• Calendario maggio 2023

  • Decreto Lavoro

  • Disciplina del contratto di lavoro a termine

  • Semplificazione degli obblighi informativi del decreto trasparenza

  • Incentivi all’occupazione giovanile

  • Riduzione cuneo fiscale

  • Fringe benefit

  • Permessi disabili

  • Permessi articolo 33 legge 104/1992

  • Prolungamento congedo parentale articolo 33 decreto legislativo 151/2001

  • Congedo straordinario articolo 42 comma 5 decreto legislativo 151/2001

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di aprile 2023

Calendario maggio 2023

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute 1
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Decreto Lavoro

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04/05/2023 il decreto legge n. 48/2023 (cd. “Decreto Lavoro”) contenente importanti novità in tema di rapporti di lavoro a termine, semplificazione degli obblighi informativi previsti dal decreto trasparenza, incentivi all’occupazione giovanile, riduzione del cuneo fiscale, fringe benefit e altri.

Il DL n. 48/2023 è in vigore dal 5 maggio 2023.

Di seguito viene proposto un elenco delle più importanti novità.

Disciplina del contratto di lavoro a termine

L’articolo 24 del D.L. n. 48/2023 ha riformato la normativa sui contratti a tempo determinato. In particolare, dal 5 maggio 2023 ferma restando la possibilità della stipula di un contratto acausale di durata non superiore a 12 mesi, il contratto di durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, nonché di proroga o rinnovo, può essere stipulato solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a)        nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ovvero i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

  1. in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  2. in sostituzione di altri lavoratori.

Per quanto concerne i casi previsti dalla contrattazione collettiva, a puro titolo esemplificativo possiamo citare il CCNL Edilizia Industria che all’articolo 93 prevede che ai contratti a tempo determinato può essere apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedenti i 24 mesi, “al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • Avvio di un nuovo cantiere
  • Avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso del lavoro edile;
  • Proroga dei termini di un appalto;
  • Assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
  • Assunzione di cassaintegrati
  • Assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
  • Assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impegnato retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno al 20% di quello maschile.”

La causale deve, quindi, essere formulata in maniera puntuale così che risulti analitica la ragione per cui si procede con il rinnovo/proroga del contratto oltre i 12 mesi, avendo cura di esplicitare tutte le informazioni utili e idonee a comprovare la temporanea e concreta esigenza lavorativa di natura organizzativa, produttiva o tecnica (es. intensificazione dell’attività lavorativa per acquisizione di una specifica commessa).

Semplificazione degli obblighi informativi del decreto trasparenza

L’articolo 26 del D.L. n. 48/2023 contiene una misura di semplificazione in ordine agli adempimenti contrattuali previsti dal D.lgs. 104/2022, meglio noto come Decreto Trasparenza (ved. Circolare n. 8/2022)

Nella nuova previsione normativa, le informazioni che il datore di lavoro dovrà necessariamente comunicare al lavoratore sono state drasticamente ridotte.

Vengono abrogate le comunicazioni obbligatorie previste nelle lettere h), i), l), m), n), o), p), r), dell’articolo 4 del DL Trasparenza, e restano pertanto in vigore solo le seguenti lettere con conseguente obbligo informativo:

  1. identità delle parti ivi compresa quella dei codatori di cui all’articolo 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  2. luogo di lavoro o in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, la comunicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
  3. sede o il domicilio del datore di lavoro;
  4. inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  5. data di inizio del rapporto di lavoro;
  6. tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
  7. nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
  8. contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  9. gli elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Nel dettaglio gli obblighi informativi che sono stati eliminati sono i seguenti (per comodità si fa riferimento alle lettere dell’articolo 4 del D.Lgs. 104/2022):

  1. la durata del periodo di prova, se previsto (rimane consigliato comunque non solo l’indicazione della durata della prova, ma anche il profilo mansionario sul quale la prova si esplicherà);
  2. il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  3. la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
  4. la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  5. l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  6. la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
  7. se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
  • la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  • le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
  1. gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;

Ai fini della semplificazione degli adempimenti informativi di cui alla norma e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonchè gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Incentivi all’occupazione giovanile

L’articolo 27 del DL 48/2023 prevede per il periodo dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 per assunzioni a tempo indeterminato e contratto di apprendistato professionalizzante, un incentivo, per la durata di 12 mesi, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali di giovani:

  • con meno di 30 anni di età
  • che non lavorano e non sono iscritti a corsi di studi e formazione “NEET”
  • registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.

Le condizioni devono sussistere congiuntamente.

L’applicazione della disposizione deve necessariamente seguire le necessarie istruzioni dell’Istituto Previdenziale.

Riduzione cuneo fiscale

L’articolo 39 del DL n. 48/2023 prevede, per il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023 l’esonero parziale della quota IVS a carico del lavoratore dipendente.

In particolare la norma prevede:

  1. la riduzione di ulteriori 4 punti percentuali delle misure fino ad oggi applicate previste dalla Legge n. 197/2023, riducendo sostanzialmente così l’aliquota dei contributi a carico del dipendente.
  2. la non applicabilità di tale riduzione sul rateo di tredicesima.

Complessivamente, la riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è così stabilita:

  • riduzione del 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923;
  • riduzione del 6%, se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra € 1.923 ed € 2.692.

Fringe benefit

L’articolo 40 del Decreto ha modificato la soglia di non imponibilità dei fringe benefit ai lavoratori dipendenti, limitatamente al 2023.

In particolare, il decreto estende la non imponibilità fino a € 3.000 facendovi rientrare anche le somme erogate/rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche solo per i dipendenti e co.co.co con figli a carico (in caso contrario, continua ad applicarsi l’ordinaria soglia di € 258,23).

La disposizione si coordina con il “bonus carburanti” che prevede la sola esenzione fiscale fino ad € 200,00 per il 2023, l’importo erogato rimane assoggettato a contribuzione INPS.

Si ricorda che il citato co. 2 dell’art. 12, TUIR prevede che i figli sono considerati fiscalmente a carico se:

  1. hanno percepito nell’anno un reddito ≤ €. 4.000 nel caso in cui non abbiano superato i 24 anni di età
  2. hanno percepito un reddito complessivo annuo ≤ €. 2.840,51 se superano i 24 anni di età.

Il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Così, se nel 2023 i figli compiono i 24 anni, la soglia di reddito a cui fare riferimento per verificare lo status di figlio fiscalmente a carico è di € 4.000, a prescindere dal giorno e dal mese del compleanno.

Ai fini dell’applicazione dell’incremento della soglia di non imponibilità € 3.000, è espressamente previsto che l’interessato comunichi al datore di lavoro i codici fiscali dei figli fiscalmente a carico. Allegato alla presente Circolare una bozza della richiesta di applicazione della soglia di esenzione maggiorata che il lavoratore dovrebbe indirizzare al proprio datore di lavoro in presenza della condizione richiesta di figli a carico.

Adempimenti dell’azienda, obbligo di comunicazione alle RSA, ove presenti.

Si presuppone che i 3.000,00 euro alla pari dei 258,23 possano essere erogati ad personam, nel rispetto delle regole sopra citate e con le precisazioni e specifiche riferite al precedente bonus di euro 3.000,00 dell’anno 2022.

Nella tabella IRPEF è stato inserito il nuovo campo dove inserire la soglia di esenzione fringe benefit per i lavoratori con figli a carico, che rimane così differenziata rispetto alla soglia ordinaria di euro 258,23 prevista per tutti gli altri lavoratori. L’inserimento del nuovo valore è manuale.

Nella Pagina IRPEF di Anagrafica Personale nuovo flag da attivare per i lavoratori nella condizione con figli a carico. In questo caso è necessario indicare anche il codice fiscale di almeno uno dei figli nella predetta condizione.

Permessi disabili

A seguito delle modifiche alla disciplina in materia di permessi accordati ai soggetti disabili e loro parenti introdotti dal decreto legislativo 30 giungo 2022 n. 105, con Circolare n. 39 del 04/04/2023 l’INPS detta le istruzioni operative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001.

In particolare il decreto legislativo 105/2022 è intervenuto per:

  • Modificare l’articolo 33 della legge n. 104/1992 eliminando il principio del “referente unico all’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3;
  • Modificare il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011 n. 151, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto;
  • Modificare il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2011, introducendo il “convivente di fatto”, di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016 n. 76, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario.

Permessi articolo 33 legge 104/1992

Il decreto legislativo n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti dal medesimo comma, per cui non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo disabile in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei 3 giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33. Rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all’articolo 33 comma 6 della legge n. 104/1992 da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33 da parte dei soggetti che prestano assistenza.

Prolungamento congedo parentale articolo 33 decreto legislativo 151/2001

Il decreto legislativo n. 105/2022, riformulando il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano riduzione della maturazione di ferie, permessi e mensilità supplementari, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Le deroghe della contrattazione collettiva possono prevedere, in ordine agli emolumenti accessori di cui al punto precedente, solo un trattamento di miglior favore.

Le nuove disposizioni si applicano per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022.

Congedo straordinario articolo 42 comma 5 decreto legislativo 151/2001

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari in situazione di gravità, ha introdotto il convivente di fatto di cui all’articolo 1 comma 36 della legge n. 76/2016, tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo in esame, in vi alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Per la corretta gestione dei permessi nel flusso UniEMens sia dei permessi legge 104/1992 che dei congedi di cui al decreto legislativo 151/2001, sono stati istituiti nuovi codici evento e nuovi codici conguaglio che sostituiscono quelli esistenti.

L’applicazione dei nuovi codici evento e di conguaglio è obbligatoria dal mese di competenza maggio 2023. In dettaglio:

Codice Evento Descrizione Codice Conguaglio
RA1

(ex MA7)

Giorni/ore permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 per assistere familiare disabile grave L303

(ex L056)

QB5

(ex MB5)

Permessi orari di cui all’articolo 33 comma 6 della legge 104/1992 fruiti dal lavoratore con disabilità grave L306

(ex L058)

TA1

(ex MA6)

Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi fruiti dal sesto fino al dodicesimo anno del bambino L307

(ex L057)

MD1

(ex MC1)

Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 per assistere familiare e convivente di fatto L308

(ex L070)

YA1

(ex MA4)

Prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33 comma 1 D. Lgs. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave L300

(ex L053)

YA2

(ex MA4)

Prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1 D. Lgs. 151/2001 fruito tra gli 8 e 12 anni di vita del bambino con disabilità grave L301

 

XB3

(ex MB3)

Permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1 del D. Lgs 151/2001 L302

(ex L054)

I codici evento MA5, MA6, MA7, MB5, MC1, MA4 e MB3 mantengono la loro validità solo per eventi riferiti a periodi di competenza fino al 12 agosto 2022.

Nel flusso UniEMens deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>, con indicazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi.

Per tutti gli eventi è prevista la compilazione del calendario giornaliero con il dettaglio della durata in ore dell’evento per i permessi con fruizione in modalità oraria.

Nella compilazione dell’elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> si deve indicare il codice fiscale del dante causa.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni utili a delineare la tipologia e durata dell’evento.

Nel caso di eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (YA1, YA2, RA1, TA1 e MD1) deve essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza. Per l’evento RA1 deve essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza anche nel caso di fruizione oraria.

Nel caso di eventi la cui fruizione è oraria (XB3 e QB5) nell’elemento <SettAccredito> deve essere indicata la durata dell’assenza espressa in settimane e rapportata in centesimi con riferimento alla somma delle ore interessate dall’evento.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento la cui fruizione è di tipo giornaliera (YA1, YA2, TA1 e MD1) devono essere fornite le seguenti informazioni per gli elementi indicati:

<Lavorato> = N

<TipoCoperturaGiorn> = 1

<CodiceEventoGiorn> = YA1, YA2, TA1 e MD1

<EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = codice fiscale del dante causa \ valore “CF”

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento la cui fruizione è di tipo oraria (XB3 e QB5) devono essere fornite le seguenti informazioni per gli elementi indicati:

<Lavorato> = S

<TipoCoperturaGiorn> = 2

<CodiceEventoGiorn> = XB3 e QB5

<NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno

<EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = codice fiscale del dante causa \ valore “CF”

Con riferimento all’evento RA1, nel caso in cui lo stesso sia fruito sia in modalità oraria che in modalità giornaliera, deve essere compilato l’elemento giorno indicando nell’elemento <NumOreEvento>, rispettivamente, il numero delle ore di permesso fruite nella giornata o il numero di ore corrispondenti all’intera giornata fruita (8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi).

Pertanto, con riferimento al codice RA1, il flusso UniEMens dovrà essere valorizzato nel seguente modo:

<Lavorato> = N o S a seconda che la fruizione sia giornaliera o oraria

<TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 a seconda che la fruizione sia giornaliera o oraria

<CodiceEventoGiorn> = RA1

<NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno

<EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = codice fiscale del dante causa \ valore “CF”

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative ai nuovi codici evento deve essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib. Nel dettaglio dovranno essere indicati i seguenti elementi:

<CodiceCausale> = utilizzare i nuovi codici conguaglio L303, L306, L307, L308 L300, L301 e L302 relativi a ciascun evento

<IdentMotivoUtilizzoCausale> = codice fiscale del dante causa

<TipoIdentMotivoUtilizzo> = CF_PERS_FIS

<AnnoMeseRif> = Anno/Mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata

<ImportoAnnoMeseRif> = importo della prestazione conguagliata

Per la nuova gestione Permessi legge 104 e Congedo straordinario è necessario creare i nuovi codici evento, i codici di recupero UniEMens e gestire nuove Voci di calcolo.

Fermo restando la possibilità di inserimento manuale, con la versione 34.05 di UNO è possibile, da menù Utility – Import Tabelle importare automaticamente i nuovi codici DM10, i codici Evento e le nuove Voci di calcolo.

Le Voci di Calcolo importate per gestione dei Permessi L. 104/1993 sono contraddistinte dalla radice di codice “P4”, ragion per cui in caso di presenza nell’archivio esistente di Voci di Calcolo con questa tipologia di codifica, potrebbero verificarsi sovrapposizioni. Occorre inoltre verificare il conto contabile associato alle voci che viene impostato per default a 2402030 INPS c/competenze. Nel caso in cui il conto patrimoniale dell’ente previdenziale dovesse essere diverso va rettificato manualmente.

  • Selezionare gli archivi Codici DM10, Eventi e Voci di calcolo
  • Selezionare il flag “Sovrascrivi a parità di codice”
  • Confermare con F10

A seguito della procedura di import saranno disponibili i nuovi codici Evento di Legge 104 e Congedo Straordinario inseriti nella pagina Eventi della tabella Codici comuni DM10 / UniEMens.

Nella Pagina INPS dei Parametri azienda di Area Paghe saranno inoltri inserite le nuove voci di calcolo con radice codice “P4” che saranno utilizzate nella gestione Permessi Legge 104.

Le voci di calcolo Permessi Legge 104, per ciascuna tipologia (ovvero Assistenza Familiari codice RA1, Fruizione per il lavoratore a ore codice QB5 e Fruizione per il lavoratore a giorni codice XB3) sono di due tipi diversi, in funzione della modalità di retribuzione del lavoratore, oraria o mensilizzata.

Nei parametri sono altresì presenti le voci di calcolo di trattenuta retribuzione mensilizzati da utilizzare nell’erogazione dei Permessi 104 per i dipendenti con retribuzione fissa mensile. Per questi lavoratori, infatti, all’erogazione del Permesso 104 corrisponde una trattenuta della retribuzione mensile.

Nella Pagina INPS dei parametri aziendali, i percorsi di destinazione dell’elaborazione di DM10, EMens, UniEMens e Elenco beneficiari CIG, sono stati inseriti nel nuovo Bottone “Percorsi salvataggio files”.

A titolo esemplificativo mostriamo il contenuto delle Voci di calcolo dedicate ai Permessi Legge 104 per assistenza familiari, sia per quanto riguarda la Voce oraria che quella giornaliera.

P4ORA1 – Permessi Ass. Familiare L. 104/92

Per la voce “P4ORA1 – Permessi Ass. Familiare L. 104/92” proposta il valore della % di maggiorazione è stato impostato a 123,45, in quanto voce dedicata agli operai del settore edile per i quali va calcolata anche la quota di accantonamento a Cassa Edile del 18,50% maggiorata della quota di retribuzioen del 4,95% a titolo di permessi retribuiti. La percentuale di maggiorazione per altre tipologie di operai dovrà tener conto dei ratei di mensilità supplementare e quindi, a titolo esemplificativo, per un operaio del comparto metalmeccanico con tredicesima, la percentuale sarà maggiorata del 8,33% (totale 108,33).

Il calcolo dell’importo Permessi 104/92 è effettuato come moltiplicatore delle ore di 104 presenti in gestione e la retribuzione oraria calcolata come retribuzione mensile / coefficiente divisore retribuzione presente in Pagina Retribuzione del’Anagrafica Personale (maggiorata della percentuale di cui al punto precedente). 

Nella Pagina Contributi presenza del codice conguaglio “L303 – Permessi L. 104/92 orari/giornalieri familiari RA1” oltre al nuovo tipo di retribuzione ridotta denominato “Permessi L. 104/92” e nella Pagina Conto Contabile aggancio al conto contabile patrimoniale dell’ente previdenziale (es. 2402030 – INPS c/competenze).

P4MRA1 – Permessi Ass. Familiare L. 104/92 Mens.

Per la voce “P4MRA1 – Permessi Ass. Familiare L. 104/92 Mens.” proposta è stato impostato il valore della % di maggiorazione pari a 116,66, in quanto voce predisposta per gli impiegati del settore edile con percentuale di maggiorazione del 8,33% per la tredicesima e del 8,33% per la quttordicesima (totale 116,66).

Il calcolo dell’importo Permessi 104/92 è effettuato come moltiplicatore delle ore di 104 presenti in gestione e la retribuzione oraria calcolata come retribuzione mensile / ore lavorabili del mese (maggiorata della percentuale di cui al punto precedente).

In questa voce non deve essere inserita la percentuale TFR, in quanto la retribuzione utile per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto è già ricompresa nella Retribuzione mensile del lavoratore.

Le Pagine Contributi e Conto Contable sono identiche a quelle della precdente Voce P4ORA1 – Permessi Ass. Familiare L. 104/92.

Per i dipendenti con retribuzione mensilizzata nel cedolino saranno inserite anche le voci di trattenuta.

Nell’esempio la Voce di calcolo “PER.13 – Trattenuta Permessi L. 104/92 mens.” andrà a recuperare la quota di retribuzione coperta dai permessi legge 104 come moltiplicazione tra le ore di permesso e la retribuzione oraria calcolata come divisore fra retribuzione mensile e ore lavorabili.

Trattandosi di una trannuta di retribuzione dovrà essere impostata anche la percentuale di costo. Nessun ulteriore elemento nelle Pagine Contributi e Conto contabile (la voce andrà a decurtare il valore Salari e Stipendi).

La gestione Permessi 104 accoglie le nuove info di:

  • Assistenza: il permesso può essere dedicata alla cura di un familiare ovvero essere richiesto dal Lavoratore disabile per se stesso;
  • Fruizione: alternativamente su base giornaliera / oraria;
  • Codice Fiscale del Dante Causa (familiare o lavoratore disabile a seconda della opzione di cui al primo punto).

In sede di elaborazione massiva dei permessi Legge 104, partendo dalla lettura del Foglio Presenze, la procedura inserisce in automatico la modalità di assistenza per il familiare e la fruizione a giorni solo per il primo mese di fruizione dei permessi. Se questi non dovessero coincidere con le impostazioni di default (per esempio permesso fruito per la disabilità del lavoratore o fruito in modalità oraria), andranno modificati manualmente. Per tutti le autorizzazioni Permessi L. 104 già in essere, il tipo di Assistenza e il Tipo Fruizione nonché il codice fiscale del dante causa dovranno essere in ogni caso impostati manualmente dall’utente.

In funzione delle scelte operate, in presenza dell’attività denominata “104” in presenze, saranno prelevate le Voci di calcolo corrispondenti dalla tabella Parametri aziendali, che popoleranno il cedolino.

In denuncia UniEMens saranno riportate le info di codice evento in Pagina Generale.

In Pagina Giorno – CIG saranno indicati i giorni di permesso con indicazione del codice fiscale del dante causa.

Per i permessi fruiti su base giornaliera il tipo copertura viene impostato automaticamente a “1”, mentre per gli eventi fruiti su base oraria il tipo copertura viene inserito a valore “2”.

In Pagina Info aggiuntive viene inserito il codice conguaglio per il recupero delle somme anticipate.

Per il Congedo Straordinario la procedura di import Eventi e Codici DM10 ha inserito nei rispettivi archivi il codice evento “MD1” e il codice conguaglio UniEMens “L308” che vanno a sostituire rispettivamente i codici “MC1” e “L070”.

Nella Tabella Voci / Massimali Congedo Straordinario, la voce di calcolo dedicata al conguaglio delle somme erogate a titolo di congedo straordinario, dovrà essere modificata inserendo il nuovo codice UniEMens e il nuovo valore di retribuzione ridotta in Pagina Contributi denominata “Congedo straordinario”

Rivalutazione TFR: coefficiente di aprile 2023

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 aprile 2023 e il 14 maggio 2023 è pari a 118,4.