• Calendario marzo 2024

  • Lavoro usurante / notturno

  • Lavori usuranti

  • Lavoro notturno

  • Lavorazioni a catena

  • Modalità denuncia

  • Contratti a termine

  • Recupero Esonero contributivo lavoratrici con figli di gennaio 2024

  • Esonero donne vittime di violenza

  • Decreto PNRR

  • Benefici normativi e contributivi

  • Disciplina appalti

  • Somministrazione illecita

  • Sanzioni lavoro irregolare

  • Attestazione di conformità e congruità negli appalti edili

  • Patente a punti nei cantieri temporanei e mobili

  • Violazioni contributive

  • CCPL Edilizia Industria Brescia: EVR 2023

  • CCPL Edilizia Industria Milano: EVR 2024

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di febbraio 2024

Calendario marzo 2024

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 5

Lavoro usurante / notturno

Il decreto legislativo 67/2011 prevede la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Ai fini del monitoraggio di tali lavorazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al Ministero del Lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi per i quali i dipendenti hanno svolto:

  • Lavorazioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (articolo 1 comma 1 lett. a) D.Lgs. 67/2011)
  • Lavoro notturno (articolo 1 comma 1 lett. b) D.Lgs. 67/2011)
  • Lavoro a catena (articolo 5 comma 2 D.Lgs. 67/2011)
  • Conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1 comma 1 lett. d) D.Lgs. 67/2011)

L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è consentito per coloro che possano far valere un’attività di lavoro usurante, per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa.

Lavori usuranti

Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli che richiedono un impegno psicofisico continuativo e di particolare intensità, condizionato da particolari fattori, talvolta logoranti, fonte di stress e che presentano un rischio rilevante di infortuni.

I criteri per l’individuazione delle lavorazioni usuranti sono definiti dall’articolo 2 del DM 19 maggio 1999. Nella tabella A allegata al decreto sono individuate le attività particolarmente usuranti:

  • Lavori in galleria, cava o miniera e comunque tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  • Lavori in casoni ad aria compressa;
  • Lavori svolti dai palombari;
  • Lavori ad alte temperature
  • Lavorazioni del vetro cavo;
  • Lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • Lavori di asportazione dell’amianto;
  • Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d’urgenza;
  • Trattoristi
  • Addetti alle serre e fungaie.

L’elenco non è esaustivo e viene aggiornato periodicamente per consentire l’adeguamento ai mutamenti sociali, economici e normativi. A seguito delle integrazioni intervenute con i DM 20 settembre 2017 e DM 5 febbraio 2018 la lista comprende anche:

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conduttori di gru e macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni su autocarro, cestelli con piattaforma aerea, carrelli industriali, altri macchinari per la perforazione di costruzioni o, in generale, per movimentazioni delicate di materiali pesanti o per la costruzione di edifici e simili;
  • Conciatori di pelli e pellicce;
  • Maestri/e di asili nido e scuole dell’infanzia;
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavori strutturati in turni;
  • Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conducenti di mezzi pesanti e camion;
  • Addetti alle pulizie;
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • Operai agricoli o della zootecnia, lavoratori che svolgono particolari attività nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento e braccianti agricoli;
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne;
  • Addetti alla pesa costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori a alte temperature.

Lavoro notturno

Per lavoratore notturno si intende, alternativamente, il soggetto turnista che svolge la sua attività per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino o il soggetto che svolge attività lavorativa ordinaria per almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno.

Per l’obbligo di denuncia, in assenza di specifica disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 64 giorni lavorativi all’anno.

Lavorazioni a catena

Si considerano lavorazioni a catena quelle individuate dalle voci di tariffa INAIL di cui alla tabella allegata al D. Lgs. 67/2011 e quelle svolte in imprese contraddistinte da un processo produttivo in serie, con un ritmo determinato dalla misurazione dei tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

Le voci di tariffa Inail che sono riportate nella tabella:

1462        Produzione di prodotti dolciari

2197        Lavorazione e trasformazione di resine sintetiche e materiali polimerici termoplastici e termoindurenti

6322        Macchine per cucire

6411        Costruzione, trasformazione e allestimento di autoveicoli e rimorchi

6580        Apparecchi termici e in pressione per la produzione di vapore

6590        Strumenti e apparecchi metallici

8210        Confezione con tessuti, pelli e similari di articoli per l’abbigliamento e accessori

8230        Confezione di calzature

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che sono interessate solo le imprese nelle quali si svolgono attività che soddisfano contemporaneamente i requisiti di:

  • Applicazione delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco della tabella
  • Applicazione dei criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 cod. civ.
  • Utilizzino processi produttivi in serie

La comunicazione del lavoro a catena è soggetta anche a una comunicazione iniziale da effettuarsi entro 30 gg dall’inizio del lavoro.

Modalità denuncia

Per adempiere alla comunicazione è necessario collegarsi al portale www.cliclavoro.gov.it e accedere alla funzione LAV_US.

L’inserimento della comunicazione è strutturato in 5 moduli diversi in funzione della tipologia di denuncia:

  • Inizio lavoro a catena
  • Monitoraggio lavoro usurante
  • Monitoraggio lavoro notturno
  • Monitoraggio lavoro a catena
  • Monitoraggio autisti

Dopo aver scelto il modulo da compilare, e l’unità produttiva in cui si volgono le attività, devono essere indicati i lavoratori impegnati con indicazione del periodo nella quale si è svolta la lavorazione e per il lavoro notturno il numero dei giorni.

L’omissione della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. La sanzione è diffidabile.

Mancando un’espressa previsione legislativa non è però sanzionabile la tardiva presentazione della denuncia ma solo le ipotesi di omissione o invio della denuncia contenente dati errati o non rispondenti al vero.

Contratti a termine

Il decreto legge 215 del 2023 convertito nella legge 23 febbraio 2024 n. 18, ha prorogato al 31 dicembre 2024 la stipulazione di contratti a termine per esigenze organizzative individuate dalle parti.

Il decreto lelle n. 215/2023 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) in sede di conversione ha posticipato al 31 dicembre 2024 la possibilità per i datori di lavoro e i rispettivi lavoratori di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, apponendo per iscritto ai contratti l’indicazione di una specifica esigenza di natura tecnica, organizzativa o produttiva, se la contrattazione collettiva non preveda questa possibilità.

La precedente data limite per poter effettuare la deroga era quella fissata dall’articolo 24 del decreto legge n. 48/2023 (Decreto Lavoro) al 30 aprile 2024.

Risulta quindi possibile la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato senza causale solo nel caso di un termine non superiore a 12 mesi. Se la durata di 12 mesi viene superata, per effetto di proroghe o rinnovo, e comunque entro il limite massimo di 24 mesi, salvo diverse indicazioni dei contratti collettivi, l’apposizione del termine richiede invece la presenza di una delle seguenti condizioni:

  • Casi previsti dalla contrattazione collettiva
  • Solo in mancanza di apposite previsioni della contrattazione collettiva in presenza di esigenze organizzative, tecniche o produttive, purché la stipulazione avvenga entro il 31 dicembre 2024
  • Esigenze sostitutive di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro la cui apposizione del termine prescinde da una disposizione espressa della contrattazione collettiva.

Ai fini dell’apposizione di una esigenza organizzativa, tecnica o produttiva al contratto a termine è dirimente la verifica delle previsioni contrattuali del CCNL applicato all’impresa. Qualora un contratto collettivo già stipulato prima dell’entrata in vigore del Decreto lavoro preveda la possibilità di stipulare, a determinate condizioni, il contratto di lavoro a tempo determinato, le parti datore e lavoratore non possono individuare una esigenza diversa rispetto a quella già tipizzato nel CCNL. La previsione del contratto collettivo deve essere specifica e non un mero rinvio a fattispecie legali.

Per esempio il CCNL Edilizia Industria prevede che per la stipula di contratti a termine oltre i primi 12 mesi sono utilizzabili le seguenti causali: nuovo cantiere; proroga appalti; assunzione di giovani fino a 29 anni o persone con più di 45 anni; assunzione di cassintegrati; assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi; assunzione di donne di qualunque età, senza impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Come già evidenziato nella Circolare 9/2023 del Ministero del Lavoro il rapporto di lavoro a tempo determinato può avere una durata che supera la scadenza del 31 dicembre 2024. Ciò che conta è che la stipulazione dei contratti, rinnovi o proroghe che comportano una durata complessiva superiore ai 12 mesi sia stata fatta entro il 31/12/2024.

Recupero Esonero contributivo lavoratrici con figli di gennaio 2024

Come specificato nella circolare lavoro 02/2024 nei mesi di marzo, aprile, maggio 2024 va effettuato il recupero dell’esonero in oggetto con riferimento al mese di gennaio 2024, ed eventuale restituzione dell’esonero art. 1, c. 15, legge di bilancio 2024 (restituzione quota 6% o 7%).

Per praticità, riportiamo nuovamente le istruzioni per procedere con i recuperi.

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio, l’esonero di cui all’articolo 1 comma 15 della Legge n. 213/2023 (Esonero 6% / 7%), per poter fruire dell’Esonero Lavoratrici Madri per lo stesso mese è necessario effettuare la restituzione del medesimo. Devono essere utilizzati per la restituzione i nuovi codici “M054” e “M055” da inserire nelle Voci di Calcolo ELA.54 Restituzione Esonero 6% e ELA.55 Restituzione Esonero 7%.

ELA.54 Restituzione Esonero 6% L. 213/2023

ELA.55 Restituzione Esonero 7% L. 213/2023

La restituzione dell’Esonero 6% / 7% si accompagna all’applicazione del più generoso esonero lavoratrici madri, che in questo caso deve essere inserito manualmente all’interno del cedolino solo a partire da marzo 2024 utilizzando le nuove Voci di Calcolo ELA.04 Recupero ESONERO Lavoratrici Madri 2 figli o ELA.05 Recupero ESONERO Lavoratrici Madri 3 figli. Le due voci saranno utilizzate alternativamente in funzione del tipo di esonero spettante alla lavoratrice madre.

ELA.04 RECUPERO ESONERO LAVORATRICI MADRI 2 FIGLI

ELA.05 RECUPERO ESONERO LAVORATRICI MADRI 3 FIGLI

Nel caso in cui nel cedolino di gennaio 2024, a fronte di un imponibile contributivo di euro 2.450,00 e un contributo c/dip di euro 232,51, sia stato applicato un esonero del 6% pari a euro 147,00, nel cedolino di marzo dovranno essere inserite le voci ELA.54 Restituzione esonero 6% con indicazione Ore/gg = 0,06 Base = 2.450,00 che genera un importo in trattenuta di euro 147,00 e ELA.05 Recupero Esonero Arretrato Lavoratrici Madri con Base = 2.450,00 e importo di euro 232,51.

Nella denuncia UniEMens il codice di Esonero lavoratrici madri del mese di riferimento sarà inserito automaticamente insieme ai codici fiscali dei figli, inseriti nel bottone CF figli in pagina Contributi di Anagrafica Personale.

Se non inseriti i codici fiscali dei figli in UniEMens sarò valorizzato l’elemento Identificativo utilizzo causale con N.

Da marzo 2024, in presenza della Voce di calcolo ELA.54 Restituzione Esonero 6% o ELA.55 Restituzione Esonero 7%, in automatico, saranno anche inseriti i codici di Restituzione Esonero e di Recupero Esonero Lavoratrici Madri dei mesi precedenti. La procedura di elaborazione inserisce in automatico il mese di riferimento 03/2024. E’ poi necessario intervenire manualmente per la rettifica del mese di riferimento portandolo a 01/2024.

Esonero donne vittime di violenza

La Circolare INPS n. 41 del 5 marzo 2024 fornisce le prime indicazioni relative all’esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà di cui all’articolo 1, commi da 191 a 193 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

L’articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha stabilito che, in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà, al fine di favorire il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di euro 8.000 riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima dell’esonero, riparametrata su base mensile, è pertanto pari a euro 666,66 e per i rapporti di lavoro instaurati / trasformati / risolti nel corso del mese è di euro 21,50 per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data di assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga sino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto a termine. Se l’assunzione è invece effettuata a tempo indeterminato l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.

L’esonero spetta per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà di cui all’articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 202 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Il Reddito di libertà è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuori uscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. Ai fini dell’applicazione dell’esonero in oggetto, il Reddito di libertà è equiparato alle analoghe misure previste da fonti regionali o provinciali, quali l’Assegno di autodeterminazione previsto dalla Provincia autonoma di Trento.

Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Si rimane in attesa di ulteriori istruzioni per rendere operativa la misura

Decreto PNRR

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 il decreto legge 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Benefici normativi e contributivi

L’articolo 29 comma 1 del DL 19/2024 interviene sulla normativa in materia di regolarità contributiva ai fini dell’applicazione dei benefici di legge normatici e contributivi.

Dal 2 marzo 2024 i datori di lavoro per poter ottenere i benefici normativi e contributivi non devono solo essere in possesso del documento di regolarità contributiva ma devono rispettare una serie di ulteriori condizioni:

  • Regolarità contributiva (INPS, INAIL e Casse Edili);
  • Assenza di violazioni inerenti alle norme che regolano i benefici normativi e contributivi;
  • Assenza di violazioni in materia di condizioni di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro (che saranno individuate con apposito decreto ministeriale;
  • Rispetto integrale degli obblighi di legge che riguardino il rapporto di lavoro;
  • Rispetto degli accordi collettivi di qualsiasi livello (nazionali e territoriali e aziendali) stipulati dalle OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale.

E’ previsto in ogni caso che i soggetti potranno applicare i benefici normativi e contributivi qualora regolarizzino le inadempienze entro i termini fissati dagli organi di vigilanza.

Disciplina appalti

L’articolo 29 comma 2 del DL 19/2024 introduce il nuovo comma 1-bis nell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Nei casi di appalto di opere o servizi è obbligatorio corrispondere ai lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori un trattamento retributivo economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

La norma è analoga a quella già inserita nel decreto legislativo 36/2023, il Codice degli Appalti Pubblici, che all’articolo 11 si occupa di neutralizzare, almeno da un punto di vista economico, la prassi di esternalizzare talune attività, con conseguente subappalto, al fine di abbattere il costo del lavoro. Si tratta di una clausola sociale per l’equo trattamento dei lavoratori, che opera di diritto. La limitazione della libertà economica è subordinata ad interessi socialmente rilevanti.

La clausola sociale introdotta per l’acquisizione si appalti per l’esecuzione di opere pubbliche, consistente nell’obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore garanzie minime di tutela, fra cui la piena osservanza dei CCNL almeno per quanto riguarda il complessivo trattamento economico, è stata quindi estesa anche all’intero settore privato. Per le opere pubbliche l’articolo 36 prevede l’obbligo a carico della pubblica amministrazione di inserire nei capitolati di appalto per l’esecuzione di opere pubbliche la clausola che prevede l’obbligo per l’appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Il nuovo comma 1 bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003 introduce un obbligo generalizzato di osservanza del contratto collettivo per tutto il personale impiegato nell’appalto e nell’eventuale subappalto per il solo fatto della esistenza del contratto stesso.

In forza di questa norma, qualsiasi lavoratore impiegato nell’appalto o nel subappalto, può vantare un vero e proprio diritto soggettivo all’applicazione del trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Somministrazione illecita

Il decreto legge 19/2004 interviene inoltre sulla disciplina sanzionatoria applicabile ai casi di appalto illecito o irregolare. La fattispecie si concretizza quando la somministrazione di manodopera viene dissimulata attraverso l’utilizzo di fittizi contratti di appalto, nei quali il finto appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente i propri dipendenti, senza esercitare il potere organizzativo e direttivo che viene esercitato viceversa proprio dal committente. Elementi distintivi sono l’assenza di mezzi di produzione, di rischio imprenditoriale e di una vera e propria struttura imprenditoriale in capo all’appaltatore, l’inserimento dei lavoratori della committente e dell’appaltatore nello stesso ciclo produttivo, la sottoposizione al potere gerarchico del committente.

Dal 1 marzo 2024 viene reintrodotta la responsabilità penale, che era prima limitata alle sole ipotesi di sfruttamento dei minori e fraudolenza. L’articolo 29 comma 4 del DL 19/2024 riconduce infatti le sanzioni previste dall’articolo 18, commi 1 e 2, del D. Lgs. 276/2003 nell’ambito penale determinando la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione per le ipotesi di somministrazione di manodopera, sia essa a tempo indeterminato che determinato, svolta da soggetti non autorizzati.

Le pene sono aumentate in caso di somministrazione fraudolenta, ovvero di somministrazione tesa alla elusione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate ai lavoratori. Le norme sono quelle che, per esempio, che stabiliscono l’importo degli imponibili contributivi, ovvero che introducono divieti alla somministrazione o prevedono determinati requisiti per la stipula del contratto. Appare di tutta evidenza che l’utilizzo illecito del contratto di appalto, se fa conseguire un risparmio sul costo del lavoro derivante dall’applicazione di un trattamento retributivo inferiore e dal connesso minore imponibile contributivo, risulta sufficiente a dimostrare che l’azione antigiuridica posta in essere ha un intento fraudolento. Nei casi in cui venga accertata la fraudolenza nell’appalto illecito la pena per il somministratore e utilizzatore (committente e appaltatore) è quella dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Viene estesa anche la responsabilità solidale prevista al secondo comma dell’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 per i casi di appalto e distacco, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto illecito, a tutti i soggetti coinvolti nella somministrazione illecita. Pertanto l’utilizzatore sarà obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del pseudo contratto di appalto

Sanzioni lavoro irregolare

L’articolo 29 comma 3 del DL 19/2024 inasprisce le sanzioni per lavoro irregolare, al fine di arginare il fenomeno del lavoro sommerso e favorire il rispetto delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione all’istituto del distacco e dell’appalto.

La quantificazione delle sanzioni applicabili in caso di lavoro sommerso dipende dalla durata della prestazione lavorativa illecita. La sanzione è tanto più severa quanto maggiore è la durata del rapporto di lavoro sommerso.

Dal 1 marzo 2024, in caso di impiego di lavoratori subordinati in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria d’instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV), si applica per ciascun lavoratore una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:

  • 950 euro fino ad un massimo di 11.700 euro in caso di prestazione lavorativa che non superi 30 giorni;
  • 900 euro fino ad un massimo di 23.400 euro in caso di prestazione lavorativa compresa tra i 31 e i 60 giorni;
  • 800 euro fino ad un massimo di 46.800 euro in caso di prestazione lavorativa superiore ai 60 giorni.

Nel caso di prestazione lavorativa irregolare attivata con un lavoratore extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno oppure con un minore in età non lavorativa la sanzione sarà aumentata di un ulteriore 20%.

Le imprese che abbiano commesso i medesimi illeciti nei tre anni precedenti, si vedranno raddoppiare le sanzioni, così come raddoppiate le sanzioni per un rapporto di lavoro irregolare nei confronti di un lavoratore extracomunitario in attesa di ricevere il permesso di soggiorno temporaneo (per la INL la sanzione va raddoppiata anche quando il permesso sia già stato rilasciato).

Il presupposto per l’applicazione delle sanzioni per lavoro irregolare è l’impiego di lavoratori in assenza dell’invio della COB in anticipo di 24 ore rispetto all’inizio della prestazione lavorativa, sempreché l’impresa, prima dell’accesso ispettivo, non abbia già provveduto a regolarizzare la sua posizione mediante un invio tardivo.

Attestazione di conformità e congruità negli appalti edili

L’articolo 29 ai commi 7, 8 e 9 del DL 19/2024 istituisce la lista di conformità INL, ovvero un elenco pubblico informatico, in cui saranno inseriti i datori di lavoro che, dopo aver subito accertamenti ispettivi, siano risultati in regola. I datori di lavoro a cui sarà rilasciato l’attestato di conformità, non verranno sottoposti per un periodo di 12 mesi ad ulteriori verifiche da parte dell’ispettorato in relazione alle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve alcune eccezioni. In particolare la preclusione degli accertamenti per 12 mesi non sarà valida per:

  • Materie non oggetto di verifica;
  • Irregolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Richiesta di intervento ispettivo
  • Indagini disposte dalla Procura della Repubblica;
  • Emersione di nuovi elementi di prova.

Nell’ambito degli appalti pubblici e privati dell’edilizia, dal 1 novembre 2021, è già in vigore un sistema di certificazione di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. L’articolo 29 commi da 10 a 13, senza intervenire sulla normativa in del decreto legge 76/2020 convertito nella legge 129/2020 e del decreto attuativo del 25 giungo 2021, prevede conseguenze sull’omesso rispetto del divieto di pagamento all’impresa appaltatrice del saldo finale dell’opera in assenza della verifica di congruità.

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il pagamento del saldo finale in assenza della congruità di manodopera del cantiere, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro l’assenza dell’esito positivo della verifica determina la comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è considerato ai fini della valutazione della performance dell’affidataria nell’ambito del contratto di appalto.

Patente a punti nei cantieri temporanei e mobili

L’articolo 29 comma 19 del DL 19/2024 introduce il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. Il mancato possesso di questo documento rilasciato dall’INL o la presenza di un punteggio insufficiente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, oltre all’inibitoria dalla partecipazione agli appalti.

Dal 1 ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 sarà obbligatorio il possesso di una specifica patente.

La patente sarà rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale competente dell’INL solo in presenza dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione alla CCIAA;
  • Adempimento, da parte del datore, dei dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 D. Lgs. 81/2008;
  • Adempimento da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi sempre ex D. Lgs. 81/2008;
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
  • Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

In attesa del rilascio della patente sarà comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il documento verrà emesso con una dote iniziale di 30 punti e consentirà agli operatori di avere accesso ai cantieri se i punti non scenderanno sotto la soglia di quindici per effetto di provvedimenti definitivi accertati per le seguenti infrazioni:

  • violazioni di cui all’Allegato I D. Lgs. 81/2008: 10 crediti;
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi All. XI D. Lgs. 81/2008: 7 crediti;
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3 co. 3 e ss. del DL 22 febbraio 2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002 n. 73 (maxisanzione lavoro nero): 5 crediti;
  • responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio che abbia avuto per conseguenza:
    • la morte: 20 crediti;
    • un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
    • un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti.

L’Ispettorato nazionale del Lavoro definirà criteri, termini e procedure dei provvedimenti di sospensione. In caso di infortunio mortale o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede INL potrà sospendere in via cautelativa la patente fino a 1 12 mesi. Nell’ambito del medesimo accertamento non possono essere decurtati più di 20 punti.

La frequenza di appositi corsi da parte del trasgressore, e l’assenza di ulteriori infrazioni, consente il reintegro dei punti persi. Per ogni corso sarà riconosciuta una “ricarica” di 5 crediti previo invio all’INL dell’attestato di frequenza. I crediti così riacquistato non potranno essere in numero superiore a 15. Se l’impresa o il lavoratore autonomo, destinatari dei provvedimenti di decurtazione, non siano oggetto di ulteriori provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro notifica, sarà possibile incrementare la patente di un credito per ciascun anno successivo al secondo fino al raggiungimento max di 10 crediti. L’adozione di modelli organizzativi e di gestione di cui all’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008, consentirà l’incremento di numero 5 crediti.

Le imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un credito inferiore a 15 non potranno accedere ai cantieri, salvo il completamento delle opere in corso al momento della decurtazione, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro non soggetta alla procedura di diffida. Sarà inoltre comminata l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

Violazioni contributive

E’ stato modificato il comma 8 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000. Dal 1 settembre 2024 i soggetti che non provvederanno, entro il termine previsto dalla legge, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero in misura inferiore al dovuto saranno tenuti:

  1. nel caso di pagamenti in ritardo o di mancato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e(o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5%. Se il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro 120 gg, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti preposti, la maggiorazione non troverà applicazione. La sanzione civile non può comunque essere superiore al 40% degli importi non corrisposti;
  2. in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultazione di rapporti di lavoro, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione, in ragione d’anno, pari al 30% , fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% degli importi non corrisposti. Se la denuncia della situazione debitoria sarà effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti preposti e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, i soggetti saranno tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5%, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 30 gg dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5%, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 gg dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate si applicherà la misura piena;
  3. in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo comma delle lettere a) e b) nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 gg dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento rateale, l’applicazione della misura ridotta sarà subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate, si applicherà la misura di cui ai punti a) e b).

Sempre a decorrere dal 1 settembre 2024 sarà rivista anche la sanzione prevista in caso di mancato o ritardato versamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connessi a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. In questo caso non sarà applicato la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5% con un tetto massimo non superiore al 40%, ma saranno dovuti unicamente gli interessi legali di cui all’articolo 1284 cc.

CCPL Edilizia Industria Brescia: EVR 2023

Con Circolare del 18 marzo 2024 ANCE Brescia ha diramato le istruzioni operative per l’erogazione dell’EVR della provincia di Brescia 2023.

Il raffronto dei parametri provinciali del triennio “2023 – 2022 – 2021” rispetto al triennio “2022 – 2021 – 2020” ha dato esito positivo in ordine a tutti e 4 i parametri presi in considerazione:

  • Numero dei lavoratori iscritti a CAPE Brescia;
  • Monte salari denunciato;
  • Ore denunciate alla CAPE, depurate dalle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
  • Numero delle notifiche preliminari.

Pertanto l’Elemento Variabile della Retribuzione riferito all’anno 2023 deve essere erogato, fermo restando la verifica dei requisiti aziendali di cui si dirà oltre, nella misura piena secondo gli importi di seguito indicati che corrispondo al 4% dei minimi di settembre 2020.

Operai

Livello EVR 2023 / ora
4 Livello 0,29
3 Livello / Operaio Specializzato 0,27
2 Livello / Operaio Qualificato 0,24
1 Livello / Operaio Comune 0,21

Impiegati

Livello EVR 2023 / mese
7 Livello / Quadri e 1° Categoria Super 71,63
6 Livello / 1° Categoria 64,47
5 Livello / 2° Categoria 53,72
4 Livello / 3° Categoria Assistente Tecnico 50,14
3 Livello / 3° Categoria 46,56
2 Livello / 4° Categoria 41,90
1 Livello / 4° Categoria primo impiego 35,81

L’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al 2023 deve essere erogato nella sua interezza solo in presenza dell’andamento positivo di altri due parametri misurati a livello aziendale, sempre relativamente alla comparazione del triennio “2023 – 2022 – 2021” rispetto al triennio “2022 – 2021 – 2020”, ovvero:

  • Numero ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
  • Volume d’affari IVA rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Se una dei due parametri non risultasse positivo l’erogazione EVR 2023 dovrà essere effettuata nella misura del 50%, mentre in presenza dei due parametri entrambi negativi non si darà luogo ad alcuna erogazione.

La verifica del numero di ore denunciate sarà effettuata direttamente da Cassa Edile, mentre per il volume d’affari IVA sarà l’impresa ad effettuare il raffronto. In particolare, nell’ipotesi in cui il parametro volume d’affari IVA risultasse negativo, l’impresa dovrà inviare via PEC, entro il 31 maggio, un’autodichiarazione a partisocialiediliziabrescia@legalmail.it attestante la non ricorrenza del parametro positivo. Le organizzazioni sindacali potranno richiedere poi un confronto con l’azienda medesima.

In presenza del requisito positivo di cui sopra (numero ore denunciate), l’erogazione EVR 2023 avverrà in due quote, pari ciascuna al 50% dell’importo EVR totale, nelle denunce di competenza dei mesi di Aprile 2024 e Settembre 2024.

Agli importi riconosciuti a titolo di EVR 2024 è applicabile l’imposta sostitutiva del 5% in quanto erogazioni ricollegabili all’incremento della produttività ed efficienza organizzativa.

Per gli operai l’erogazione non sarà a beneficio diretto del lavoratore, e quindi non sarà direttamente inserita nel cedolino del dipendente, ma sarà effettuato un accantonamento presso la Cassa Edile del valore dell’EVR, al netto del prelievo contributivo e fiscale. Sarà poi la Cassa Edile a provvedere alla corresponsione ai lavoratori dell’Elemento accantonato.

Se anche l’andamento del volume d’affari IVA dovesse dare un risultato positivo, il rimanente 50% dell’EVR 2023 sarà erogato / accantonato nel mese di settembre 2024.

Per il 2023 sarà direttamente l’impresa che dovrà verificare in autonomia il numero delle ore denunciate in Cassa Edile per ogni singolo operaio.

Per verificare il numero di ore accantonate dell’anno 2023 è possibile utilizzare in Menù Libro Unico – Presenze – Stampa Riepilogo Presenze inserendo come intervallo gennaio – dicembre 2023 con selezione delle sole attività “Ordinario”, “Notturno” e “Festività”.

Il monte ore sarà moltiplicato per gli importi orari stabiliti per l’EVR 2023 e inserito al 50% nel cedolino di aprile 2024 e il restante 50% nel cedolino di settembre 2024. La voce di calcolo da utilizzare deve essere di tipo competenza con assoggettamento a prelievo contributivo e fiscale, senza maturazione TFR. Si può ipotizzare una voce di calcolo che funzioni moltiplicando il numero delle ore accantonate nel 2023 di cui sopra per l’importo unitario dell’EVR, già riproporzionata al 50%.

A differenza delle voci utilizzate per l’accontamento degli anni precedenti. CAPE Brescia ha specificato che l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023, al ricorrere delle condizioni soggettive (reddito imponibile 2023 inferiore a 80.000 euro e per un massimo di euro 3.000 annui), gli importi sono soggetti a tassazione sostitutiva del 5%.

Per l’applicazione concreta della tassazione sostitutiva in Anagrafica Personale Pagina IRPEF anno 2024 deve essere attivato il flag ‘Detassazione emolumenti di produttività’.

Nella voce di calcolo per l’erogazione EVR 2023 da riversare in CAPE sarà attivo il flag “Emolumento di Produttività”.

La voce di calcolo di competenza deve essere accompagnata dalla voce di calcolo di trattenuta per accantonamento in Cassa Edile. La voce potrebbe essere gestita solo ad importo per un valore convenzionale pari all’importo erogato al netto del prelievo contributivo e fiscale.

Nel cedolino le due voci di calcolo CAS.E4 “EVR Brescia 2023” e CAS.E5 “Accantonamento EVR Brescia 2023” saranno quindi impostate secondo le modalità sopra illustrate.

Per gli impiegati l’importo sarà erogato direttamente dall’impresa a partire dal cedolino di aprile 2024 secondo le percentuali prefissate.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno si dovranno liquidare gli importi totali residui in unica soluzione insieme con le competenze di fine rapporto.

Nel caso di modifica dell’inquadramento del lavoratore, sia esso impiegato che operaio, sarà dovuto l’importo dell’EVR secondo il livello di appartenenza al 31 dicembre 2023.

La voce di calcolo da utilizzare per il recupero EVR 2023 potrebbe essere la medesima già utilizzata per gli operai CAS.E4 “EVR Brescia 2024”. La base di calcolo da impostare sarà l’importo lordo mensile, riproporzionato al 50%, moltiplicato per il numero di mensilità del 2023 da recuperare (normalmente dodici).

CCPL Edilizia Industria Milano: EVR 2024

Come previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di Milano le parti sociali hanno effettuato la verifica dei parametri territoriali utili al riconoscimento dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2024.

Il raffronto dei parametri provinciali del triennio “2023 – 2022 – 2021” rispetto al triennio “2022 – 2021 – 2020” ha dato esito positivo in ordine a tutti e 4 i parametri presi in considerazione:

  • Numero dei lavoratori iscritti a Cassa Edile Milano;
  • Monte salari denunciato;
  • Ore denunciate a Cassa Edile, depurate dalle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
  • Numero delle notifiche preliminari.

Pertanto l’Elemento Variabile della Retribuzione riferito all’anno 2024 deve essere erogato, fermo restando la verifica dei requisiti aziendali di cui si dirà oltre, nella misura piena secondo gli importi di seguito indicati che corrispondo al 4% dei minimi di dicembre 2023.

Operai

Livello EVR 2024 / ora
4 Livello 032
3 Livello / Operaio Specializzato 030
2 Livello / Operaio Qualificato 0,27
1 Livello / Operaio Comune 0,23

Impiegati

Livello EVR 2024 / mese
7 Livello / Quadri e 1° Categoria Super 78,99
6 Livello / 1° Categoria 71,09
5 Livello / 2° Categoria 59,24
4 Livello / 3° Categoria Assistente Tecnico 55,29
3 Livello / 3° Categoria 51,34
2 Livello / 4° Categoria 46,21
1 Livello / 4° Categoria primo impiego 39,49

L’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al 2024 deve essere erogato nella sua interezza solo in presenza dell’andamento positivo di altri due parametri misurati a livello aziendale, sempre relativamente alla comparazione del triennio “2023 – 2022 – 2021” rispetto al triennio “2022 – 2021 – 2020”, ovvero:

  • Numero ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
  • Volume d’affari IVA rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora l’andamento di entrambi i suddetti parametri risulti negativo l’impresa non sarà tenuta alla corresponsione dell’EVR 2024.

Se l’andamento negativo riguarda solo uno dei due parametri, l’impresa deve riconoscere l’EVR 2024 in misura ridotta, ovvero pari al 65% della misura intera. In tale caso le imprese, entro il 30 ottobre 2024 devono inviare ad Assimpredil ANCE e a Cassa Edile di Milano un’autodichiarazione redatta su fac-simile allegato alla presente circolare, unitamente alla relativa documentazione probatoria via PEC a:

Le ore denunciate presso la Cassa Edile di Milano, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni sono disponibili nell’area “Servizi on-line” nella sezione “Rendiconti – Estratto conto – EVR”.

Agli importi riconosciuti a titolo di EVR 2024 è applicabile l’imposta sostitutiva del 5%.

Per il recupero arretrati 2024 degli operai è possibile utilizzare in Menù Libro Unico – Presenze – Stampa Riepilogo Presenze inserendo come intervallo gennaio – febbraio 2024 con selezione solo sulle attività “Ordinario”, “Notturno” e “Festività”.

Naturalmente devono essere ripristinate da MARZO 2024 le quote EVR nelle tabelle retributive del Contratto Collettivo di Milano per poter valorizzare correttamente l’importo ordinario, alla scadenza del 31/12/2024.

Le voci di calcolo utilizzate dovranno essere collegate al flag “Emolumenti di Produttività” per poter beneficiare della tassazione agevolata del 5%.

Rivalutazione TFR: coefficiente di febbraio 2024

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2024 e il 14 marzo 2024 è pari a 119,3.