Calendario marzo 2023
Giorni lavorabili | 23 |
Ore lavorabili | 184 |
Festività godute | |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
CCPL Edilizia Industria Brescia: EVR 2022
Con Circolare del 24 marzo 2023 ANCE Brescia ha diramato le istruzioni operative per l’erogazione dell’EVR della provincia di Brescia 2022.
Il raffronto dei parametri provinciali del triennio “2022 – 2021 – 2020” rispetto al triennio “2021 – 2020 – 2019” ha dato esito positivo in ordine a tutti e 4 i parametri presi in considerazione:
- Numero dei lavoratori iscritti a CAPE Brescia;
- Monte salari denunciato;
- Ore denunciate alla CAPE, depurate dalle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
- Numero delle notifiche preliminari.
Pertanto l’Elemento Variabile della Retribuzione riferito all’anno 2022 deve essere erogato, fermo restando la verifica dei requisiti aziendali di cui si dirà oltre, nella misura piena secondo gli importi di seguito indicati che corrispondo al 4% dei minimi di settembre 2020.
Operai
Livello | EVR 2022 / ora |
4 Livello | 0,29 |
3 Livello / Operaio Specializzato | 0,27 |
2 Livello / Operaio Qualificato | 0,24 |
1 Livello / Operaio Comune | 0,21 |
Impiegati
Livello | EVR 2022 / mese |
7 Livello / Quadri e 1° Categoria Super | 71,63 |
6 Livello / 1° Categoria | 64,47 |
5 Livello / 2° Categoria | 53,72 |
4 Livello / 3° Categoria Assistente Tecnico | 50,14 |
3 Livello / 3° Categoria | 46,56 |
2 Livello / 4° Categoria | 41,90 |
1 Livello / 4° Categoria primo impiego | 35,81 |
L’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al 2022 deve essere erogato nella sua interezza solo in presenza dell’andamento positivo di altri due parametri misurati a livello aziendale, sempre relativamente alla comparazione del triennio “2022 – 2021 – 2020” rispetto al triennio “2021 – 2020 – 2019”, ovvero:
- Numero ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
- Volume d’affari IVA rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Se una dei due parametri non risultasse positivo l’erogazione EVR 2022 dovrà essere effettuata nella misura del 50%, mentre in presenza dei due parametri entrambi negativi non si darà luogo ad alcuna erogazione.
La verifica del numero di ore denunciate sarà effettuata direttamente da Cassa Edile, mentre per il volume d’affari IVA sarà l’impresa ad effettuare il raffronto. In particolare, nell’ipotesi in cui il parametro volume d’affari IVA risultasse negativo, l’impresa dovrà inviare via PEC, entro il 31 maggio, un’autodichiarazione a partisocialiediliziabrescia@legalmail.it attestante la non ricorrenza del parametro positivo. Le organizzazioni sindacali potranno richiedere poi un confronto con l’azienda medesima.
In presenza del requisito positivo di cui sopra (numero ore denunciate), l’erogazione EVR 2022 avverrà per metà del valore nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023, in ragione del 16,66% (50% / 3) dell’importo EVR totale.
Per gli operai l’erogazione non sarà a beneficio diretto del lavoratore, e quindi non sarà direttamente inserita nel cedolino del dipendente, ma sarà effettuato un accantonamento presso la Cassa Edile del valore dell’EVR, al netto del prelievo contributivo e fiscale. Sarà poi la Cassa Edile a provvedere alla corresponsione ai lavoratori dell’Elemento accantonato.
Se anche l’andamento del volume d’affari IBA dovesse dare un risultato positivo, il rimanente 50% dell’EVR 2022 sarà erogato / accantonato nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023.
Per il 2022 sarà direttamente l’impresa che dovrà verificare in autonomia il numero delle ore denunciate in Cassa Edile per ogni singolo operaio.
Per verificare il numero di ore accantonate dell’anno 2022 è possibile utilizzare in Menù Libro Unico – Presenze – Stampa Riepilogo Presenze inserendo come intervallo gennaio – dicembre 2022 con selezione solo sulle’attività “Ordinario”, “Notturno” e “Festività”.
Il monte ore sarà moltiplicato per gli importi orari stabiliti per l’EVR 2022 e inserito al 16,66% nel cedolino di marzo 2023 e dei successivi. La voce di calcolo da utilizzare deve essere di tipo competenza con assoggettamento a prelievo contributivo e fiscale, senza maturazione TFR. Si può ipotizzare una voce di calcolo che funzioni moltiplicando il numero delle ore accantonate nel 2022 di cui sopra per l’importo unitario dell’EVR, già riproporzionata al 16,66%.
La voce di calcolo di competenza deve essere accompagnata dalla voce di calcolo di trattenuta per accantonamento in Cassa Edile. La voce potrebbe essere gestita solo ad importo per un valore convenzionale pari al 77% dell’importo erogato in competenza.
Nel cedolino le due voci di calcolo CAS.E1 “EVR Brescia 2022” e CAS.E3 “Accantonamento EVR Brescia 2022” saranno quindi impostate secondo le modalità sopra illustrate.
Per gli impiegati l’importo sarà erogato direttamente dall’impresa a partire dal cedolino di marzo 2023 secondo le percentuali prefissate.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno si dovranno liquidare gli importi totali residui in unica soluzione insieme con le competenze di fine rapporto.
Nel caso di modifica dell’inquadramento del lavoratore, sia esso impiegato che operaio, sarà dovuto l’importo dell’EVR secondo il livello di appartenenza al 31 dicembre 2022.
La voce di calcolo da utilizzare per il recupero EVR 2022 potrebbe essere la medesima già utilizzata per gli operai CAS.E1 “EVR Brescia 2022”. La base di calcolo da impostare sarà l’importo lordo mensile moltiplicato per il numero di mensilità del 2022 da recuperare (normalmente dodici).
Rivalutazione TFR: coefficiente di febbraio 2023
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2023 e il 14 marzo 2023 è pari a 118,5.