Potrebbe accadere che le fatture dell’anno 2018, soprattutto se inviate negli ultimi giorni dell’anno, pervengano alla controparte nell’anno nuovo (2019).
Quindi, una fattura, legittimamente formata in analogico e spedita per esempio via posta ordinaria, potrebbe pervenire al cessionario committente nell’anno 2019, ancora in formato analogico; anno in cui le fatture debbono essere formate e trasmesse in elettronico.
Ciò non deve preoccupare, poiché a regolare il “tipo” di fattura, analogica o elettronica, è la data nella quale si verifica il presupposto di esigibilità dell’imposta, ovvero la data nella quale, ai sensi del vigente testo dell’articolo 21 e dell’articolo 6 del D.P.R. 633/72, occorre procedere a fatturazione.
Le regole per la detrazione
Occorre primariamente ricordare che per le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 119/2018 è legittimo considerare in detrazione nel periodo di liquidazione in cui si è verificato il presupposto di esigibilità, l’imposta relativa alle fatture pervenute e contabilizzate nel medesimo periodo e fino al giorno 15 del mese successivo. La regola non vale per le fatture che si trovano “a cavallo d’anno”.
Regola “standard”
Si ipotizzi la cessione di un bene mobile, effettuata in data 30 gennaio 2018. La fattura dovrà essere predisposta dal soggetto cedente, in formato elettronico, in pari data – a meno che non si ricorra alla fatturazione differita ex articolo 21 comma 4, ricorrendone i requisiti – e, posto che ci si trova nel primo semestre 2019, varrà la moratoria delle sanzioni. La fattura potrà quindi essere trasmessa, senza sanzioni, dal soggetto emittente al Sistema di Interscambio, entro il termine della propria liquidazione IVA.
Ipotizzando che il fornitore emetta e trasmetta la fattura elettronica il 5 febbraio, e che questa pervenga dal Sistema di Interscambio al cliente finale in data 10 febbraio, il cessionario, ricevendo la fattura entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferisce l’esigibilità della fattura, laddove la contabilizzi entro i medesimi termini, potrà detrarre la relativa imposta già nella liquidazione IVA di gennaio.
Regole per le fatture a cavallo d’anno
La regola “standard”, per espressa previsione normativa, non può essere fatta valere per quelle fatture che arrivano a cavallo di anno.
Quindi, le fatture datate 2018 e relative a tale anno di imposta, che pervengono entro il 15 gennaio 2019, non possono essere considerate nella liquidazione IVA di dicembre 2018. Dovranno, invece, essere contabilizzate a partire dalla data di ricezione dell’anno 2019 e confluiranno nella relativa liquidazione IVA di annotazione contabile.
Quindi, una fattura datata 31 dicembre 2018, che pervenga in formato analogico il 10 gennaio 2019, dovrà e potrà essere annotata sul registro IVA acquisti solo a partire dal 10 gennaio 2019, e la relativa imposta dovrà essere scomputata nella liquidazione IVA di avvenuta registrazione (ipotizziamo gennaio 2019), e non in quella di dicembre 2018 e nemmeno ripresa in dichiarazione IVA 2018, poiché quest’ultimo “modus operandi” riguarda le fatture effettivamente ricevute nel 2018 ma che ci si è dimenticati di contabilizzare in tale anno.