L’INDICAZIONE DEL CCNL EDILE PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI / BENEFICI FISCALI

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge correttivo del 25 febbraio 2022, n. 13 (poi confluito nella Legge di Conversione del Decreto Sostegni-Ter) sono stati introdotti nuovi obblighi al fine di migliorare la qualità del lavoro in ambito edile e garantire maggiore sicurezza nei cantieri privati avviati per realizzare gli interventi agevolati dai bonus fiscali.

Con l’art. 28-quater, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” è stato introdotto il comma 43- bis all’art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) ai sensi del quale, per i lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile) di importo superiore a € 70.000, i benefici di cui:

  • agli artt. 119 (detrazione 110%), 119-ter (detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 (opzione per sconto in fattura e cessione del credito), DL n. 34/2020;
  • all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. “Bonus mobili”);
  • all’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. “Bonus verde”);
  • all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”);

sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificata espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.

Il contratto collettivo applicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

 

ENTRATA IN VIGORE

I predetti obblighi trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022.

Si ritiene che se i lavori sono iniziati dopo il 27.5.2022 ma il relativo atto di affidamento è stato stipulato precedentemente, non è richiesta la presenza nello stesso del CCNL edile applicato.

 

IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 70.000

Pare utile osservare, che mentre la verifica del limite di € 70.000 va fatta con riferimento alle opere complessivamente eseguite, l’obbligo di indicare il CCNL di riferimento riguarda esclusivamente i lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008.  A tal fine nella Circolare n. 19/E l’Agenzia precisa che:

  • deve trattarsi di lavori edili espressamente previsti nell’Allegato X e tale categoria non può essere suscettibile di interpretazioni estensive. Conseguentemente, sono esclusi:
  • i lavori di posa in opera di elementi accessori in legno;
  • le attività di impiantistica accessoria eseguiti da imprese che applicano contratti collettivi di lavoro diversi da quelli edili.
  • per individuare i lavori edili eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile va fatto riferimento ai contratti identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno sostituito i codici utilizzati prima dall’INPS:
    • F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
    • F015;
    • F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017

 

PRESENZA DI GENERAL CONTRACTOR / SUBAPPALTO

L’Agenzia specifica che tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui:

  • il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato tramite un general contractor;
  • i lavori edili siano oggetto di subappalto.

In tali casi:

  • nel contratto di affidamento stipulato con il general contractor / soggetto che affiderà i lavori in appalto devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali verranno affidati i lavori edili;
  • nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture dovrà essere indicato il contratto effettivamente applicato.

 

OBBLIGO CIRCOSCRITTO A INTERVENTI CON IMPIEGO DI LAVORATORI DIPENDENTI

L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti. Le imprese prive di dipendenti, così come il singolo artigiano privo di dipendenti non rientrano nei casi per i quali è richiesta l’indicazione del CCNL applicato anche ove i lavori edili siano di importo superiore a 70.000 euro. In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture.

 

OMESSA INDICAZIONE DEL CCNL

Per l’Agenzia delle Entrate l’omessa indicazione del CCNL:

  • nell’atto di affidamento, determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti;
  • nelle fatture relative ai lavori edili eseguiti, non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

In particolare, qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il CCNL applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.