• Calendario giugno 2022

  • Permessi elettorali

  • Indennità Una Tantum 200 euro lavoratori dipendenti

  • Assistenza fiscale 2022

  • Le operazioni di conguaglio

  • Conguaglio a debito

  • Conguaglio a credito

  • Pagamenti rateali

  • Dichiarazione Integrativa / Rettificativa

  • Interruzione del rapporto di lavoro

  • Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

  • Versamento Irpef – Cedolare secca

  • Versamento addizionali regionale e comunale

  • Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale

  • CCNL Metalmeccanici Industria

  • Nuovi minimi retributivi

  • Previdenza complementare

  • Indennità di trasferta e reperibilità

  • Flexible benefits

  • Elemento perequativo

  • Contratto Edilizia Industria Milano

  • Elemento Variabile Retribuzione

  • Indennità trasporti

  • Indennità mensa

  • Contribuzione e prestazione straordinaria 2022

  • Una tantum impiegati

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di maggio 2022

Calendario giugno 2022

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute 1
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Permessi elettorali

Domenica 12 giugno 2022 si sono svolte le elezioni amministrative e i cinque referendum popolari abrogativi., oltre che gli eventuali ballottaggi domenica 26 giugno 2022.

Di seguito vengono riepilogati gli adempimenti dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali.

La partecipazione ai seggi per i lavoratori dipendenti che hanno svolto funzioni di presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo, comporta l’applicazione della seguente disciplina:

  • i giorni di impegno al seggio considerati lavorativi (lunedì) devono essere retribuiti normalmente, come se il lavoratore avesse prestato l’attività lavorativa ordinaria;
  • i giorni festivi o non lavorativi (domenica e sabato) danno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto alla normale oppure a giorni di riposo compensativo.

Le modalità di fruizione del riposo, nel silenzio della legge, devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro. In linea di massima il giorno di riposo deve essere fruito salvaguardando le esigenze produttive e organizzative, entro un arco temporale molto ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale. Deve comunque essere prestata attenzione alla normativa in tema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ai limiti settimanali dell’orario di lavoro imposti dall’art. 4 del D.Lgs. 66/2003. Poiché l’attività svolta presso gli uffici elettorali è considerata attività lavorativa, la scelta del riposo settimanale appare quella più corretta, indipendentemente dalla volontà delle parti, in quanto la salute del lavoratore prevale sulle esigenze produttive.

Se il lavoratore chiamato ai seggi elettorali per svolgere le funzioni di scrutatore si trova in Cassa Integrazione Guadagni con sospensione programmata dell’attività lavorativa, il datore di lavoro non ha alcun obbligo retributivo né per quanto concerne le giornate non lavorative né per quanto concerne le festività o le giornate non lavorative. In questo caso il lavoratore percepirà il trattamento economico della Cassa Integrazione per il periodo lavorativo coincidente con le operazioni di seggio, mentre nulla sarà erogato in ordine alle prestazioni festive.

In base ai principi di correttezza e buona fede il lavoratore nominato ai seggi per espletare una funzione deve:

  • preavvertire con anticipo il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione inviata dal competente ufficio elettorale;
  • ultimate le operazioni di voto, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale, con timbro della sezione e firma del presidente di seggio.

Indennità Una Tantum 200 euro lavoratori dipendenti

L’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 ed entrato in vigore il 18 maggio 2022, prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 200 euro, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.

Con Messaggi n. 2397 del 13 giugno 2022, n. 2505 del 21 giugno 2022, n. 2559 del 24 giugno 2022 e Circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l’INPS è intervenuto per dettare le istruzioni operative in ordine all’erogazione e al recupero degli importi in sede di denuncia mensile UniEMens.

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 prevede, agli articoli 31 e 32, il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate categorie di soggetti.

In particolare, l’articolo 31 del citato decreto prevede che, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto e che, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.

La misura agevolata di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore) trova applicazione, mese per mese per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purchè venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di euro 2.692, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (ved. Circolare n. 03/2022). I lavoratori interessati dalla normativa sono dunque quelli che hanno avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro. La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità di 200 euro.  Il decreto legge n. 50/2022 ha individuato nel primo quadrimestre dell’anno 2022, il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. A seguito di conforme parere del Ministero del lavoro, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare n. 73 dell’INPS, ovvero il 23 giugno 2022.

L’articolo 31 sopra riportato prevede che l’indennità sia riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e che nel mese di luglio 2022 il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UniEMens. Pertanto l’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro, sia esso a tempo determinato che indeterminato, nel mese di luglio 2022, anche se erogata ad agosto, con denuncia UniEMens entro il 31 agosto. Deroghe al criterio di competenza della retribuzione di luglio sono previste in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (part time ciclici) o della previsione dei CCNL.

Il comma 2 dell’articolo 31 ha previsto che l’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 31 comma 1 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

L’indennità spetta nella misura di 200 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Nell’ipotesi in cui risultasse, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEMens la predetta indennità di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero al dipendente. L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari di “non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32 commi 1 e 18”. Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’INPS a erogare a luglio l’indennità una tantum. L’INPS con proprio Messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022 ha pubblicato un fac simile di dichiarazione (ved. allegato).

Ai fini del recuperare dell’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza di luglio 2022, si dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • <CodiceCausale> con inserimento del valore “L031” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50”;
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> con inserimento valore “N”;
  • <AnnoMeseRif> con indicazione “07/2022”;
  • <Importo AnnoMeseRif> con importo da recuperare.

La procedura di erogazione dell’indennità avviene inserendo nel cedolino di luglio del dipendente una specifica voce di calcolo che gestisce sia la parte retributiva che contabile che previdenziale.

Preliminare all’inserimento della Voce di Calcolo è l’inserimento del codice UniEMens di nuova costituzione L031.

Creare la nuova voce di calcolo denominata BON200.

 Inserire la voce di calcolo nella tabella Voci di calcolo comuni in Pagina Bonus 200 €.

 La voce di calcolo BON200 può essere inserita nei cedolini di luglio manualmente.

 L’inserimento manuale per ciascun dipendente può essere sostituito da un meccanismo che consente di automatizzare l’inserimento della voce di calcolo BON200, naturalmente solo per i dipendenti prescelti.

Per i dipendenti che hanno diritto all’erogazione del bonus 200 euro va attivato il flag “Bonus 200 euro DL 50/2022” nella Pagina IRPEF anno 2022 dell’Anagrafica Personale.

La preparazione del flag può anche essere effettuata utilizzando la specifica nuova Utility denominata “Aggiornamento massivo Bonus 200 € DL 50/2022” in Gestione Mensili – Servizi.

In questa gestione vengono proposti i lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel luglio 2022, condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter fruire del Bonus 200 euro. Quindi la procedura esclude tutti i lavoratori la cui data di cessazione è anteriore o uguale al 30/06/2022 così come esclude i lavoratori assunti dal 01/08/2022. Possono inoltre essere attivate le chiavi di ricerca di Unità Locale e Commessa.

In funzione del posizionamento del flag Bonus 200 €, per i dipendenti selezionati sarà attivato o disattivato il flag in Pagina Irpef anno 2022 di Anagrafica Personale.

Dalla preparazione dell’Anagrafica Personale con l’attivazione dei flags Bonus 200 euro discende poi la possibilità di automatizzare l’inserimento voce di calcolo BON200 nel cedolino.

Nella sezione Automatismi mensili del menù Libro Unico del lavoro, è stato creato un nuovo automatismo denominato “Import Bonus 200 € DL 50/2022” che, se attivato, inserisce negli automatismi mensili la voce di calcolo BON200 (proposta per default dalla tabella Voci di calcolo comuni) per i soli dipendenti che hanno attivato il flag “Bonus 200 euro DL 50/2022” della Pagina IRPEF anno 2022 in Anagrafica Personale. Il mese proposto è naturalmente quello di luglio.

Al termine di questa operazione la voce di calcolo BON200 sarà aggiunta tra gli automatismi da riportare nel cedolino di luglio 2022 in fase di inserimento, manuale o massivo, del medesimo.

In sede di elaborazione della denuncia UniEMens di competenza 07/2022 in Pagina Info aggiuntive sarà inserito il recupero del Bonus 200 euro in corrispondenza dei dipendenti nel cui cedolino sarà comparsa la voce di calcolo BON200.

Tale importo costituirà un importo a credito nella denuncia mensile.

 

Assistenza fiscale 2022

Il sostituto d’imposta, come di consueto, riceve i risultati contabili (703-4) per le dichiarazioni presentate a Caf e Professionisti, ovvero per le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, presso la sede telematica propria o di quella dell’intermediario prescelto.

La comunicazione della sede telematica può avvenire con due modalità diverse:

  • con il Quadro CT presente nella Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che non hanno presentato negli anni precedenti il modello CSO e che trasmettono almeno una certificazione di lavoro dipendente;
  • con il modello CSO per i sostituti d’imposta che hanno già presentato negli anni precedenti il modello CSO o che intendono cambiare la scelta operata cambiando l’intermediario a cui indirizzare le risultanze 730-4.

Le operazioni di conguaglio

Il conguaglio dipende dal momento di presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti/dipendenti e dalla tempistica di pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro/sostituto d’imposta. In merito all’interpretazione letterale della norma si ritiene sia corretto sia il comportamento del sostituto d’imposta che, pagando i compensi di competenza di un mese nei primi giorni del mese successivo provvede, entro il 30 del mese di giugno, ad effettuare le operazioni di conguaglio già con la retribuzione del mese di giugno pagata in luglio, sia il comportamento del sostituto che, al contrario, provvede ad effettuare le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni del mese di luglio pagate entro i primi giorni del mese di agosto, ovvero sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto 730/4. La scadenza impatta sicuramente sulle operazioni poste in essere dai sostituti che erogano le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo (principio di cassa), per i quali il differimento delle operazioni si sposta ai primi giorni del mese di agosto. Non cambia nulla per quanto riguarda invece la tempistica dei sostituti che corrispondono le retribuzioni al termine del mese di luglio (principio di competenza).

Il criterio non si applica però alla seconda rata di acconto per cui la trattenuta deve essere operata sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2022. Nell’ipotesi in cui tale retribuzione fosse insufficiente l’importo residuo deve essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.

Le informazioni relative alla modalità di retribuzione (nel mese o mese successivo) e ai mesi di inizio assistenza fiscale e secondo acconto, per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono contenute nell’Anagrafica Azienda, pagina Altre Info. Il mese inizio assistenza fiscale può essere impostato a giugno “06” o luglio “07”, indipendentemente dall’applicazione del principio di cassa o di competenza adottato dalle aziende. Deve invece essere differenziato il mese inizio conguaglio 2° acconto: per le aziende che non retribuiscono nel mese deve essere impostato a ottobre “10”.

Mentre per le aziende che retribuiscono nel mese deve essere impostato a novembre “11”.

Nell’ipotesi in cui la comunicazione del risultato contabile non pervenga al sostituto d’imposta in tempo utile perché lo stesso possa procedere alle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni e sui compensi di competenza del mese di giugno / luglio, il conguaglio effettuato sarà tardivo e l’Amministrazione finanziaria applicherà la sanzione del 30% delle somme tardivamente versate nei confronti del responsabile (il CAF o professionista). Se il sostituto riceve un risultato 730-4 di un soggetto non suo dipendente o se il dipendente è cessato prima dell’avvio delle operazioni di assistenza fiscale, deve dare comunicazione di diniego, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione, tramite i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, affinché questa possa inoltrarla al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Allo scopo, nella sezione Comunicazioni – Mod. 730-4, è presente l’applicazione “Comunicazioni diniego”. Non è quindi più possibile restituire direttamente al Caf o al professionista abilitato i 730-4 contenenti i risultati contabili di conguagli che non possono essere effettuati. L’invio telematico del diniego non può essere annullato né rettificato.

Quando pervengono al sostituto le dichiarazioni mod. 730/4, i contenuti delle stesse in termini di importi, codici regione e comune per il coniuge, nonché codice CAF (se presente) devono essere inseriti nella gestione Assistenza Fiscale del dipendente manualmente o avvalendosi della nuova procedura di Import 730-4 Ordinario. Se la codifica del CAF non è già presente in Anagrafica Caf, deve essere inserita manualmente con tutte le informazioni correlate (Anagrafiche – Tabelle – Fiscali). Importanti sono soprattutto il codice fiscale e il numero iscrizione albo.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente (senza sostituto), l’informazione inerente il Centro di assistenza fiscale potrebbe anche mancare del tutto e, in questo caso, nulla va indicato nel codice Caf dei progressivi Assistenza fiscale dipendente.

Nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza fiscale è stata inserita la funzione di Import 730-4 ordinario in formato XML, che permette di estrapolare dai files preparati dall’Amministrazione Finanziaria, i modelli di liquidazione delle imposte. L’operazione di Import, in presenza di più files, dovrà essere ripetuta per ciascuno di essi.

Dopo aver richiamato il file ‘M7304_XXXX.rel’, contenente i risultati contabili dei dipendenti che hanno fatto richiesta d’assistenza fiscale, si deve procedere come segue:

  1. Validazione file: in questa fase vengono letti dal file XML i risultati 730-4 ordinario identificati da partita IVA del sostituto, CF dipendente e CF Caf/Professionista. Se in UNO risulta assente o errato almeno uno dei tre dati identificativi, il file viene scartato.

Al termine della validazione viene elaborato un report contenente le segnalazioni di blocco dell’importazione (es. C.F. dipendente non corretto o non presente, codice fiscale CAF assente nell’archivio, P.I. azienda non corretta).

Nell’esempio la procedura segnala l’assenza in archivio del CAF ‘CGIL LOMBARDIA’: per poter procedere con l’importazione del file è opportuno, prima, inserire la codifica del Caf e poi effettuare nuovamente la validazione del file;

  1. Importazione file: solo se la validazione file è andata a buon fine l’utente può precedere, utilizzando allo scopo lo specifico Bottone, con l’importazione dei risultati contabili nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti; viceversa il Bottone di import rimane disattivo.

I risultati 730-4 relativi a dipendenti cessati in data antecedente al 01/07/2021 non vengono importati nella gestione Assistenza Fiscale, ma vengono segnalati, al termine dell’importazione, nel report di stampa dettagliato, così da poter procedere con la comunicazione di diniego da effettuare sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

La gestione Assistenza Fiscale è ripartita su due pagine: Generale e Cedolare secca/Solidarietà. Il mese inizio conguaglio va indicato solo se diverso dal mese inserito nell’anagrafica Azienda, pagina Altre Info, sezione Sostituto d’Imposta.

Conguaglio a debito

Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione debitoria Irpef, il sostituto dovrà trattenere dai compensi corrisposti a partire dal mese di giugno / luglio il debito risultante dal prospetto di liquidazione e riversare all’erario tale importo nel mod. F24.

Il sostituto dovrà inoltre tenere conto dell’eventuale importo di addizionale regionale e comunale da versare a seguito di eventuali altri redditi posseduti dal contribuente in aggiunta a quelli erogati dal sostituto che ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno. Naturalmente anche il debito aggiuntivo per addizionali sarà versato nel modello F24 dello stesso mese.

Inoltre dovrà essere trattenuto, qualora dovuto, anche l’importo relativo all’acconto dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile.

Altre partite a debito che potrebbero essere trattenute riguardano l’imposta sostitutiva sulle somme corrisposte per l’incremento della produttività e la cedolare secca sui canoni di locazione.

Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo Irpef, aumentato dell’importo da trattenere a titolo di addizionale regionale e comunale, nonché dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sulle somme di incremento della produttività ovvero della cedolare secca sui canoni di locazione, risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all’importo dei compensi netti di competenza del mese di conguaglio, il sostituto d’imposta dovrà:

  • trattenere la parte residua dalla retribuzione erogata nel mese successivo, e così via fino ad esaurimento; gli importi dell’unica o seconda rata relativi all’acconto Irpef e all’unica o seconda rata di cedolare secca saranno invece trattenuti dalla retribuzione del mese di ottobre/novembre 2022 (anche in questo caso conta il sistema di retribuzione nel mese o mese successivo);
  • applicare, a carico dei contribuenti assistiti, sugli importi differiti per incapienza, l’interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, in quanto deve essere versato in aggiunta (cioè con lo stesso codice tributo) alle somme cui si riferisce;
  • se, entro la fine dell’anno, il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere l’intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua e il relativo interesse dello 0,40% mensile dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2023 con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. F24). In questo caso il sostituto d’imposta deve comunicare al contribuente assistito, entro il mese di dicembre 2022, gli importi che devono ancora essere versati utilizzando le stesse voci del modello 730/3.

A questo scopo nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale è presente la stampa delle risultanze residue.

Conguaglio a credito

Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione creditoria Irpef, il sostituto dovrà esporre i crediti restituiti ai dipendenti nella colonna “Importi a credito compensati” del modello F24, utilizzando i codici tributi in compensazione “esterna”.

L’ammontare dei crediti restituiti ai dipendenti non deve comunque eccedere l’ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi dello stesso mese di conguaglio e la riduzione delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

Qualora l’ammontare delle ritenute non fosse sufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui dovranno essere rimborsati mediante un ulteriore inserimento di codici a credito nel modello F24 dei mesi successivi dell’anno 2022.

In presenza di una pluralità di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute e debito di assistenza fiscale, per effettuare la totalità dei rimborsi, il sostituto d’imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente, sulla base di una percentuale (uguale per tutti gli assistiti), data dal rapporto fra l’importo globale delle ritenute del singolo mese, comprensivo del debito per assistenza fiscale, nei confronti di tutti i percipienti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l’ammontare complessivo del credito Irpef da rimborsare.

Nell’ipotesi in cui, entro il mese di dicembre 2022, il sostituto d’imposta non sia riuscito a rimborsare l’intero credito di imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall’effettuare detti rimborsi e comunicherà all’assistito gli importi residui di credito, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730/3, indicandoli anche nella certificazione CU di competenza. Detti importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella dichiarazione dei redditi successiva.

E’ importante evidenziare che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati, e che quindi, successivamente, non potrà utilizzare nel mod. 770 tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

La procedura che effettua le Operazioni di Conguaglio è contenuta nel Menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale. E’ importante eseguire tale operazione solo dopo aver elaborato tutti i cedolini e, naturalmente aver inserito o importato i mod. 730/4. Infatti, solo in questo modo è possibile determinare il valore delle ritenute operate sui dipendenti ovvero delle somme a debito per assistenza fiscale e, quindi, procedere alle operazioni di conguaglio del credito con la verifica della capienza dello stesso. I calcoli relativi all’interesse per rateazione e a quello di differimento per incapienza della retribuzione sono effettuati in automatico.

La modalità di Conguaglio prevede la compensazione dei crediti con il monte ritenute e le somme a debito da assistenza fiscale. Si ricorda che la procedura effettua compensazioni solo all’interno delle singole sezioni (Erario, Regioni e Comuni) e non è prevista la possibilità di compensazioni trasversali. Per verificare la capienza del monte ritenute e del debito di assistenza al soddisfacimento dei crediti di assistenza fiscale, al termine dell’elaborazione dei cedolini, si deve effettuare l’operazione di Conguaglio assistenza fiscale.

Si ricorda che i debiti da assistenza fiscale vengono automaticamente considerati per la compensazione dei crediti da assistenza fiscale. Pertanto, è opportuno verificare nei codici tributo interessati ai conguagli per assistenza fiscale a debito 4730, 4731, 4201, 1057, 1846, 1845, 1619, 3803, 3846 e 3845 di avere attivato il flag ‘Debito compensabile’ e disattivato il flag ‘Credito compensabile’.

Nel Menù Anagrafiche – Voci Conguaglio Assistenza Fiscale si trovano le voci di calcolo che vengono utilizzate all’interno dei cedolini per i conguagli di assistenza fiscale a credito e/o a debito.

La procedura di Conguaglio assistenza fiscale va ripetuta, in presenza di versamenti rateali dei debiti o di incapienza del monte tributi per restituire il credito per ogni mese successivo, fino ad esaurimento dei valori.

Per verificare lo stato delle operazioni di assistenza fiscale è utile la stampa Riepilogo Situazione che legge i valori inseriti nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti.

Pagamenti rateali

Anche i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di saldo e primo acconto Irpef, dell’addizionale regionale e comunale, dell’acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività e della cedolare secca in rate mensili di uguale importo. Il numero delle rate può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in quanto il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il mese di novembre.

Non è possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca.

L’importo delle singole rate è calcolato dal sostituto che deve inoltre calcolare l’interesse dovuto per la rateazione fissato in ragione dello 0,33% mensile. Si ricorda che tale interesse deve essere versato separatamente.

Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di giugno / luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate che si avvicini il più possibile alla scelta effettuata dal contribuente nel rispetto del termine entro il quale deve essere ultimata la rateazione (compensi corrisposti nel mese di novembre). Ove la retribuzione mensile risulti insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio applicherà oltre all’interesse dello 0,40% mensile riferito al differimento del pagamento, anche l’interesse nella misura dello 0,33% mensile.

Gli interessi dovuti per la rateazione delle somme devono essere applicati a partire dal versamento relativo alla seconda rata.

Dichiarazione Integrativa / Rettificativa

Per correggere eventuali errori ed omissioni riscontrati dal contribuente in sede di compilazione del modello 730 che danno origine ad un minor debito d’imposta, ad un rimborso non precedentemente richiesto ovvero ad un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso il dipendente può far ricorso al modello 730 integrativo. Sulla base del modello presentato, il CAF elabora un nuovo 730/4, che farà pervenire al datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.

Nei casi in cui vengano riscontrati errori nel prospetto di liquidazione del modello 730 commessi dal CAF, viene rielaborato un nuovo modello 730 detto rettificativo.

Si ritiene utile sottolineare che, mentre con il modello 730/4 integrativo il CAF comunica al sostituto d’imposta unicamente gli importi per differenza rispetto ai dati originariamente elaborati, con il modello 730/4 rettificativo il CAF ridetermina e comunica al sostituto tutti gli importi derivanti dalla riliquidazione del modello 730, nella loro misura integrale, non solo gli incrementi o decrementi. Spetterà quindi al sostituto effettuare i necessari conguagli, operando per differenza rispetto a quanto già trattenuto e/o rimborsato nei mesi precedenti.

Interruzione del rapporto di lavoro

Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a debito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non deve effettuare le operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a credito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti mediante una corrispondente e prioritaria riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

In questo caso, qualora il dipendente si avvalga della possibilità di cui all’art. 23, comma 4, del Dpr 600/1973 di chiedere al nuovo datore di lavoro il cosiddetto conguaglio riassuntivo, e cioè di tener conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro considererà l’operato del precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute Irpef, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non assume alcun obbligo di prosecuzione dell’assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. Quindi, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie che determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. fusione) o che non determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. cessione di ramo d’azienda o cessione di contratto) il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale. In questo caso, nel modello ST del modello 770/2023 dovranno essere indicati sia per la società cedente che per quella che prende in carico i dipendenti i dati dei versamenti rispettivamente operati, con codici particolari. Il sostituto d’imposta presso cui sono passati i dipendenti deve effettuare il versamento delle imposte a seguito di assistenza fiscale separatamente rispetto al versamento delle stesse imposte dovute per i dipendenti già in forza presso di lui.

Versamento Irpef – Cedolare secca

In merito al versamento dell’Irpef e della cedolare secca risultante dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

Codice Denominazione
4731 Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta
4730 Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta
1057 Imposta sostitutiva all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
4201 Acconto 20% tassazione separata trattenuto dal sostituto d’imposta
1846 Cedolare secca a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta
1845 Cedolare secca in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta
1630 Interessi pagamento dilazionato all’Irpef (saldo, prima rata d’acconto, acconto tassazione separata, imposta sostitutiva produttività, cedolare secca)

 

Versamento addizionali regionale e comunale

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice Denominazione
3803 Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
3790 Interessi da rateazione addizionale Irpef Regionale
3846 Addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto d’imposta
3845 Acconto addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto
3795 Interessi da rateazione addizionale Irpef Enti Locali

I codici 3803 e 3790 vanno utilizzati nella sezione regioni. I codici 3846, 3845 e 3795 vanno utilizzati nella sezione Ici e altri tributi locali. Il periodo di riferimento per i codici 3803 e 3846 è l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento. Per il codice 3845 il periodo di riferimento è sempre l’anno in corso.

In merito al numero delle rate da indicare nel modello F24 nell’ipotesi in cui i pagamenti vengano o meno dilazionati, la circolare n. 83/E del 27 aprile 2000 ha precisato che i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio rateazione/regione/prov. Nell’ipotesi in cui alcuni dipendenti scelgano di rateizzare i loro debiti d’imposta ed altri scelgano di non esercitare tale opzione, il sostituto d’imposta può indifferentemente ad ogni scadenza:

  • compilare un rigo del modello F24 per ciascun gruppo di sostituiti che abbiano scelto di pagare in uno stesso numero di rate;
  • effettuare un versamento cumulativo per tutti i sostituiti indicando sempre nel campo rateazione/regione/prov

Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale

Per compensare, mediante F24, le somme rimborsate risultanti dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti con Risoluzione AE n. 13/E:

Codice Denominazione
1631 Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta
3796 Somme a titolo di addizionale regionale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta
3797 Somme a titolo di addizionale comunale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta

CCNL Metalmeccanici Industria

A seguito dell’accordo del 5 febbraio 2021 tra Federmeccanica, Assistal con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil con il mese di giungo 2022 scatta il secondo aumento contrattuale per gli addetti al CCNL dell’Industria Metalmeccanica e della installazione impianti, nonché l’aumento della contribuzione Cometa per i lavoratori di nuova adesione con età inferiore a 35 anni.

Nuovi minimi retributivi

Dal 1/6/2022 sono previsti i seguenti nuovi minimi retributivi (ved. Circolare n. 6/2021)

Livello Dal 1/6/2022 Dal 1/6/2023 Dal 1/6/2024
D1 1.509,07 1.530,86 1.559,11
D2 1.673,45 1.697,62 1.728,95
C1 1.709,60 1.734,29 1.766,30
C2 1.745,75 1.770,96 1.803,64
C3 1.869,64 1.896,64 1.931,64
B1 2.003,99 2.032,93 2.070,45
B2 2.149,95 2.181,00 2.221,25
B3 2.400,22 2.434,88 2.479,81
A1 2.457,72 2.493,21 2.539,22

Previdenza complementare

A decorrere dal 1 giugno 2022 per i lavoratori di nuova adesione al fondo COMETA, con età inferiore ai 35 anni, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari a 2,20% dei minimi contrattuali.

La quota totale, dalla quale si ricava, per differenza con la quota dipendente, quella aziendale, passa quindi da 3,20 (2,00 + 1,20) a 3,40 (2,20 + 1,20).

Indennità di trasferta e reperibilità

Dal 1/6/2022 le indennità di trasferta sono le seguenti:

Tipologia Importo
Trasferta intera 44,47
Quota pasto pranzo o cena 11,97
Quota pernottamento 20,53

Dal 1/6/2022 le indennità di reperibilità sono le seguenti:

 

Livello

16 h

(gg lavorato)

24 h

(gg lavorato)

24 h

(festive)

6 gg 6 gg

con festivo

6 gg

con festivo e gg libero

D1 – D2 – C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2 – C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
Superiore al B1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39

Flexible benefits

L’importo del valore dei beni e servizi è pari a € 200.00, e tali beni e servizi andranno utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tali servizi spettano ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 1° giugno di ciascun anno o che siano assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato; oppure con contratto a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, maturati nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Non spettano ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno–31 dicembre di ciascun anno.

Si specifica che per i lavoratori part-time i valori definiti non sono riproporzionabili.

Tali importi sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda e possono essere destinati, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute secondo regole e modalità previste dai rispettivi Fondi.

Nell’accordo integrativo vengono forniti esempi dei beni e servizi di welfare che potranno essere forniti: dai corsi di formazione a beni ricreativi come abbonamenti a pay tv o a riviste, attività culturali, attività sportive, servizi di assistenza domiciliare o servizi sanitari come visite specialistiche e check up sanitari, fino a pellegrinaggi religiosi, e ai beni in natura come carburante, ricariche telefoniche o servizi di trasporto collettivo.

Elemento perequativo

Ai lavoratori in forza al 01.01 di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL, è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione di giugno una cifra annua pari a € 485,00.

Deve trattarsi quindi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi soggetti a contribuzione erogati in aggiunta ai minimi contrattuali. Se la somma di tali elementi, corrisposti nel 2021, è inferiore al valore di € 485, il datore di lavoro è tenuto ad erogare la differenza tra il valore dell’Elemento Perequativo e tali elementi.

Per i lavoratori assunti in corso del 2021 l’Elemento Perequativo è assunto in funzione della durata del rapporto di lavoro dell’anno, in dodicesimi, conteggiando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

L’importo da corrispondere a titolo di Elemento Perequativo è omnicomprensivo e non incidente sul Tfr, mentre rientra a pieno titolo nella base di calcolo dell’imponibile previdenziale e nell’imponibile fiscale soggetto a tassazione ordinaria.

Nell’anagrafica Voci di calcolo può essere utilizzata una voce ad hoc per l’Elemento perequativo: se tutti i dipendenti ne hanno diritto per l’intero importo è possibile selezionare, nel campo Proponi base, l’opzione ‘Valore automatico’ da impostare pari a € 485; viceversa va inserito il singolo importo direttamente nel cedolino e il campo proponi base è impostato pari a ‘Nulla’.

Contratto Edilizia Industria Milano

A seguito dell’accordo del 24 maggio 2022 tra Assimpredil ANCE e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori è stato stabilita la reintroduzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione

Elemento Variabile Retribuzione

Le imprese che applicano il CCNL Edilizia Industria della Provincia di Milano Lodi e Monza Brianza dovranno corrispondere l’E.V.R. a partire dalla retribuzione di giugno 2022, retribuzione nella quale dovranno essere inseriti anche gli arretrati da gennaio 2022.

L’importo E.V.R. sarà assoggettato e tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva del 10%.

L’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione è stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1 luglio 2018. Non deve essere erogato sulle mensilità supplementari.

Livello Minimi orari

al 1 luglio 2018

E.V.R. 4%
C4 – Caposquadra IV livello 6,96 0,28
O4 – IV livello 6,96 0,28
C3 – Caposquadra specializzato 6,47 0,26
O3 – Operaio specializzato 6,47 0,26
C2 – Caposquadra qualificato 5,82 0,23
O2 – Operaio qualificato 5,82 0,23
O1 – Operaio comune 4,97 0,20
Impiegati 7° livello (1° super) 1.720,71 68,83
Impiegati 6° livello (1° cat) 1.548,63 61,95
Impiegati 5° livello (2° cat) 1.290,52 51,62
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec) 1.204,51 48,18
Impiegati 3° livello (3° cat) 1.118,46 44,74
Impiegati 2° livello (4° cat) 1.006,62 40,26
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego) 860,36 34,41

Per le aziende per la quali emerga un confronto a livello aziendale riguardanti il triennio 2021/2019 in rapporto al precedente triennio 2020/2018 relativi a:

  • ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni
  • volume d’affari, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali

dove almeno uno di tali parametri sia negativo, l’applicazione dell’E.V.R. non avverrà in misura piena ma nella misura del 65%. Il valore dell’EVR ridotto sarà quindi il seguente:

Livello Minimi orari

al 1 luglio 2018

E.V.R. 65% del 4%
C4 – Caposquadra IV livello 6,96 0,18
O4 – IV livello 6,96 0,18
C3 – Caposquadra specializzato 6,47 0,17
O3 – Operaio specializzato 6,47 0,17
C2 – Caposquadra qualificato 5,82 0,15
O2 – Operaio qualificato 5,82 0,15
O1 – Operaio comune 4,97 0,13
Impiegati 7° livello (1° super) 1.720,71 44,74
Impiegati 6° livello (1° cat) 1.548,63 40,26
Impiegati 5° livello (2° cat) 1.290,52 33,55
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec) 1.204,51 31,32
Impiegati 3° livello (3° cat) 1.118,46 29,08
Impiegati 2° livello (4° cat) 1.006,62 26,17
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego) 860,36 22,37

Per queste aziende con applicazione EVR in misura ridotta si rende inoltre necessario l’invio ad Assimpredil e alla Cassa Edile di Milano di un’autodichiarazione, redatta su modello conforme a quello allegato alla presente circolare unitamente alla relativa documentazione probatoria via PEC certificata a:

Per poter verificare il parametro “Ore denunciate in Cassa Edile” è stato predisposto uno specifico report nel portale di Cassa Edile. Accedendo nell’Area privata, “servi on -line” si deve attivare l’estratto conto nel menù rendimenti, e all’interno di quest’ultimo la funzione “E.V.R.”. La procedura restituisce il risultato di cui sotto indicando la positività del parametro (applicazione E.V.R al 100% se contemporaneamente risulta positivo anche il valore del volume d’affari IVA), ovvero la negatività (applicazione E.V.R. al 65% indipendentemente dai valori emersi nelle dichiarazioni annuali IVA.

Nella tabella livelli contrattuali del CCNL Edilizia Industria Milano dovrà quindi essere inserito l’Elemento Variabile della Retribuzione associato ai minimi fino al 30/06/2023. Successivamente al 30/06/2023 ci sarà un periodo di sei mesi con cambio minimi contrattuali e mantenimento del medesimo EVR (nella sua interezza o al 65% in funzione della misurazione dei parametri aziendali di cui sopra).

Si rende quindi necessario introdurre una nuova scadenza, quella del 31/12/2023, ovvero quella di scadenza del Contratto Collettivo Provinciale di Milano, comprendente il valore EVR.

La modifica della retribuzione nella tabella Livelli contrattuali non determina automaticamente l’inserimento dei valori in Pagina Retribuzione dell’Anagrafica Personale, se la retribuzione del mese di giugno è già stata calcolata.

Attenzione: il calcolo della retribuzione di giugno è già stato eseguito e memorizzato in Anagrafica Personale per tutti quei dipendenti (impiegati) per i quali è stato creato il cedolino della quattordicesima (mese calendario 06).

In questo caso sarà necessario effettuare un ricalcolo della retribuzione agendo sul Bottone calcola in riferimento al mese di giungo 2022.

Nell’Anagrafica Voci di calcolo esistono già le voci DEC.10 e DEI.10 dedicate all’Elemento Variabile della Retribuzione. La voce di calcolo EVR non deve essere, per espressa previsione contrattuale, soggetta a tassazione sostitutiva 10%.

Queste voci di calcolo, associate solo all’elemento EVR, potranno essere inserite nei cedolini mediante i consueti automatismi, dovranno entrare nelle retribuzioni già a partire dal mese di giugno.

Potrebbero essere associate alla tabella Contributi Cassa Edile in pagina Cedolino, ovvero nella tabella Personale – Qualifiche sempre in pagina Cedolino, associandole ai tipi attività lavoro (O, NOT, FOR) e festività.

La stessa cosa per gli impiegati utilizzando la voce DEI.10 con valore riferimento fisso a “25”.

Nel cedolino di giugno 2022 dovranno inoltre essere recuperati gli EVR a partire da gennaio 2022.

Il calcolo delle ore da recuperare per gli operai potrebbe essere estrapolato dalla stampa riepilogo presenze da gennaio a maggio 2022 inserendo come attività Festività e Lavoro Ordinario (diurno e notturno).

Il recupero delle quote impiegati è il risultato della moltiplicazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per i mesi / frazioni coperti dal rapporto di lavoro.

Si possono utilizzare le due voci di calcolo di seguito esposte:

Nel cedolino di giugno saranno presenti entrambe le voci di calcolo, quella di recupero da gennaio a maggio e quella di giugno:

Indennità trasporti

Operai

A decorrere dal 1 luglio 2022 l’indennità trasporti è elevata da euro 4,26 a euro 4,42 giornalieri.

A decorrere dal 1 settembre 2023 l’indennità trasporti è elevata a euro 4,82 giornalieri.

La voce di calcolo Indennità di Trasporto di Milano per gli operai deve essere adeguata al nuovo minimo giornaliero

Impiegati

A decorrere dal 1 luglio 2022 l’indennità trasporti è elevata da euro 81,56 a euro 84,13 mensili.

A decorrere dal 1 settembre 2023 l’indennità trasporti è elevata a euro 90,56 mensili.

La modifica va effettuata direttamente nella Pagina Retribuzione dell’Anagrafica Personale

Indennità mensa

Operai

A decorrere dal 1 luglio 2022 l’indennità mensa è elevata a euro 9,50 giornalieri.

A decorrere dal 1 settembre 2023 l’indennità mensa è elevata a euro 10,00 giornalieri.

La voce di calcolo Indennità di Mensa di Milano per gli operai deve essere adeguata al nuovo minimo giornaliero, in particolare la voce di calcolo contenente la quota di indennità mensa soggetta a prelievo contributivo e fiscale, ovvero quella eccedente l’importo di euro 5,29.

Impiegati

A decorrere dal 1 luglio 2022 l’indennità mensa è stabilita in euro 152,68 mensili.

A decorrere dal 1 settembre 2023 l’indennità mensa è elevata a euro 160,78 mensili.

La modifica va effettuata direttamente nella Pagina Retribuzione dell’Anagrafica Personale

Contribuzione e prestazione straordinaria 2022

Le parti sociali con accordo aggiuntivo al CCPL Milano del 24 maggio 2022 hanno introdotto un contributo temporaneo, straordinario, mensile a carico delle imprese volto a finanziare una prestazione straordinaria a favore degli operai, anche non più attivi, che abbiano maturato presso la Cassa Edile di Milano ore di lavoro effettivo nell’anno 2020.

In particolare l’ammontare lordo della prestazione sarà pari a:

  1. € 125,00 tra 500 e 1.000 ore di effettivo lavoro;
  2. € 250,00 oltre 1.000 ore di effettivo lavoro.

Il contributo straordinario sarà dovuto a partire dalla denuncia di maggio fino a quella di ottobre 2022. Il contributo deve essere versato per ogni operaio in forza sulle ore mensili effettivamente lavorate e calcolato su paga base, contingenza e indennità territoriale.

Il contributo è diversificato in:

  1. per imprese senza sgravio APE (requisiti A) pari al 2,00%;
  2. per imprese con sgravio APE (requisiti B) pari al 1,00%.

La tabella contributiva della Cassa Edile Milano deve essere modificata inserendo la nuova contribuzione straordinaria. Nell’esempio la tabella contribuzioni per imprese con sgravio APE (requisiti B).

Una tantum impiegati

Le parti sociali con accordo aggiuntivo al CCPL Milano del 24 maggio 2022 hanno concordato agli impiegati in forza presso l’impresa una somma forfettaria lorda, una tantum, per mancati incrementi salariali riconducibili al ritardato rinnovo del contratto territoriale, come di seguito definita:

  1. qualora l’impiegato possa vantare almeno 6 mesi di anzianità di servizio nell’anno 2020 presso la medesima impresa erogante: € 250,00;
  2. qualora l’impiegato possa vantare meno di 6 mesi di anzianità di servizio nell’anno 2020 presso la medesima impresa erogante: € 41,66 per ciascun mese intero di anzianità di servizio, considerando per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Tale somma dovrà essere erogata dall’impresa in un’unica soluzione entro e non oltre il 30 novembre 20220.

Nell’anagrafica Voci di calcolo creare una voce a valore fisso pari a € 250,00 da inserire nel cedolino degli impiagati con almeno 6 mesi di anzianità di servizio nel 2020. Trattandosi di una tantum per il recupero dei mancati incrementi retributivi riferibili a periodi d’imposta pregressi, la somma è soggetta a tassazione separata.

Per gli impiegati con meno di 6 mesi di anzianità di servizio nel 2020, la voce di calcolo a gestione manuale può essere impostata come segue.

Rivalutazione TFR: coefficiente di maggio 2022

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2022 e il 14 giugno 2022 è pari a 110,6.

Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese MAGGIO dell’anno 2022.