Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) è entrato in vigore il 1 aprile 2023 ma le disposizioni saranno effettive dal 1 luglio 2023. Il tempo necessario per Aziende, Professionisti e Pubbliche amministrazioni per conoscere la rinnovata disciplina degli appalti.

Il nuovo Codice Appalti liberalizza gli appalti sotto la soglia comunitaria, che per i lavori corrisponde a 5,3 milioni di euro. Solo al di sopra di questa soglia sarà obbligatorio bandire le gare d’appalto, mentre al di sotto le Stazioni Appaltanti potranno scegliere tra procedure negoziate e affidamenti diretti in base all’importo del lavoro o del servizio da affidare, nel rispetto del principio della rotazione.

L’affidamento diretto sarà consentito per i lavori di importo inferiore a 150 mila euro e per i servizi, compresi quelli di ingegneria, architettura e progettazione, di importo inferiore a 140 mila euro.

Oltre questi importi, e fino alle soglie europee, sarà consentita la procedura negoziata senza bando.

Negli appalti di importo fino a 500 mila euro, le piccole Stazioni Appaltanti potranno procedere direttamente, senza il supporto di Stazioni Appaltanti qualificate.

Appalto integrato e subappalto a cascata

Il nuovo Codice Appalti consentirà sempre l’appalto integrato, eliminato dal Codice del 2016. D’ora in poi, quindi, sarà sempre possibile l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nessun limite nemmeno per il subappalto consentito anche a “cascata”, per adeguarsi ai richiami dell’Unione Europea.

Revisione dei prezzi

Il nuovo Codice Appalti introduce una clausola di revisione dei prezzi obbligatoria, che scatterà automaticamente per variazioni dei costi maggiori del 5% dell’importo complessivo. La compensazione coprirà l’80% della variazione. Le variazioni saranno valutate con riferimento agli indici sintetici Istat.

Dissenso costruttivo

Dal 1° luglio 2023, i soggetti chiamati ad esprimere il proprio parere in Conferenza di Servizi non solo dovranno motivare il loro eventuale dissenso, ma dovranno formulare una proposta alternativa. Per non incidere sul cronoprogramma dell’opera, la valutazione di interesse archeologico dovrà avvenire contestualmente all’approvazione del progetto.

Il RUP

La figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) cambia nome e diventa acronico di Responsabile Unico del Progetto (RUP). Si tratta di una figura individuata per assicurare il completamento degli interventi nei termini prestabiliti e potrà essere coadiuvato da responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento.

In ogni caso, al RUP restano le funzioni di coordinamento, supervisione e indirizzo. Il RUP deve assicurare il completamento dell’intervento nei termini prestabiliti.