali INPS 2023, che come abbiamo visto prevede il conguaglio nella denuncia UniEMens di luglio o agosto o settembre o ottobre, è necessario procedere all’elaborazione della stampa denominata “Stampa recupero esonero contributivo Under 36”, inserita nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.

La stampa suddivide i dipendenti con esonero L. 178/2020, codice Incentivo pari a ‘GI36’ o ‘GI48’ in pagina Contributi di Anagrafica personale, dai dipendenti con esonero L. 197/2022, codice Incentivo pari a ‘EG36’ o ‘EG48’ in pagina Contributi di Anagrafica personale.

Nella stampa sono evidenziati i valori relativi al contributo previdenziale netto c/azienda che, mese per mese, è stato pagato, ottenuto non solo dall’imponibile c/s moltiplicato per l’aliquota aziendale, ma anche sottraendo gli importi che figurano nei recuperi contributivi, siano essi recuperi F.do Garanzia TFR, che Recuperi contributivi di cui al Dl 203/2005.

Un’ulteriore quota dello 0,30% viene sottratta in presenza del dato Quota Fondo Formazione Professionale, inserito nella pagina Inps dell’Anagrafica azienda.

La stampa prevede anche la possibilità, attivando gli apposti flags “Aggiorna esonero contributivo in progressivi c/s” e confermando all’uscita del report tale impostazione, di memorizzare nei Progressivi c/s dei dipendenti, nella sezione ‘Incentivo/Esonero contributivo’, la Soglia mensile e l’Importo corrente, così calcolati e indicati nella stampa.

Il valore inserito nei Progressivi c/s dalla procedura di stampa può essere anche modificato dall’utente successivamente alla sua elaborazione. Tale valore sarà quindi recuperato dalla procedura di elaborazione UniEMens, leggendo tutti i mesi precedenti a quello individuato nella tabella Minimali – Massimali Inps 2023 come mese di recupero dell’esonero contributivo, e inserito nella denuncia Individuale del flusso UniEMens, nella sezione Info aggiuntive, con causale GI36 o GI48 o EG36 o EG48, come impostata in Anagrafica Personale Pagina Contributi.

Il recupero arretrati esonero under 36 viene inserito mese per mese dopo il calcolo e il recupero esonero del mese corrente, che a regime dal mese successivo a quello di recupero arretrati, sarà l’unica indicazione all’interno dell’elemento InfoAggiuntive.

Per il Personale non più in forza nel mese di recupero arretrati (dimessi / licenziati) la procedura di elaborazione UniEMens inserirà in automatico i predetti lavoratori solo al fine di recuperare l’esonero spettante, lasciando le altre informazioni retributive e contributive completamente vuote.

Incentivi occupazione giovanile

Con Circolare n. 68 del 21 luglio 2023, l’INPS detta le istruzioni operative per attivare l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1 giugno al 31 dicembre 2023 previste dall’articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85.

Il decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 (cosiddetto Decreto Lavoro) convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 (ved. Circolare n. 5/2023) prevede che, al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, previa domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante, effettuata a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. alla data di assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  2. che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (cosiddetti NEET)
  3. che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 del DL n. 48/2023, l’incentivo è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (in questa circolare ved. Esonero Under 36), nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali.

Il modulo di istanza on line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo, sarà reso disponibile sul portale istituzionale www.inps.it a partire dal 31 luglio 2023.

L’incentivo può essere fruito, come chiarito anche all’articolo 4 del decreto n. 189/2023 dell’ANPAL, solo nel caso in cui l’assunzione determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio proprio del diritto comunitario, ovvero deve essere effettuato il raffronto del numero ULA dell’anno precedente l’assunzione con il numero ULA dell’anno successivo (valore reale non stimato)

Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si consolidano. In caso contrario l’incentivo non può legittimamente essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Per i giovani interessati dalla norma, la registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, che è condizione indispensabile per poter fruire della misura incentivante, deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”.

Inoltre, l’incentivo potrà essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti già menzionati, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:

  1. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. il lavoratore si assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero si assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

L’ammissione al beneficio prevede il seguente iter procedurale:

  • inoltro istanza preliminare del datore di lavoro tramite portale telematico INPS (modulo on line “NEET23” disponibile all’interno dell’applicazione Portale delle agevolazioni);
  • determinazione da parte dell’INPS dell’importo dell’incentivo in funzione della registrazione del giovane nel portale e delle residue disponibilità finanziarie;
  • comunicazione dell’INPS al datore di lavoro della prenotazione dell’importo del beneficio;
  • entro 7 giorni dalla comunicazione il datore di lavoro ha l’onere di stipulare il contratto di lavoro e deve comunicare, entro ulteriori 7 giorni, l’avvenuta assunzione confermando la prenotazione;
  • fruizione del beneficio con conguaglio in UniEMens.

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuate dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Nelle prossime circolari saranno fornite informazioni di dettaglio sulle modalità di applicazione dell’incentivo e del recupero degli importi arretrati.

Whistleblowing

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recente disposizioni inerenti alla protezione delle personae che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il whistleblower, o persona segnalante, è la persona fisica che effettua segnalazioni, divulgazioni o denunce all’autorità giudiziaria aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di una amministrazione pubblica o di un ente privato, di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

L’unione Europea, già nell’ottobre 2019, ha emanato la Direttiva 2019/1937, con l’obiettivo di garantire un’adeguata tutela alle persone che lavorano nel settore pubblico o privato le quali decidano di segnalare illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. In particolare è stato ritenuto necessario prevedere un sistema di segnalazione volto a rafforzare la tutela dei segnalanti, introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e garantendo al tempo stesso una protezione efficace contro misure ritorsive poste in essere dall’azienda.

Con la legge delega del 22 aprile 2021, n. 53, il Governo è stato delegato ad adottare e recepire il contenuto della Direttiva Europea. In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle normative nazionali.

Una delle principali disposizioni contenuto del D.Lgs. n. 34/2023 riguarda l’introduzione dell’obbligo, sia per gli enti pubblici che per quelli del settore privato, dell’attivazione di un canale di segnalazione interna.

L’articolo 24 del decreto in commento dispone che il canale di segnalazione dovrà essere attivato a decorrere dal 15 luglio 2023, ma per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratto a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l’obbligo di attivazione differisce al 17 dicembre 2023.

Cassa Integrazione Intemperie – temperature elevate

A seguito dell’eccezionale ondata di calore che ha interessato l’Italia nel mese di luglio, con Messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 l’INPS interviene per chiarire le condizioni che possono essere richiamate al fine di sospendere o ridurre l’attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione.

Il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è attivabile dal datore di lavoro dove le temperature risultino superiori a 35°. Anche per temperature inferiori a 35° è possibile comunque accogliere le richieste di CIG ordinaria, qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura “percepita”, più elevata di quella reale.

La situazione di cui sopra si determina, per esempio, nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conti anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita dia maggiore di quella rilevata.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di cassa, possono soccorrere anche le documentazioni / pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei dipartimenti meteoclimatici.

Un elemento di rilievo per una valutazione positiva dell’integrabilità della causale è inoltre la tipologia di lavorazione in atto e la modalità con la quale viene svolta. Se le attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportano l’utilizzo di materiali o in presenza di particolari lavorazioni, anche temperature inferiori a 35° possono essere idonee ad ottenere il trattamento.

La medesima considerazione può essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, se le stesse non possono beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento.

Il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione / riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione / riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

Per conseguenza, anche nel caso in cui le sospensioni / riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

Ravvedimento operoso

Con Risoluzione n. 18/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato nuovi codici tributo per l’effettuazione del ravvedimento operoso collegato ai tardivi versamenti delle imposte trattenute dai sostituti d’imposta

I nuovi codici tributo, che dovrebbero servire per monitorare in modo più puntuale l’effettuazione dei ravvedimenti operosi, sono obbligatoriamente da utilizzare a partire dal 3 luglio 2023. In particolare:

Codice Sezione Denominazione Regione / Comune Rateazione /mese rif.
8947 Erario Redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale   mm/aaaa
8948 Erario Redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi   mm/aaaa
8949 Erario Redditi di capitale   mm/aaaa
8950 Regioni Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale Codice Regione mm/aaaa
8951 Regioni Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi Codice regione mm/aaaa
8952 Tributi locali Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale Codice Comune mm/aaaa

L’introduzione dei nuovi codici coincide con la soppressione del codice di ravvedimento operoso “8906” fino ad ora utilizzato nei ravvedimenti operosi dei sostituti d’imposta.

Rimangono invariate le regole di esposizione che prevedono che gli interessi di mora non vadano indicati separatamente nell’esposizione del codice tributo versato in ritardo, ma incorporati nell’imposta versata, mentre è il codice del ravvedimento operoso di cui sopra che deve essere esposto separatamente, avendo cura di indicare il mese e l’anno di riferimento della violazione.

Per gestire i ravvedimenti in F24 è quindi necessario caricare i nuovi codici tributo in Tabelle / Fiscali / Codici Tributo

Rivalutazione TFR: coefficiente di giugno 2023

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2023 e il 14 luglio 2023 è pari a 118,6.